Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 43341 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 2 Num. 43341 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 21/09/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da NOME NOME, nata a Luco dei Marsi il DATA_NASCITA rappresentata ed assistita dall’AVV_NOTAIO, di fiducia avverso la sentenza n. 5377/17 in data 31/01/2022 della Corte di appello di Firenze, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale ai sensi degli artt. 611, comma 1-bis cod. proc. pen., 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato in forza dell’art. 5 -duodecíes del d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199 e, da ultimo, dall’art. 17 del d.l. 22 giugno 2023, n. 75 e che, conseguentemente, il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto; letta la memoria difensiva in data 14/09/2023 con la quale la difesa di parte ricorrente ha ribadito le proprie conclusioni scritte; udita la relazione svolta dal consigliere NOME Pellegrino; art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, letta la requisitoria scritta ex convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 e succ. modif.,
con la quale il Sostituto procuratore generale, NOME COGNOME, ha concluso chiedendo di disporsi l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 31/01/2022, la Corte di appello di Firenze, in riforma della pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Grosseto in data 29/11/2016, appellata nell’interesse delle parti civili NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, accertata la responsabilità civile di NOME COGNOME, assolta in primo grado dal reato di appropriazione indebita, condannava la stessa al risarcimento dei danni in favore dei primi da liquidarsi in separata sede, con condanna altresì della stessa al pagamento delle spese di rappresentanza ed assistenza sostenute dalle medesime parti civili nel grado di giudizio.
Avverso la predetta sentenza, nell’interesse di NOME COGNOME, è stato proposto ricorso per cassazione, per i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Primo motivo: violazione di legge in relazione all’art. 578 cod. proc. pen. Nel caso in esame è stato erroneamente ritenuto provato un illecito civile, laddove l’accertamento doveva invece essere volto a riscontrare la sussistenza degli elementi del reato di appropriazione indebita.
Secondo motivo: omissione, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla sostenuta sussistenza di un fatto doloso configurante responsabilità ex art. 2043 cod. civ.
Terzo motivo: inosservanza di norme nonché mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione al disposto dell’art. 603 cod. proc. pen. ed alla mancata rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
In relazione al primo motivo, evidenzia il Collegio come, nell’accogliere l’appello delle parti civili avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, la Corte territoriale ha applicato i principi affermati dalla Corte costituzionale nell sentenza n. 182/2021 in tema di presunzione di innocenza. La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 578 c.p.p. sollevate – in riferimento all’articolo 117, primo comma Cost., in relazione all’art.
6 par. 2 della Cedu, nonché in riferimento all’articolo 117, 11 Cost, in relazione agli articoli 3 e 4 della direttiva UE 2016/323, e dell’art. 48 CDFUE – se interpretato nel senso che l’accertamento della responsabilità involge unicamente gli elementi costitutivi dell’illecito civile, senza poter riconoscere, neppure incidenter tantum, la responsabilità dell’imputato per il reato estinto.
La Corte d’appello ha ritenuto che i principi enunciati dal giudice delle leggi, in riferimento alla prosecuzione del giudizio agli effetti civili, all’esito d declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, o per amnistia, trovino applicazione a fortiori anche in relazione all’art. 576 c.p.p.; norma, quest’ultima, che riguarda l’impugnazione, agli effetti civili, della sentenza di assoluzione.
Il ragionamento seguito dalla Corte territoriale appare condivisibile, proponendo una lettura convenzionalmente orientata della norma che trova applicazione nel caso di specie. Se la presunzione di innocenza preclude la valutazione, incidenter tantum, del reato quando vi sia stata una sentenza di condanna e sia sopravvenuta una causa estintiva (prescrizione o amnistia), il principio vale a maggior ragione quando – come nel caso in esame – l’affermazione di responsabilità penale non sia mai stata statuita, né il ricorso alla regola di giudizio del “più probabile che non”, in luogo del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio lede il diritto di difesa, in quanto, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza citata, il Legislatore ha operato un bilanciamento tra le esigenze sottese all’operatività del principio generale di accessorietà dell’azione civile rispetto all’azione penale, e le esigenze di tutela degli interessi de danneggiato costituito parte civile. In altri termini, il diritto alla presunzione innocenza dell’imputato deve contemperarsi con l’interesse del danneggiato, costituito parte civile, alla tutela risarcitoria.
Non sembrano, pertanto, fondate le ragioni del ricorrente, che si limitano a postulare l’applicazione all’art. 576 c.p.p., della sentenza della Corte costituzionale n. 176/2019, che aveva, invece, affermato la non irragionevolezza dell’attribuzione, al giudice penale, della cognizione sull’impugnazione, solo agli effetti civili, della sentenza di assoluzione e la conseguente applicazione delle regole di rito del processo penale.
La Corte d’appello, peraltro, si è attenuta scrupolosamente alle indicazioni statuite dalla Corte costituzionale nella sentenza 182/2021, enunciando compiutamente gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, senza invadere in alcun modo la presunzione di innocenza posta a presidio dell’imputato assolto in primo grado, con statuizione irrevocabile, poiché non impugnata dal pubblico ministero.
Va, in ogni caso, rilevato che, anche nell’ipotesi di ritenuta fondatezza del ricorso, non trova applicazione l’art. 573, comma 3-bis cod. proc. pen., in quanto
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ritenuto dalle Sezioni Unite (ric. Dell’Aguzzo, ud. 25/05/2023, non ancora depositata la motivazione) applicabile solo nel caso in cui la costituzione di parte civile sia intervenuta dopo il 30 dicembre 2022 (in tal senso, si legge nell’informazione provvisoria che: l’art. 573, comma 1-bis, cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica all impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile è intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore della citata disposizione ai sensi dell’art. 99-bis de predetto d.lgs. n. 150 del 2022). Da qui l’infondatezza del primo motivo.
Il secondo motivo, con il quale si contesta la violazione dell’obbligo di motivazione rafforzata in caso di overruling, è manifestamente infondato e, comunque, proposto fuori dei casi previsti dalla legge.
L’obbligo di motivazione rafforzata, che è imposto anche nei casi di riforma della sentenza liberatoria ai soli effetti civili non si risolve in un dato meramente quantitativo, ma richiede che il giudice confuti la motivazione della sentenza liberatoria riformata con maggior grado di persuasività e, nel caso di specie, la Corte d’appello ha valorizzato prove travisate per omissione (deposizione delle parti civili) o erroneamente valutate (contenuto dispositivo della transazione), in tal modo svolgendo un apprezzamento complessivo di tutto il corredo probatorio, depotenziando razionalmente le prove su cui il giudice di primo grado aveva, invece, fondato la sentenza di assoluzione.
Per altro verso, il motivo propone una rilettura delle prove dichiarative valorizzate dal primo giudice, finendo con il richiederne una rivalutazione che si pone oltre l’orizzonte cognitivo della Corte di legittimità.
Il motivo, infine, pretende di parcellizzare la prova dell’appartenenza o meno al compendio ereditario dei beni oggetto di appropriazione, sconfinando nel merito e, comunque, senza riuscire a ricondurre in capo all’imputata la proprietà esclusiva dei beni prelevati dalla abitazione.
Il terzo motivo è manifestamente infondato. La Corte d’appello ha ben chiarito che la riforma della sentenza di assoluzione, agli effetti civili, è sta fondata su prove dichiarative del tutto ignorate dal giudice di primo grado.
Il ricorrente, invece, si limita a richiamare i punti della sentenza di primo grado che hanno operato un generico riferimento alle dichiarazioni delle parti civili, senza che delle stesse sia stata effettivamente prospettata una questione di attendibilità che, sola, impone la rinnovazione della prova dichiarativa decisiva.
Alla pronuncia consegue, per il disposto dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 21/09/2023.