Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 8853 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 8853 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto dalla parte civile RAGIONE_SOCIALE
nel procedimento a carico di:
NOME COGNOME, nata in Sri Lanka il DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa in data 09/06/2025 dalla Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO Procuratore generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata, con rinvio al Giudice civile per l’ulteriore corso ;
lette le conclusioni del l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, difensore della parte civile, che ha chiesto, in accoglimento del ricorso, di annullare la sentenza impugnata, con conseguente rinvio alla Corte di appello di Roma.
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello – in riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 25 novembre 2019 – assolveva NOME dal reato di cui all’art. 316 -ter cod. pen. perché il fatto non costituisce reato.
Avverso la sentenza, la parte civile, per il tramite del proprio difensore, ha proposto ricorso deducendo violazione di legge in relazione all’art. 316 -ter cod. pen. per avere la Corte di appello disatteso i principi di diritto enunciati dalla Corte di cassazione a Sezioni unite con la sentenza n. 11969/2025.
Alla odierna udienza, che si è svolta in forma non partecipata, il Pubblico Ministero e il difensore della parte civile hanno depositato conclusioni scritte.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
La parte civile ha impugnato la sentenza di proscioglimento ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen. per i soli interessi civili, secondo quanto previsto, in linea generale, dall’art. 573 cod. proc. pen.
Poiché, nel presente processo, la parte civile si è costituita in giudizio prima del 30 dicembre 2022, data di entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (c.d. riforma Cartabia) ─ che ha introdotto l’innovativa regola del trasferimento dell’azione di danno dal giudizio di impugnazione penale al giudice civile ─ la disciplina applicabile al presente ricorso è quella delineata dall ‘ art. 573 cod. proc. pen. nella trama originaria del codice di procedura penale.
A tal riguardo, infatti, le Sezioni unite di questa Corte hanno rilevato che l’ art. 573, comma 1bis , cod. proc. pen., introdotto dall’art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, si applica alle impugnazioni per i soli interessi civili proposte relativamente ai giudizi nei quali la costituzione di parte civile sia intervenuta in epoca successiva al 30 dicembre 2022 (Sez. U, n. 38481 del 25/05/2023, D., Rv. 285036 -01).
2.1. Secondo il testo antecedente alla citata novella «’ impugnazione per gli interessi civili è proposta, trattata e decisa con le forme ordinarie del processo penale». Stando alla interpretazione che di tale disposizione ha fornito la giurisprudenza di legittimità, il Giudice , ferma restando l’intangibilità delle statuizioni penali, è tenuto a valutare la sussistenza della responsabilità dell ‘ imputato, secondo i parametri del diritto penale e non facendo applicazione
delle regole proprie del diritto civile (Sez. 4, n. 11193 del 10/02/2015, Rv. 262708; Sez. 4, n. 42995 del 18/06/2015, Rv. 264751).
Il G iudice dell’impugnazione deve, dunque, formulare, sia pure in via incidentale e al solo fine di provvedere sulla domanda risarcitoria, un nuovo giudizio sulla responsabilità penale dell’imputato, sebbene questa sia stata esclusa con sentenza passata in giudicato.
2.2. Questa interpretazione è stata oggetto di un profondo ripensamento, perchè in diretto contrasto con l’art. 6, paragrafo 2, CEDU (Corte EDU, grande camera, sentenza 12 luglio 2013, COGNOME contro Regno Unito) , l’art. 48 CDFUE, nonché gli artt. 3 e 4 della direttiva 2016/343/UE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che riconoscono il diritto alla presunzione di innocenza, ovvero il diritto dell’imputato di essere trattato dalle pubbliche autorità e dai pubblici ufficiali come persona innocente, se il processo sia stato definito con una pronuncia di assoluzione o con proscioglimento in rito (e, dunque, senza che la responsabilità penale sia stata accertata).
2.3. Anche la Corte costituzionale, con la sentenza n. 182 del 2021, pur occupandosi direttamente di una questione avente ad oggetto l ‘ art. 578 cod. proc. pen., ha chiarito che detta disposizione non viola il diritto dell ‘ imputato alla presunzione di innocenza, come declinato nell ‘ ordinamento convenzionale dalla giurisprudenza della Corte EDU e come riconosciuto nell ‘ ordinamento dell ‘ Unione europea, e che le argomentazioni sviluppate valgono anche nel caso in cui l ‘ impugnazione sia finalizzata ad ottenere un annullamento delle statuizioni civili ai sensi dell ‘ art. 576 cod. proc. pen. (v. § 6.3 del Considerato in diritto ).
E ciò perché nella situazione processuale che vede il reato estinto per prescrizione e quindi l ‘ imputato prosciolto dall ‘ accusa, il giudice non è affatto chiamato a formulare, sia pure incidenter tantum , un giudizio di colpevolezza penale quale presupposto della decisione, di conferma o di riforma, sui capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili.
Si è, infatti, precisato che il giudice dell ‘ impugnazione penale, nel decidere sulla domanda risarcitoria, anziché verificare se si sia integrata la fattispecie penale tipica contemplata dalla norma incriminatrice, deve accertare se sia integrata la fattispecie civilistica dell ‘ illecito aquiliano (art. 2043 cod. civ.); inoltre, dichiarata l’estinzione del reato per prescrizione o amnistia, il giudice penale, chiamato a decidere ai soli effetti delle disposizioni e dei capi della sentenza concernenti gli interessi civili ex art. 578 cod. proc. pen., è tenuto ad applicare la regola di giudizio civilistica del «più probabile che non», anziché quella dell’«alto grado di probabilità logica».
2.4. Anche le Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880) hanno recepito tale interpretazione costituzionalmente
orientata, ribadendo che, in presenza di prescrizione, la condotta dell’imputato deve essere valutata secondo i parametri dell’illecito civile, e non più come reato, essendo questo ormai estinto. Dunque, una volta formatosi il giudicato sulla dichiarazione di prescrizione, non è più consentito al giudice dell’impugnazione alcun rilievo in ordine alla responsabilità penale, neppure ai fini della valutazione della responsabilità civile, che deve, pertanto, essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile.
2.5. In questa prospettiva interpretativa, recente giurisprudenza di legittimità ha chiarito che il giudice penale, ai fini dell ‘ accertamento della responsabilità civile conseguente alla impugnazione della parte civile ai sensi dell ‘ art. 576 cod. proc. pen., non deve valutare i presupposti della pronuncia assolutoria, che è divenuta intangibile, ma è tenuto a pronunciarsi sul riconoscimento del fatto come illecito civile (Sez. 5, n. 31281 del 15/07/2025, P., Rv. 288601 -01, fattispecie in cui ha trovato applicazione, ratione temporis , la disciplina di cui all ‘ art. 573 cod. proc. pen. nel testo anteriore alla riforma recata dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150).
Ciò posto, nel caso in esame, la fondatezza dell’ impugnazione proposta ai soli effetti civili nel processo penale deve, dunque, essere accertata, come hanno ritenuto la Corte costituzionale e le Sezioni unite ‘ Calpitano ‘ , con riferimento alla fattispecie civilistica dell’illecito aquiliano e non a quella della responsabilità penale e applicando la regola di giudizio civilistica del «più probabile che non», anziché quella penalistica dell’«alto grado di probabilità logica» .
3.1. Il difensore della parte civile, con un unico motivo di ricorso, ha dedotto la violazione di legge ex art. 606, comma 2, lett. b) cod. proc. pen., in relazione all ‘art. 316 -ter cod. pen., per avere la Corte di appello escluso la rilevanza penale della condotta sull’assunto che l’importo dei ratei percepiti, a titolo di assegno sociale, fosse al di sotto della soglia penalmente rilevante. In tal modo, dunque, disattendendo, i principi enunciati delle Sezioni unite circa la natura di reato unitario a condotta prolungata con la conseguente necessità di tener conto della complessiva somma indebitamente percepita e non dell’importo dei ratei corrisposti con cadenza periodica.
3.2. Il motivo, nei termini enunciati, è inammissibile.
La parte civile che impugni la sentenza ai sensi dell’art. 573 cod. proc. pen. , una volta formatosi il giudicato assolutorio sui capi penali, non può, infatti, più dedurre l ‘inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. Una volta divenuta intangibile l’assoluzione o, comunque, il proscioglimento dell’imputato, al giudice dell’impugnazione n on è più consentito alcun rilievo , neppure incidentale e ai soli fini dell’accoglimento della domanda di risarcimento del danno, in ordine alla responsabilità penale
dell’imputato , in quanto la valutazione della fondatezza dell’azione risarcitoria o restitutoria proposta nel processo penale, al fine di garantire il rispetto della presunzione di innocenza sancita dall’ art. 27, comma 2, Cost. e dall’ art. 6 CEDU, deve essere condotta esclusivamente secondo i criteri del diritto civile.
Alla stregua di tali rilievi, il ricorso va dichiarato inammissibile. A ciò consegue la condanna della parte civile al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 15/01/2026. Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente
NOME COGNOME