Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35121 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2   Num. 35121  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 17/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto nell’interesse di:
COGNOME NOME, nato ad Assisi il DATA_NASCITA, avverso la sentenza del 25/06/2024 della Corte di appello di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso, la memoria della parte civile RAGIONE_SOCIALE e quella del P.g.;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori delle parti civili, RAGIONE_SOCIALE, rapp.ta e difesa dall’AVV_NOTAIO, sostituito per delega scritta dall’AVV_NOTAIO, presente in udienza, RAGIONE_SOCIALE, rapp.ta dall’AVV_NOTAIO, presente in udienza, RAGIONE_SOCIALE, rapp.ta e difesa dall’AVV_NOTAIO, presente udienza, che hanno concluso per il rigetto del ricorso proposto nell’interesse dell’imputato, con la condanna a rifusione delle spese del grado, come da note spese depositate in udienza;
udito il difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha replicato alle conclusioni del P.g. e delle parti civili, insistendo per l’annullamento della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte di appello di Firenze confermava la responsabilità aquiliana da reato di NOME COGNOME per i fatti illeciti descritti in imputaz capi 1 (ipotesi associativa dedicata al settore delle frodi assicurative) e per i reati fine capi 2, 4, 21, 22, 23, 24, 41, 42, 45 e 46; mentre, per gli altri reati fine oggetto di conda primo grado (capi 19, 20, 25, 27, 28, 39, 47 e 48), la stessa Corte ne riconosceva la prescrizion intervenuta già prima della data della decisione di primo grado, confermando tuttavia i motivazione (pag. da 13 a 17) la relativa responsabilità civile da reato, in quanto il d risarcibile dall’associato deve coprire anche quello conseguente alla consumazione dei reati fine pur se prescritti prima dell’accertamento del fatto in primo grado, stante il princi strumentalità funzionale tra partecipazione all’associazione e responsabilità civile per i d causati al danneggiato del singolo reato fine (prescritto o neppure contestato). Sul punto la Cor di merito ha richiamato le sentenze di questa stessa Sezione (n. 4380 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262371; n. 31295 del 31/05/2018, La Montagna, Rv. 273698), che hanno affermato il principio cui il giudice di merito ha inteso aderire.
La decisione qui impugnata, che comunque dichiarava prescritti nel grado di appello tutti i reati il cui termine di prescrizione non era elasso in primo grado, riformando sul punto la decisione del Tribunale, confermava nel resto la sentenza di primo grado (statuizioni civili).
 Deduce il ricorrente, con i motivi di ricorso in appresso sintetizzati, vizi esiz motivazione (intima contraddittorietà e manifesta illogicità) e violazione della legge pen inosservanza di quella processuale:
2.1. Travisamento della prova documentale e inosservanza della legge processuale (artt. 76, 100 e 122 cod. proc. pen.) in riferimento all’eccepito difetto di legittimazione dei sog costituitisi parti civili per conto delle compagnie RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in quanto le procure speciali ad agire in giudizio furono conferi non già dall’originario rappresentante legale, bensì da soggetto nominato procuratore speciale dalla compagnia destinataria dei raggiri, senza che la facoltà di delegare a cascata il potere agire per conto della società fosse indicato nella originaria procura speciale, rilasciata sol ad litem.
1.2. Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inammissibilità (art. 392, 39 191 cod. proc. pen.), avendo i giudici di merito, nella conformità verticale di giudizio responsabilità civile, ritenuto utilizzabile il verbale contenente le dichiarazioni accusatori da NOME COGNOME (già coimputato, la cui posizione processuale fu definita separatamente), assunto con le forme dell’incidente probatorio in udienza preliminare senza che ne ricorressero presupposti di indifferibile urgenza.
1.3. Manifesta illogicità della motivazione e violazione di legge (artr. 124, primo comm cod. pen.), in relazione al rigetto della eccezione di tardività delle querele sporte da
RAGIONE_SOCIALE, ma RAGIONE_SOCIALE, e RAGIONE_SOCIALE, da cui doveva derivare l valutazione di improcedibilità dei reati di cui ai capi 2, 5, 31, 55 della imputazione.
1.4. Illogicità della motivazione e travisamento della prova documentale, nonché violazione di legge (art. 337, comma 4, cod. proc. pen.) in relazione alla rilevata irritualità della q sporta per RAGIONE_SOCIALE (capo 23), in difetto di corretta identificazione della person depositò l’atto per conto della compagnia e del luogo di deposito.
1.5. Mancanza di motivazione, motivazione apparente e comunque manifestamente illogica sulle questioni, afferenti la prova della partecipazione dell’imputato oggi ricorrente al sod descritto al capo 1, specificamente devolute con l’atto di gravame; in particolare su configurabilità del delitto associativo, sulla attendibilità del narrato dei coimputati, no riferimento alla diretta e consapevole partecipazione dell’imputato a tutti i reati fine contesta ritenuti prescritti, motivazione omessa.
1.6. Ancora i medesimi vizi sono deAVV_NOTAIOi con il sel)i -o motivo di ricorso, in riferimento agli artt. 129, 531 e 538 cod. proc. pen., per la conferma delle statuizioni civili riferite ai re ai capi 19, 20, 25, 27, 28, 39, 47, 48, per i quali la prescrizione era maturata prima d decisione di primo grado e, altresì, in riferimento al capo associativo, quanto alle statuizioni collegate alla accertata realizzazione dei fatti relativi a quei reati fine, prescritti già p decisione di primo grado.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I motivi secondo, quarto e sesto sono manifestamente infondati in diritto, il secondo afferis peraltro a provvedimento (ordinanza di ammissione dell’incidente probatorio) non impugnabile; il quinto non è deducibile perché prospetta profili di merito, con il primo ed il terzo si dedu travisamento della prova e dei dati documentali che non trova corrispondenza negli att compulsabili dalla Corte, oltre a chiedere alla Corte un inammissibile nuova valutazione del fatt
Nell’ambito del distinguo, ben descritto da Sez U, n. 12213 del 21/12/2017, COGNOME, Rv. 272169, tra legittimazione sostanziale alla domanda civile nel processo penale e mandato alle liti (istituti rispettivamente disciplinati dagli artt. 74, 76, comma 1, 122 e 100, cod. pro v. Sez. U cit. sub 2.2., pag. 6, 10 e ss.), il ricorrente lamenta, rispetto alla costituzione parti civili indicate nel ritenuto in fatto, difetto di legittimazione dei procuratori special dalle tre compagnie assicurative a conferire ai rispettivi procuratori speciali (processuali) a la potestà di chiedere il risarcimento del danno subito per effetto delle conAVV_NOTAIOe illecite conte (artt. 416 cod. pen. e pedissequi reati fine), laddove invece il mandato alle liti sarebbe ritualmente conferito, essendo a tanto (e solo a tanto) delegati i procuratori speciali. La dogli si riferisce alla ordinanza resa dal Tribunale di Firenze all’udienza del 28 marzo 2017, è stata replicata con i motivi di gravame spesi nel merito e, quindi, nuovamente con i motivi di ricor
La .Corte territoriale ha ritenuto infondato il motivo di appello, argomentando il pro convincimento, non condiviso dal ricorrente, alle pagine 25 e ss. della sentenza impugnata.
1.1. Il motivo deAVV_NOTAIOo non resiste alla lettura degli atti compulsabili dalla Corte in r del vizio processuale deAVV_NOTAIOo.
1.1.1. Quanto alla costituzione in giudizio della RAGIONE_SOCIALE, si legge nell’a costituzione della parte civile che il AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (nominato procuratore speciale de compagnia RAGIONE_SOCIALE con verbale del Consiglio di Amministrazione del 4 dicembre 2013) ha nominato suo procuratore speciale (sostanziale e processuale) l’AVV_NOTAIO, che ebbe a depositare l’atto di costituzione in giudizio della parte civile ed ha poi rappresenta giudizio le ragioni della stessa. A pagina 16 del verbale del Consiglio di Amministrazione allega all’atto di nomina, in uno allo statuto della società, si legge che il detto Consiglio, su pr dell’Amministratore delegato, all’unanimità delibera di conferire ai signori: … omissis, COGNOME, omissis, i poteri, con firma singola, per … consentire la costituzione in giudizio tutela degli interessi della società, … costituirsi parte civile …, nominare all’uopo a procuratori. Il AVV_NOTAIO. NOME COGNOME ha dunque agito in giudizio quale procuratore speciale d Compagnia RAGIONE_SOCIALE e, nella qualità, ha nominato a sua volta procuratore speciale l’AVV_NOTAIO, cui ha pure legittimamente conferito la procura ad litem.
1.1.2. Dalla lettura dell’atto di costituzione in giudizio della RAGIONE_SOCIALE si evince pure che la AVV_NOTAIOssa NOME fu nominata procuratore speciale della Compagnia assicuratrice giusta procura del 1 febbraio 2012 (allegata all’atto di costituzione); con tale il rappresentante AVV_NOTAIO per l’Italia della Compagnia nominava procuratore speciale della società la AVV_NOTAIONOME, abilitandola, tra le altre funzioni delegate, a costituirsi pa per la società, nominare e revocare procuratori e avvocati, per agire e rappresentare in giudiz la società, conferendo all’uopo le opportune procure. La AVV_NOTAIOssa NOME, nella qualità, con at data 22 gennaio 2016 nominò procuratore speciale l’AVV_NOTAIO, cui conferì espressamente il potere di costituirsi parte civile in nome e per conto della società ed esercit per la società tutte le facoltà processuali, oltre la rappresentanza in giudizio.
1.1.3. Quanto alla RAGIONE_SOCIALE, si legge nell’atto di costituzione della par civile (inerente tutti i reati oggetto di esercizio dell’azione penale, compreso quello associ ed i pedissequi reati fine) che l’AVV_NOTAIO, in virtù dei poteri conferitigli dal Con Amministrazione, con verbale del 22 maggio 2012, nominò procuratore speciale della società e suo rappresentante processuale l’AVV_NOTAIO, cui conferì ogni potere sostanziale e processuale di agire e stare i giudizio per conto ed in nome della Compagnia.
Orbene, la difesa dell’imputato ricorrente lamenta che l’AVV_NOTAIO non fosse lega rappresentante della società assicuratrice, né suo procuratore speciale ma solo responsabile della gestione in seno agli affari legali e non fosse dunque legittimato a nominare a procuratore speciale o conferire poteri di agire e rappresentare in giudizio la società, per r peraltro neppure tutti indicati. Nel proporre l’eccezione, tuttavia, il ricorrente non allega il del 22 maggio 2012 o altro verbale dal quale si evinca la limitazione dei poteri confer
all’AVV_NOTAIO. Il che rende, se, inammissibile il motivo, giacché il Col intende sul punto offrire continuità alla giurisprudenza (Sez. 2, n. 20989 del 30/04/202 lannella, Rv. 286409-01; Sez. 1, n. 11925 del 26/02/2003; COGNOME, Rv. 223681-01) che onera la parte che eccepisce il difetto di legittimazione di provare l’assunto: Qualora una persona giuridica sia costituita parte civile a mezzo di procuratore speciale, al quale la procura sia conferita da soggetto che abbia agito nella qualità di organo istituzionalmente investito per leg o per statuto, del necessario potere di rappresentanza, spetta a chi contesti l’esistenza di potere di fornire la prova del suo assunto.
1.2. Come già divisato nel merito, nella conformità verticale di valutazione della eccezion non sussiste, pertanto, il denunciato travisamento dei dati documentali che accompagnavano gli atti di costituzione di parte civile delle tre Compagnie indicate con il primo motivo di ricor
Il secondo motivo è manifestamente infondato in diritto.
2.1. L’ordinanza con cui il giudice per l’udienza preliminare ammette l’incidente probator non è impugnabile, neppure in uno alla sentenza, stante il principio di tassatività dei mezzi impugnazione (Sez. 1, n. 37212 del 28/04/2014, COGNOME, Rv. 260590: In tema di incidente probatorio, tutti i provvedimenti che intervengono nella fase di ammissione sono inoppugnabili stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione. Fattispecie nella quale la Cort ritenuto inammissibile il ricorso avente ad oggetto la ritualità dell’ordinanza con cui il GIP ammesso l’incidente probatorio; Sez. 5, n. 49030 del 17/07/2017, Palmeri, Rv. 271776 – 01); né il ricorrente deduce l’abnormità del provvedimento che ammetteva l’incidente probatorio.
2.2. Ma v’è di più; il motivo è anche manifestamente infondato in diritto, giacchè quest Corte, successivamente all’intervento legislativo del 1997 che ha novellato l’art. 392 del cod di rito, ha più volte insegnato che la legge 1° marzo 2001, n. 63, di attuazione dei principi giusto processo, nel modificare le disposizioni relative all’esame degli imputati i procedimento connesso, non ha implicitamente abrogato la disciplina delle speciali ipotesi di incidente probatorio prevista dall’art. 392, comma primo, lett. c) e d), cod. proc. pen. (Sez n. 28102 del 28/01/2010, COGNOME, Rv. 247767). Dunque, l’incidente probatorio è consentito nel corso dell’udienza preliminare per sottoporre ad esame nel contraddittorio l’imputato d procedimento connesso, anche fuori dei casi di urgenza nell’assunzione della prova.
Questa Corte ha pure affermato successivamente che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 392, lett. c) e d), cod. proc. pen., per c con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui consentono alle parti di richiedere in in probatorio l’esame dell’imputato in procedimento connesso su circostanze concernenti la responsabilità di altri, anche in mancanza delle condizioni previste dall’art. 392 lett. a) e b proc. pen. per l’assunzione della testimonianza, e cioè del fondato motivo di ritenere l’esam non rinviabile al dibattimento per infermità o altro grave impedimento o per esposizione violenza, minaccia od offerta o promessa di denaro o altra utilità (Sez. 5, n. 15613 d 05/04/2014, dep. 2015, Geronzi, Rv. 263802). (
Il terzo, motivo di ricorso (tardività delle querele rispetto ai reati di cui ai capi 55) è accompagnato da interesse alla impugnazione, ancorchè tutti i reati della cui procedibili il ricorrente dubita siano stati dichiarati prescritti, in primo (capi 5, 31 e 55) o secondo ( grado.
3.1. Questa Corte ha infatti già avuto modo di evidenziare, sin da tempi remoti che “i proscioglimento per mancanza di querela è più favorevole della declaratoria di estinzione del reato per amnistia o per prescrizione” (Sez. 4, n. 3601 del 01/04/1985, Censi, Rv. 168768), con conseguente necessità di dare precedenza alla formula poziore. Tale principio, che ha trovato successiva conferma (Sez. 2, n. 3722 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262372 – 01 e in tempi recenti da Sez. 2, n. 22114 del 07/07/2025, COGNOME., non massimata) non può che essere ribadito in questa sede in quanto l’antecedenza del difetto della condizione di procedibilità (e della rela pronuncia) è più favorevole per l’imputato rispetto alla causa estintiva determinata prescrizione, anche in assenza di costituzione di parte civile, per le conseguenze amministrativ che possono derivare dalla declaratoria di estinzione per prescrizione.
3.2. Il motivo, tuttavia, neppure sembra confrontarsi con le diffuse argomentazioni spese sul tema dalla Corte territoriale alle pagine da 32 a 34 della sentenza impugnata. Il sollecit diverso opinare postula un nuovo accesso al fatto (scrutinio degli elementi di prova dai qua desumere la conoscenza certa del fatto in capo al titolare del diritto di querela), evidenteme precluso nella sede di legittimità. Il Collegio intende, sul punto, dare continu quell’orientamento giurisprudenziale (Sez. 6, n. 24380, del 12/3/2015, COGNOME, Rv. 264165; da ultimo, Sez. 2, n. 16648 del 15/04/2025, COGNOME, non massimata), assolutamente consolidato e condiviso, che stima tempestiva la proposizione della querela allorquando il fatto si manife al deceptus in tutti i suoi certi elementi costitutivi, dovendo la decadenza ex art. 124 cod. p essere accertata secondo criteri rigorosi e non sulla base di supposizioni prive di adeguat supporto probatorio (Sez. U, n. 12213 del 21/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272170-01; Sez. 6, n. 24380 del 12/03/2015, P., Rv. 264165-01). La corretta e diffusa motivazione resa dall Corte territoriale sul motivo di gravame deAVV_NOTAIOo ne rende precluso l’esame nella sede di legittimità.
Il quarto motivo speso ancora in tema di regolarità della querela (inosservanza di quanto prescrive in tema di compiuta identificazione del querelante l’art. 337, comma 4, cod. proc. pen. capo 23, querela sporta nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, poi costituitasi parte civil processo) è manifestamente infondato in diritto.
4.1. La Corte di merito ha correttamente esposto i dati di fatto a pagina 34 della sentenza L’ufficiale di polizia giudiziaria che ebbe a ricevere l’atto di querela da persona incaricata Compagnia non avrebbe dato atto della compiuta identificazione della persona che depositò l’atto di querela, così da rendere incerta la provenienza dell’atto dal titolare della falcoltà di spo querela.
4.2..La mancata identificazione, da parte dell’autorità ricevente, del soggetto che presenta la querela non determina l’invalidità dell’atto, allorché ne risulti comunque accertata la si provenienza, come accade nel caso in cui il querelante, nel cui interesse è stato presentato l’at si sia costituito parte civile, dando così continuità processuale alla richiesta di punizio presentata (Sez. 4, n. 5446 del 23/01/2019, COGNOME, Rv. 274979; Sez. 5, n. 16302 del 12/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 260558; Sez. U, n. 26268 del 28/03/2013, cavalli, Rv. 255584; da ultimo Sez. 5, n. 3368 del 28/11/2024. dep. 2025, COGNOME, non massimata). Va, difatti, ribadito che la ratio legis dell’art. 337 cod. proc. pen. consiste nell’evitare che si metta in mot un procedimento penale senza che si abbia la certezza della volontà punitiva da parte del soggetto leso da un reato punibile, appunto, su querela. Tuttavia, nessuna disposizione prevede né la nullità della querela, né l’improcedibilità dell’azione penale in caso manchino le forma previste, sicché, costituendo principi generali dell’ordinamento processuale sia il principio d conservazione degli atti (v. Sez. 3, n. 5457 del 13/02/1979 ud. – dep. 15/06/1979, Rv. 142230 – 01, che fa applicazione dell’art. 1362 cod. civ. alla querela quale atto negoziale) che quello favor querelae (Sez. 1, n. 15180 del 19/06/1978 ud. – dep. 01/12/1978, Rv. 140482 – 01), l’atto può conseguire il suo effetto (ossia la pretesa punitiva) ove si abbia ugualmente la certezza ch il medesimo provenga dal soggetto legittimato» (ancora Sez. 4, n. 5446 del 23/01/2019, Rv. 274979-01, in motivazione).
Anche il quinto motivo di ricorso non appare deducibile, perché richiede alla Corte legittimità una nuova valutazione delle prove.
5.1. L’imputato censura la sentenza impugnata, perché avrebbe offerto motivazione solo apparente o comunque manifestamente illogica alla conferma della decisione di primo grado, che aveva stimato sussistente il sodalizio e integrata la prova piena della direzione di esso parte dell’AVV_NOTAIO, che curava con continuativa dedizione le pratiche presentate al fine conseguire indebiti indennizzi e risarcimenti da parte delle Compagnie assicurative.
5.2. La Corte ha diffusamente argomentato nel merito la decisione di conferma (ai fini civil della sentenza di primo grado alle pagine 35 e seguenti della motivazione, ove dà conto sia degli elementi costitutivi della organizzazione della plurisoggettività per dar corso al program delittuoso ed alla conseguente consumazione di una serie indeterminata di reati scopo, che degli elementi specifici (documentali e dichiarativi) che hanno attinto la posizione soggettiva apica del ricorrente. Nella duplice conformità verticale di giudizio sui punti deAVV_NOTAIOi deve dun ritenersi inammissibile il motivo con cui si chiede alla Corte di legittimità un n apprezzamento delle evidenze processuali, già correttamente valutate dai giudici di merito, che hanno argomentato il proprio convincimento in maniera logica e congruente con gli elementi di prova (Sez. 3, n. 45537 del 28/09/2022, COGNOME., Rv. 283777-01; Sez. 2, n. 26914 del 11/07/2025, COGNOME, non massimata; Sez. 2, n. 29566 del 15/07/2025, COGNOME, non massimata). Sotto la veste del vizio di motivazione, il ricorrente sollecita una nuova lettura degli elementi di posti a fondamento della decisione, in assenza di reali travisamenti del fatto o della pro
dovendosi ricordare che .in caso di cosiddetta “doppia conforme”, il vizio del travisamento del prova, per utilizzazione di un’informazione inesistente nel materiale processuale o per omessa valutazione di una prova decisiva, può essere deAVV_NOTAIOo con il ricorso per cassazione ai sens dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. solo nel caso in cui il ricorrente rappresent specifica deduzione, che il dato probatorio asseritamente travisato è stato per la prima vol introAVV_NOTAIOo come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado (Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, Rv. 269217).
Quanto al sesto motivo -speso in tema di errata condanna al risarcimento dei danni conseguenti all’accertamento dei fatti già coperti dalla prescrizione, intervenuta prima de sentenza di primo grado e, quanto al delitto associativo, riferiti anche a quei reati fine (agev dalla esistenza della associazione di settore) che non furono accertati neppure in primo grado (capi 19, 20, 25, 27, 28, 39, 47 e 48)- il ricorrente (atteso che il giudice di primo confermato sul punto da quello di appello, ha disposto la condanna solo generica al risarcimento del danno, riservandone la liquidazione al giudice civile ed ha attribuito una provvisionale ogni compagnia costituitasi nei confronti del ricorrente) si duole sostanzialmente della ent della provvisionale, dal cui ammontare dovrebbe escludersi quella porzione di danno conseguente alla commissione di singoli fatti illeciti prescritti già prima della decisione di grado.
6.1. Orbene, deve innanzitutto ricordarsi che la motivata quantificazione della provvisiona si sottrae ad ogni forma di censura nella sede di legittimità (Sez. 4, n. 20318, del 10/1/20 Rv. 269882; Sez. 5, n. 12762, del 14/10/2016, Rv. 269704; Sez. 2, n. 14488 del 05/03/2025, Tiengo, non massimata), trattandosi in ogni caso di provvedimento che non definisce il processo sulla domanda risarcitoria.
6.2. In ogni caso, pur volendo ritenere censurabile nell’an la provvisionale, con riferimen a quei reati (capi 19, 20, 25, 27, 28, 39, 47, 48) per i quali la Corte territoriale ha riten la prescrizione fosse maturata già prima della data della decisione di primo grado, deve pure darsi atto (v. sub 1 del ritenuto in fatto) delle argomentazioni spese dalla Corte per argomenta quel profilo di responsabilità civile. In motivazione (pag. da 13 a 17 della sentenza impugnat la Corte di merito afferma la responsabilità civile da reato, in quanto il danno risar dall’associato deve coprire anche quello conseguente alla consumazione dei reati fine, pur se prescritti prima dell’accertamento del fatto in primo grado, stante il principio di strumen funzionale tra partecipazione all’associazione e responsabilità civile per i danni causat danneggiato del singolo reato fine (prescritto o neppure contestato). Sul punto, si è già det la Corte di merito ha richiamato le sentenze di questa stessa Sezione (n. 4380 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262371; n. 31295 del 31/05/2018, La Montagna, Rv. 273698), che hanno affermato il principio cui il giudice di merito ha inteso aderire. La motivazione spesa sul punto non app manifestamente illogica, né resa in violazione di norme di legge, atteso che valorizza (dando seguito alla giurisprudenza di questa Corte in tema di responsabilità da conAVV_NOTAIOa associativa)
strumentalità dell’organismo associativo nel rendere più facilmente realizzabile e meglio fruib il danno provocato dalla consumazione della singola conAVV_NOTAIOa, che in quell’ambito associativo risulta maturata.
Sotto tale aspetto il motivo di ricorso appare meramente infondato in diritto.
Consegue il rigetto della proposta impugnazione, dovendo le ragioni della inammissibilità considerarsi recessive in presenza anche di un solo motivo non manifestamente infondato, ma semplicemente infondato.
Segue al rigetto del ricorso la condanna, secondo quanto dispone l’art. 616 cod. proc. pen., del ricorrente al pagamento delle spese processuali; lo stesso deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado dalle costituite parti civili, che si liquidano, nei limiti della domanda, come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presen giudizio dalle parti civili RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, che liquida in complessivi euro 3.686/00, per ciascuna parte civile, oltre accessor legge.
Così deciso il 17 settembre 2025.