Sentenza di Cassazione Penale Sez. 4 Num. 15404 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 4 Num. 15404 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 30/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da: dalla parte civile COGNOME NOME nato a IVREA il DATA_NASCITA nel procedimento a carico di: COGNOME NOME nato a TORINO il DATA_NASCITA inoltre:
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME tfie.fia concluso chiedenddi
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 18 aprile 2023 la Corte di appello di Torino, in riforma della pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Torino in data 9 settembre 2021, ha assolto COGNOME NOME dal reato ascrittogli perché il fatto non sussiste, revocando le già disposte statuizioni civili.
1.1. In primo grado il COGNOME era stato condannato alla pena di mesi due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali ed al risarcimento in solido con il responsabile civile dei danni patiti dalla costituita parte civile quanto riconosciuto colpevole – previa riqualificazione dell’aggravante in relazione all’art. 583 comma 1 n. 1), cod. pen., e del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e dell’attenuante prevista dall’art. 590-bis, comma 7, cod. pen. – del delitto previsto dall’art. 590-bis, comma 1, cod. pen., per avere, quale amministratore della ditta edile “RAGIONE_SOCIALE“, che stava procedendo alla ristrutturazione di due viadotti, avendo a tal fine installato un cantiere sulla carreggiata stradale mediante l’apposizione di blocchi di cemento (c.d. new jersey) posizionati trasversalmente così da impedire il transito su parte del manto stradale, per colpa, consistita nella violazione dell’art. 21, comma 2, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che impone a chi esegue lavori sulle aree destinate alla circolazione di adottare gli accorgimenti necessari per garantire la sicurezza, stante l’omessa adozione degli accorgimenti indispensabili affinché la presenza del cantiere potesse essere avvertita, soprattutto di notte – non essendovi stata nessuna segnalazione volta ad evidenziare la presenza dei manufatti in cemento – cagionato a COGNOME NOME, che in orario notturno aveva violentemente impattato alla guida di un motociclo contro uno di tali blocchi in cemento non adeguatamente segnalati, lesioni personali gravi con politrauma con fratture facciali, frattura ulna destra e lesione midollare da protrusione discale con grave indebolimento delle funzioni midollari riflesse e dell’attività automatica dei centr spinali. Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Il primo giudice, in particolare, aveva ritenuto provata la penale responsabilità dell’imputato in ragione delle risultanze emerse dalle disposte acquisizioni testimoniali e dalla espletata perizia tecnica, che avevano consentito di accertare come il cantiere, al momento dei fatti, fosse carente di diversi accorgimenti tecnici indispensabili a garantirne la relativa visibilità, nel specifico rappresentati dal fatto che: le barriere new jersey fossero prive di segnalazioni luminose attive (due luci fisse rosse); non vi fosse la presenza di segnaletica orizzontale di colore giallo atta ad indicare la disposta deviazione di corsia; vi fosse un’obiettiva scarsa visibilità sui luoghi, essendovi stata solo l presenza della luce semaforica e di segnali catarifrangenti; agli indicati fini, fosse
del tutto insufficiente la presenza di un cartello di segnalazione del cantiere posizionato ben due chilometri prima rispetto alla effettuata deviazione stradale.
1.2. La Corte territoriale – ricostruito il contenuto della sentenza di primo grado ed i successivi motivi di appello proposti dall’imputato – ha ritenuto di riformare la gravata pronuncia nella ritenuta insussistenza di elementi certi da cui poter evincere la colpevolezza, oltre ragionevole dubbio, dell’imputato, in particolar modo considerato il carente ed intempestivo svolgimento delle indagini in occasione dei fatti, peraltro risultando già modificato lo stato dei luoghi a momento dell’intervento degli operanti.
Ritenuto che l’assenza di segnaletica orizzontale gialla non avrebbe fornito alcun rilievo causale rispetto alla verificazione dell’evento, in quanto, essendo del tutto prossima ai blocchi in cemento, non avrebbe potuto arrecare alcun significativo aumento della visibilità, e considerato che dalle risultanze processuali non erano emersi elementi sufficienti per poter affermare, in modo indubbio, che i segnalatori luminosi non fossero presenti in numero di due al di sopra delle barriere, la Corte di merito ha conclusivamente escluso la responsabilità del COGNOME affermando, in modo espresso, che «non può ritenersi accertato che le luci rosse sulla grata del cantiere fossero effettivamente assenti o non funzionanti e, in ogni caso, non può ritenersi provato che tale eventuale omissione sia stata una concausa nella determinazione dell’evento, giacché tutta la restante segnaletica era a norma e infinitamente più visibile delle “luci di cantiere”; di conseguenza può affermarsi che la COGNOME, in considerazione della velocità elevata alla quale procedeva e della scarsa attenzione alla guida, se non ha evitato l’impatto in presenza di tutta la segnaletica presente, non lo avrebbe evitato neppure in presenza delle due luci di cantiere che, per le piccole dimensioni e la scarsa luminosità, non le avrebbero fornito alcun contributo di maggior visibilità». Corte di Cassazione – copia non ufficiale
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore della parte civile COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 576 cod. proc. pen., deducendo tre motivi di doglianza.
Con il primo ha eccepito mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, per essere stata esclusa la colpevolezza del COGNOME in virtù del superamento – e quindi senza tener conto – delle risultanze emerse dal verbale ex art. 354 cod. proc. pen. redatto dalla Polizia Municipale intervenuta sui luoghi, che, con valenza fidefacente, aveva accertato come sopra la barriera new jersey impattata fosse presente un solo segnalatore crepuscolare non funzionante. Tale aspetto, mai messo in dubbio nella sua veridicità, ed anzi riscontrato da alcune dichiarazioni testimoniali, sarebbe stato del tutto immotivatamente smentito
dalla Corte territoriale, in carenza di qualsivoglia elemento probatorio di segno opposto e sulla scorta di mere supposizioni.
Con la seconda doglianza è stata dedotta violazione di legge, per non essere stato osservato il disposto dell’art. 41 cod. pen., nel caso di specie mal applicato. Sarebbe, in particolare, erronea la motivazione con cui i giudici di appello hanno conferito rilievo ad alcune sue condotte (velocità elevata, scarsa attenzione alla guida) per esonerare di responsabilità il COGNOME, atteso che tali suoi comportamenti potrebbero configurare, al più, solo una concausa nella verificazione dell’evento, eventualmente di rilievo ai fini del riconoscimento dell’attenuante ex art. 590-bis, comma 7, cod. pen. – come effettivamente ritenuta da parte del primo giudice – ma giammai per integrare una condotta eccentrica, di valenza autonoma nella determinazione causale del sinistro.
Con la terza censura la COGNOME ha eccepito, infine, carenza di motivazione in ordine alla riscontrata assenza di segnaletica orizzontale di cambio di direzione dopo il semaforo, atteso che, a suo dire, risulterebbe del tutto apodittico e assertivo il passaggio motivazionale con cui la Corte di appello ha affermato che tale omissione, contrastante con specifiche disposizioni normative, non avrebbe potuto apportare alcun ulteriore elemento di visibilità rispetto alla segnaletica presente prima del semaforo.
Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.
I difensori dell’imputato COGNOME NOME e del responsabile civile “RAGIONE_SOCIALE” hanno depositato memoria difensiva e, poi, conclusioni scritte, con cui hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Il difensore della ricorrente parte civile ha depositato successive conclusioni scritte, con cui ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile.
Tutte e tre le censure dedotte dalla parte civile, infatti, afferiscono, nell sostanza, GLYPH alla GLYPH ricostruzione GLYPH della GLYPH dinamica GLYPH dell’incidente GLYPH stradale GLYPH e all’interpretazione delle prove assunte, e cioè a questioni non passibili di valutazione in questa sede.
In tema di sindacato del vizio di motivazione, il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all’affidabilità delle fonti di prova, bensì quell stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi – dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti – e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così, tra l tante, Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv, 203428-01).
Esula, quindi, dai poteri di questa Corte la rilettura della ricostruzione storica dei fatti posti a fondamento della decisione di merito, dovendo l’illogicità del discorso giustificativo, quale vizio di legittimità denunciabile mediante ricorso per cassazione, essere di macroscopica evidenza (cfr. Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, COGNOME, Rv. 214794-01; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, COGNOME e altri, Rv. 207944-01).
Sono precluse al giudice di legittimità, pertanto, la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati da ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., fra i moltep arresti in tal senso: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 28060101; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482-01; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, COGNOME, Rv. 235507-01). E’, conseguentemente, sottratta al sindacato di legittimità la valutazione con cui il giudice di merito esponga, con motivazione logica e congrua, le ragioni del proprio convincimento.
Per altro verso, in virtù di un consolidato orientamento ermeneutico di questa Corte di legittimità, gli aspetti riguardanti la ricostruzione della dinamic di un sinistro stradale, che attengono necessariamente al fatto, sono rimessi all’apprezzamento del giudice della cognizione e risultano insindacabili ove non si individuino evidenti vizi di carattere logico nella motivazione (cfr., in particolar Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Baldisseri, Rv. 271679-01, per la quale la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione).
3.1. Ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie, potendo senz’altro ritenersi che la Corte territoriale, dando puntuale riscontro ai singoli motivi d appello dedotti dall’imputato, abbia fornito una chiara rappresentazione degli elementi di fatto considerati nella propria decisione, giustificativi del ribaltamento del precedente giudizio di condanna.
I giudici di appello, infatti, hanno in modo congruo e logico rappresentato le ragioni per cui hanno ritenuto di non ravvisare alcun rilievo causale nell’omessa adozione da parte del COGNOME della segnaletica orizzontale, altresì rappresentando i motivi per cui è stata considerata non indubitabilmente provata la circostanza che non vi fossero due segnalatori luminosi al di sopra delle barriere new jersey – comunque considerando tale eventuale omissione come inidonea a configurare una concausa determinante ai fini della verificazione dell’evento, invece da imputarsi alla elevata velocità della vittima ed alla scarsa attenzione da lei avuta nella guida del ciclomotore -.
In ragione della rappresentata motivazione, allora, non appare esservi dubbio di sorta in ordine al fatto che le censure mosse dalla COGNOME si appalesino, nella sostanza, come volte ad ottenere solo una rivalutazione del materiale probatorio raccolto in sede di merito, il che, avuto riguardo alla coerenza ed alla logicità della motivazione resa, appare del tutto infondato.
D’altro canto, gli elementi dedotti dalla ricorrente possono, al più, valere a suggerire una lettura alternativa delle emergenze probatorie, ma non di certo a ribaltarne l’esito in modo univoco, con ciò che ne consegue in termini di affermazione della penale responsabilità dell’imputato. E’ noto, in proposito, come il principio dell'”oltre ogni ragionevole dubbio” non possa essere utilizzato, nel giudizio di legittimità, per valorizzare e rendere decisiva la duplicità ricostruzioni alternative del medesimo fatto emerse in sede di merito su segnalazione della difesa, se tale duplicità sia stata oggetto di puntuale e motivata disamina da parte del giudice di appello (così, tra le altre, Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600-01).
Il ricorso, in conclusione, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 30 novembre 2023
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