Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8551 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8551 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: TRIPICCIONE DEBORA
Data Udienza: 28/01/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
NOME NOME a Milano il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a Roma il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore
NOME NOME NOME a Cles l’ DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa il 16 ottobre 2024 dalla Corte d’appello di Perugia
Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
udito il Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’annullamento con rinvio limitatamente alle statuizioni civili nella parte in cui escludono le responsabilità del responsabile civile, e per l’inammissibilità nel resto;
udito l’AVV_NOTAIO, per l’RAGIONE_SOCIALE, in difesa RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine per il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con la sentenza impugNOME la Corte di appello di Perugia, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di condanna di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME per le condotte di peculato contestate ai capi A), C) ed E), così decideva:
dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME, COGNOME e COGNOME in relazione al reato di cui al capo A) e nei confronti di COGNOME e COGNOME in relazione al reato di cui al capo C) perché estinti per prescrizione, revocando le statuizioni civili e la confisca, in quanto la prescrizione risultava maturata prima RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado.
dichiarava non doversi procedere nei confronti di COGNOME e COGNOME in relazione al reato di cui al capo E) perché estinto per prescrizione, confermando, con riferimento a tale capo, la sola confisca diretta del profitto del reato;
condannava COGNOME e COGNOME, in solido, al risarcimento del danno in favore delle parti civili, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE da quantificarsi in separato giudizio civile, e al pagamento di una provvisionale in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE pari a euro 1.115.546,92.
Avverso detta sentenza sono stati proposti ricorsi per cassazione dalle imputate COGNOME e COGNOME, nonché dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME.
NOME COGNOME ha dedotto quattro motivi, di seguito riassunto nei termini strettamente necessari per la motivazione.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al calcolo del termine di prescrizione del reato di cui al capo E) in quanto è stata erroneamente considerata la sospensione dal 6 luglio 2020 al 7 settembre 2020. Sostiene la ricorrente che, computando anche tale periodo nel termine di prescrizione, la stessa sarebbe maturata anteriormente alla sentenza di primo grado.
3.2. Conseguentemente, con il secondo motivo di ricorso si chiede la revoca delle statuizioni civili.
3.3. Vizi di violazione di legge e di motivazione, nonché travisamento RAGIONE_SOCIALE prova. Sostiene la ricorrente che la Corte ha posto a fondamento del suo convincimento le dichiarazioni rese dal coimputato COGNOME, nonostante le numerose contraddizioni tra le dichiarazioni rese nel primo incidente probatorio del 23/7/2013, in cui COGNOME dichiarò che COGNOME non era a conoscenza RAGIONE_SOCIALE falsità dei crediti, e nel secondo incidente probatorio del 13/12/13, in cui COGNOME coinvolse
anche la ricorrente. Si deduce, inoltre, che non è stata fornita alcuna spiegazione sulle ragioni per cui, nonostante il ritenuto ruolo centrale RAGIONE_SOCIALE ricorrente, costei non abbia ricevuto alcuna parte dei proventi illeciti, limitandosi a riscuotere i compensi professionali. Si aggiunge ancora che la sentenza impugNOME avrebbe travisato le dichiarazioni rese da COGNOME, affermando che costui avrebbe confermato di essere stato scelto dalla ricorrente al fine di presentare le cinque insinuazioni tardive e patrocinarle in giudizio. In realtà, dalle dichiarazioni rese da COGNOME all’udienza del 3/2/2021 risulta che COGNOME gli fu indicato dall’AVV_NOTAIO e che ebbe rapporti solo con COGNOME, il quale gli consegnò la documentazione.
3.4. Violazione dell’art. 2055 cod. civ. in relazione alla omessa condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE provvisionale anche di COGNOME, coobbligato in solido in ragione del suo ruolo di ideatore e reale beneficiario delle condotte di peculato, in quanto la avvenuta definizione del procedimento a suo carico con sentenza di patteggiamento non incide sull’obbligo di applicare le regole civilistiche in tema di solidarietà.
NOME COGNOME ha dedotto undici motivi, di seguito riassunti nei termini strettamente necessari per la motivazione, e richiesto, in via preliminare, la sospensione RAGIONE_SOCIALE efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALE condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE provvisionale in considerazione RAGIONE_SOCIALE fondatezza dei motivi dedotti e del grave e irreparabile pregiudizio che deriverebbe dalla sua esecuzione.
4.1. Violazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen. e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione alla omessa assoluzione RAGIONE_SOCIALE ricorrente nonostante la mancanza di prove RAGIONE_SOCIALE sua responsabilità. Richiamato il principio di diritto affermato d alle Sezioni Unite ‘COGNOME‘, si sostiene che la Corte territoriale non ha proceduto ad una valutazione nel merito RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricorrente, affidando la motivazione ad argomentazioni ancorate a presunzioni, prive di precisi riferimenti spazio-temporali, nonché alle dichiarazioni del coimputato COGNOME, nonostante la loro contraddittorietà, come evidenziata nel procedimento di prevenzione a suo carico. Oltre al contrasto tra le due versioni rese da COGNOME in occasione dei due incidenti probatori, si evidenzia: i) la omessa valutazione delle dichiarazioni RAGIONE_SOCIALE teste NOME COGNOME, che riferì di avere appreso dallo stesso COGNOME che era stato costretto a fare il nome RAGIONE_SOCIALE COGNOME per poter accedere al patteggiamento; ii) la mancanza di coerenza, costanza e precisione delle dichiarazioni rese da COGNOME, quanto a tempi, e modalità delle azioni riferite alla ricorrente, nonché la loro inverosimiglianza, allorché ha riferito dell’occultamento del denaro nelle scarpe RAGIONE_SOCIALE ricorrente; iii) la mancanza di motivazione sulla partecipazione e sulla consapevolezza RAGIONE_SOCIALE ricorrente riguardo alla creazione e gestione delle società di diritto inglese, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE che, come risulta anche dal decreto emesso in sede di prevenzione, facevano capo esclusivamente a COGNOME.
4.2. Violazione di norma processuale, nonché degli artt. 24 Cost. e 6 CEDU in relazione alla illegittima riduzione, a seguito RAGIONE_SOCIALE mutata composizione del Collegio giudicante, del numero dei testimoni indicati dalla difesa RAGIONE_SOCIALE ricorrente e all’esclusione dell’esame dibattimentale di NOME COGNOME, indicato nella lista testi del Pubblico RAGIONE_SOCIALE e poi da costui rinunciato. Si afferma, infatti, che la revoca immotivata dell’esame del teste COGNOME, che costituisce il perno dell’accusa contro la ricorrente, ha pregiudicato il suo diritto di difesa, e ciò, a maggior ragione, in relazione alla disciplina introdotta all’art. 578 -bis cod. proc. pen.
4.3. Violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in relazione alla mancanza di riscontri delle dichiarazioni rese da COGNOME le quali, peraltro, con riferimento alla vicenda delle procure notarili all’incasso , sono in contrasto con le dichiarazioni rese da COGNOME, che ha ammesso di non avere mai incontrato fisicamente i suoi assistiti, che tutta la documentazione le fu consegNOME dalla COGNOME e di avere realizzato una falsa autenticazione delle firme di COGNOME e di COGNOME.
4.4. Mancata assunzione RAGIONE_SOCIALE prova decisiva costituita dalla consulenza tecnica sui flussi economici RAGIONE_SOCIALE ricorrente. La decisività RAGIONE_SOCIALE prova di cui è stata rinnovata la richiesta di espletamento tramite perizia contabile in appello, si fonda sul fatto che dall’istruttoria dibattimentale non è emersa alcuna prova che COGNOME fosse la destiNOMEria finale delle somme oggetto di appropriazione, né che la stessa abbia acquistato gli immobili unitamente a COGNOME. Si rileva, inoltre, che la mancanza di tale prova ha precluso un accertamento pieno RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricorrente e un compiuto esame delle questioni dedotte dalla difesa con riferimento alla confisca diretta del profitto del reato.
4.5. Violazione di legge, manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione relativa al concorso con COGNOME. La Corte di appello non ha chiarito le ragioni per cui le contraddizioni nelle dichiarazioni rese da COGNOME non ne inficino la sua credibilità, riconosciuta con riferimento alla posizione di COGNOME, e, invece, negata in relazione alle posizioni dei coimputati COGNOME e COGNOME. La sentenza, inoltre, pur riconoscendo il ruolo di ideatore di COGNOME, come risulta anche dal decreto emesso nel giudizio di prevenzione, ha attribuito a COGNOME il medesimo ruolo primario di co-ideatore e regista, nonostante la difesa abbia rappresentato che non era emersa alcuna prova che COGNOME avesse avuto la disponibilità di sei milioni di euro e che l’immobile di INDIRIZZO, INDIRIZZO, era stato acquistato dal solo COGNOME con somme distratte dal fallimento RAGIONE_SOCIALE.
4.6. Manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione e travisamento delle prove relativa alla riconducibilità a COGNOME del profitto del reato. Sostiene la ricorrente
che detto travisamento attiene all’acquisto degli immobili in quanto l’immobile di INDIRIZZO, INDIRIZZO è stato acquistato dal solo COGNOME e, a fronte delle considerazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza impugNOME circa la sua destinazione ad ampliare l’immobile sito all’interno 7, si rileva che : la ricorrente aveva già acquistato altro immobile in INDIRIZZO nell’anno 2005 -2006; l’immobile sito all’ int. 7 era stato concesso in comodato a COGNOME dalla sig.ra COGNOME, madre RAGIONE_SOCIALE COGNOME, all’insaputa RAGIONE_SOCIALE ric orrente, che ne era promissaria acquirente dal 2004; dalle dichiarazioni rese da NOME COGNOME è emersa l’intenzione di COGNOME COGNOME acquistare detto immobile, nonostante il vincolo derivante dal preliminare di vendita tra la ricorrente e la madre.
Altro profilo di travisamento attiene alla gestione dei conti correnti e del patrimonio. La sentenza ha erroneamente ritenuto che la ricorrente avesse un rapporto ‘privilegiato’ con il direttore RAGIONE_SOCIALE filiale Unicredit RAGIONE_SOCIALE, nonostante COGNOME non avesse alcun conto presso detta banca e nonostante quanto risulta da una conversazione intercorsa tra COGNOME e COGNOME in cui il primo definiva il direttore RAGIONE_SOCIALE filiale come un suo «assoldato». Inoltre, contrariamente a quanto afferma la sentenza impugNOME, non vi è alcuna prova che COGNOME abbia eseguito operazioni immobiliari per circa sei milioni di euro; si aggiunge, ancora, che la sentenza non specifica le date delle operazioni né i conti utilizzati e non tiene conto del cospicuo patrimonio RAGIONE_SOCIALE famiglia RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
La Corte territoriale ha, inoltre, erroneamente omesso di considerare le convergenti dichiarazioni testimoniali dei testi NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME dalle quali è emerso che COGNOME aveva fraudolentemente effettuato delle vendite di immobili di proprietà RAGIONE_SOCIALE COGNOME e RAGIONE_SOCIALE madre.
4.7. Manifesta illogicità e contraddittorietà RAGIONE_SOCIALE motivazione sull’attendibilità dei testimoni e sul comportamento tenuto dalla COGNOME nella gestione delle procedure fallimentari, comportamento qualificato come ‘anomalo’ sulla base delle dichiarazioni dei testi COGNOME e COGNOME, recepite acriticamente dalla sentenza impugNOME, nonostante la circostanza RAGIONE_SOCIALE pras si dei ‘collegi volanti’ nella S ezione fallimentare del Tribunale di Roma sia emersa dalle deposizioni dei testi COGNOME, COGNOME e COGNOME, nonché dalla documentazione proveniente dal RAGIONE_SOCIALE e dalla sentenza relativa al procedimento disciplinare a carico di NOME COGNOME. Nel motivo si richiamano inoltre sia le due lettere di encomio ricevute dalla ricorrente che la sua assoluzione dal reato di calunnia nei confronti di COGNOME, COGNOME e COGNOME.
4.8. Violazione di legge e omessa motivazione sulla invocata riqualificazione RAGIONE_SOCIALE condotta appropriativa ai sensi dell’art. 232 legge fallimentare atteso che la condotta ascritta alla COGNOME si inseriva in un contesto di utilizzo di atti falsi (quali
le artefatte istanze di insinuazione al passivo e le false procure all’incasso) finalizzati all’acquisizione del possesso del denaro.
4.9. Vio lazione dell’art. 2055 cod. civ . in relazione alla omessa condanna di COGNOME al pagamento RAGIONE_SOCIALE provvisionale.
4.10. Violazione di legge e vizio RAGIONE_SOCIALE motivazione in relazione alla conferma RAGIONE_SOCIALE confisca. La Corte territoriale, infatti, ha affermato che la confisca diretta era riferibile al solo profitto del reato di cui al capo E) in relazione agli immobili di cui si sono appropriati COGNOME e COGNOME. Tale affermazione, tuttavia, non è supportata da un’analisi dettagliata che dimostri la riconducibilità alla COGNOME delle somme confiscate, tenuto conto del ruolo predominante di COGNOME e RAGIONE_SOCIALE esclusiva riconduci bilità a quest’ultimo RAGIONE_SOCIALE proprietà degli immobili.
4.11. Violazione degli artt. 3 e 27 Cost., illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione con riferimento alla commissione del fatto e disparità di trattamento sia in relazione al trattamento di favore riservato a COGNOME (avendo costui patteggiato una pena inferiore a due anni, con i benefici di legge e senza alcun obbligo risarcitorio o indennitario) che a quanto deciso in un caso analogo (fallimento RAGIONE_SOCIALE) in cui al Giudice COGNOME è stata inflitta la sola sanzione dell’ammonimento.
4.12. Con successiva memoria la ricorrente ha presentato un motivo aggiunto deducendo la violazione dell’art. 578 -bis cod. proc. pen. e la mancanza e manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE motivazione relativa alla qualificazione giuridica RAGIONE_SOCIALE confisca e ai presupposti RAGIONE_SOCIALE sua applicazione. La sentenza impugNOME, infatti, ha omesso di accertare i presupposti per la sua qualificazione come confisca diretta, avuto riguardo al nesso di derivazione causale dei beni dal reato, all’effettiva percezione di un arricchiment o da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente, alla sua eventuale quota di profitto, nonché alla natura dei beni stessi, che includono anche cespiti immobiliari. Sostiene la ricorrente che, in realtà, la confisca disposta va qualificata come confisca per equivalente e che, pertanto, stante l’epoca di commissione del reato, non poteva essere confermata, non essendo applicabile retroattivamente l’art. 578 -bis cod. proc. pen. A conferma di tale conclusione si sottolinea che i beni confiscati erano stati inizialmente sottoposti a sequestro conservativo, misura cautelare destiNOME fisiologicamente ad essere convertita in pignoramento ai sensi dell’art. 320 cod. proc. pen. La sentenza impugNOME, dunque, sulla base di un mero salto logico, dopo avere confermato la condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, statuizione a tutela RAGIONE_SOCIALE quale era stato disposto il sequestro conservativo, ha illegittimamente ‘trasformato’ la natura del vincolo, disponendo, non già la conversione in pignoramento, ma una vera e propria confisca.
La parte civile RAGIONE_SOCIALE con un unico motivo ha dedotto il vizio di violazione degli artt. 185 cod. pen. e 4, comma 1, legge n. 117 del 1988 in combiNOME disposto con l’art. 13, comma 1, RAGIONE_SOCIALE medesima legge. La Corte di appello ha rigettato l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente in merito alla richiesta di riconoscimento RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE italiano, rappresentato in giudizio dalla RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo come responsabile civile per i fatti commessi dalla imputata NOME COGNOME il RAGIONE_SOCIALE. Così facendo, ha operato una disapplicazione dell’art. 4, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 117 del 1988. Si aggiunge, peraltro, che la RAGIONE_SOCIALE, costituitasi in giudizio, non ha mai sollevato alcuna eccezione al riguardo.
5.1. Con memoria del 21 gennaio 2026 il difensore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, AVV_NOTAIO, dopo avere riassunto il motivo di ricorso, ha insistito per il suo accoglimento e concluso per l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza limitatamente alle statuizioni civili e la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale responsabile civile, al risarcimento dei danni con la liquidazione di una provvisionale di euro 1.115.546,92.
5.2. Con successivo atto depositato il 27 gennaio 2026 da NOME COGNOME (a ciò delegata), NOME COGNOME, nella dichiarata qualità di legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE, ha rinunciato alla costituzione di parte civile nei confronti RAGIONE_SOCIALE COGNOME ed ha consentito alla cancellazione di tutte le trascrizioni a suo carico.
NOME COGNOME, con un unico motivo di ricorso, ha dedotto vizi di violazione dell’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 117 del 1988, nonché la manifesta illogicità RAGIONE_SOCIALE sentenza che, da un lato, ha affermato che COGNOME ha agito per finalità personali e di arricchimento, riconoscendo il diritto delle parti civili a reclamare il risarcimento del danno da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e, dall’altro lato, ha negato tale diritto sulla base di una notifica reputata sbagliata. Nel motivo si insiste sulla corretta citazione in giudizio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
La RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE ha depositato una memoria in cui ha eccepito la tardività del ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto la sentenza è stata comunicata in data 8 maggio 2025 mentre il ricorso è stato notificato il 9 luglio, nonché la mancanza di autosufficienza. Nel merito, ha dedotto l’infondatezza del motivo stante la diversità delle due ipotesi disciplinate dagli artt. 4 e 13 RAGIONE_SOCIALE legge n. 117 del 1988 e l’applicabilità nel caso di specie di tale ultima disposizione. Si insiste per la conferma del capo impugNOME, richiamando Cass. civ., Sez. U, n. 13246 del 2019. Si aggiunge, inoltre, che il principio di diritto affermato da tale sentenza non considera l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE forza maggiore. In
particolare, non tiene conto che, sulla scorta dei principi generali dell’ordinamento, la responsabilità RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE o dell’ente pubblico di appartenenza per il danno da fatto illecito del proprio dipendente deve essere esclusa dal caso fortuito o dalla forza maggiore. Nella memoria si afferma, pertanto, che nel caso di specie, in considerazione RAGIONE_SOCIALE specifica attività svolta dalla COGNOME e delle modalità delle azioni criminose poste in essere, non era possibile per il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (datore di lavoro del Magistrato) scongiurare detto evento, ovvero impedire lo svolgimento di dette azioni criminose.
All’odierna udienza, fissata per la trattazione orale dei ricorsi, il Presidente del Collegio ha informato le parti presenti dell’avvenuto AVV_NOTAIO in Cancelleria RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di revoca di costituzione di parte civile RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nonché RAGIONE_SOCIALE trasmissione tramite p.e.c. da parte dell’AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE dichiarazione sottoscritta da COGNOME con la quale costei ‘conged a ‘ i suoi difensori AVV_NOTAIO e AVV_NOTAIO dal presenziare all’odierna udienza .
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ne ha preso atto rimettendosi alla decisione RAGIONE_SOCIALE Corte. L’RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nell’interesse RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ha chiesto che sia dichiarata l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALE dichiarazione di revoca RAGIONE_SOCIALE costituzione di parte civile.
Con ordinanza letta in udienza la Corte ha dichiarato l’inefficacia di tale revoca in quanto: a) priva di autenticazione RAGIONE_SOCIALE firma del dichiarante; b) non notificata alle altre parti come richiesto dall’art. 82, comma 1, cod. proc. pen.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Prima di esaminare nel merito i ricorsi proposti dalle due imputate, appare utile illustrare i criteri di giudizio cui deve attenersi il giudice dell’impugnazione allorché nel dichiarare la prescrizione del reato debba decidere in merito alla conferma delle statuizioni civili e/o RAGIONE_SOCIALE confisca.
Quanto alle statuizioni civili, l’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. si limita a stabilire che , COGNOME nei confronti dell’imputato è stata pronunciata condanna, anche generica, alle restituzioni o al risarcimento dei danni cagionati dal reato a favore RAGIONE_SOCIALE parte civile, il giudice di appello e la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione (o per amnistia) decidono sull’impugnazione ai soli effetti delle disposizioni e dei capi RAGIONE_SOCIALE sentenza che concernono gli interessi civili.
La Corte costituzionale, nell’escludere la contrarietà di tale disposizione al principio RAGIONE_SOCIALE presunzione di innocenza di cui agli artt. 6 CEDU, 3 e 4 RAGIONE_SOCIALE
direttiva (UE) 2016/343 e 48 CDFUE, norme interposte rispetto agli artt. 117 e 11 Cost., con la sentenza n. 182 del 2021, ha affermato che, a differenza di quanto richiesto dall’art. 578 -bis cod. proc. pen., l’art. 578 cod. proc. pen. richiede , non un giudizio di «colpevolezza penale» dell’imputato, ma l’accertamento RAGIONE_SOCIALE configurabilità RAGIONE_SOCIALE fattispecie civilista dell’illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.), applicando, nella valutazione del nesso di causalità tra la condotta e l’evento , il criterio civilistico del ‘più probabile che non’ o RAGIONE_SOCIALE ‘probabilità prevalente’.
All’indomani di tale pronuncia, la giurisprudenza di legittimità si è interrogata sulla permanente validità dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite ‘COGNOME‘, che, con riferimento al rapporto tra prescrizione del reato e assoluzione dell’imputato, hanno individuato un doppio criterio di giudizio: i) quello dell”evidenza’ RAGIONE_SOCIALE prova di innocenza , che, a fronte del maturare RAGIONE_SOCIALE prescrizione del reato, consente al giudice di pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell’ art. 129, comma 2, cod. proc pen. sulla base di una mera ‘constatazione’ , ossia di una percezione ictu ocul i delle risultanze degli atti, senza alcun ulteriore accertamento o approfondimento (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244274); ii) nel solo caso previsto dall’art. 578 cod. proc. pen., quello dettato dall’ art. 530, comma 2, cod. proc. pen., consentendo, così, il proscioglimento nel merito dell’imputato, con prevalenza rispetto alla causa estintiva del reato, anche in caso di contraddittorietà o insufficienza RAGIONE_SOCIALE prova (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273). In particolare, con riferimento a tale seconda ipotesi e alle interferenze tra la disciplina dettata dall’art. 129 cod. proc. pen. e quella dettata dall’art. 578 cod. proc. pen., le Sezioni Unite ‘COGNOME‘ hanno affermato che non sussiste alcuna ragione per la quale in sede di appello, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 578 cod. proc. pen., non debba prevalere la formula assolutoria nel merito rispetto alla causa di estinzione del reato, non solo nel caso di acclarata piena prova di innocenza, ma anche in presenza di prove ambivalenti, con l’applicazione, secondo il principio del favor rei , RAGIONE_SOCIALE regola probatoria di cui al secondo comma dell’art. 530 del codice di rito.
Stante l’apparente disomogeneità tra le due interpretazioni dell’art. 578 cod. proc. pen., è stata rimessa alle Sezioni Unite la questione di particolare importanza relativa al criterio di giudizio che il giudice dell’impugnazione deve adottare e, in particolare, se possa pronunciare l’assoluzione nel merito anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, sulla base RAGIONE_SOCIALE regola di giudizio processual-penalistica dell’ ‘ oltre ogni ragionevole dubbio ‘ , ovvero debba far prevalere la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, pronunciandosi sulle statuizioni civili secondo la regola processual-civilistica del ‘ più probabile che non”.
Le Sezioni Unite, ponendosi in linea di continuità con la sentenza ‘ T ettamanti’ , hanno nuovamente ribadito che, in tal caso, il giudice dell’impugnazione non può limitarsi a prendere atto RAGIONE_SOCIALE causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili sulla base del criterio di giudizio indicato dalla sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è, comunque, tenuto, stante la presenza RAGIONE_SOCIALE parte civile, e in assenza di una rinuncia alla prescrizione, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, l’eventuale sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880).
Ad avviso del Supremo Consesso, infatti, la presenza RAGIONE_SOCIALE parte civile apre ad una cognizione piena sull’accusa penale, consentendo il proscioglimento nel merito dell’imputato secondo il canone di giudizio dettato dall’art. 530, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Si è, infatti, chiarito che la sentenza n. 182 del 2021, quale sentenza interpretativa di rigetto, pone un vincolo negativo di interpretazione, impedendo che, una volta esaurita la vicenda penale con la declaratoria di prescrizione del reato, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità civile da parte del giudice penale pos sa comportare, sia pure incidenter tantum, una affermazione di responsabilità penale dell’imputato in violazione del principio RAGIONE_SOCIALE presunzione di innocenza. In altre parole, al giudice dell ‘impugnazione si richiede un giudizio bifasico: in primo luogo, in virtù RAGIONE_SOCIALE presenza RAGIONE_SOCIALE parte civile, stante la cognizione piena di cui è investito, dovrà valutare i motivi di impugnazione agli effetti penali e, in particolare, a fronte RAGIONE_SOCIALE prescrizione del reato, verificare se sussistono cause di proscioglimento nel merito anche ai sensi dell’art. 530, comma 2, cod., proc. pen. ; solo una volta esclusa tale possibilità e dichiarata la prescrizione del reato, dovrà valutare se confermare o meno le statuizioni civili secondo la regola processualcivilistica del ‘più probabile che non’ ex artt. 2043, 2054 e 2059 cod. civ.
I due criteri di giudizio non sono, dunque, tra loro confliggenti, ma complementari, attenendo, il primo, al rapporto tra prescrizione e proscioglimento nel merito, e il secondo, alla sola valutazione RAGIONE_SOCIALE domanda risarcitoria e RAGIONE_SOCIALE conferma delle statuizioni civili, una volta dichiarata la prescrizione del reato.
La legittimità costituzionale e convenzionale del ‘diritto vivente’, come cristallizzato dalla sentenza delle Sezioni Unite ‘Calpitano’ è stata recentemente confermata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 2 del 2026 (depositata il 16/1/2026). Il Giudice delle Leggi ne ha, in primo luogo, escluso la contrarietà con l’interpretazione dell’art. 578 cod. proc. pen. adottata dalla sentenza n. 182 del 2021 in cui, richiamandosi il principio di diritto affermato dalla sentenza ‘COGNOME‘, si era già af fermato che tale precedente non consente al giudice dell’impugnazione penale, che, dopo aver dichiarato l’estinzione del reato,
esamina la domanda risarcitoria, di formulare un giudizio sulla colpevolezza dell’imputato, «essendogli affidato unicamente un apprezzamento contenuto nei confini RAGIONE_SOCIALE responsabilità civile».
La Corte costituzionale ha, inoltre, escluso la contrarietà del diritto vivente, costituito dalla pronunc ia delle Sezioni Unite ‘Calpitano’, al secondo aspetto del diritto alla presunzione di innocenza di cui all’art. 6, par. 2, CEDU, come interpretato dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte di Strasburgo dopo la sentenza n. 182 del 2021, in particolare la sentenza RAGIONE_SOCIALE Grande Camera RAGIONE_SOCIALE Corte EDU del l’ 11 giugno 2021, COGNOME e COGNOME c. Regno Unito, che non impedisce al giudice penale di pronunc iarsi sull’azione risarcitoria dopo che l’imputato sia stato prosciolto . Ha, infatti, osservato, che l’interpretazione dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen. maturata nel diritto vivente non determina alcuna lesione di tale diritto, restando separati e non confondibili i due piani di giudizio attinenti, rispettivamente, alla valutazione dell’esistenza e rilevan za penale del fatto e RAGIONE_SOCIALE sua commissione da parte dell’imputato , e alla decisione sul diritto al risarcimento del danno scaturente dal medesimo fatto.
Diverso è, invece, il criterio di giudizio da adottare ai fini RAGIONE_SOCIALE conferma RAGIONE_SOCIALE confisca in casi particolari, ai sensi del primo comma dell’art. 240 -bis cod. pen. e da altre disposizioni di legge, nonché RAGIONE_SOCIALE confisca disposta ai sensi dell’art. 322ter cod. pen. L ‘art. 578 -bis cod. proc. pen. prescrive, infatti, al giudice dell’impugnazione che dichiara l’estinzione del reato per prescrizione, di decidere sull’impugnazione ai soli effetti RAGIONE_SOCIALE confisca, previo accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità.
Il differente ambito di cognizione riservato al giudice dell’impugnazione ai fini RAGIONE_SOCIALE conferma delle statuizioni civili e RAGIONE_SOCIALE confisca è stato posto in risalto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 182 del 2021. Si è, infatti, considerato che l’art. 578 -bis cod. proc. pen. conc erne la ‘coda’ dell’accertamento richiesto al giudice dell’impugnazione penale successivamente al maturare RAGIONE_SOCIALE causa estintiva del reato (per prescrizione o per amnistia) e, in tal caso, a differenza dell’art. 578 cod. p roc. pen., «ai fini RAGIONE_SOCIALE conferma di una sanzione di carattere punitivo ai sensi dell’art. 7 CEDU , la dichiarazione di responsa bilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli non solo è consentita, ma è anzi doverosa, poiché non si può irrogare una pena senza il giudizio sulla sussistenza di una responsabilità personale, sebbene sia sufficiente che tale giudi zio risulti nella ‘sostanza dell’accertamento’ contenuto nella motivazione RAGIONE_SOCIALE sentenza, non essendo necessario che assuma in dispositi vo la ‘forma RAGIONE_SOCIALE pronuncia’ di condanna (Corte cost. n. 49 del 2015; Corte EDU, RAGIONE_SOCIALE.I.E.M. e altri c. Italia).»
Le Sezioni Unite ‘Esposito’ hanno, inoltre, affermato che la disposizione di cui all’art. 578bis cod. proc. pen., introdotta dall’art. 6, comma 4, d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21, ha, con riguardo alla confisca per equivalente e alle forme di confisca che presentino, comunque, una componente sanzioNOMEria, natura anche sostanziale e, pertanto, è inapplicabile in relazione ai fatti posti in essere prima RAGIONE_SOCIALE sua entrata in vigore (Sez. U, n. 4145 del 29/09/2022, dep. 2023, Esposito, Rv. 284209).
Va, tuttavia, considerato che la questione relativa alla natura sanzioNOMEria RAGIONE_SOCIALE confisca per equivalente è stata oggetto di una successiva rivisitazione da parte delle Sezioni Unite ‘Massini’ (Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, dep. 2025) che hanno affermato che la confisca per equivalente del profitto del reato assolve, così come la confisca diretta, ad una funzione recuperatoria e ha funzione sanzioNOMEria in quanto attinge beni privi del rapporto di derivazione dal reato, potendo assumere funzione punitiva solo qualora sottragga al destiNOMErio beni di valore eccedente il vantaggio economico che lo stesso ha tratto dall’illecito (Rv. 287756 – 03). Si è, infatti, osservato che, «se, da un lato, è vero che la confisca per equivalente ha una funzione sanzioNOMEria perché con essa si “rompe” il nesso di pertinenzialità sul piano qualitativo tra bene e reato, per cui, invece di confiscare le esatte cose che sono entrate nella sfera giuridica dell’autore, se ne confiscano altre, dall’altro lato, è anche vero che le cose confiscate hanno lo stesso valore del provento, con la conseguenza che questa “rottura” non incide sull’essenza recuperatoria RAGIONE_SOCIALE confisca». Ad avviso del Supremo Consesso, dunque, la natura RAGIONE_SOCIALE confisca per equivalente deriva e dipende dalla natura RAGIONE_SOCIALE confisca diretta a cui accede: se la confisca diretta ha natura “recuperatoria” (confisca del profitto), la confisca per equivalente sarà recuperatoria; se la confisca diretta ha carattere punitivo – perché, ad esempio, si quantifica per eccesso il profitto – la confisca per equivalente sarà punitiva (così, testualmente, al punto 11.1. RAGIONE_SOCIALE motivazione).
L ‘applicabilità di tale mutamento giurisprudenziale è stata , tuttavia, circoscritta, coerentemente con il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite ‘ E sposito’ , ai soli reati commessi d opo l’entrata in vigore dell”art. 578 -bis cod. proc. pen. In particolare, Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, COGNOME, Rv. 288488, sulla base di una interpretazione convenzionalmente orientata RAGIONE_SOCIALE norma, in senso conforme all’art. 7 CEDU e all’art. 1, Prot. 1, CEDU, ha escluso l’applicabilità retroattiva d ell’ interpretazione in malam partem del nuovo indirizzo ermeneutico, in quanto ragionevolmente imprevedibile rispetto al pregresso quadro interpretativo consolidato in ordine alla funzione sanzioNOMEria dell’istituto (Sez. 6, n. 25200 del 18/06/2025, COGNOME, Rv. 288488).
Così chiariti i criteri di giudizio che governano la conferma delle statuizioni civili e RAGIONE_SOCIALE confisca in caso di sopravvenuta prescrizione del reato nella fase dell’impugnazione, ritiene il Collegio che i motivi dedotti dalle imputate COGNOME e COGNOME con riferimento alla dichiarazione di prescrizione dei reati e alla loro mancata assoluzione sono inammissibili, mentre, nei limiti che saranno di seguito chiariti, sono fondate le doglianze dedotte da COGNOME in merito alla conferma RAGIONE_SOCIALE confisca.
Seguendo la medesima impostazione adottata nell’esposizione dei singoli ricorsi, tutti i motivi dedotti da NOME COGNOME sono inammissibili per le ragioni che saranno di seguito esposte.
5.1. Il primo motivo è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nel computare le sospensioni del termine di prescrizione, ha escluso il periodo dal 6/7/20 al 7/9/20, erroneamente considerato dal Tribunale (cfr. pagina 22). L’inammissibilità di tale motivo ha un valore assorbente rispetto all’esame del secondo motivo dedotto, in via conseguenziale, quale effetto del suo accoglimento.
5.2. Il terzo motivo è generico e privo del necessario requisito di specificità, introducendo, peraltro, con riferimento al l’asserito travisamento delle dichiarazioni di COGNOME, una questione non dedotta in appello.
Il motivo, innanzitutto, parte da un equivoco lessicale (comune anche al ricorso di COGNOME) e cioè che nel presente procedimento siano stati espletati due incidenti probatori aventi entrambi ad oggetto l’esame di COGNOME, COGNOME, in rea ltà, risulta dalle sentenze di merito che si è trattato di un unico incidente probatorio celebrato nell’arco di due udienze.
Ciò premesso, il motivo in esame difetta di specificità in quanto non allega né riporta le parti delle dichiarazioni di COGNOME che sarebbero affette da contraddittorietà con riferimento alla posizione RAGIONE_SOCIALE ricorrente. Tale assunto, peraltro, risulta smentito dalle sentenze di merito dalle quali non emerge, contrariamente a quanto si dirà di seguito con riferimento alla posizione di COGNOME, alcun mutamento RAGIONE_SOCIALE chiamata in correità RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Quanto al dedotto travisamento delle dichiarazioni rese da COGNOME, va, inoltre, aggiunto che tale doglianza, oltre a non essere stata dedotta in appello, risulta priva di specificità in quanto, al di là di generiche asserzioni, non allega né riporta integralmente tali dichiarazioni. Va, a tale riguardo, ribadito che il ricorso per cassazione con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento RAGIONE_SOCIALE prova, non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugNOME ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal
giudicante, COGNOME non abbiano carattere di decisività, ma deve, invece: a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova RAGIONE_SOCIALE verità dell’elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonché RAGIONE_SOCIALE effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza RAGIONE_SOCIALE motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugNOME (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085).
5.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato in quanto muove dall’erroneo presupposto giuridico RAGIONE_SOCIALE applicabilità del principio di solidarietà passiva nel processo penale in dispregio delle diverse scelte processuali degli imputati.
In primo luogo, la ricorrente omette di considerare che la scelta del rito del patteggiamento da parte di COGNOME impediva di decidere sulla domanda risarcitoria RAGIONE_SOCIALE parte civile. L ‘art. 444, comma 2, c od. proc. pen., prevede, infatti, che il giudice non decide sulla domanda risarcitoria RAGIONE_SOCIALE parte civile, limitandosi a condannare l’imputato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile.
La soluzione proposta dalla ricorrente, di fatto, aggira tale disposizione, pretendendo che il giudice penale che decida con rito ordinario la posizione dei coimputati estenda la condanna al risarcimento del danno anche nei confronti di chi, come COGNOME, abbia optato per il rito del patteggiamento. Si dimentica, così, che nel processo penale l’eventuale solidarietà passiva tra i coimputati , con riguardo alle pretese risarcitorie RAGIONE_SOCIALE parte civile, non comporta alcuna forma di litisconsorzio necessario in quanto la partecipazione al giudizio di tutti i ‘coobligati’ può essere condizioNOME dalle scelte sia del Pubblico RAGIONE_SOCIALE (che, ad esempio, potrebbe anche non esercitare l’azione penale nei confronti di tutti coloro che possono considerarsi civilmente obbligati al risarcimento del danno cagioNOME dal reato) sia del singolo imputato che, come nel caso in esame, potrebbe optare per riti alternativi.
D’altronde, come già chiarito dalle Sezioni civili di questa Corte, la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio è prevista dal legislatore nell’interesse del creditore e serve a rafforzare il diritto di quest’ultimo, consentendogli di ottenere l’adempimento dell’intera obbligazione da uno qualsiasi dei condebitori, mentre non ha alcuna influenza nei rapporti interni tra condebitori solidali, fra i quali l’obbligazione si divide secondo quanto risulta dal titolo o, in mancanza, in parti uguali. Ne consegue che, se il creditore conviene in giudizio più debitori,
sostenendone la responsabilità solidale ed il giudice, invece, condanna uno solo di essi, tale pronuncia non aggrava comunque la posizione del debitore, che rimane quella di debitore dell’intero, né pregiudica il suo eventuale diritto di rivalsa (arg. ex Cass. civ., Sez. 2, n. 11199 del 28/04/2021, Rv. 661213).
5.4. All’inammissibilità del ricorso proposto da NOME COGNOME segue la condanna RAGIONE_SOCIALE ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila da versare in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che la stessa abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
Passando all’esame del ricorso proposto da NOME COGNOME, la richiesta di sospensione RAGIONE_SOCIALE efficacia esecutiva RAGIONE_SOCIALE provvisionale, oltre ad essere stata formulata in termini generici, limitandosi alla parafrasi RAGIONE_SOCIALE disposizione codicistica, è assorbita dalla valutazione di inammissibilità, per le ragioni che saranno di seguito esposte, delle doglianze relative alla conferma delle statuizioni civili.
6.1. Procedendo, per ragioni di ordine logico, dalle questioni processuali dedotte, il secondo motivo di ricorso è inammissibile in quanto di contenuto meramente rivalutativo e costituito da non consentite censure di merito.
La ricorrente si duole RAGIONE_SOCIALE riduzione RAGIONE_SOCIALE sua lista testi e RAGIONE_SOCIALE mancata escussione del testi COGNOME.
Quanto alla prima questione, va ribadito che la parte che abbia presentato una lista testi ritenuta sovrabbondante e che abbia esercitato la facoltà, attribuitale dal giudice, di scelta dei testimoni da assumere, non è legittimata a dedurre, in seguito, la nullità dell’esclusione di quelli non espressamente indicati, essendo stata la sua scelta liberamente esercitata, con conseguente assenza di ogni lesione del diritto di difesa (Sez. 3, n. 16677 del 02/03/2021, Ballarini, Rv. 281649 – 03).
La ricorrente, inoltre, non illustra specificamente le ragioni per cui i testi esclusi erano fondamentali né le ragioni che rendevano necessaria una nuova audizione di COGNOME, al di là RAGIONE_SOCIALE circostanza, compiutamente vagliata dai Giudici di merito, relativa alla sua attendibilità alla luce dal mutamento delle versioni rese nelle due udienze dell’incidente probatorio con riferimento al coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Peraltro, con riferimento alla audizione di COGNOME, dal motivo in esame risulta che la stessa fu richiesta dalla ricorrente, dopo la rinuncia da parte del Pubblico ministero, che lo aveva indicato nella sua lista, e a seguito del mutamento RAGIONE_SOCIALE composizione del Collegio.
Dalle allegazioni difensive non risulta, invece, che COGNOME fosse stato inizialmente indicato da COGNOME anche nella sua lista testi.
In tal caso, dunque, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, la richiesta RAGIONE_SOCIALE COGNOME doveva intendersi alla stregua di una mera sollecitazione all’esercizio dei poteri officiosi di cui all’art. 507 cod. proc. pen. Va, infatti, ribadito che, COGNOME una parte rinun cia all’esame del proprio teste, le altre parti hanno diritto a procedervi solo se questo era inserito nella loro lista testimoniale, valendo altrimenti la loro richiesta come mera sollecitazione all’esercizio dei poteri officiosi del giudice ex art. 507 cod. proc. pen. (cfr. Sez. 5, n. 39764 del 29/05/2017, COGNOME, Rv. 271848 e, in tema di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, Sez. 4, n. 1956 del 06/12/2023, COGNOME, Rv. 285666).
Coerentemente con tale orientamento ermeneutico, anche in caso di rinnovazione dell’esame testimoniale per mutamento del giudice, le Sezioni Unite hanno affermato che la facoltà per le parti di richiedere la rinnovazione degli esami testimoniali presuppone la necessaria previa indicazione dei soggetti da riesaminare nella lista ritualmente depositata di cui all’art. 468 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 41736 del 30/05/2019, Bajrami, Rv. 276754 – 04).
6.2. Anche la doglianza relativa alla mancata assunzione RAGIONE_SOCIALE perizia tecnica sui flussi economici RAGIONE_SOCIALE ricorrente, oggetto del quarto motivo di ricorso, è manifestamente infondata, dovendosi, al riguardo, ribadire che la mancata effettuazione di un accertamento peritale non può costituire motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., in quanto la perizia non può farsi rientrare nel concetto di prova decisiva, trattandosi di un mezzo di prova “neutro”, sottratto alla disponibilità delle parti e rimesso alla discrezionalità del giudice, laddove l’articolo citato, attraverso il richiamo all’art. 495, comma 2, cod. proc. pen., si riferisce esclusivamente alle prove a discarico che abbiano carattere di decisività (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936; Sez. 4, n. 9455 del 09/01/2025, Lettieri, Rv. 287734).
6.3. Venendo alle ulteriori doglianze dedotte, il primo, terzo, quinto, sesto, settimo e undicesimo motivo, da esaminarsi congiuntamente in quanto volti a censurare l’erronea dichiarazione RAGIONE_SOCIALE prescrizione in luogo dell’assoluzione RAGIONE_SOCIALE ricorrente, sono manifestamente infondati e, in parte, come si dirà, di contenuto meramente confutativo e di merito , prospettando, peraltro, l’undicesimo motivo un non consentito confronto con la sentenza di patteggiamento emessa nei confronti di COGNOME e con una pronuncia emessa in sede disciplinare nei confronti di altro Giudice.
Ad avviso del Collegio, la sentenza impugNOME ha applicato correttamente i criteri di giudizio enunciati dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte costituzionale (si vedano i punti 2. e 3.) nel dichiarare la prescrizione dei reati di
cui ai capi A), C) ed E), escludendo i presupposti per una pronuncia assolutoria e, al contempo, ai fini RAGIONE_SOCIALE conferma RAGIONE_SOCIALE confisca in relazione al solo capo E), procedendo ad un compiuto accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricorrente.
In particolare, quanto alla chiamata in correità di COGNOME, la sentenza impugNOME ha fatto buon governo dei criteri metodologici indicati dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv. 192465; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; Sez. 6, n. 45733 del 11/07/2018, Rv. 274151) e, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, cui la ricorrente oppone la propria alternativa ricostruzione, insistendo genericamente sul mutamento delle versioni rese nel corso delle due udienze, ne ha riconosciuto la credibilità e attendibilità valorizzando le spiegazioni fornite da COGNOME al mutamento delle sue dichiarazioni in merito al ruolo di COGNOME, le caratteristiche del suo racconto – che, oltre ad essere dettagliato e preciso, ha fornito numerosi elementi di valenza autoaccusatoria – ed i riscontri emersi in relazione alla prassi dei collegi diversi da quelli calendarizzati, riscontri che la ricorrente, con il settimo motivo, tenta di censurare sulla base di non consentite argomentazioni di merito. La sentenza di primo grado, cui la sentenza impugNOME fa costanti richiami, saldandosi con la prima in un unico complesso argomentativo, ha, inoltre, considerato i riscontri emersi, con riferimento al fallimento COGNOME, dalle dichiarazioni fornite dal curatore COGNOME, dalle registrazioni delle conversazioni intercettate, nonché dalle risultanze delle indagini di polizia giudiziaria (queste ultime in relazione alle informazioni rese da COGNOME in ordine ai movimenti bancari, alle società estere e ai trasferimenti del danaro sottratto alle procedure concorsuali).
Quanto al pieno coinvolgimento RAGIONE_SOCIALE COGNOME nelle condotte appropriative e alla conoscenza del programma criminoso, ivi compresi i meccanismi appropriativi attuati tramite società create ad arte al fine di far transitare le somme di denaro liquidate per effetto dell’ammissione al passivo di crediti inesistenti, con sentenze redatte da COGNOME, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, richiamando testualmente la sentenza di primo grado, ha valorizzato le dichiarazioni rese da COGNOME e da COGNOME, sottolineando, quanto al reato di cui al capo C), che COGNOME aveva anche firmato i mandati di pagamento in favore RAGIONE_SOCIALE società inglese, costituita ad hoc tramite NOME COGNOME e che tali operazioni erano avvenute grazie alla collaborazione del dirigente RAGIONE_SOCIALE Unicredit COGNOME, amico RAGIONE_SOCIALE COGNOME e autore RAGIONE_SOCIALE disapplicazione dei sistemi automatici di segnalazione delle operazioni sospette.
Ulteriori dettagli emergono, inoltre, dalla sentenza di primo grado con riferimento ai seguenti elementi:
il sequestro del denaro contante, rinvenuto in occasione RAGIONE_SOCIALE perquisizione domiciliare nel garage RAGIONE_SOCIALE ricorrente e gli accertamenti bancari eseguiti sui conti correnti di COGNOME e RAGIONE_SOCIALE madre, accesi presso la filiale Unicredit del Palazzo di giustizia, dai quali erano emersi movimenti «anomali», risultando oltre allo stipendio di COGNOME anche versamenti in contati con «causali del tutto atipiche» (cfr. pagina 14);
gli accertamenti patrimoniali svolti a carico di COGNOME (cfr. pp. 15, 21 e ss.) e sui conti di COGNOME (cfr. p. 18);
il valore delle acquisizioni immobiliari riconducibili a COGNOME pari a circa sei milioni di euro (cfr. pp. da 29 a 33);
d) con riferimento al capo E), i riscontri emersi dalle dichiarazioni dei testi COGNOME (curatore del fallimento che aveva dato parere negativo all’ammissione dei crediti al passivo e aveva chiesto di essere autorizzato a proporre impugnazione, ricevendo un diniego dalla COGNOME), COGNOME e COGNOME (rispettivamente precedente e nuovo amministratore RAGIONE_SOCIALE società fallita) e dalla cessione dei crediti ammessi al passivo ad una società inglese, costituita da COGNOME in esecuzione, secondo quanto da costui riferito, dell’accordo con COGNOME (cfr. p. 106).
Priva di pregio è, peraltro, la deduzione circa la presunta valenza decisiva del decreto emesso nel procedimento di prevenzione a carico di COGNOME. In disparte il suo contenuto meramente confutativo e la carenza di autosufficienza, non essendo stato allegato il decreto più volte citato nel ricorso, osserva il Collegio che, stante la diversità dei criteri di giudizio, le valutazioni svolte nel giudizio di prevenzione in ordine alla pericolosità del proposto non possono dispiegare alcun effetto nel giudizio di cognizione e, in particolare, sul giudizio di colpevolezza, ancorato al più rigoroso criterio dell’oltre ogni ragionevole dubbio.
Manifestamente infondata è anche la doglianza, formulata nel sesto motivo di ricorso, in quanto, attraverso delle censure di contenuto meramente congetturale e, comunque, di merito, tende a riproporre, sotto il profilo del profitto derivante dal reato, la medesima censura relativa al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese da COGNOME.
6.4. Anche la doglianza formulata nell’ottavo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.
Invero, rileva il Collegio che, benché la sentenza impugNOME non contenga alcuna motivazione sulla invocata riqualificazione del fatto, la doglianza dedotta con l’atto di appello era generica e manifestamente infondata.
Il motivo, infatti, ometteva ogni confronto critico con le compiute argomentazioni RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado che, esaminando la medesima eccezione, aveva chiarito le differenze tra il reato di peculato e quello previsto dall’art. 232 , comma 1, legge fallimentare, ritenendo che la fattispecie concreta
fosse stata correttamente qualificata ai sensi dell’art. 314 cod. pen. in ragione dei due elementi specializzanti costituiti dai soggetti attivi RAGIONE_SOCIALE condotta criminosa (giudice delegato e, in taluni casi, il curatore fallimentare) e dal suo effetto (l’ illecita appropriazione delle somme sottratte alla massa fallimentare).
La doglianza, inoltre, era manifestamente infondata nella parte in cui, facendo riferimento al solo curatore fallimentare, censurava il possesso del denaro, omettendo di considerare la posizione RAGIONE_SOCIALE ricorrente, giudice delegato e, dunque, pubblico ufficiale investito RAGIONE_SOCIALE disponibilità del denaro sottratto e del potere di firma, attraverso l’autorizzazione all’emissione dei mandati di pagamento a carico RAGIONE_SOCIALE procedura fallimentare.
Ma anche prescindendo da tale considerazione, la prospettazione difensiva, mirando a sostenere un assorbimento RAGIONE_SOCIALE condotta appropriativa commessa da COGNOME nel reato di cui all’art. 232 legge fall imentare, muove da un presupposto giuridico completamente errato, in quanto omette di considerare la diversità delle due fattispecie che, al più, può consentire di ipotizzare un concorso di reati, ma non certo un rapporto di specialità tra le due norme incriminatrici.
Ciò in ragione RAGIONE_SOCIALE diversità del soggetto attivo, dei beni giuridici tutelati e delle modalità di aggressione oggetto di sanzione penale.
Come osservato da Sez. 5, n. 27165 del 27/3/2018, COGNOME, la ratio dell’art. 232 legge fallimentare è quella di tutelare l’interesse RAGIONE_SOCIALE massa dei creditori «a che i crediti insinuati siano veridici e reali, evitando che dalla proposizione di crediti simulati venga ad essere diminuita o annullata la possibilità di soddisfacimento dei crediti effettivi.» Si è, infatti, considerato che proprio l’utilizzazione RAGIONE_SOCIALE clausola di esclusione “fuori dei casi di concorso in bancarotta”, rende evidente che la fattispecie in esame risponde all’esigenza di apprestare un’efficace tutela penale contro le condotte fraudolente poste in essere da soggetti diversi dall’imprenditore fallito ovvero da chi rivesta una delle qualità indicate nell’art. 223, comma 1, legge fall., in pregiudizio RAGIONE_SOCIALE par condicio creditorum (così, testualmente, il punto 2.2. RAGIONE_SOCIALE motivazione).
Inoltre, il delitto di cui all’art. 232, comma 1, legge cit., si consuma con la presentazione di una domanda di ammissione al passivo fallimentare che abbia i requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 93, legge fall. e che sia, altresì, corredata dalla documentazione giustificativa del credito vantato, idonea a perfezionare l’inganno (Sez. 5, n. 27165 del 27/03/2018, COGNOME, Rv. 273470).
Il reato di peculato è, invece, un reato proprio e tutela il buon andamento e l’imparzialità RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), nonché il patrimonio RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione o di terzi dalla infedeltà del pubblico ufficiale (o dell’incaricato di pubblico servizio) . Come osservato dalle Sezioni Unite, la norma incriminatrice tutela la legalità stessa dell’operato RAGIONE_SOCIALE pubblica amministrazione
(Sez. U, n. 38691 del 25/06/2009, COGNOME, Rv. 244190), cosicché il reato è configurabile anche nel caso in cui la condotta appropriativa non arreca un danno patrimoniale alla Pubblica Amministrazione.
Il peculato, inoltre, si consuma con l’appropriazione del bene o del denaro di cui il pubblico ufficiale, o l’incaricato di pubblico servizio, ha il possesso o la disponibilità per ragioni dell’ufficio o del servizio.
Le condotte incriminate dalle due norme investono, dunque, due diversi segmenti procedurali, tra loro cronologicamente distinti, ovvero, quanto al reato di cui all’art. 232 legge fall imentare, la presentazione di una domanda di ammissione al passivo fallimentare per un credito “fraudolentemente simulato”, e, quanto al reato di peculato, l’appropriazione RAGIONE_SOCIALE res o del denaro di cui il pubblico agente (nel caso di specie, il curatore fallimentare) ha la disponibilità (si veda ad esempio, Sez. 6, n. 14402 del 5/11/2020, COGNOME, Rv. 280966-02 che ha affermato che il reato di peculato, connotato da un uso privatistico RAGIONE_SOCIALE pubblica funzione o dei poteri ad essa connessi, può concorrere con quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, in ragione RAGIONE_SOCIALE differenza tra le due fattispecie incriminatrici, per il soggetto attivo, per l’interesse tutelato, per le modalità di aggressione del bene giuridico, per il momento RAGIONE_SOCIALE consumazione e per la condizione di punibilità, prevista solo in relazione al reato fallimentare).
Va, infine, chiarito che il ricorso a condotte fraudolente (come nel caso in esame) non ha alcuna incidenza sulle considerazioni appena esposte e, soprattutto, non esercita alcuna valenza ‘att ratti va’ RAGIONE_SOCIALE condotta appropriativa nella precedente condotta costituita dalla insinuazione al passivo fallimentare di crediti inesistenti.
Il reato di peculato è, infatti, configurabile anche nel caso in cui l’agente pubblico, il quale abbia già il possesso o la disponibilità del bene, ricorra ad artifici o raggiri al fine di appropriarsi di detto bene o per occultare la commissione dell’illecito . In tal caso, infatti, il consolidato indirizzo RAGIONE_SOCIALE giurisprudenza di legittimità, ribadito anche dalle Sezioni Unite, ha ravvisato l’elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell’art. 61, primo comma, n. 9, cod. pen., nel modo col quale il funzionario infedele acquista il possesso del denaro o RAGIONE_SOCIALE cosa costituente l’oggetto materiale del reato, che, nel primo caso, presuppone la disponibilità, materiale o giuridica, per ragione dell’ufficio o del servizio, del bene da parte dell’agente prima dell’impossessamento, mentre, nel secondo caso, deve estrinsecarsi in artifizi e raggiri che inducono la vittima a trasferire al reo il possesso del bene (Sez. U, n. 34036 del 29/05/2025, Prete, Rv. 288731 – 03).
6.4.1. Stante la inammissibilità genetica del motivo di appello, il suo mancato esame da parte RAGIONE_SOCIALE Corte di appello non può comportare, dunque,
l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza, trattandosi di una censura insuscettibile di accoglimento (Sez. 3, n. 21029 del 03/02/2015, COGNOME, Rv. 263980). Da ciò consegue, inoltre, l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso per cassazione in quanto l’eventuale accoglimento RAGIONE_SOCIALE doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, COGNOME, Rv. 276745).
6.5. Il nono motivo di ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Si richiamano, al riguardo, le considerazioni già espresse al punto 5.3. in relazione alla identica doglianza dedotta da COGNOME.
6.6. Il decimo motivo e il motivo aggiunto sono fondati nei termini che saranno di seguito esposti.
Come già affermato nel punto 6.3., la sentenza impugNOME ha adeguatamente argomentato in merito alla responsabilità RAGIONE_SOCIALE ricorrente per le condotte appropriative in danno del fallimento RAGIONE_SOCIALE. Le doglianze RAGIONE_SOCIALE ricorrente colgono, invece, nel segno con riferimento, non al dovuto accertamento RAGIONE_SOCIALE responsabilità, richiesto dall’art. 578 -bis cod. proc. pen., ma alla natura RAGIONE_SOCIALE confisca e ai criteri adottati nella conferma RAGIONE_SOCIALE misura ablatoria.
Rileva, infatti, il Collegio che, in primo luogo, non è chiara la natura RAGIONE_SOCIALE confisca oggetto di conferma.
La sentenza di primo grado, con una motivazione estremamente sintetica, dalla quale non è dato comprendere quali beni siano stati interessati dalla misura ablatoria, si è limitata a disporre, in termini meramente assertivi, la confisca dei beni già in sequestro, senza alcuna precisazione del tipo di sequestro e, soprattutto, dei beni oggetto RAGIONE_SOCIALE misura cautelare reale, richiamando le norme (art. 240 cod. pen. e art. 322ter cod. pen.) e una massima in tema di confisca per equivalente ( Sez. F, n. 37120 dell’1/8/2019 ) a carico dei concorrenti nel reato.
La medesima carenza motivazionale affligge anche la sentenza impugNOME, che, pur affermando che nel caso di specie è consentita la sola confisca diretta, si è limitata a revocare la confisca per equivalente disposta in relazione al reato di cui al capo E), e a confermare la sola confisca diretta. Il tutto senza alcuna argomentazione che consenta di comprendere: a) quali beni, oggetto di uno o più provvedimenti di sequestro, sono stati attinti dalla confisca per equivalente poi revocata; b) quali beni, anch ‘essi ancora in sequestro, e per quali ragioni, devono considerarsi il profitto del reato di peculato; c) a chi appartengono formalmente detti beni.
Vi è, inoltre, una ulteriore lacuna argomentativa.
La Corte territoriale non ha speso alcuna riflessione sulla questione relativa al rapporto di solidarietà tra i coimputati, questione che la sentenza di primo grado aveva riservato alla fase esecutiva. Va, tuttavia, rilevato che poiché la
sentenza impugNOME è stata emessa successivamente alla sentenza delle Sezioni Unite ‘Massini’, di cui, al momento dell’udienza , era disponibile la sola informazione provvisoria, la Corte territoriale , nell’esaminare il punto relativo alla confisca a carico di COGNOME, avrebbe dovuto considerare i principi di diritto da questa emergenti. L’informazione provvisoria, infatti, rendeva noto che all’udienza del 26 settembre 2024 le Sezioni Unite avevano affermato che: i) la confisca di somme di denaro ha natura diretta soltanto in presenza RAGIONE_SOCIALE prova RAGIONE_SOCIALE derivazione causale del bene rispetto al reato, non potendosi far discendere detta qualifica dalla mera natura del bene. La confisca è, invece, qualificabile per equivalente in tutti i casi in cui non sussiste il predetto nesso di derivazione causale; ii) in caso di concorso di persone nel reato, esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione RAGIONE_SOCIALE quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio RAGIONE_SOCIALE ripartizione in parti uguali; iii) i medesimi principi operano in caso di sequestro finalizzato alla confisca per il quale l’obbligo motivazionale del giudice va modulato in relazione allo sviluppo RAGIONE_SOCIALE fase procedimentale e agli elementi acquisiti.
In ragione di tali evidenti lacune motivazionali deve, dunque, disporsi l’annullamento RAGIONE_SOCIALE sentenza impugNOME nei confronti di NOME COGNOME e, in virtù dell’effetto estensivo dell’impugnazione, trattandosi di censure non fondate su ragioni di carattere personale (art. 587 cod. proc. pen.), anche di NOME COGNOME, limitatamente al punto relativo alla conferma RAGIONE_SOCIALE confisca, con rinvio alla Corte di appello di Firenze per un nuovo giudizio sulle seguenti questioni:
l’individuazione dei beni in sequestro e la finalità RAGIONE_SOCIALE misura cautelare reale;
rispetto a quali di essi, e per quali ragioni, la confisca disposta in primo grado deve qualificarsi come confisca per equivalente ovvero come confisca diretta; ciò alla luce dei principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite ‘Massini’ con la sentenza n. 13783 del 26/9/2024, dep. 2025, Rv. 287756 – 02);
in particolare, con riferimento agli immobili in sequestro, le ragioni per cui questi devono considerarsi il profitto del reato di peculato, tenendo presente che il profitto del reato è costituito anche dagli impieghi redditizi del denaro di provenienza delittuosa e, dunque, dai beni in cui questo è trasformato, COGNOME l’impiego del denaro sia causalmente collegabile al reato e sia soggettivamente attribuibile all’autore di quest’ultimo (cfr. Sez. U, n. 10280 del 25/10/2007, dep. 2008, COGNOME, Rv. 238700: Sez. 6, n. 25329 del 01/04/2021, COGNOME, Rv. 281532 – 02; Sez. 6, n. 11918 del 14/11/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 262613);
la eventuale diversa quota di profitto conseguito da COGNOME e COGNOME rispetto a quella conseguita da COGNOME.
6.7 . L’ulteriore questione posta dalla ricorrente circa la trasformazione in confisca del sequestro conservativo – misura di cui le sentenze di merito non fanno alcuna menzione – è inammissibile in quanto dedotta in termini meramente assertivi, senza l’allegazione del provvedimento cautelare , o l’indicazione di precisi riferimenti che ne consentano l’individuazione nel fascicolo processuale , né l’indicazione RAGIONE_SOCIALE natura dei beni attinti dalla misura cautelare reale e delle ragioni per cui non potevano essere confiscati.
Venendo al ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, va, innanzitutto, considerato che, come già affer mato con l’ordinanz a emessa in udienza, la dichiarazione di revoca RAGIONE_SOCIALE costituzione di parte civile, depositata da COGNOME, è priva di efficacia.
Va, in primo luogo, rilevato che la sottoscrizione apposta in calce a tale dichiarazione è priva di autenticazione e non vi è alcuna prova RAGIONE_SOCIALE legittimazione del soggetto rinunciante, qualificatosi come legale rappresentante RAGIONE_SOCIALE parte civile e amministratore unico RAGIONE_SOCIALE società, né RAGIONE_SOCIALE sua identità, stante la mancata allegazione alla dichiarazione di un documento di identità valido.
Va, infatti, considerato che la revoca RAGIONE_SOCIALE costituzione di parte civile è un atto personale (art. 82 cod. proc. pen.) che può essere effettuato in udienza, dalla parte, personalmente, o dal suo procuratore speciale, ovvero fuori udienza, ma, in tale ultimo caso, l’atto deve essere depositato in cancelleria e notificato alle altre parti e cioè al pubblico minister o, all’imputato e al responsabile civile.
In dottrina si è condivisibilmente qualificata la revoca RAGIONE_SOCIALE costituzione di parte civile come un negozio processuale, unilaterale e recettizio, cosicché, in difetto RAGIONE_SOCIALE prescritta notificazione, la dichiarazione di revoca, ove non eseguita in udienza, deve considerarsi inefficace.
Trattandosi, inoltre, di un atto che la legge riserva alla parte personalmente, è necessario, in caso di revoca fuori udienza, che sia certa la sua provenienza. È, pertanto necessario che vi sia un’autenticazione RAGIONE_SOCIALE sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione di revoca e che siano allegati un documento di identità e la fonte del potere di rappresentanza del dichiarante, nel caso in cui la parte civile sia una persona giuridica.
7.1. Ciò premesso, deve innanzitutto rigettarsi l’eccezione di intempestività del ricorso, formulata dalla RAGIONE_SOCIALE, in quanto, ai fini RAGIONE_SOCIALE individuazione RAGIONE_SOCIALE data di presentazione dell’impugnazione, va considerata solo la data di AVV_NOTAIO del ricorso, avvenuto il 20 giugno 2025; ne consegue che, tenuto conto del AVV_NOTAIO fuori termine RAGIONE_SOCIALE sentenza impugNOME e RAGIONE_SOCIALE data di
notificazione dell’AVV_NOTAIO, il ricorso in esame deve considerarsi tempestivo.
7.2. Nel merito, il motivo dedotto è infondato e va, pertanto, rigettato per le ragioni di seguito esposte.
7.2.1. La legge 13 aprile 1988 n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla respon sabilità civile dei magistrati, prevede, all’art. 2, che chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con dolo o colpa grave nell’esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo RAGIONE_SOCIALE per ottenere il risarcimento dei danni.
Il successivo art. 4 contiene, in relazione a tale fattispecie di illecito civile, una peculiare disciplina processuale: si, stabilisce, infatti, la legittimazione passiva ‘esclusiva’ del Presidente AVV_NOTAIO e la possibilità di esercitare l’azione risarcitoria soltanto COGNOME siano stati esperiti i mezzi ordinari di impugnazione o gli altri rimedi previsti avverso i provvedimenti cautelari e sommari, e, comunque, COGNOME non siano più possibili la modifica o la revoca del provvedimento ovvero, se tali rimedi non sono previsti, COGNOME sia esaurito il grado del procedimento nell’ambito del quale si è verificato il fatto che ha cagioNOME il danno.
L’ipotesi in cui la fonte del danno sia costituita da un reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni viene, invece, discipliNOME dal successivo art. 13. A differenza dell’illecito civile contemplato all’art. 2, tale norma prevede che, in tal caso, l’azione civile per il risarcimento del danno nei confronti del magistrato e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, quale responsabile civile, e il suo esercizio sono regolati dalle norme ordinarie.
Ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte, le due norme in esame non possono essere lette unitariamente, applicando, come sostiene la parte civile ricorrente, anche all’azione civile volta ad ottenere il risarcimento del danno da reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, la disciplina prevista per l’ipotesi in cui la fonte del danno sia costituita da una condotta non qualificabile come reato e connotata da dolo o colpa grave.
Tale soluzione, infatti, renderebbe privo di senso il richiamo alle norme ordinarie contenuto all’art. 13 , prima fra tutte quella che prevede la concorrente responsabilità del datore di lavoro per il fatto illecito commesso dal proprio dipendente (art. 2049 cod. civ.). Va, peraltro considerato che le Sezioni Unite civili hanno affermato che l’art. 28 Cost. non preclude l’applicazione RAGIONE_SOCIALE normativa del codice civile, essendo finalizzata all’esclusione dell’immunità dei funzionari per gli atti di esercizio del potere pubblico ed alla contemporanea riaffermazione RAGIONE_SOCIALE responsabilità RAGIONE_SOCIALE Pubblica Amministrazione. Si è, pertanto,
ritenuto che la concorrente responsabilità di quest’ultima e del suo dipendente per i fatti illeciti posti in essere al di fuori delle finalità istituzionali deve seguire, in difetto di deroghe normative espresse, le regole del diritto comune. In particolare, proprio con riferimento al danno da reato commesso dal dipendente, le Sezioni Unite hanno affermato che «lo RAGIONE_SOCIALE o l’ente pubblico risponde civilmente del danno cagioNOME a terzi dal fatto penalmente illecito del dipendente anche COGNOME questi abbia approfittato delle sue attribuzioni ed agito per finalità esclusivamente personali od egoistiche ed estranee a quelle dell’amministrazione di appartenenza, purché la sua condotta sia legata da un nesso di occasionalità necessaria con le funzioni o poteri che il dipendente esercita o di cui è titolare, nel senso che la condotta illecita dannosa – e, quale sua conseguenza, il danno ingiusto a terzi non sarebbe stata possibile, in applicazione del principio di causalità adeguata ed in base ad un giudizio controfattuale riferito al tempo RAGIONE_SOCIALE condotta, senza l’esercizio di quelle funzioni o poteri che, per quanto deviato o abusivo od illecito, non ne integri uno sviluppo oggettivamente anomalo» (Sez. U civ., n. 13246 del 16/05/2019,Rv. 654026).
7.2.2. Secondo un precedente di questa Corte di cassazione, anche l’azione per il risarcimento dei danni cagionati dal reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni va esercitata , ai sensi dell’art. 4, comma 1, RAGIONE_SOCIALE legge n. 117 del 1988, nei confronti del Presidente del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, e non nei confronti del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cfr. Sez. 6, n. 13450 del 28/09/2000, Galdieri, Rv. 217627). Si è, infatti, ritenuto che, attenendo il danno all’esercizio delle funzioni giudiziarie, non può essere chiamato a risponderne il Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia (la cui sfera istituzionale si limita al “funzionamento dei servizi e all’argomentazione”), ma deve essere “chiamato” il soggetto che rappresenta la sintesi politica e di governo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE – comunità, stante il “rilievo costituzionale, prima ancora che ordinamentale, RAGIONE_SOCIALE ‘ funzione RAGIONE_SOCIALE, amministrata in nome del popolo ‘ , che deve essere improntata a imparzialità e indipendenza” (si è richiamata, al riguardo, con riferimento alla ipotesi speculare RAGIONE_SOCIALE legittimazione attiva all’esercizio dell’azione risarcitoria nei confronti del magistrato, Sez. 6, 9574 del 27/7/99, Curtò, Rv. 214539).
7.2.3. Il Collegio intende discostarsi da tale pronuncia e affermare, invece, che, nel caso in cui l’azione civile sia volta ad ottenere il risarcimento del danno cagioNOME dal reato commesso dal magis trato nell’ese rcizio delle sue funzioni, la legittimazione passiva spetta al Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia, e non alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
L’art. 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 117 del 1988 deve, infatti, intendersi quale disciplina speciale RAGIONE_SOCIALE azione risarcitoria fondata su un illecito civile del magistrato (ovvero un comportamento, un atto o un provvedimento giudiziario, connotati da dolo o
colpa grave nell’esercizio RAGIONE_SOCIALE funzione giudiziaria o un diniego di giustizia). In tal caso, in deroga alla disciplina ordinaria e, in particolare, alla responsabilità diretta dell’autore dell’illecito, si prevede la sola legittimazione passiva RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE dei RAGIONE_SOCIALE, fatta salva, in ogni caso, la facoltà per il magistrato di intervenire in ogni fase e grado del giudizio ai sensi dell’art. 105 cod. proc. civ. (cfr. art. 6).
Il perimetro applicativo di tale micro sistema è chiaramente delineato dagli artt. 2 e 3 RAGIONE_SOCIALE legge n. 117 del 1988 con riferimento al danno cagioNOME da comportamenti, atti o provvedimenti posti in essere con dolo o colpa grave e al diniego di giustizia come definito dall’art. 3.
Tale conclusione trova una diretta conferma nel dato testuale ricavabile dall’art. 13 legge cit. che, con riferimento al danno derivante da un reato commesso dal magistrato nell’esercizio delle sue funzioni, richiama le norme ordinarie.
In tal caso, dunque, l’azione civile potrà essere esercitata direttamente nei confronti del magistrato (come accaduto nel caso in esame), nonché nei confronti del responsabile civile, da individuare , ai sensi dell’art. 2049 cod. civ., nel Ministro RAGIONE_SOCIALE giustizia.
Una diversa interpretazione, nei termini proposti dalla parte civile, priverebbe di senso il rinvio alle norme ordinarie contenuto all’art. 13 , e, estendendo l’ambito di operatività d i una sola disposizione RAGIONE_SOCIALE disciplina speciale, determinerebbe l’ irragionevole creazione in via giurisprudenziale di un nuovo moRAGIONE_SOCIALE processuale costituito, quanto alla legittimazione passiva, dalla disciplina di cui all’art. 4, e, nella restante parte, dalle no rme ordinarie, ivi compresa quella che consente di agire direttamente in giudizio contro il danneggiante.
Va, dunque, affermato che l’azione per il risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio di funzioni giudiziarie per fatto costituente reato commesso da magistrato nell’esercizio delle sue funzioni va esercitata nei confronti del Ministro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e non RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
7.3. Al rigetto del ricorso, segue la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali.
Il ricorso proposto da NOME COGNOME, il quale, peraltro, non ha indicato la qualifica in ragione RAGIONE_SOCIALE quale ha proposto l’impugnazione, è inammissibile in quanto non ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado che ha rigettato la richiesta risarcitoria presentata in proprio, quale socio RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e lo stesso non risulta più investito RAGIONE_SOCIALE carica di amministratore RAGIONE_SOCIALE società.
8 .1. All’inammissibilità del ricorso proposto da COGNOME segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila da versare in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALE causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugNOME nei confronti di COGNOME NOME e, per l’effetto estensivo, nei confronti di COGNOME NOME limitatamente alla disposta confisca con rinvio per nuovo giudizio sul punto alla Corte di appello di Firenze.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso RAGIONE_SOCIALE COGNOME.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Dichiara inammissibile il ricorso RAGIONE_SOCIALE parte civile COGNOME NOME che condanna al pagamento delle spese processuali e RAGIONE_SOCIALE somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALE Cassa delle ammende.
Rigetta il ricorso RAGIONE_SOCIALE parte civile RAGIONE_SOCIALE che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 28 gennaio 2026
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME