Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23474 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23474 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 04/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME NOME a Casagiove il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza emessa il 20 febbraio 2024 dalla Corte d’appello di Perugia
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto da COGNOME NOME, e, quanto al ricorso del RAGIONE_SOCIALE, per l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, limitatamente ai profili di censura relativi al danno patrimoniale diretto, con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte d’Appello di Perugia e per il rigetto nel resto del ricorso.
lette le richieste del difensore RAGIONE_SOCIALEa parte civile NOME COGNOME, in proprio e quale legal rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto dei ricorsi;
lette le richieste RAGIONE_SOCIALE‘Avvocatura RAGIONE_SOCIALEo Stato, nell’interesse del RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa
sentenza impugnata, previa la sua eventuale rimessione alle Sezioni Unite stante la particolare importanza RAGIONE_SOCIALEa questione dedotta; lette le richieste del difensore RAGIONE_SOCIALE‘imputato NOME COGNOME, AVV_NOTAIO
RAGIONE_SOCIALE, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Perugia, ha così provveduto: ha assolto NOME COGNOME dal reato di cui al capo B) perché il fatto non sussiste; ha dichiarato non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo C), riqualificato ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 319-quater cod. pen., perché estinto per prescrizione intervenuta prima RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado; ha revocato le statuizioni civili relative ai capi B) e C); ha ridetermiNOME la pena per il residuo reato di cui al capo D) in anni due e mesi otto di reclusione, nonché la durata RAGIONE_SOCIALEa pena accessoria RAGIONE_SOCIALE‘interdizione dai pubblici uffici in misura pari alla pena principale; ha confermato le statuizioni civili in relazione al sol capo D), con la revoca RAGIONE_SOCIALEa provvisionale già concessa in favore del RAGIONE_SOCIALE.
Avvero detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione NOME COGNOME e il RAGIONE_SOCIALE (nella duplice veste di parte civile per il danno all’immagine e di responsabile civile).
Il ricorso proposto da NOME COGNOME investe il solo capo relativo alla conferma RAGIONE_SOCIALEa condanna per il reato di cui al capo D), e, in particolare, i punti concernenti il giudizio di responsabilità, la qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa condotta ed il diniego de sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità. Si deducono, a tal fine, tre motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Vizio di motivazione in ordine al giudizio di responsabilità, omessa motivazione sulle doglianze devolute nell’atto d’appello e inosservanza ed erronea applicazione del canone di giudizio RAGIONE_SOCIALE‘”al di là di ogni ragionevole dubbio” di cui all’art 533, comma 1, cod. proc. pen. Si rileva, al riguardo, che la Corte di appello, omettendo di valutare le censure in merito alla attendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dalle persona offesa COGNOME, ha violato il canone di giudizio sopra richiamato. Nell’atto di appello, infatti, si erano evidenziate le contraddizioni in cui era incorso COGNOME e, in particolare l’inverosimiglianza RAGIONE_SOCIALEa prospettata immobilizzazione RAGIONE_SOCIALE‘azienda, rispetto alla quale la Corte territoriale ha omesso di valutare l’effettivo potere del ricorrente di variare il pia di verifiche deciso dal RAGIONE_SOCIALE provinciale RAGIONE_SOCIALEa Guardia di Finanza. Si rileva, inoltre, che, trattandosi di una parte civile, la Corte ha fatto genericamente riferimento ai riscontri
derivanti dalle dichiarazioni degli altri imprenditori vessati, omettendo di considerare che molte di tali dichiarazioni non sono rilevanti poiché il ricorrente è stato assolto dal reat di cui al capo B), mentre il reato di cui al capo C) è stato riqualificato in quello di all’art. 319-quater cod. Pen.
2.2. Violazione di legge in relazione alla qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa condotta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 317 cod. pen. non essendo ravvisabile un abuso costrittivo quanto, piuttosto, una relazione paritetica tra la parte civile e il ricorrente, riconducibile paradigma RAGIONE_SOCIALEa corruzione propria (art. 319 pen) o del reato di indebita induzione cui all’art. 319-quater cod. pen.
2.3. Violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione in ordine al diniego RAGIONE_SOCIALEa sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva con la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, fondato su una motivazione, in parte, assertiva, laddove censura la genericità RAGIONE_SOCIALEa richiesta, e, in altra parte, illogica, laddove formula una prognosi di reiterazione del reat nonostante l’età del ricorrente e la sua radiazione dalla Guardia di Finanza.
Il RAGIONE_SOCIALE ha censurato i capi relativi alla sua condanna in solido con l’imputato al risarcimento del danno in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile e il capo relativo alle statuizioni civili in suo favore. Sono stati dedotti quattro motiv seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione.
3.1. Violazione degli artt. 2043, 2049 cod. civ. e 185 cod. pen. nonché vizi RAGIONE_SOCIALEa motivazione in relazione alla conferma RAGIONE_SOCIALEe statuizioni civili a carico del RAGIONE_SOCIALE ricorrente e RAGIONE_SOCIALE‘imputato. Si sostiene, al riguardo, che la Corte territoriale h erroneamente affermato la responsabilità civile RAGIONE_SOCIALE‘Amministrazione ricorrente per la condotta del proprio dipendente omettendo di considerare: a) la natura dolosa di tale condotta; b) la sua realizzazione in occasione RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni demandate, ma in totale contrasto con gli interessi RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione; c) la finalit esclusivamente egoistica di tale condotta; d) l’adozione da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ente di tutte le cautele possibili (formazione del dipendente, esercizio RAGIONE_SOCIALEe funzioni all’interno di un team in modo da assicurare un controllo reciproco in funzione di prevenzione di eventuali abusi), e, dunque, a fronte RAGIONE_SOCIALEa astratta prevedibilità RAGIONE_SOCIALE‘abuso di potere, la non evitabilità RAGIONE_SOCIALEo stesso.
Sulla base di tali premesse, si sostiene la non imputabilità alla Pubblica Amministrazione RAGIONE_SOCIALEa condotta tenuta dall’imputato in quanto, avendo costui agito per finalità personali antitetiche a quelle pubbliche, si è determinata una frattura del rapporto di immedesimazione organica. Si aggiunge, infine, che siffatta condotta non era altrimenti evitabile da parte RAGIONE_SOCIALE‘Ente, che ha adottato tutte le cautele possibili al fine di impedi l’evento.
3.2. Violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALEa motivazione in merito alla non applicabilità nel caso di specie RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227 cod. civ. Si rileva, al riguardo, che, benché la volontà
RAGIONE_SOCIALEa persona offesa sia stata condizionata dalla condotta concussiva RAGIONE_SOCIALE‘imputato, non essendovi un totale annullamento RAGIONE_SOCIALEa sua libertà e volontà, avrebbe potuto impedire il verificarsi del danno subito rivolgendosi, secondo l’ordinaria diligenza, all’autorità giudiziaria e denunciando il fatto. Si tratta, peraltro, di una condotta esigibile, n gravosa, né eccezionale, la cui omissione consente di ravvisare una colpa RAGIONE_SOCIALEa parte civile che non ha compiuto alcuna condotta idonea ad interrompere il proposito criminoso RAGIONE_SOCIALE‘imputato.
3.3. Violazione degli artt. 538, 539 e 540 cod. proc. pen. e vizi di contraddittorietà e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALEa motivazione nella parte in cui, accogliendo l’appello del RAGIONE_SOCIALE ricorrente, quale parte civile, ha qualificato l’istanza risarcitoria del dan patrimoniale correlato ai costi sostenuti per il risarcimento dei danni riconosciuti alle alt parti civili, quale azione di garanzia e, considerando detto danno condizioNOME all’esercizio di eventuali azioni di rivalsa, ha revocato la provvisionale già accordata al RAGIONE_SOCIALE ricorrente. Rileva il ricorrente che, in realtà, non ha esercitato alcuna azione di garanzia, ma una mera azione risarcitoria del danno patrimoniale. Si afferma, dunque, che la fonte RAGIONE_SOCIALE‘obbligazione del COGNOME non è fondata su un rapporto di garanzia, ma sul fatto illecito ascritto e sulle conseguenze che tale fatto ha avuto sull’amministrazione.
3.4. Violazione degli artt. 2043 cod. civ. e 185 cod. pen., contrasto tra motivazione e dispositivo. Rileva il ricorrente che nell’atto di appello aveva impugNOME il capo relativo alle statuizioni civili disposte in suo favore, in quanto limitato al solo danno all’immagine, ed aveva allegato di avere subito un danno patrimoniale, oltre che in relazione agli esborsi dovuti in favore RAGIONE_SOCIALEe altre parti civili, anche in relazione ad altri due profili tempo impiegato indebitamente dal dipendente in orario di servizio per attività illecite; il) gli oneri sostenuti per istruire i procedimenti e procedere agli adempimenti sia amministrativi che processuali. Nell’atto di appello si era affermato che tali profili di dann erano di difficile quantificazione e si era chiesto di demandare al giudice civile tal aspetto.
La sentenza impugnata ha accolto il motivo in merito agli esborsi in favore RAGIONE_SOCIALEe parti civili, con i limiti esposti nel precedente motivo, ma con riferimento agli altri profil danno, si è limitata a revocare la provvisionale in ragione RAGIONE_SOCIALEa loro incerta quantificazione, omettendo, tuttavia di pronunciarsi sulla loro sussistenza.
4. Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, nel concludere per l’inammissibilità del ricorso di COGNOME e per il parziale rigetto del ricorso del RAGIONE_SOCIALE, con riferimento a tale ultimo ricorso, ha rilevato: a) quanto al primo motivo, che nel caso in esame la condotta di reato è stata posta in essere dall’imputato sfruttando l’occasione offerta dall’adempimento RAGIONE_SOCIALEe sue funzioni di pubblico ufficiale e, come affermato dalle Sezioni Unite civili (si richiama la sentenza n. 13246 del 2019), l’esercizio scorretto di tal funzioni costituisce uno sviluppo non imprevedibile; b) quanto al secondo motivo, che la
Corte territoriale ha legittimamente escluso la configurabilità di concorrenti profili di colp RAGIONE_SOCIALEa parte civile, versando la stessa in una posizione di soggezione nei confronti RAGIONE_SOCIALE‘autore RAGIONE_SOCIALEa condotta di reato. Con riferimento, invece, al quarto motivo, il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ne ha chiesto l’accoglimento in quanto la Corte territoriale, pur riconoscendo la configurabilità di profili di danno patrimoniale diretto, li ha ritenuti incerta quantificazione e nulla ha statuito nel dispositivo che contiene la sola condanna a tenere indenne il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE di quanto da esso eventualmente corrisposto alle parti civili, senza alcun riferimento agli ulteriori profi di danno patrimoniale diretto.
5. Il RAGIONE_SOCIALE ha trasmesso una memoria di replica alle conclusioni del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO insistendo per la perinnetrazione del principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite civili con la sentenza n. 13246 del 2019 e, in particolare, del criterio RAGIONE_SOCIALEa occasionalità necessaria. Si sostiene, infatti, che un applicazione generalizzata di tale criterio determina una sostanziale illimitata assunzione di responsabilità RAGIONE_SOCIALEa P.A. per il danno cagioNOME dal proprio dipendente trascurando che l’art. 2049 cod. civ. si riferisce al rapporto di lavoro diverso dal rapporto di immedesimazione organica che connota il rapporto con il dipendente pubblico e al rischio di impresa non applicabile alla attività RAGIONE_SOCIALEa P.A. Si aggiunge, inoltre, che tale decisione sembra non tenere conto del dettato costituzionale degli artt. 81 e 97 Cost. in tema di sostenibilità del debito pubblico e degli effetti devastanti che la contestata lettur estensiva RAGIONE_SOCIALEa nozione di occasionalità necessaria è destinata a produrre sulle casse era ria li.
Sulla base di tali premesse, si propone di escludere la configurabilità RAGIONE_SOCIALEa “occasionalità necessaria” in quattro ipotesi-tipo:
qualora l’autore materiale non sia qualificabile come pubblico dipendente;
qualora il pubblico dipendente produca un danno con comportamenti o provvedimenti che siano espressivi di straripamento di potere (incompetenza assoluta);
qualora il dipendente produca un danno con comportamenti o provvedimenti che attengano alla sua vita privata e/o che non abbiano alcun riferimento alla sua qualifica di pubblico dipendente (es. fuori dall’orario di servizio);
qualora il dipendente, pur nell’esercizio di proprie funzioni (es. durante l’orario d servizio), agisca per finalità e motivazioni assolutamente incompatibili con le finalità istituzionali RAGIONE_SOCIALE‘ente di appartenenza, ipotesi, questa, cui dovrebbe ricondursi la fattispecie in esame, laddove il lavoratore pubblico arrechi un danno a terzi ponendo in essere un reato doloso, «in quanto la commissione di un illecito penale, soprattutto se doloso non può in nessuna occasione essere espressiva di compiti anche latu sensu istituzionali RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE., in quanto nessuna PRAGIONE_SOCIALE. ha tra i propri fini ex lege codificati il
delinquere, e, anzi, il sistema normativo si ispira alla repressione di tali illeciti post essere da pubblici dipendenti a tutela proprio RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE».
La parte civile NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, ha depositato una memoria in cui, nel concludere per l’inammissibilità o, in subordine, per il rigetto sia del ricorso presentato da COGNOME che di quello presentato dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha rilevato che, quanto al secondo motivo di ricorso del RAGIONE_SOCIALE, che la vittima del reato di concussione non è assimilabile al creditore civile con conseguente inapplicabilità RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227 cod. civ.
L’imputato ha trasmesso una memoria in cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I primi due motivi del ricorso proposto da NOME COGNOME, da esaminare congiuntamente in quanto tra loro logicamente connessi, sono inammissibili perché generici e meramente reiterativi RAGIONE_SOCIALEe medesime doglianze dedotte in appello.
1.1. In primo luogo, la sentenza impugnata, con argomentazioni immuni da vizi e coerenti con la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’arte, Rv. 253214), ha adeguatamente valutato la credibilità ed attendibilità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni rese dalla parte civile COGNOME, ponendo l’accento sulla loro coerenza intrinseca ed estrinseca, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sostanziale corrispondenza del narrato e, in particolare del modus operandi RAGIONE_SOCIALE‘imputato, con quello descritto dalle altre persone offese, particolare, quest’ultimo, ritenuto significativo dalla Corte in considerazione RAGIONE_SOCIALEa mancanza di alcun collegamento diretto tra le società danneggiate e/o i loro amministratori. Va, peraltro considerato, con riferimento ai rilievi critici sulle dichiarazi rese dagli altri imprenditori vessati, che le loro versioni hanno, comunque, tenuto al vaglio RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale che, per il reato di cui al capo A), non ha accolto la richie di assoluzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato, confermando la dichiarazione di estinzione per prescrizione, mentre, in relazione al capo C), si è limitata alla sola riqualificazione RAGIONE_SOCIALEa condott criminosa ascritta ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 391-quater cod. pen. Va, infine, aggiunto che la sentenza impugnata ha considerato quale riscontro RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni di COGNOME anche gli esiti degli accertamenti patrimoniali a carico RAGIONE_SOCIALE‘imputato, elemento, questo, completamente trascurato dal ricorrente.
Con motivazione non manifestamente illogica è stata, inoltre, valutata l’obiezione difensiva in merito alla prospettata carenza di potere RAGIONE_SOCIALE‘imputato di estendere l’ambito RAGIONE_SOCIALEa verifica fiscale. La Corte territoriale, infatti, ha affermato, da un lato, che
competenza non poteva escludersi in radice, potendo l’imputato procedere a siffatta estensione sulla base di eventuali rapporti e segnalazioni, e che, comunque, l’idoneità RAGIONE_SOCIALEa prospettazione andava valutata nella prospettiva RAGIONE_SOCIALEa vittima e nel contesto RAGIONE_SOCIALEa relazione non paritetica con il pubblico ufficiale che procedeva alla verifica fiscale a suo carico.
1.2. Altrettanto corretta è la qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALEa condotta ascritta a ricorrente.
Va, innanzitutto, premesso che il reato di concussione richiede una condotta di prevaricazione abusiva del funzionario pubblico, commessa con abuso dei suoi poteri o RAGIONE_SOCIALEe sue qualità, che incida in modo significativo sulla libertà di autodeterminazione del destinatario, costringendolo alla dazione o alla promessa indebita.
Ciò che conta, ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del reato, è che l’agente pubblico si sia avvalso RAGIONE_SOCIALEa posizione di preminenza sul privato per cercare di prevaricarne le scelte e le decisioni (Sez. 6, n. 24560 del 04/06/2021, Schirinzi, Rv. 281350) atteso che l’avverbio “indebitamente”, utilizzato nell’art. 317 cod. pen., qualifica non già l’oggett RAGIONE_SOCIALEa pretesa del pubblico ufficiale, la quale può anche non essere oggettivamente illecita, quanto le modalità RAGIONE_SOCIALEa sua richiesta e RAGIONE_SOCIALEa sua realizzazione (cfr. Sez. 6, n. 27444 del 01/02/2011, Cantò, Rv. 250532).
Le Sezioni Unite hanno, infatti, chiarito che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione RAGIONE_SOCIALEa libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all’alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto d induzione indebita, previsto dall’art. 319-quater cod. pen., la cui condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno (sempre che quest’ultimo non si risolva in un’induzione in errore), pressione morale con più tenue valore condizionante RAGIONE_SOCIALEa libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta RAGIONE_SOCIALEa prestazione non dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. Maldera, Rv. 258470).
Le Sezioni Unite hanno, inoltre, perimetrato il confine tra le due modalità di realizzazione RAGIONE_SOCIALEa condotta del pubblico agente chiarendo che: a) l’abuso RAGIONE_SOCIALEa qualità c.d. abuso soggettivo – consiste nell’uso indebito RAGIONE_SOCIALEa posizione personale rivestita dal pubblico funzionario e, quindi, nella strumentalizzazione da parte di costui non di una sua attribuzione specifica, bensì RAGIONE_SOCIALEa propria qualifica soggettiva – senza alcuna correlazione con atti RAGIONE_SOCIALE‘ufficio o del servizio – così da fare sorgere nel privato rappresentazion costrittive o induttive di prestazioni non dovute; b) tale abuso RAGIONE_SOCIALEa qualità, per assumere
rilievo come condotta costrittiva o induttiva (rilevante ai fini RAGIONE_SOCIALEa configurabilità del r di cui all’art. 319-quater cod. pen.), deve sempre concretizzarsi in un “facere” (non è configurabile in forma omissiva) e deve avere una efficacia psicologicamente motivante per il soggetto privato che deve comunque avvertire la possibile estrinsecazione dei poteri del pubblico agente, con conseguenze per sé pregiudizievoli o anche ingiustamente favorevoli e, proprio per scongiurare le prime o assicurarsi le seconde, decide di aderire all’indebita richiesta; c) l’abuso dei poteri – c.d. abuso oggettivo – consiste invece nel strumentalizzazione da parte del pubblico agente dei poteri a lui conferiti, nel senso che questi sono esercitati in modo distorto, vale a dire per uno scopo oggettivamente diverso da quello per cui sono stati conferiti e in violazione RAGIONE_SOCIALEe regole giuridiche di legalit imparzialità e buon andamento RAGIONE_SOCIALE‘attività amministrativa; d) tale abuso può essere realizzato in forma sia commissiva che omissiva, potendo il pubblico funzionario deliberatamente astenersi dall’esercizio dei propri poteri, ricorrendo a sistemi defatigatori di ritardo o di ostruzionismo volti a conseguire la dazione o la promessa di denaro o di altra utilità in cambio del sollecito compimento RAGIONE_SOCIALE‘atto richiesto (cfr. nella successiv giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni semplici: Sez. 6, n. 10604 del 12/02/2014, COGNOME, Rv. 259896; Sez. 6, n. 15742 del 20/01/2003, COGNOME, Rv. 225428).
Affinché possa configurarsi il delitto di concussione, occorre, dunque, che, attraverso tale abuso, dei poteri o RAGIONE_SOCIALEe qualità, il pubblico ufficiale, o l’incaricato d pubblico servizio, eserciti forme di pressione di tale intensità da non lasciare margine alla libertà di autodeterminazione del destinatario RAGIONE_SOCIALEa pretesa illecita, che, di conseguenza, si determina alla dazione o alla promessa esclusivamente per evitare il danno minacciato.
2.1. Venendo al caso in esame, ad avviso del Collegio la Corte territoriale ha fatto buon governo di tali coordinate ermeneutiche, essendosi sottolineato che COGNOME ha aderito alla richiesta di denaro del ricorrente, non per conseguire un indebito vantaggio, ma solo per scongiurare il male da costui prospettato (l’immobilizzazione RAGIONE_SOCIALE‘azienda). In particolare, si è posto l’accento sulle dichiarazioni rese da COGNOME il quale ha riferi RAGIONE_SOCIALEa sua condizione psicologica di timore, non per la verifica fiscale in sé, ma per la prospettata paralisi RAGIONE_SOCIALE‘attività aziendale.
3. Il terzo motivo è infondato.
La Corte territoriale, con motivazione non manifestamente illogica, ha negato la sostituzione RAGIONE_SOCIALEa pena detentiva in considerazione RAGIONE_SOCIALEa rilevanza ostativa del precedente specifico da cui è gravato l’imputato, elemento, questo, posto a fondamento RAGIONE_SOCIALEa prognosi negativa in merito alla idoneità RAGIONE_SOCIALEa pena sostitutiva ad assicurare la finalità rieducativa RAGIONE_SOCIALEa pena e la prevenzione di ulteriori reati.
Va, peraltro, considerato che, con riferimento alla finalità preventiva, contrariamente a quanto pare sostenere il ricorrente, l’art. 58 legge n. 689/1981 non correla il giudizio prognostico alla prevenzione di reati RAGIONE_SOCIALEa stessa specie di quello per
cui si procede, ma al «pericolo di commissione di altri reati», per cui appaiono non pertinenti i rilievi critici ancorati all’età del ricorrente e alla sua radiazione RAGIONE_SOCIALEa Gua di Finanza.
Venendo all’esame del ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE, il primo motivo è inammissibile in quanto manifestamente infondato.
Il ricorso, infatti, si limita ad una mera riproposizione RAGIONE_SOCIALE‘indirizzo ermeneutico disatteso dalle Sezioni Unite civili in relazione ad un caso in cui il dipendente aveva commesso il reato di peculato e, dunque, a un reato connotato dal perseguimento di un interesse incompatibile con quello RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione.
Il Supremo Consesso, risolvendo il contrasto ermeneutico relativo proprio ai limiti RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione di appartenenza RAGIONE_SOCIALE‘agente, ha affermato che lo Stato o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagioNOME a terzi dal fatto penalmente illecito del suo dipendente anche quando questi abbia approfittato RAGIONE_SOCIALEe proprie attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle RAGIONE_SOCIALEa amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi – non sarebbe stato possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo RAGIONE_SOCIALEa condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviati o abusivi od illeciti, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo (Cass. Sez. U., 16/05/2019, n. 13246, Rv. 654026 ).
Tale conclusione, hanno precisato le Sezioni Unite, prescinde da ogni colpa del preponente, cosicché deve superarsi la rigida alternatività, con rapporto di mutua esclusione, fra i criteri di imputazione pubblicistico o diretto e privatistico o indiretto è, inoltre, affermato che l’art. 28 Cost. non preclude l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa normativa del codice civile, essendo volto all’esclusione RAGIONE_SOCIALE‘immunità dei funzionari per gli atti d esercizio del potere pubblico ed alla contemporanea riaffermazione RAGIONE_SOCIALEa responsabilità RAGIONE_SOCIALEa Pubblica Amministrazione; ne consegue, pertanto, che la concorrente responsabilità RAGIONE_SOCIALEa PRAGIONE_SOCIALE. e del suo dipendente per i fatti illeciti posti in essere da quest’ultimo al di fu RAGIONE_SOCIALEe finalità istituzionali deve seguire, in difetto di deroghe normative espresse, le regol del diritto comune.
In continuità con tale principio di diritto, va, dunque, ribadito che è configurabil la responsabilità civile RAGIONE_SOCIALEa pubblica amministrazione anche per le condotte delittuose del dipendente dirette a perseguire finalità esclusivamente personali, purché l’adempimento dei compiti e RAGIONE_SOCIALEe mansioni alle quali lo stesso è stato preposto costituiscano un’occasione necessaria che l’autore del reato sfrutta per il compimento degli atti penalmente illeciti (cfr. Sez. 1, n. 25158 del 03/02/2022, Rv. 283477 – 02; Sez.
3, n. 8968 del 07/11/2019, Rv. 278400). Ai fini RAGIONE_SOCIALEa responsabilità civile per fatto illecito commesso dal dipendente, è, dunque, sufficiente un rapporto di occasionalità necessaria tra il fatto dannoso e le mansioni esercitate dal dipendente, rapporto che è stato adeguatamente evidenziato dalla sentenza impugnate che il motivo di ricorso non ha messo in alcun modo in discussione, limitandosi ad insistere sulla finalità egoistica RAGIONE_SOCIALEa condotta RAGIONE_SOCIALE‘imputato e sulla sua inevitabilità da parte del RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
6. Il secondo motivo è infondato.
6.1. Secondo la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEe Sezioni civili di questa Corte ilfondamento RAGIONE_SOCIALE‘art. 1227 cod. civ. va ricondotto, non già al profilo soggettivo RAGIONE_SOCIALE‘autoresponsabilità, bensì al profilo oggettivo RAGIONE_SOCIALEa causalità, in quanto rispondente all’esigenza che al danneggiante non faccia carico il danno per quella parte che non è a lui causalmente imputabile, per essere stata prodotta dal fatto (appunto, concorrente) del danneggiato (così, da ultimo, Cass. civ., Sez. 3, n. 2847 del 5/2/2025, Rv. 673799, in motivazione).
In particolare, si è affermato che il requisito RAGIONE_SOCIALEa colpa, pure richiesto dalla norma, va considerato, non come criterio di imputabilità del fatto illecito commesso dal danneggiato contro sé stesso, bensì «come mero (e, tuttavia, imprescindibile) requisito legale RAGIONE_SOCIALEa rilevanza causale del fatto del danneggiato.»
Ai fini RAGIONE_SOCIALEa riduzione del risarcimento, occorre, dunque, l’accertamento che il danno-evento sia stato in parte causato dal fatto (colposo) del danneggiato.
6.2. Applicando tali coordinate ermeneutiche alla fattispecie in esame, rileva il Collegio che dalla ricostruzione fattuale contenuta nelle due sentenze di merito non emerge alcun contributo RAGIONE_SOCIALEa parte civile nella causazione del danno patrimoniale subito. Tale contributo, peraltro, non viene individuato neanche dal RAGIONE_SOCIALE ricorrente, che si è limitato ad insistere sulla omessa denuncia del reato, senza, tuttavia, considerare, da un lato, che la persona offesa del reato di concussione non ha alcun obbligo di denuncia (cfr. art. 364 cod. pen.) e, dall’altro lato, lo stato di costrizione in cui versava la p civile in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa minaccia formulata dal ricorrente e RAGIONE_SOCIALEe prospettate ricadute pregiudizievoli per la sua attività.
7. Il terzo motivo è inammissibile trattandosi di un punto non impugnabile in sede di legittimità. Va, infatti, ribadito che non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773 – 02).
Il quarto motivo è inammissibile in quanto privo del necessario requisito RAGIONE_SOCIALEa specificità.
La sentenza impugnata ha, infatti, confermato le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado che aveva condanNOME il RAGIONE_SOCIALE ricorrente al risarcimento del danno all’immagine cagioNOME dall’imputato. La Corte territoriale, inoltre, accogliendo l’appello del RAGIONE_SOCIALE, ha condanNOME l’imputato a tenere indenne il ricorrente da quanto eventualmente corrisposto in favore RAGIONE_SOCIALEa parte civile COGNOME.
In buona sostanza, la sentenza impugnata ha accolto le istanze risarcitorie del RAGIONE_SOCIALE in relazione alle voci di danno per cui ha ritenuto sussistente un principio di prova, sia pure non comprensivo anche RAGIONE_SOCIALEa loro quantificazione.
Rispetto a tale decisione, il ricorrente lamenta l’omessa considerazione di ulteriori voci di danno, formulando, tuttavia, RAGIONE_SOCIALEe doglianze aspecifiche e di carattere meramente assertivo. Si tratta, peraltro, RAGIONE_SOCIALEa medesima generica doglianza che era stato formulata con l’atto di appello in cui, pur indicandosi le ulteriori voci di danno patrimoniale riporta nel motivo in esame, si ometteva di allegare le specifiche circostanze fattuali idonee a dare concretezza alla pretesa risarcitoria, avuto riguardo, ad esempio, alla eventuale sostituzione RAGIONE_SOCIALE‘imputato con altro dipendente per svolgere le mansioni rimaste inadempiute in correlazione con la commissione RAGIONE_SOCIALEa concotta criminosa, o all’effettivo avvio dei procedimenti interni, alla data di inizio e fine degli stessi ed ai costi sostenut
Stante la assoluta aspecificità del motivo dedotto, il suo mancato esame da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello non può comportare l’annullamento RAGIONE_SOCIALEa sentenza, trattandosi di una censura insuscettibile di accoglimento (cfr. Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, COGNOME, Rv. 263980).
Sulla base di quanto sopra esposto, vanno, dunque, rigettati sia il ricorso proposto da COGNOME che quello proposto dal RAGIONE_SOCIALE, con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Stante la soccombenza del RAGIONE_SOCIALE anche in relazione al capo relativo alle statuizioni civili in favore di COGNOME, lo stesso va condanNOME, in solido con COGNOME, alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso proposto da COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Rigetta, altresì, il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali.
Condanna, inoltre, l’imputato e il responsabile civile RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, in solido tra loro, alla rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile COGNOME NOME, che liquida in complessivi euro
quattromila, oltre accessori di legge.
Così deciso il 4 aprile 2025
Il AVV_NOTAIO estensore
Il Presidente