Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 8592 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 5 Num. 8592 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a Calabritto il DATA_NASCITA
Processo in cui è parte civile:
NOME, nata a Calabritto (AV) in data DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/04/2025 della Corte d’appello di Napoli Visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso; Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; Letta la memoria in data 7.11.2025 della difesa del ricorrente Letta la memoria in data 11/11/2025 della difesa della Parte civile; lette le conclusioni del AVV_NOTAIO che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza impugnata, la Corte d’ appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza resa dal Tribunale di Avellino, all’esito di giudizio ordinario, ha: a) dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine al reato di cui all’art. 612 comma 2 c od.pen. ai danni di COGNOME NOME al medesimo imputato ascritto, essendosi lo stesso estinto per intervenuta prescrizione; b) confermato la condanna al risarcimento in favore della parte civile del danno quantificato in euro 1.000 nonché al pagamento delle spese processuali della medesima parte civile liquidate in euro 1.700,00, oltre accessori.
La difesa dell’imputato ha presentato ricorso affidato ad un AVV_NOTAIO motivo di vizio di motivazione articolato in più punti di seguito richiamati nei limiti strettamente necessari ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Ha altresì articolato motivi nuovi con atto depositato in data 7.11.2025.
2.1. Il ricorrente, sotto un primo profilo, deduce che la Corte d’Appello di Napoli ha erroneamente rilevato l’assenza di conclusioni difensive dell’imputato laddove risultava la trasmissione a mezzo EMAIL in data 7 aprile 2025, di conclusioni per l’udienza non partecipata del 15.4.2025.
2.2. In ordine ad un secondo punto, si duole del l’omessa motivazione su inattendibilità della persona offesa, costituita parte civile, con specifico riguardo alle puntuali censure già dedotte nei motivi di appello.
2.3. Sotto il terzo profilo, deduce l’omessa motivazione sulla quantificazione del danno.
2.4. Come quarto profilo, deduce omessa motivazione in ordine alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore della costituita parte civile a fronte del rilievo che la parte così beneficiata non aveva recato alcun contributo fattivo alla dialettica processuale.
2.5. Con il primo motivo nuovo, deduce che la il reato doveva essere derubricato in minaccia semplice posto che l’ascia impugnata nell’occasione della minaccia era utilizzata per il taglio della legna e non poteva essere considerata un’arma.
2.6. Con il secondo motivo aggiunto assume che la sentenza impugnata non si era confrontata con i motivi dedotti in appello in punto di inattendibilità della p.o.
2.7. Con il terzo motivo aggiunto, specifica che la sentenza impugnata aveva omesso di quantificare il danno da risarcire secondo criteri oggettivati.
2.8. Con il quarto motivo aggiunto, deduce che la sentenza impugnata aveva omesso di motivare il fondamento della responsabilità come era tenuta a fare pur pronunciando la prescrizione del reato in ragione delle determinazioni sull’azione civile.
La parte civile ha depositato memoria in data 11.11.2025 con cui ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso e disporsi la liquidazione delle spese del grado come da notula.
Il PG ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è parzialmente fondato, nei termini di seguito specificati.
Il primo motivo è infondato ed ai limiti dell’ inammissibilità.
2.1. Il motivo in rilievo non dà conto in alcun modo di quale contenuto di motivazione sia stato concretamente omesso, risultando per l’effetto assolutamente generico.
Vero è, comunque, che la lettura dell’atto in oggetto ne evidenzia la assoluta sovrapponibilità (a parte dell’ordine invertito di esposizione delle conclusioni e delle argomentazioni) ai contenuti dell’atto di appello che è stato compiutamente considerato dalla sentenza impugnata.
2.2. Al riguardo, in linea con quanto correttamente indicato dal AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, la giurisprudenza di legittimità, in ordine al deposito di memorie nel giudizio cartolare d’appello , ha chiarito che: « In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, l’omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un’ipotesi di nullità AVV_NOTAIO a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell’imputato, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa» (Sez. 6 – , Sentenza n. 44424 del 30/09/2022, Rv. 284004 -01. Cfr. anche Sez. 2, Sentenza n. 30232, 16/05/2023, rv. 284802-01).
Per quanto già osservato, nel caso di specie, l’omessa valutazione delle conclusioni, prive di qualsiasi contenuto autonomo e specifico, non assume il rilievo preteso dal ricorrente.
Sono inammissibili il secondo motivo del ricorso, il primo ed il secondo motivo della memoria del 7.11.2025.
3.1. Secondo quanto chiarito dal magistero nomofilattico, in presenza dell’accertamento di una causa di estinzione del reato, non sono deducibili in sede di legittimità vizi di motivazione che investano il merito della responsabilità penale, fatto salvo il caso in cui si deduca la violazione dell’art. 129 comma 2 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244275; Sez. U – , Sentenza n. 22065 del 28/01/2021, in motivazione; Sezioni Unite, n. 40109 del 18/07/2013, COGNOME, Rv. 256087).
3.2. Nel caso di specie, a fronte di una sentenza di appello che ha prosciolto l’imputato in ragione dell’estinzione del reato per intervenuta prescrizione, i motivi addotti in punto di responsabilità penale in nessun modo hanno ad oggetto la violazione dell’art. 129, comma 2, cod. proc. pen., limitandosi a dedurre questioni valutative in ordine alla attendibilità della persona offesa ed alla derubricazione del reato.
E’ fondato, invece, il quarto motivo aggiunto, con assorbimento degli altri motivi relativi alle questioni civili.
4.1. La Corte territoriale , constatata l’estinzione del reato per la prescrizione, pur a fronte dei motivi di appello in punto di responsabilità, si è limitata ad affermare l’assenza di cause di non punibilità ex art.129 cod. proc. pen.
Ha, peraltro, confermato la condanna dell’imputato ai fini civili , senza procedere all’accertamento nel merito che, nella situazione determinatasi gli era imposto appunto per il giudizio di responsabilità agli effetti civili (Sez. U, Sentenza n. 35490 del 28/05/2009, COGNOME, Rv. 244273 -01; Sez. 2, Sentenza n. 29499 del 23/05/2017 Ud. (dep. 13/06/2017 ) Rv. 270322 – 01).
E’ stato appunto di recente autorevolmente ribadito che «Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell’imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l’estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fondate sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l’assoluzione nel merito» (Sez. U, Sentenza n. 36208 del 28/03/2024, Calpitano, Rv. 286880 -01).
4.2. Operando nei termini rilevati, quindi, la Corte d’appello ha omesso di motivare nel merito della responsabilità dell’imputato ai fini civil istici.
Si apprezza, pertanto, il fondamento della doglianza al riguardo formulata dal ricorrente, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.
Come premesso, rimangono assorbiti gli ulteriori motivi indicati, aventi ad oggetto le tematiche civilistiche.
4.3. L’annullamento deve essere operato con rinvio dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.
4.3.1. Secondo gli arresti nomofilattici sopra richiamati (cfr. in particolare Sez. U, Sentenza n. 22065 del 28/01/2021), la ratio dell’art. 622 c.p.p., va ravvisata nella volontà di escludere la perdurante attrazione delle pretese civili nel processo penale, una volta che siano definitive le statuizioni di carattere penale, tra le quali rientrano anche quelle che dichiarano l’estinzione del reato per prescrizione.
Secondo tale lettura interpretativa, l’art. 622 c.p.p., disciplina la fase in cui, all’esito del giudizio di cassazione, la regiudicanda penale si sia esaurita (essendosi prescritto il reato o essendo divenuta irrevocabile la sentenza di assoluzione), ed il giudizio debba proseguire con riferimento alle sole statuizioni civili da reato; il giudizio di rinvio verte, quindi, come si legge nell’art. 622, sulle sole disposizioni o sui capi che riguardano l’azione civile, per la semplice ragione che è solo su questi ultimi che può incidere la delibazione del giudice di rinvio, a prescindere dalle ragioni che hanno condotto a ritenere viziata la sentenza impugnata dinanzi al giudice di legittimità.
In tale prospettiva, l’art. 622, comporta la necessità di investire il giudice civile delle questioni relative alle istanze risarcitorie, non solo per le determinazioni del quantum debeatur in presenza di pronunzia consolidata sull’ an , ma anche quando la sentenza impugnata venga annullata proprio per le lacune della motivazione sull’an della responsabilità. L’inciso “fermi gli effetti penali della sentenza”, contenuto nella norma citata, può riferirsi alla declaratoria di estinzione del reato o comunque ad altra causa di accertamento definitivo sui profili penali della vicenda (pertanto, anche alla sentenza di assoluzione passata in giudicato).
4.3.2. Nel caso in esame, l ‘inammissibilità dei motivi relativi al tema della responsabilità penale, ha esaurito il connesso campo di cognizione del giudice penale.
Alla stregua dei criteri richiamati, si è integrato il presupposto per svincolare l’accertamento sull’azione civile dalla giurisdizione penale.
Come premesso, allora, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello
Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese tra le parti per il presente grado di legittimità.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, con rinvio per nuovo giudizio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui rimette anche la liquidazione delle spese tra le parti per questo grado di legittimita’. Rigetta nel resto il ricorso.
Così è deciso, 24/11/2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME