Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 31144 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 31144 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 29/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da: NOME nato a SAN LORENZO il DATA_NASCITA NOME COGNOME nato a MELITO DI PORTO SALVO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il PG, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME che ha concluso chiedendo il rigetto di entrambi i ricorsi.
udito il difensore AVV_NOTAIO. COGNOME NOME del foro di TIVOLI in sostituzione, per delega orale, dell’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di REGGIO CALABRIA, in difesa della parte civile COGNOME NOME che si riporta alle conclusioni scritte e nota spese che deposita.
l’AVV_NOTAIO COGNOME NOME del foro di REGGIO CALABRIA in difesa del RESPONSABILE CIVILE NOME che si riporta ai motivi, insistendo nell’accoglimento del ricorso.
‘AVV_NOTAIO NOME COGNOME del foro di REGGIO CALABRIA in difesa di NOME COGNOME che chiede l’annullamento della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
La Corte d’appello di Reggio Calabria, con sentenza del 12 settembre 202 in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Calabria, ha condan l’imputato NOME COGNOME in solido con i responsabili civili chiamati in giudizio NOME e RAGIONE_SOCIALE) ai pagamento di una provvisiona immediatamente esecutiva nei confronti delle parti civili e ha confermato nel la sentenza di condanna dell’imputato h ordine 3! reato di cui all’art. 589, 2, cod. pen., commesso in danno di NOME COGNOME in San Lorenza il 5 lug 2009, alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione.
Il processo ha ad oggetto un incidente stradale ricostruito nelle con sentenze di merito nel modo seguente.
L’imputato alla guida dell’autovettura GLYPH Fiat Uno, percorrendo la INDIRIZZO con direzione di marcia monte-mare, nella frazione di Chi del Comune di San Lorenzo, giungendo nei pressi del centro abitato, nell’affron una curva destrorsa in discesa, per l’elevata velocità (non inferiore a 70 fronte del limite di presente in loco di 30 km/h, e per la presenza dell’auto Fiat Punto condotta da COGNOMECOGNOME in fase di soprasso del trattore agricolo pr targa che procedeva nel verso opposto condotto da COGNOME NOME, aveva per il controllo del mezzo e si era scontrato così con detto trattore: dell’impatto, tale ultimo mezzo si era ribaltato e COGNOME aveva riportato gravissime in seguito alle quali era deceduto.
All’imputato, quale addebito di colpa, sono state contestate la neglig l’imprudenza e l’imperizia e la violazione delle norme del codice della strada particolare degli artt. 142, comma 8, e 141 d.lgs 30 aprile 1992 n. 285.
Secondo le sentenze di merito, il sinistro si era verificato per due simultanee, ovvero la velocità di duida dell’imputato e il sorpasso da pa COGNOME del mezzo condotto dalla vittima. In primo grado era stato ritenu concorso di colpa della vittima nella causazione dell’evento (per avere viag su strada con un mezzo privo di targa e non in prossimità della carreggiata), mentre nel giudizio di appello tale concorso di c’olpa è stato escluso.
Avverso la sentenza d’appello hanno pi -opostc> ricorso i! responsabile civile NOME COGNOME e l’imputato NOME COGNOME a mezzo dei loro difensori.
2.1. Il responsabile civile NOME COGNOME ha formulato cinque motivi.
2.1.1 Con il primo rnaUvo ha dedotto !a violazione di legge ed in partico la illegittimità della sentenza oer non avere indicato né nella intestazione / né nel corpo !a responsabile civile oatrizia COGNOME, costituita nel giudizio di secondo
Il difensore osserva che NOME COGNOME, notiziata della pendenza del procedi penale a carico dell’imputato, attraverso la notifica del decreto che dis giudizio, non si era costituita per tutto il corso del giudizio di primo grado aveva comportato il congelamento della sua posizione, tant’è che il giudi prime cure non solo non l’aveva menzionata per tutto il corso del giudizio e sentenza di primo grado e, nel sancire la condanna dell’imputato, l’aveva disp “in solido al responsabile civile chiamato in giudizio”, intendendo la RAGIONE_SOCIALE, ovvero la compagnia tenuta a risarcire i danni per la RCA ri all’autovettura guidata dall’imputato al momento dell’incidente; che le parti avevano impugnato la sentenza di primo grado chiedendo che la condanna alle statuizioni civil i fosse estesa anche all’altra responsabile civile NOME COGNOME nel corso del giudizio di appello ; alla prima udienza dei 15 febbraio 2022, la Corte di Appello aveva disposto la notifica dell’avviso di fissazione dell’udienza anch ricorrente, la quale nell’udienza successiva si era costituita prendendo p giudizio di secondo grado che all’atto di rasse.onare le conclusioni , all’ del 29 marzo 2022, la responsabile civile NOME COGNOME aveva eccepito la n della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 546 lett. b) cod. pro attesa la mancanza della indicazione delle generalità del responsabile civile 83 cod. proc. pen.. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare la nullità sentenza di primo grado, così come affermato anche da Sez 6 n. 27985 del 201 a proposito della omissione ne! dispositivo letto in udienza e riprodotto in alla motivazione del nominativo di ‘uno deoli imputati. A nulla vale -osser difensore- il tentativo maldestro della Corte di riesumare la posizione fan della ricorrente facendo riferimento nel dispositivo ai responsabili civili cond in solido all’imputato rispetto alle statuizioni civili. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
2.1.2 Con il secondo motivo, ha dedotto ‘il vizio di motivazione in relaz alla affermazione della responsabilità civile della ricorrente. Ai sensi dell’ lett. é) cod. proc. pen. !a sentenza deve contenere !a concisa esposizion motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata anche con riguar responsabilità civile derivante da reato. Nel caso in esarne, si è di fronte mancanza assoluta di motivazione in relazione alla posizione e alla valutaz della responsabilità di NOME COGNOME
2.1.3 Con il terzo moti” ha dedotto !a violazione di legge e il vi -motivazione in ordine alla statuizione di condanna dell’imputato e in conseguen della responsabile civile. I! difensore osserva che la Corte avrebbe malgoverno dei principi sottesi all’accertamente del nesso di causalità concorso di cause, ex art. 40 e 41 cod. pen.. Invero, la Corte di appell ritenere “poco attendibili” le conclusioni del perito nominato in appell concluso per la sussistenza dei concorso di responsabilità di COGNOME: secon
giudici quest’ultimo aveva effettuato la manovra di sorpasso del trattore con invasione della carreggiata occupata dall’imputato, il quale non era riuscito, a causa della velocità sostenuta a cui viaggiava, ad evitare 10 scontro, impattando sia contro il trattore, sia contro la macchina condotta da COGNOME. Dalla motivazione non era dato comprendere quale fosse stata la reale dinamica dell’incidente, ed in particolare quale fosse stata la sequenza degli impatti dell’auto dell’imputato con gli altri mezzi, né se l’imputato avesse viaggiato ad una velocità tale da non consentirgli di arrestare l’auto ed evitare così l’urto. La Corte di Appello avrebbe dovuto, a fronte delle consulenze tecniche espletate durante il giudizio di primo grado e della perizia espletata in grado di appello, spiegare le ragioni che l’avevano indotta a scegliere una ricostruzione dei fatti piuttosto che l’altra.
Tra l’altro nella sentenza di primo grado si era sostenuto che COGNOME conosceva bene la strada e che la velocità tenuta non era talmente elevata da provocare uno sbandamento. Il consulente della difesa dì parte civile, misurando il raggio della curva, aveva addirittura sostenuto, senza che l’affermazione fosse stata oggetto di contestazione, che la stessa avrebbe potuto essere affrontata in sicurezza, fino alla velocità di 100 km/h. Non si comprende, dunque, sulla base di quale dato scientifico la Corte abbia sostenuto che se COGNOME NOME avesse rispettato il limite di velocità imposto dal codice della strada sarebbe riuscito ad evitare l’impatto, tanto più che non era stato possibile risalire alla velocità di marcia dell’auto Fiat Punto condotta da COGNOME al momento dell’irnpatto. Secondo il difensore la condotta di COGNOME era stata da sola sufficiente a determinare l’incidente e aveva azzerato il collegamento causale tra la condotta dell’imputato e l’evento.
2.1.4 Con il quarto motivo» dedotto il vizio di motivazione in relazione alla affermazione della responsabilità dell’imputato e alla conseguente responsabilità civile della ricorrente. Il difensore lamenta che la Corte non avrebbe rispettato lo standard dell’oltre ogni ragionevole dubbio. L’insufficienza, la contraddittorietà e l’incertezza del compendio probatorio sulla ricostruzione del nesso causale e dunque il ragionevole dubbio reale efficacia condizionante della condotta di COGNOME rispetto ad altri fattori, pure agenti nella produzione dell’evento lesivo, avrebbero dovuto indurre la Corte a pronunciare sentenza ex art. 530 comma 2 cod. proc. pen.
2.2. L’imputato NOME COGNOME ha formulato sei motivi.
2.2.1 Con il primo motivo, ha dedotto la violazione di legge per avere la c di appello omesso di indicare le conclusioni delle parti processuali in violazi dell’art. 546 lett. d) cod. proc. pen. Il difensore osserva che il provvedimen impugnato nell’epigrafe omette completamente di indicare le conclusioni delle parti e solo a pag. 12 ne fa menzione affermando “le difese concludevano come da
verbale”.. L’ indicazione delle conclusioni nella sentenza -secondo il difensore un elemento necessario, in quanto assolve alla funzione di consentire la verif della congruenza della decisione rispetto alle ‘richieste delle parti.
2.2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione di legge e il viz motivazione in relazione alla mancata corrispondenza fra chiesto e pronunciato merito alla descrizione della condotta dell’imputato nella sentenza di primo g Il ricorrente nella impugnazione nella sentenza di primo grado aveva eccepito nullità per violazione degli artt. 521, 521 bis e 522 cod. proc. pen. per stata pronunciata condanna per un fatto diverso rispetto a quello contes Mentre nel capo di imputazione si era contestato a COGNOME di aver perso il con dell’auto autonomamente per eccesso di velocità e di avere invaso la co opposta di marcia, in sentenza si era ritenuto COGNOME responsabile per aver ecc la velocità e non essere così stato in grado di frenare e deviare la traiettoria, dopo che la Fiat Punto condotta da COGNOME, in fase di sorpasso r al trattore condotto dalla vittima, aveva invaso la sua corsia di marcia. sentenza di primo grado era stato ritenuto incontestato il dato in base al 30 km/h l’autovettura si arresta in mt. 15,40, mentre il tempo di arresto è d m/s. e, nell’ipotesi di un veicolo che procede a 50 km/h, l’autovettura si in mt.33,52 mt in un tempo di 13,88 m/s . Solo qualora l’imputazione aves correttamente previsto la diversa condotta di COGNOME nell’affrontare la curva, il fatto che egli aveva dovuto frenare e deviare dalla sua traiettoria per trovato la corsia di marcia invasa da altro veicolorkfase dì sorpasso, il dato a potuto essere confutato dalla difesa.
2.2.3. Con il terzo motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vi motivazione in relazione alla mancata perimetrazione del grado di responsabil ascrivibile a COGNOME, alla vittima e a COGNOME. La Corte di Appello aveva replicato censura con una deduzione illogica, rilevando che il giudice di primo grado ave attribuito il 20% di responsabilità a COGNOME e dunque aveva ripartito in parti la responsabilità fra l’imputato e COGNOME; in ogni caso, pur avendo esclu responsabilità della vittima, non aveva poi indicato il grado di responsabil COGNOME e quello di COGNOME.
2.2.4 Con il quarto motivo,.ha dedotto i’ vizio di motivazione in relazione affermazione della responsabilità. Secondo il difensore, la Corte di Appell sarebbe limitata a recepire acriticamente in tema di valutazione della prov schema e la motivazione della sentenza di primo grado e non aveva considerat quanto emerso dall’istruttoria ed in particolare le conclusioni del cons Tecnico di parte civile, secondo cui la curva avrebbe potuto essere affron anche alla velocitò di 100 km/h in sicurezza senza creare pericolo pe circolazione e senza investire il trattore, nonché la condotta di COGNOME, che
di sorpasso aveva invaso la corsia di marcia di COGNOME e lo aveva costretto a deviare dalla sua traiettoria. Il difensore ricor . cla che secondo la giurisprudenza di legittimità la responsabilità del conducente è esclusa quando il fatto illecito altrui configuri per le sue caratteristiche una causa atipica eccezionale e talmente imprudente da renderla imprevedibile; il guidatore non può rispondere a titolo di colpa per condotte imprudenti di altri che non siano ragionevolmente prevedibili, posto che il principio di affidamento non può essere dilatato fino a comprendere accadimenti imprevedibili.
2.2.5 Con il quinto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della concorso di colpa della vittima del reato. Il difensore osserva che il perito nominato dalla Corte e il consulente tecnico COGNOME avevano accertato che il trattore circolava su strada in violazione delle norme del Codice della strada in quanto non immatricolato, non dotato di copertura assicurativa, non provvisto di carta di circolazione e di targa. Se il trattore non avesse circolato, se avesse tenuto una regolare velocità di marcia ( in luogo di quella inferiore ai 10 km/h), in modo da non rallentare il traffico, non avrebbe creato ostacolo alla circolazione stradale e non avrebbe costretto COGNOME ad effettuare il sorpasso in curva e senza visibilità.
2.2.6 Con il sesto motivo, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento al mancato esame dei motivi di gravarne relativi alla richiesta assolutoria ex art. 530 comma 2 cod. proc. pen., alla richiesta di dichiarare le circostanze attenuanti generiche prevalenti all’aggravante contestata e alle censure difensive sviluppate ai punti 4, 5 e 7 dei motivi di appello. In ordine al primo profilo, il difensore riprende le argomentazioni già sviluppate nei punti precedenti e ribadisce va che le stesse avrebbero dovuto portare ad una pronuncia assolutoria. In ordine al secondo profilo, il difensore osserva che, in ragi modesto grado di colpa di COGNOME, la Corte avrebbe dovuto mitigare ii trattame sanzionatorio. In ordine al terzo profilo, il difensore osserva che nei dispos Corte aveva condannato l’imputato al paoamento in solido con i responsabili civ chiamati in giudizio delle spese di costituzione sostenute dalle parti civil presente giudizio di laddove avrebbe dovuto riformare la pronuncia della senten di primo grado che aveva condannato ‘il solo imputato ai pagamento delle spe sostenute dalle parti civili.
Nel corso della discussione orale le parti hanno concluso come indicato in epigrafe.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso del responsabile civile NOME COGNOME è fondato con riferimen primo motivo di carattere assorbente, rispetto a quelli successivi. Il dell’imputato NOME COGNOME è fondato con riferimento al quarto motivo, affere alla affermazione della responsabilità, con assorbimento del secondo, te quinto e sesto motivo.
Il ricorso della responsabile civile NOME COGNOME.
2.1.La responsabile civile NOME COGNOME, con il primo motivo, si duole, in ultima analisi, della intervenuta condanna pronunciata dalla Corte di Appello nei confronti al pagamento della provvisionale e al pagamento delle spese processua nei confronti delle parti civili, nonostante ella non fosse stata citata nel gi primo grado e nonostante la sentenza del Tribunale nulla avesse statuito nei confronti.
2.2.Dalla disamina degli atti, consentita essendo stato dedotto con il ri un error in procedendo (Sez . 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. F. Rv. 273525 01 secondo cui, allorchè sia dedotto, mediante ricorso per cessazione violazione della legge processuale,thindacato del giudice di ‘egittimità è p senza limiti, potendo estendersi anche al fatto, dei quale, esamin direttamente gli atti processuali, può essere offerta una interpretazione diver quella del giudice di merito, prescindendo dalla motivazione adottata in propo da quest’ultimo), emerge che:
-nel corso dell’udienza preliminare, dopo che le parti civili avevano chi al giudice l’autorizzazione alla citazione del responsabile civile NOME COGNOME qualità di proprietCOGNOME dell’autovettura condotta dall’imputato, e della soc RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, il Tribunale aveva emesso i relativi decreti;
il decreto di citazione, con l’invito a costituirsi era stato noti RAGIONE_SOCIALE ma non anche a NOME, che aveva ricevuto solo la notifica d decreto che dispone il giudizio emesso all’esito dell’udienza preliminare;
NOME COGNOME non si era costituita nel processo di primo grado e il Trib in esito al giudizio, aveva condannato l’imputato NOME “in solido c responsabile civile chiamato in giudizio”, ovvero RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento dei danni nei confronti delle parti civili;
la Corte di Appello, dopo che le parti civiii avevano impugnato la sentenza di primo grado chiedendo la estensione della condanna alle sl:etuizioni civili anche nei confronti di NOME COGNOME, nel corso della prima udienza aveva dato atto non essere stata rinvenuta la rituale citazione del responsabile c.iviie NOME COGNOME nel
giudizio di primo grado ed aveva rinviato il processo per consentire alle part civili di documentare l’avvenuta notifica del decreto di citazione; alla succe udienza del 15 febbraio 2022 la Corte di appello aveva dato atto che a NOME era stato notificato il decreto che dispone il giudizio e aveva disp fini della corretta instaurazione del contraddittorio in appello, la citazion NOME NOME l’udienza successiva. All’udienza successiva la ricorrente costituita e all’atto di rassegnare le conclusioni aveva eccepito la nulli sentenza di primo grado.
2.3.Così ricostruita la scansione degli atti processuali, si osserva che dell’art. 83 cod. proc. pen, il responsabile civile per il fatto dell’imp essere citato nel processo penale su richiesta della parte civile (oltre che previsto dall’art. 77, comma 4, a richiesta del pubblico ministero e nel c responsabilità civile derivante dall’assicurazione obbligatoria prevista dall 25 dicembre 1969 n.990, l’assicuratore a richiesta anche dell’imputato) La citazione è ordinata con decreto del giudice che procede e il decreto contien . a) le generalità o la denominazione della parte civile con l’indicazione del difen le generalità del responsabile civile, se una persona fisica, ovv denominazione dell’associazione dell’ente chiamata- a rispondere e le genera del suo legale rappresentante; b) l’indicazione delle domande che si fanno va contro il responsabile civile; c) l’invito a costituirsi nei modi previsti da 84; d) la data e la sottoscrizione del giudice deil’ausiliario che io assist comma 3 cod. proc. pen.). Copia del decreto di citazione deve essere notifica cura della parte civile al D ubblico ministero, ai responsabile civile e all’imputo e l’originale dell’atto con !a relazione di notificazione deve essere depositat cancelleria del giudice che procede (art. 83, comma cod. proc. pen.). citazione del responsabile civile è nulla se per omissione o per errore indic di qualche elemento eSsenziale le responsabile civile non é stato post condizione di esercitare i suoi diritti nell’udie.n -za prelirninaretnel ciudiziola nliità della notificazione rende nulla la citazione (art. 3, comma 5 ; cod. proc. oen.). Chi è citato come responsabile civile ouò costituirsi in ogni stato e gra processo, anche a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione deposita nella cancelleria dei giudice che procede o presertaza in udienza ( art. 8 proc. pen.). Quando vi è costituzione dl parte civile (o quando il pubblico mini esercita l’azione civile ai sensi dell’articolo 77 comma il responsabile civile può intervenire volontCOGNOMEmente nel processo anche a mezzo di !procuratore speciale per l’udienza preliminare e successivamente finD a che -on siano (..:3: -noi:.!ti gli adempimenti relativi alla verifica della costituzione delle parti ; presentando una dichiarazione scritta ai sensi dell’articolo 84. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Così ricostruito il dato normativa, si osserva che la mancata notifica ad opera della parte civile del decreto di citazione emesso dal giudice, avente il contenuto di cui all’art. 83 comma 3 cod. proc. pen. e contenente, dunque, anche l’invito a costituirsi, determina la nullità della citazione. Con la conseguenza che non potrà in tale caso dirsi validamente instaurato il contraddittorio fra. la p rte civile ed il · responsabile civile.
Proprio in ragione del suo peculiare contenuto, al decreto di citazione di cui all’art. 83 cod. proc. peri., non essere equiparato il decreto che dispone il giudizio emesso da! Gup, in esito all’udienza preliminare. La notifica di tale atto processuale non potrà essere considerata equipollente alla notifica del decreto di citazione con l’invito a costituirsi nel processo.
Se la citazione è diretta ad instaurare il contraddittorio con il terzo sua assenza conduce alla mancanza di tale effetto giuridico e, pertanto, tra la parte civile ed il preteso responsabile civile non pende la controversia e la parte civile avrà quale suo contraddittore esclusivamente l’imputato. Tale conclusione è avvalorata dal tenore degli artt. 538 e 651 cod. roc. pen.. Il primo subordina . espressamente la condanna del responsabile civile alla sua citazione cc! il secondo afferma che la sentenza ha efficacia di giudicato quanto all’accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e a:l’affermazione che l’imputato lo ha commesso nel giudizio promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile «che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale».
2.4. Nel caso in esame, dunque, il contraddittorio nel processo di primo grado nei confronti del responsabile civile NOME non si è validamente instaurato, posto che il decreto di citazione emesso da ciudice su richiesta della parte civile, non gli è stato notificato. La sentenza dei Tribunale ha condannato l’imputato “in solido al responsabile civle chiamato in giudizio” RAGIONE_SOCIALE est RAGIONE_SOCIALE, a cui er stato notificato il decreto di citazione ex art. ,83 cod. prcc. pen.) al ris dei danni nei confronti della parte civile, senza mai menzionare, né nel dispositivo, né nella sentenza, la responsabile civile NOME.
La sentenza della Corte di Appello, GLYPH de! processo nei quale la Responsabile civile NOME COGNOME si è costbilta eccependo la mancata notifica del decreto di citazione in primo grado, · ha confermat:: te statuizion: civili della sentenza di primo grado, in cui, come detto solo i responsabile civile RAGIONE_SOCIALE era stata condannato in solido con l’imputato ai risarcimento del danno, e, in contrasto con tale statuizione, ha condannato l’imputato ‘in solido c i responsabili civili chiamati in giudizio” . al pag;nlento della iprovvisionale e al pagamento delle spese sostenute dalle parti civili. Tali .iltirne condanne nei confronti della ricorrente, in assenza della condanna al risarcimento del danni n
pronunciata in primo grado, all’esito di un processo nei quale NOME era stata citata ritualmente, non possono esplicare effetti e devono, per essere eliminate.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinv limitatamente alle statuizioni civili concernenti la responsabile civile COGNOME P statuizioni che devono essere eliminate.
3 Il ricorso dell’imputato NOME COGNOME.
3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Secondo il consolidat orientamento della giurisprudenza di legittimità, l’omessa indicazione sentenza, delle conclusioni delle parti – requisito formalmente richiesto da 546 cod. proc. pen. – non ne determina la nullità, non essendo quest’ul prevista espressamente da alcune norma di legge, né lede in alcun modo i dir della difesa, sicché non può farsi rientrare neanche tra le nullità di ordine g (Sez. zi o n. 48770 del 24/10/2019, Arnaboldi, Rv. 277876 – 01; Sez. 5, n. 113 del 17/12/2008, dep. 2009, Vianeillo-, Rv. 242549: Sez. 1, n. 39447 04/10/2007, Barresi, Rv. 237736).
3.2 Come anticipato è, invece, fondato il quarto motivò attinente affermazione della responsabilità penale con conse.nuente assorbimento de restanti motivi (secondo, terzo, quinto e sesto).
3.2.1.0ccorre premettere che, nella sentenza di primo grado, il Tribun aveva dato atto che neiia immada’ . .ezza dell’incidente, a seguito della prima ricostruzione proposta dalle forze dell’ordine, era stato iscritto nel regis indagati anche il conducente della autovettura Fiat Punto, COGNOME NOMENOME consulente tecnico nominato da! Pubblico !Ministero . , AVV_NOTAIO, aveva escluso profili di responsabilità nelle c·ndotta di VCOGNOMEla, icch a sua p·siz richiesta del P.M. era stata archiviata dal
In esito alla approfondita istruttoria ; espletata attraverso l’esame dei carabinieri intervenuti nel”irnmedjatezza del cons , .;lente del RM. inc. Ve.rianzio, del consulente di parte z:vile, ing COGNOMECOGNOME COGNOME consulente dell’imPutato COGNOMECOGNOME COGNOME COGNOME testimoni oculari (NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME COGNOME quali tutti avevano riferito come l’auto di COGNOME fosse in fase di sorpasso del trattore), il Tribunale aveva che ‘era un c;ato incontestato O relativo alla velocità d marcia tenuta dall’imputato, superiore ai limiti in ioco e stimata dai vari consulenti intorno ai 70 km/h; che se !’iMputato avesse tenut velocità indicata per quei tratto di strada Ys3’nistre non : .-ebbe accaduto con quelle modalità e l’evento mortale si sarebbe evitato, in quanto avrebbe po frenare la macchina nello spazio di cinque metri; che COGNOME era stato indo
frenare bruscamente e a deviare dalla propria, traiettoria per la .condotta spericolata di COGNOME che aveva in fase di sorpasso del trattore invaso la opposta corsia di marcia; che sul lato destro dell’auto Fiat Punto condotta da COGNOME vi era un danno compatibile con la strisciatura contro il muro collocato nel lato opposto alla corsia di marcia del COGNOME, a conferma che questi si era · trovato nella corsia opposta in fase di sorpasso. Sulla base di tali rilievi, il Tribunale aveva, dunque, concluso nel senso che l’incidente e l’evento morte si erano verificati per le concOrrenti condotte colpose del’Imputato e di COGNOME (oltre che della stessa persona offesa): si era in presenza, secondo i giudici, di tre cause simultanee ( la · velocità dello COGNOME‘ il sorpasso del COGNOME e la presenza in INDIRIZZO) che sinergicamente avevano determinato !l sinistro e doveva escluders: che il solo . sorpasso del COGNOME fosse stata la causa di per sé sola à sufficiente a determinare l’evento, in quanto se COGNOME avesse rispettato i limiti di velocità avrebbe frenato in tempo utile per evitare . l’impatto (pagg. 19 e 20 della sentenza del Tribunale).
3.2.2 Nella sentenza impuonata, la Corte, dopo aver dato conto delle risultanze dell’istruttoria e delle diverse conc ,usioni dei consulenti di parte (in particolare in ordine alla sequenza cleri!i impatti fra l’auto condotta dall’imputato e gli altri mezzi e sulla possibilità o meno per l’imputato, anche qualora avesse marciato alla velocità consentita, di evitare il sinistro tenuto conto del fatto che COGNOME era già in fase di sorpasso de! trattore), ha spiegato di avere proceduto . alla rinnovazione dell’istruttoria e di avere nominato un per:tc.) al fine di ricostruire la dinamica dell’incidente.
Tuttavia, senza indicare oliali fossero state le conc!usioni de! perito, né tanto meno i dati dallo stesso considerati r le relativ: conelasioni, la Corte ha ritenuto di “condividere le conclusioni· : . agoiunte dal giud:ce di primo credo., aon messe i discussione dalla rinnovazione istruttoria attivata d;, ufficio e concretizzata perizia”‘ valutata “come poco attendibi!e”
I giudici, quindi, hanao 7 . ibadit3 ene COGNOMECOGNOME :n fase di sorpasso del trattore, aveva invaso la opposta corsia di marcia e che COGNOME a causa della velo sostenuta non era riuscito ad evitare l’impatto nella parte anteriore sinis il trattore e nella parte anteripre destra con l’auto candotta da COGNOME; hanno, altresì, ribadito che se l’imputate avesse tenuto la velocità indicata per quel tratto di strada il sinistro non sarebbe accaduto con quelle modalità in quanto !o sc si era verificato dopo almeno i. met r’ di frenata, mentre se :l’COGNOME avesse tenuto la velocità richiesta avrebbe ootuto fermara ia maccaina ne!lo spazio di r3 metri (pag. 13 della sentenze della Corte di .Appello).
3.2.3. Tale percorso aroomentativo GLYPH y -isuita effettivamente affetto dalle censure dedotte dal rieorreate.
In primo luogo la motivazione appare contraddittoria nella parte in cui, da lato ha ritenuto necessario, nel contrasto delle diverse ricostruzioni dei con di parte anche con riferimento al giudizio controfattuale, ovvero alla idonei comportamento alternativo lecito ad evitare l’evento, disporre perizia, e dall ha ritenuto di poter prescindere dalie valutazioni del perito, senza indicare, neppure in via di sintesi e generica, quale ne fosse il contenuto.
Deve in proposito ribadirsi che, :in tema ‘di prova, costituisce giudizio di incensurabile in sede di legittimità se logicamente e congruamente motiva l’apprezzamento – positivo o negativo – dell’elaborato peritale e relative conclusioni da parte del giudice di merito. Questi, tuttavia, ove si dalle conclusioni dei perito, ha l’obbligo di motivare sulle ragioni del diss (Sez. 1, n. 46432 del 19/04/2017, Fierro, Rv. 271924) e di illustrar accuratamente le ragioni della scelta operata, in rapporto alle prospettazion ha ritenuto di disattendere, attraverso un percorso logico congruo, che eviden correttezza metodologica del suo appr:?ccio ai sapere tecnico- scientifico, a pa dalla preliminare, indispensabile verifica critica in ordine · all’affidabilità celle informazioni scient i fiche disponibili ai fini della spiegazione dei. fat (Sez. 4, n. 37785 del 11/12/2020, T. Rv. 2801 , 5; Sez. 5 ; n. 9831 del 15/12/2015, dep. 2016,· Minichini, P,v. 267566). .
In secondo luogo, la Corte, come rilevato nel motivo, non si è sofferma adeguatamente sul profilo attinente alla efficacia causale della cond dell’imputato rispetto all’evento. In tema di .reati colposi, il giudice, accertare la violazione della regola cautelare,. è tenuto a compiere il cd. g controfattuale, ovvero a verificare se il comportamento alternativo lecito, sar valso ad evitare l’evento o, in altri terrnft:i ; se l’evento si sarebbe ugualmente verificato anche in assenzi ddi condotta cornmissiva, trasgressiva dei divie
I giudici, non solo, non nanno dato conto dette conclusioni del perit proposito., ma GLYPH hanno affermato che laci:iove COGNOME avesse viaggiato alla velocità ·consesea in .oco, GLYPH non si sE -e -ebbe veHficato, fondando tale conclusione sulla “cinematica dell’incidente . mortal ” fotografata ..dalla prospettiva dei testi oculari che hanno riportate. che n COGNOMEià era in fase di sorpasso, che dalle perizie dalle quali si è ef.,iro che l’i:n2utato viag velocità sostenuta”. Tale assunto no si confrom:a 00:1 i ri:iev; for -rn!JiaC oià in sede di appello, ovvero con dato per. cui non era stato accertato nel c dell’istruttoria quale fosse la velocità di rearcia den’autovettura Fiat !punto c da COGNOME, né quale fosse stata la sequenza chggr , H-gpatti. Sottc taie ultimo profilo, la Corte, come rilevato dai ricovente, si è !imitate ad affem3are che l’auto condotta da COGNOME aveva impattato con tutti e due l mezzi, senza tuttavia spiegare i
ordine e senza confrontarsi in maniera puntuale con le osservazioni svolte punto dai tecnici chiamati a ‘feicolare nel processo il sapere esperto.
Ne consegue che, con riferimento alla posizione di NOME COGNOME, la senten impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezi della Corte di Appello di Reggio Calabria / che nel nuovo giudizio, dovrà attenersi ai principi sopra richiamati. Al giudice del rinvio deve essere demandat la regolamentazione delle spese fra le parti del presente giudizio di legittimità
.Annulla la sentenza impugnata senza rinvio limitatamente alle statuizioni ci concernenti la responsabile civile COGNOME NOMENOME NOME NOME elimina. Annu la medesima sentenza con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte Appello di Reggio Calabra, cui derna -tda anche la regolamentazione tra le Parti delle spese di questo giudizio dionsahiit J (e grctr fillUa- ·
Deciso in Roma il 29 maggio 2024
dente
Dovere
Il Consiglig
sore
A
Ric
Salvst