Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 36209 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 5 Num. 36209 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME nato a AREZZO il DATA_NASCITA
COGNOME nato a SUBBIANO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 29/12/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PASQUALE AVV_NOTAIO
Il Proc. Gen. conclude per il rigetto di entrambi i ricorsi;
uditi i difensori
AVV_NOTAIO si riporta alle conclusioni che deposita unitamente COGNOME nota spese.
AVV_NOTAIO si riporta alle conclusioni che deposita unitamente COGNOME nota spese e insiste per il rigetto dei ricorsi.
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO si riporta alle conclusioni che deposita e chiede la
liquidazione delle spese.
L’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO COGNOME si associa alle conclusioni del Proc. Gen. e deposita le conclusioni, alle quali si riporta, unitamente COGNOME nota spese.
AVV_NOTAIO COGNOME insiste per la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e deposita conclusioni scritte e nota spese.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME deposita le conclusioni scritte a firma dell’AVV_NOTAIO COGNOME, alle quali si riporta; deposita altresì la nota spese.
L’AVV_NOTAIO NOME COGNOME si riporta alle conclusioni scritte a firma dell’AVV_NOTAIO COGNOME che deposita unitamente COGNOME nota spese.
L’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME si riporta al ricorso e ne chiede l’accoglimento.
Ritenuto in fatto
La sentenza impugnata è della Corte d’appello di Firenze del 29 dicembre 2022, che ha parzialmente riformato quella del g.u.p. del Tribunale di Arezzo, in sede di rito abbreviato confronti di COGNOME NOME e COGNOME NOME, il primo in qualità di Presidente del Consigl di amministrazione e del Comitato esecutivo della RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi RAGIONE_SOCIALE) in liquidazione coatta amministrativa, dichiarata in stato d’insolvenza dal Tribunale di Arezzo con sentenza del 11 febbraio 2016;
il secondo in qualità di componente del Consiglio di amministrazione del medesimo istituto d credito.
Per quanto di interesse per il presente giudizio, il COGNOME è stato imputato di plurimi de cui NOME artt. 216 prima parte n. 1, 223 comma 1, 237 comma 1 del r.d. n. 267/42, 110,117 cod. pen., in riferimento NOME artt. 70 e 82 comma 2 e comma 3 del d. Igs. n. 385 del 1993, relazione COGNOME concessione di finanziamenti, in varie forme e per importi “assai rilevanti” si esprime la sentenza impugnata – eseguita, senza restituzione o contropartita, in favore diverse persone giuridiche , prive di solvibilit condizioni di significativa sofferenza finanziaria, senza adeguata istruttoria, in assen idonee garanzie; in alcuni casi l’erogazione del finanziamento si è rivelata funziona risolvere situazioni di conflitto d’interesse con la RAGIONE_SOCIALE o a favorire singoli membri del con di amministrazione della banca;
è stato inoltre imputato dei delitti di cui NOME artt. 217 comma 1 n. 2, 224 nn. 1 e comma 1 r.d. n. 267/42, 52,70 e 82 commi 2 e 3 d. Igs. n. 385 del 1993 in relazione a finanziamenti della medesima natura in favore della RAGIONE_SOCIALE, società di diritto lussemburghese (nel 2006, capo R/2 e nel 2007, capo S/2, e nel 2008 – i cooperazione colposa con COGNOME – come da capi T/2 e U/2).
Il COGNOME è stato invece imputato dei delitti di cui NOME artt. 217 comma 1 n.2, 224 nn. 237 comma 1 del r.d. n. 267 del 1942, 113 c.p., in rapporto NOME artt. 70 e 82 comma 2 e 3 de d.lgs. n. 385 del 1993, con riferimento ai finanziamenti erogati negli anni 2008/2009 a fav delle società RAGIONE_SOCIALE (capo C/2), LA RAGIONE_SOCIALE (capo 0/2) e la RAGIONE_SOCIALE, ente di diritto lussemburghese (i citati capi T/2 e U/2, in cooperazione colposa con COGNOME).
La sentenza della Corte territoriale, previa valutazione di congruità della sanzione oggetto accordo tra la difesa e il pubblico ministero e di insussistenza delle cause di prosciogliment cui all’art. 129 cod. proc. pen., ha ratificato il concordato in appello ex art. 599 bis co pen. proposto dal COGNOME sulla pena, con rinuncia a tutti gli altri motivi di appello.
Ha assolto il COGNOME per insussistenza del fatto dalle imputazioni di cui ai capi C/2 e delitti di bancarotta semplice con riferimento ai finanziamenti a favore della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE – e ne ha invece confermato la responsabilità penale, con rideterminazione del trattamento sanzionatorio, a riguardo degli addebiti bancarotta semplice di cui ai capi T/2 e U/2 in relazione ai finanziamenti a beneficio della RAGIONE_SOCIALE, ascrittigli in concorso colposo con il “patteggiante” COGNOME.
Ha rigettato le domande risarcitorie avanzate nei confronti del COGNOME medesimo da tutte parti civili, ad eccezione della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorso per cassazione dei due imputati, con distinti atti, ha articolato i motivi di indicati, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione a norma dell’art disp. att. cod. proc. pen..
1.Con un primo motivo, la difesa di COGNOME si è doluta dell’inosservanza della legge penale a riguardo dell’elemento costitutivo dell’impiego di “notevole parte del patrimonio” richiesto norma incriminatrice dell’art. 217 n. 2 L.F., che non potrebbe essere misurato sulla mer quantità delle risorse, ma dovrebbe essere valutato in relazione all’incidenza delle ris disperse sul patrimonio dell’impresa, come si evincerebbe dal dato letterale.
1.1.11 secondo motivo ha lamentato la ricorrenza dei vizi di cui all’art. 606 primo comma le b) ed e) cod. proc. pen. – anche per travisamento probatorio – a riguardo dell’element essenziale della “manifesta imprudenza” delle operazioni, in quanto la sentenza impugnata, omettendo di confrontarsi con la consulenza tecnica della difesa, non avrebbe considerato che le due operazioni di finanziamento attribuite all’imputato farebbero parte di un più am finanziamento a favore della RAGIONE_SOCIALE, i cui aspetti censurabili riguarderebbero l’operato amministratori precedenti e annualità diverse da quelle riferibili a COGNOMECOGNOME come conferm dalle relazioni ispettive della Banca d’Italia; inoltre, non risponderebbe alle acquis
processuali l’assunta insufficienza delle garanzie prestate per i fidi, costituite da pe pacchetti azionari idonee a coprire oltre il 50% dell’esposizione; RAGIONE_SOCIALE sarebbe stata cliente molti anni dell’istituto creditizio e la sua solidità patrimoniale sarebbe stata testa evidenze di utili non distribuiti nelle annualità precedenti per oltre 15 milioni di partecipazioni di sua titolarità sarebbero state effettive e consistenti – come quella RAGIONE_SOCIALE – e la sua operatività sarebbe stata dimostrativa della capacità di produrre rileva liquidità; quanto al secondo finanziamento, nella pratica era stata riportata la valutazione COGNOME sul valore della TORNO Internazionale – 200 milioni di euro – acquistata per il 40% dCOGNOME RAGIONE_SOCIALE, che deteneva una parte importante delle azioni della finanziata RAGIONE_SOCIALE.
Ancora, la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria, dal momento che a riguardo di una vicenda analoga – il finanziamento di RAGIONE_SOCIALE, facente capo sempre al RAGIONE_SOCIALE – sarebbe stata esclusa la manifesta imprudenza dell’operazione valutando in modo antitetico una serie di emergenze considerate invece di rilievo per affermare la sussistenza dei reati bancarotta semplice contestati a COGNOME.
1.2.11 terzo motivo ha denunciato il vizio di violazione della legge penale a riguardo d ritenuta “colpa grave” e del comportamento doveroso che l’imputato avrebbe dovuto assumere.
Contrariamente a quanto affermato dCOGNOME Corte d’appello, i criteri giuridici di ascrizione responsabilità degli amministratori privi di delega non sarebbero difformi nel caso del valutazione della sussistenza della colpa grave pretesa dCOGNOME norma incriminatrice contestata non sarebbero previsti obblighi di indagine specifici in capo ai singoli amministratori delegati, tenuti nella specie solo ad assicurarsi di aver ricevuto adeguate informazioni, anche natura tecnica, dalle strutture interne della Banca e dai funzionari di vertice; nel caso in e sarebbero stati assenti “campanelli d’COGNOMErme” tali da rendere evidente l’elevatissimo rischi insuccesso dei finanziamenti approvati.
1.3.11 quarto motivo ha dedotto violazione della legge penale con riferimento COGNOME ritenu applicazione della legge penale fallimentare, dovendosi differenziare la disciplina normati delle due fasi, pre-risoluzione e post-risoluzione ed in presenza di una sentenza irrevocabi della Corte d’appello civile che, nel rigettare il reclamo avverso la sentenza dichiarativa stato d’insolvenza, avrebbe statuito che gli estremi dell’insolvenza della Banca avrebber dovuto essere riferiti COGNOME situazione esistente al momento dell’apertura della procedura liquidazione coatta amministrativa e non a quello dell’avvio della risoluzione; all’esito procedura di risoluzione, di cui all’art. 32 del Decr. Lgs. n. 10 del 2015, non sarebbero applicabili le disposizioni della legge penale fallimentare.
1.4.11 quinto motivo ha dedotto travisamento degli atti processuali, di cui all’art. 606 le cod. proc. pen., con riferimento alle statuizioni civili, perché la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione c amministrativa non si sarebbe costituita parte civile nei confronti del COGNOME.
1.5.11 sesto motivo, ai sensi dell’art. 606 lett. b) cod. proc. pen., si è soffermato sull’assu un errore nella determinazione della pena, che avrebbe dovuto assestarsi sui minimi in
conseguenza dell’esito parzialmente assolutorio e considerare la prevalenza delle attenuanti generiche sull’aggravante di cui all’art. 219 L.F. in ragione della consistente riduzione importi dei finanziamenti addebitati all’imputato come gravemente imprudenti.
2.11 ricorso del difensore del COGNOME si è soffermato su di un unico motivo, con il richiamo dell’art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen., in relazione all’affermazione di responsabilit i reati di cui ai capi C/1 e 0/1 (riqualificata l’originaria imputazione in quella di ba semplice), poiché la Corte territoriale, avendo assolto il coimputato COGNOME perché il fatt sussiste – concentrando la motivazione sull’oggettiva liceità delle operazioni di finanziame in favore della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto estendere gli effetti della pronuncia a COGNOME a norma dell’art. 587 co proc. pen., istituto applicabile anche all’imputato che ha fatto accesso al concordato sulla p nel giudizio di appello nell’ambito del medesimo procedimento.
Considerato in diritto
Il ricorso di COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, mentre va annullata senza rinvio sentenza impugnata, nei confronti di COGNOME NOME, perché i reati sono estinti p prescrizione, con revoca delle statuizioni civili.
1.11 primo e il secondo motivo di ricorso della difesa COGNOME, che possono essere trattati congiuntamente, sono in parte generici – perché non si misurano, in modo appropriato, con i rilievi della motivazione – e comunque nel complesso infondati.
1.1.Le “operazioni manifestamente imprudenti”, nell’esercizio dell’attività d’impresa, so quelle non totalmente aleatorie, ma caratterizzate da un elevato grado di rischio e, quanto risultati, da considerevole, sia pure non assoluta perché non connotate da indici “fraudolenza” e non estranee al perseguimento dell’interesse dell’impresa, avventatezza prospettica (sez.5, n. 7417 del 01/02/2023, Vecchio, Rv.284230; sez.5, n. 24231 del 20/03/2003, Griffini, Rv.225937; sez.5, n. 118 del 26/10/2021, COGNOME, Rv.282729).
La sentenza impugnata, in un contesto di doppia conforme sulla responsabilità, nel quale le sentenze dei gradi di merito si integrano vicendevolmente e possono essere lette in unico corpo argomentativo, nel rispetto di tali principi di diritto, ha compiutamente illust ragioni che consentono di attribuire COGNOME duplice operazione di finanziamento, oggett dell’imputazione, caratteristiche tali da ricondurla nell’alveo del paradigma della no incriminatrice di cui all’art. 217 n. 2 del R.D. n. 267 del 1942.
E’ stata così evidenziata la “totale genericità e indeterminatezza delle finalità so all’erogazione” (pag.63 e pag. 64 sentenza impugnata, pag. 173 e 174 sentenza di primo grado), le quali – contrariamente a quanto assunto nel ricorso – non possono riteners estranee alle delicate scelte d’investimento di un istituto di credito, perché collegate pr
COGNOME valutazione della capacità di rimborso da parte della società beneficiaria, tanto più quest’ultima “era già fortemente indebitata con la RAGIONE_SOCIALE, per 12.500.000″ euro in relazione a “finanziamenti erogati negli anni precedenti” (pag.63 sentenza impugnata), a loro volt deliberati in vista di obbiettivi “impalbabili”; la necessità di prudente ponderazione “finalità della richiesta” di finanziamento era peraltro prevista dal Regolamento del Cred interno COGNOME Banca (pag. 64 sent. appello).
A riguardo delle garanzie “costituite da pegni di pacchetti azionari” (come rivendicato a pag del ricorso), la sentenza di primo grado – pag. 173 – ha puntualizzato che, a tale scopo, e stato offerto un pegno “su azioni della RAGIONE_SOCIALE, detenuto dCOGNOME RAGIONE_SOCIALE che sarebbe passato dal 9% della prima PEF al 20,4% del capitale sociale, con un aumento del valore nominale della garanzia di euro 2.565.000″ e che tale società, tuttavia, era in condizioni di dissesto già nel 2008 (pagg.170 e 173 sentenza di primo grado ha aggiunto – pag. 174 – come anche la garanzia rilasciata in occasione del secondo finanziamento, rappresentata da “una polizza vita BAP” per un milione di euro, fosse “incapiente rispetto all’accordato”.
Tali enunciati hanno trovato sostanziale conferma nelle proposizioni della sentenza d’appello pag. 66 e 67 – che hanno puntualizzato che la RAGIONE_SOCIALE aveva “subito grav perdite anche negli anni 2005,2006,2007”, conoscibili dall’imputato; che “a fronte finanziamenti per 19 milioni di euro furono date in garanzia azioni di una società, valutate valore nominale meno di cinque milioni di euro”, società messa in liquidazione poco tempo dopo. E ancora, con particolare riferimento all’impossibilità di individuare forme di “conc e plausibile valutazione della solidità del soggetto finanziato”, il tessuto della motivazione sentenza oggetto del ricorso (pag.65) ha rimarcato, con enunciati logici e appaganti, che presunti indicatori di stabilità e “buona salute” della RAGIONE_SOCIALE sono stati da quest’ul unilateralmente ostentati e dCOGNOME contraente passivamente acquisiti e che serie perplessit avrebbe dovuto generare l’esame del valore effettivo delle partecipazioni detenute dCOGNOME societ finanziata, in base ai bilanci – le cui appostazioni non corrispondevano, e per importi mo significativi, ai numerari espressi nella PEF del finanziamento del 4 giugno 2008, che indicav partecipazioni per 110 milioni di euro, come detto acriticamente recepiti dall’ist concedente – ma anche in considerazione della rilevante esposizione debitoria accumulata dCOGNOME RAGIONE_SOCIALE negli anni precedenti (cfr. anche pagg. 67 e 68), e tale profilo di preoccupant carenza di liquidità appare francamente incompatibile con le pretese “plusvalenze implicite che sarebbero state insite nelle immobilizzazioni finanziarie della società, del resto dichia fallita nel 2010.
La dimensione della sproporzione tra i finanziamenti eseguiti e le prospettive di profitto è s invero accentuata dall’estensione degli affidamenti deliberati con il contributo del ricorrent quale la sentenza impugnata non ha inteso attribuire una sorta di responsabilità per fat altrui, ma una forma di ragguardevole negligenza nell’opzione di parteciparvi, derivante dag esiti dell’attività ispettiva svolta nel corso del 2007 dCOGNOME Banca d’Italia “all
stigmatizzato il fatto che le reiterate concessioni – nel 2006 e nel 2007 – di finanziame RAGIONE_SOCIALE” erano “avvenute a fronte di motivazioni poco esplicitate, prescindendo da approfondite istruttorie e in assenza di bilancio consolidato di RAGIONE_SOCIALE” (pagg.64 e 65).
L’articolato espositivo della sentenza della Corte territoriale si è così conclusivam confrontato con le osservazioni della consulenza della difesa – richiamate nei motivi di rico – e, d’altro canto, quanto all’invocata esigibilità di un vNOMEo dettNOMEato del pa consulente tecnico delle parti private, è ricorrente in giurisprudenza il principio, condivi collegio, secondo il quale “il giudice, se ha indicato esaurientemente le ragioni del proprio convincimento, non è tenuto a rispondere in motivazione a tutti i rilievi del consulente tec della difesa, in quanto la consulenza tecnica costituisce solo un contributo tecnico a sosteg della parte e non un mezzo di prova che il giudice deve necessariamente prendere in esame in modo autonomo” (sez. 2, n. 15248 del 24/01/2020, COGNOME, Rv.279062; sez. 5, n.42821 del 19/06/2014, COGNOME e altri, Rv.262111). Non può essere condivisa nemmeno l’obiezione, contenuta nel secondo motivo di ricorso, in virtù della quale la motivazione sarebb contraddittoria nel raffronto con le riflessioni declinate sul finanziamento a favo RAGIONE_SOCIALE, ascritto a titolo di bancarotta fraudolenta ad altro imputato, dal momento ch la sentenza ha in realtà preso specifica posizione anche su tale profilo, sottolineando che contegno degli organi deliberativi dell’istituto di credito si è rivelato, nel caso che ne “di segno opposto a quello che contrassegnò i finanziamenti a favore di RAGIONE_SOCIALE“, funzionali COGNOME gestione di “crediti commerciali”, con ricadute sulla potenziale realizzazio “progetti concreti e operazioni effettive” (pag.65), mentre quelli a favore di RAGIONE_SOCIALE si s sostanziati in “crediti di firma” e in “fidi di conto corrente a rientro” a totale rischio erogante.
1.2.Altrettanto immuni da censure di illogicità intrinseca ed anzi persuasive si rivelan argomentazioni spese dCOGNOME sentenza d’appello a riguardo dell’elemento normativo di fattispecie costituito dCOGNOME “notevole parte del patrimonio” consumata nell’ambito delle operazioni finanziamento oggetto di censura, la cui interpretazione deve essere precipuamente focalizzata sulla consistenza numeraria ed oggettiva dell’importo erogato e non sull’incidenza della cif sulla tenuta economico-finanziaria dell’ente, nella sua globalità, sia pure senza trascurarne modulazione sulla valutazione in concreto del contesto di vulnerabilità delle risorse disponibi
Le doglianze difensive, anche in questo caso, non si confrontano congruamente con le osservazioni declinate con riferimento, per un verso, al tipo di attività d’impresa svolta RAGIONE_SOCIALE, che richiedeva l’adozione di cogenti cautele nella gestione del denaro dei correntisti degli investitori, e, per altro verso, alle condizioni economico-finanziarie dell’istituto c al tempo delle concessioni dei finanziamenti, COGNOME luce del non lusinghiero ed anzi preoccupant responso della relazione ispettiva del 2007, che dava conto di una situazione di tension finanziaria e di mancato conseguimento degli obbiettivi di recupero delle condizioni economicità della gestione (pag.69).
La sentenza, in altre parole, ha lucidamente formulato il giudizio di “rilevanza” delle ri impiegate nell’ambito delle operazioni gravemente imprudenti non solo nel dare risalto al dato quantitativo, in sé peraltro consistente -6,5 milioni di euro – ma anche in una prospet complessiva e contestualizzata, scrupolosamente attenta COGNOME situazione di squilibrio economico del patrimonio dell’impresa, non adeguatamente fotografata dai bilanci di esercizio caratterizzati dall’appostazione di crediti inesigibili di corposa entità.
In siffatto scenario, anche il vizio di travisamento della prova, addotto a pag.10 del ricorso riferimento al presunto, improprio ridimensionamento del valore della partecipazione in TORNO Internazionale, acquisita nella misura del 40% da RAGIONE_SOCIALE, si rivela insussistente, poiché, come noto, tale “vulnus” è ravvisabile ed efficace solo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per essenziale forza dimostrativa dell’elemento frainteso o ignorato (tra le tante, sez. 6, n. 1 del 16/02/2021, F., Rv. 281085); mentre una lettura completa della struttura del motivazione convince della coerenza e linearità del percorso esplicativo della Corte territoria che, al di là della stima eseguita da JP Morgan sul valore della partecipazione e nella più amp disamina effettuata, ha sottolineato il deficit informativo dell’istruttoria sull’effettiva “natura valenza” dell’operazione in relazione alle prospettive di RAGIONE_SOCIALE e dell’impiego delle finanze quest’ultima, amministrata dall’imputato, in favore di RAGIONE_SOCIALE.
2.11 terzo motivo è, a sua volta, aspecifico, perché puramente reiterativo di lagnanze gi respinte, con esaurienti e convincenti repliche, dCOGNOME sentenza di secondo grado, che h adottato criteri di analisi omogenei a quelli del primo giudice e in ogni caso manifestamen infondato.
2.1. Premesso che si versa in una fattispecie punibile a titolo di colpa (sez.5, n. 24231 d 20/03/2003, Griffini, cit.), l'”obbligo di agire informato” dell’amministratore senza deleg una società di RAGIONE_SOCIALE (art. 2381 comma 6 cod. civ.) discende dCOGNOME prescrizione di adempier ai doveri imposti dCOGNOME legge o dallo statuto con la diligenza richiesta dCOGNOME natura dell’inca dalle specifiche competenze (art. 2392 comma 1 cod. civ.) e la sua violazione può evidentemente dare causa (non solo all’integrazione di un’omissione penalmente rilevante ex art. 40 cpv. cod. pen. ma ) anche COGNOME realizzazione, nell’ambito di una decisione collegiale, di un “colpevole” contributo commissivo COGNOME consumazione di un reato inerente all’esercizio dell’impresa ove sia ravvisata la violazione dei precetti normativi che attengano COGNOME condo del soggetto qualificato; esso non può essere riduttivamente confinato all’obbligo di impedi fatti pregiudizievoli di cui gli amministratori “non operativi” abbiano acquisito, in p conoscenza dNOME amministratori delegati, ma deve essere ampliato all’onere di adoperarsi per procurarsi tutti gli elementi necessari, prodronnici al compimento dell’azione “informat L’esegesi in scrutìnio è ispirata dall’interpretazione sistematica della riforma del societario, che ha esteso e circostanziato il contributo partecipativo di ciascun amministrat COGNOME gestione della società di RAGIONE_SOCIALE; ha invero espressamente introdotto il potere-dovere de
organi deleganti di impartire direttive NOME organi delegati, di avocare a sé operazioni rien nella delega, di valutare, sulla base delle informazioni ricevute dai delegati, l’adeguat dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società, il generale andamento de gestione, la sua prevedibile evoluzione e le operazioni di maggior rilievo, per dimension caratteristiche, compiute dCOGNOME società, tra le quali quelle attinenti ai “piani strategici, i e finanziari” dell’ente (art. 2381 comma 3 cod. civ.); ed ha comunque ancorato tali doveri al previsione dell’obbligo di ciascun amministratore di agire costantemente “informato” (art. 238 comma 6 cod. civ.), esaltandone in tal guisa un ruolo fattivo e dinamico, non limitato a que di passivo ricettore di notizie fornite, a discrezione, dNOME organi delegati.
2.2. E nel settore bancario, ove viene in rilievo la speciale tutela del risparmio assicurata d Carta Fondamentale (art. 47 Cost.), il dovere di agire informati dei consiglieri non esecu delle società esercenti il credito, sancito dall’art. 2381, commi terzo e sesto, e 2392 cod. non va rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti de amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del “business” bancario e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurar governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da efficacemente esercitare una funzione di nnonitoraggio sulle scelte compiute dNOME organi esecutivi non solo in vista della valutazione delle relazioni degli amministratori delegati anche ai fini dell’esercizio dei poteri, spettanti al consiglio di amministrazione, di dir avocazione concernenti operazioni rientranti nella delega (Cass. civ. sez. 2 n. 2737 de 05/02/2013, Rv. 625145; Cass. civ. sez. 2, n. 18683 del 04/09/2014; Cass. civ. sez. 1, n 17441 del 31/08/2016, che ha illustrato il carattere complementare della previsione di cu all’art. 2392 comma 2 cod. civ., introdotto con la riforma del diritto societario del rispetto alle prescrizioni dettate per gli amministratori non esecutivi dall’art. 2381 cod. c in particolare ha sottolineato che l’obbligo di valutare l’adeguatezza dell’ass amministrativo, organizzativo e contabile della società “sulla base delle informazioni ricevute l’andamento della gestione “sulla base della relazione degli organi delegati” deve essere let in uno al sesto comma dell’art. 2381 medesimo, che impone a tutti i componenti del consiglio di amministrazione di agire “informati”; cfr. anche Cass. civ. sez. 2, n. 5606 del 26/02/20 Cass. civ. sez.2, n. 24851 del 04/10/2019; Cass. civ. sez.2, n. 19556 del 18/09/2020, Rv.659134). Non vi è dubbio, pertanto, che permanga in capo all’amministratore senza delega il dovere di vigilare sulla gestione della società; e ciascun amministratore, per la na dell’incarico ricevuto e in base alle competenze eventualmente possedute, deve verificare non solo che le informazioni siano effettivamente fornite nei modi e termini di cui all’art. 2381 civ., ma anche che le medesime siano, in relazione alle circostanze del caso specifico, sufficienti, complete e attendibili (cfr. Cass. Civ. sez. 2, n. 2620 del 04/02/2 L’affidamento dell’amministratore delegante sulle informazioni fornite dai delegati non autorizza ad abdicare alle potestà di critica e a rinunciare all’esplicazione del proprio corre Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
competenze professionali (in motivazione, sez. 5, n. n. 23838 del 04/05/2007, COGNOME) e tanto comporta che nel caso in cui l’amministratore non esecutivo avrebbe dovuto diligentemente giudicare come insufficienti o incomplete o, comunque, inaffidabili le relazioni informat trasmesse dNOME amministratori delegati; o, più in generale, quando avrebbe dovuto diligentemente percepire la sussistenza di una qualsivoglia circostanza indicativa d compimento di un fatto illecito – già realizzato o in itinere (i cc.dd. segnali di COGNOMErme, cfr. sez. 5 n. 23838 del 2007, cit.; Cass. Civ. sez.1, n. 22848 del 09/11/2015) – pur se appresa o d apprendere al di fuori dei flussi informativi provenienti dNOME organi delegati, ogni s amministratore, in condizioni di intervenire a fini impeditivi (art. 2392 comma 2 cod. civ. declinarsi in combinato con il testo dell’art. 2381 cit.; cfr. Cass. civ. sez.1, n. 17 31/08/2016, cit.), o, comunque, in condizioni di astenersi o discostarsi dCOGNOME compartecipazion all’altrui iniziativa, può essere chiamato a rispondere della commissione del rea espressamente punito dCOGNOME legge a titolo di colpa.
2.3. L’obbligo dell’intervento “operoso” può essere adempiuto dal singolo amministratore con diverse modalità, a seconda del caso, con l’innpartizione di direttive NOME organi delega l’avocazione a sé di operazioni rientranti nella delega (art. 2381 comma 3 cod. civ.), c l’impugnazione della delibera consiliare ai sensi dell’art. 2388 cod. civ. o dell’art. 2391 cod nell’ipotesi di conflitto di interessi, con l’adempimento dell’onere di cui all’art. 2392 co cod. civ., volto a far constare senza ritardo nel libro delle adunanze e delle deliberazion consiglio il dissenso del consigliere di amministrazione rispetto all’atto deliberato dall’o amministrativo o compiuto dall’amministratore delegato, con investitura del collegio sindacal o dell’assemblea dei soci ai fini della revoca dell’amministratore per giusta causa (art. 2 comma 3 cod. civ.) o dell’esperimento dell’azione sociale di responsabilità (art. 2393 commi e 3 cod. civ.); ovvero ancora, con il ricorso ad iniziative più incisive, come l’informat pubblico ministero ai fini della messa in liquidazione giudiziale della società (art. 38 C della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza) o l’interessamento dell’organo collegiale che delib l’accesso al Tribunale dell’insolvenza ai sensi dell’art. 37 del citato Codice della Crisi d’Im e dell’Insolvenza o all’autorità amministrativa competente per la vigilanza.
2.4.Tali principi normativi ed ermeneutici sono stati nel complesso esaustivamente richiamat dCOGNOME sentenza di primo grado – pag. 57 e segg. – e da quella oggetto del ricorso – pag. 70 seg. – che hanno messo in rilievo la peculiare pregnanza dell’obbligo de quo nella disciplina del sistema creditizio e dell’operatività bancaria, ove siano in gioco situazioni di potenziale con d’interesse (art. 136 T.U. n. 385 del 1993) e, più in generale, nell’ambito d regolamentazione dei compiti dei componenti dell’organo collegiale del Consiglio di amministrazione degli istituti di credito (Istruzioni di vigilanza emanate dCOGNOME Banca d’Ital attuazione del citato T.U., con la circolare n. 229 del 21 aprile 1999, pag. 59 sentenza di pr grado), con particolare riferimento allo scrupoloso e fattivo onere di acquisizione de padronanza dei rischi connessi alle singole operazioni, delle modalità di rilevazione valutazione dei rischi, dell’obbligo di assicurarsi della diffusione di meccanismi inform
corretti, completi e tempestivi e della organizzazione di un efficace sistema di controlli in periodicamente valutabile, con l’adozione rapida di idonee misure correttive nel caso d emergenza di anomalìe e carenze. In definitiva, il riscontro, dai semplici contenuti de pratiche elettroniche di finanziamento, di “macroscopici profili di irregolarità, cr violazione di norme regolamentari o incompletezza” (pag.62 sentenza di primo grado), ripercorso dCOGNOME sentenza della Corte territoriale nel tratteggiare i connotati della “mani imprudenza” dei finanziamenti contestati – tema specificamente non affrontato dal motivo di ricorso in disamina se non attraverso rilievi assertivi – vale a palesare la profo inosservanza delle cautele doverose, immanente nel comportamento qualificato come “manifestamente imprudente”, che integra in sé l’elemento costitutivo della “colpa grave necessario e sufficiente ai fini della consumazione del reato contestato. Né è possibi trascurare che il ragionamento probatorio svolto dalle sentenze in disamina ha pianamente evidenziato la sussistenza, in concreto, di percepibili campanelli d’COGNOMErme (che rilevano anc a fondamento dell’essenza della colpa, cfr. Cass. civ. sez.1, n. 31204 del 28/09/2017, non mass.), rappresentati “sia dall’estrema genericità delle richieste di finanziamento, sia dall qualità del richiedente, sia dall’esistenza di precedenti operazioni di finanziame stigmatizzate dall’organo di vigilanza” (pag. 71 sentenza impugnata; cfr. anche pag. 174 sentenza di primo grado, ove si legge che “nessuna documentazione risulta acquisita per la verifica dell’effettività dell’operazione, così come nessun accertamento o controllo risult essere stati effettuati in merito all’effettivo utilizzo dei precedenti finanziamenti, nonost pessime condizioni patrimoniali della beneficiaria e l’inadeguatezza della garanzia in quant incapiente rispetto all’accordato”). A quest’ultimo proposito, le deduzioni del motivo di ri appaiono evidentemente volte ad una diversa rielaborazione della vicenda, COGNOME luce di una rilettura del materiale probatorio, il cui destino è il giudizio di inammissibilità; ed invero pena ricordare che, in tema di controllo sulla motivazione, COGNOME Corte di cassazione normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione dell risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenut logica della pronuncia portata COGNOME sua cognizione mediante un raffronto tra l’appara argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall’esterno ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedime impugnato, che si presenta quale elaborato dell’intelletto costituente un sistema logico in compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato COGNOME verifica della coer strutturale del provvedimento in sé e per sé considerato, verifica necessariamente condotta COGNOME stregua degli stessi parametri valutativi da cui esso è “geneticamente” informato, ancorch questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, 216260-01; nello stesso senso, sui limiti del controllo di legittimità, sez. 5, n. 516 19/09/2017, COGNOME, Rv. 271623-01; sez.2, n. 20806 del 05/05/2011, COGNOME, Rv. 25036201). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
3.11 quarto motivo è, a sua volta, generico e manifestamente infondato.
E’ possibile trarre gli snodi decisivi del discorso giustificativo, egregiamente esposto, ch condotto COGNOME reiezione delle questioni poste dCOGNOME difesa a pag. 72 della sentenza impugnata che ha messo in rilievo che “la dichiarazione d’insolvenza fu pronunciata a seguito di un dettNOMEata relazione del Commissario liquidatore, che evidenziava la pressocchè totale erosione del patrimonio netto e l’incapacità della Banca di superare lo stato di dissesto. U stato che esisteva prima della pronuncia di risoluzione e prima della messa in liquidazion coatta amministrativa, come certificato dNOME accertamenti della Banca d’Italia, dai commissa giudiziali dell’amministrazione straordinaria e dal commissario liquidatore della I.c.a. applica, pertanto – come già precisato dCOGNOME sentenza del primo giudice, pag. 41 e seg. – l’a 36 del D. Lgs. n. 180 del 2015, secondo il quale “se l’ente sottoposto a risoluzione si trova stato di insolvenza COGNOME data di adozione del provvedimento di avvio della risoluzione di all’art. 32, si applica l’art. 82, comma 2, del Testo Unico Bancario”, ovvero la disposizione prevede l’intervento del Tribunale competente, che dichiara giudizialmente lo stat d’insolvenza, atto equiparato COGNOME dichiarazione di fallimento, ai fini penali, dall’art. 2 legge fallimentare in relazione ai fatti illeciti di tale natura compiuti nel corso della dell’impresa bancaria assoggettata a liquidazione coatta amministrativa (sez.5, n. 32143 del 03/04/2013, Querci, Rv.256086).
4.E’ invece fondato il quinto motivo del COGNOME, attinente l’intervenuta conferma d condanna al risarcimento del danno a fini civili, dal momento che, effettivamente – COGNOME l delle allegazioni sub 5) dell’atto di ricorso e della nota inoltrata telematicamente dal dife di parte civile AVV_NOTAIO a questa Corte in data 7 maggio 2024 – l’atto di costituzione di p civile della RAGIONE_SOCIALE in I.c.a., non ha indicato l’imputato tra i soggetti nei cui confronti esercitata l’azione civile, requisito previsto a pena d’inammissibilità dall’art. 78 comma 1 b) cod. proc. pen..
Ne consegue l’annullamento, in parte qua, delle statuizioni strettamente inerenti a tale profilo, inclusa la condanna alle spese sostenute dCOGNOME suddetta parte civile, contenute nella sentenza impugnata.
5.La proposizione di un ricorso non inammissibile ed anzi fondato NOME effetti civili in rela ai capi della sentenza per i quali era intervenuta condanna, oggetto delle specifiche censur difensive, ha consentito il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e non preclud pertanto, la possibilità di rilevare d’ufficio e dichiarare le cause di non punibilità a dell’art. 129 c.p.p., e, per l’effetto, di registrare l’estinzione dei reati a causa del de termine massimo di prescrizione, perfezionatosi per il delitto di bancarotta semplice in data agosto 2023, nelle more del giudizio di legittimità (sez. U n. 8413 del 20/12/2007, RAGIONE_SOCIALE, Rv 238467).
6.11 ricorso di COGNOME NOME deve essere dichiarato inammissibile, per diversi ordini di ragioni.
6.1. In primo luogo, l’art. 587 cod. proc. pen. stabilisce l’operatività dell’effetto es dell’esito dell’impugnazione “nel caso di concorso di più persone in uno stesso reato” e COGNOME non risulta attribuito, nell’imputazione e in sentenza – quanto alle decis assolutorie menzionate in ricorso – il reato di bancarotta semplice a titolo di cooperazi colposa – che, come noto, esige la prova della reciproca consapevolezza del contributo altru nell’azione tipica (sez. U n. 5 del 25/11/1998, COGNOME, Rv. 212576) – con il COGNOMECOGNOME sul pu alcuna puntuale argomentazione è traibile dal contenuto del motivo di ricorso, che si rive generico anche sotto il profilo delle necessarie argomentazioni sottostanti l’assun riconducibilità della vicenda processuale all’applicabilità, a suo favore, dell’art. 587 cod. pen..
6.2. In secondo luogo, non vi è sovrapponibilità tra i fatti per i quali la Corte d’appel assolto COGNOME e quelli oggetto del concordato sulla pena richiesto da COGNOME. Ed invero, condotta addebitata al ricorrente, sulla quale si è in parte perfezionato il concordato ( C/1), è complessa ed articolata in diversi segmenti operativi, mentre la contestazione sul quale la Corte di merito ha pronunciato il verdetto assolutorio a beneficio di COGNOME (capo C riguarda una singola ed isolata fase dell’operazione bancaria compiuta da RAGIONE_SOCIALE in favore del CEMENTIFICIO COGNOMECOGNOME più precisamente, mentre a COGNOME era addebitato di aver fornito un contributo all’erogazione di un “imponente” finanziamento, eccessivamente rischioso, a COGNOME COGNOME di essere stato compartecipe di una decisione collegiale intermedia, ritenut nel complesso volta al contenimento dell’alea così prodotta (pag.60 sent. impugnata). Può pertanto concludersi che non ricorre il presupposto indispensabile in base al qual l’impugnazione del coimputato, affinchè si realizzi il risultato estensivo, non deve es fondata su “motivi esclusivamente personali”.
6.3. In ultimo, è stabile principio di diritto che “in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi COGNOME formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al conse del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudi mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, COGNOME mancata valutazio delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed altresì a vizi attinen determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflit quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dCOGNOME legge” (sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, COGNOME, Rv. 276102, che ha precisato, in motivazione, che i giudice, nell’accogliere l’istanza di concordato, non è tenuto a motivare il manca proscioglimento per una delle cause previste dall’art. 129 cod. proc. pen. in quanto, a caus dell’effetto devolutivo, una volta che l’imputato abbia rinunciato ai motivi d’impugnazione cognizione del giudice deve limitarsi ai motivi non rinunciati; sez.1, n. 944 del 23/10/2019, Rv. 278170; sez.2, n. 29994 del 18/07/2024, COGNOME, n.m.; sez.2, ord. n. 30699 del
12/07/2024, COGNOME, n.m.; sez. 7 ord. n. 27009 del 06/06/2024, COGNOME, n.m.; sez. 7, ord. 19470 del 17/04/2024, Hafid, n.rn.; sulla illegalità della pena e sulla sua rilevabilità ex officio anche nel caso di inammissibilità del ricorso, Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023 COGNOME, Rv. 283886; Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283818; Sez. U, n. 38809 del 31/3/2022, COGNOME, Rv. 283689; Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, COGNOME, Rv. 264206).
6.3.1. L’orientamento in esame si è compiutamente delineato dopo l’introduzione, ad opera della L. n. 103 del 2017, del comma 5 bis dell’art. 610 cod.proc.pen., secondo il quale “…la corte dichiara senza formalità di procedura l’inammissibilità del ricorso. Allo stesso modo corte dichiara l’inammissibilità del ricorso contro la sentenza di applicazione della pen richiesta delle parti e contro la sentenza pronunciata a norma dell’articolo 599 bis”. La norma come esplicitato dNOME autori del disegno di legge – prevede, a fini deflattivi, una disc semplificata di dichiarazione di alcuni casi di inammissibilità, quando essa emerga senza necessità di valutazioni che superino l’oggettività delle situazioni e tale disciplina è estesa, in particolare, all’inammissibilità dei ricorsi contro le sentenze di patteggiamento concordato sui motivi. Mentre, però, con il coevo inserimento nell’art. 448 cod. proc. pen. comma 2 bis, il legislatore ha espressamente disciplinato i casi in cui è possibile promuovere ricorso per cassazione avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle part nulla è stato regolamentato a riguardo dell’impugnazione proponibile in sede di legittimi contro le sentenze emesse all’esito del concordato in appello. La scelta codicistica consentito di cogliere una sostanziale disomogeneità tra i due istituti, come del resto sottolineato dCOGNOME Corte Costituzionale, che, con la sentenza n. 448 del 1995, ha sancito che c.d. patteggiannento in appello presenta caratteristiche che lo differenziano dal patteggiament in senso proprio, che si svolge in primo grado prima dell’apertura del dibattimento ex art. 4 e segg. cod. proc. pen.. Nel caso del giudizio di appello, invero, il giudice è investito, nell propria, del merito del processo e valuta la congruità della pena concordata in base medesimi elementi sui quali dovrà fondare la decisione al termine del giudizio d’impugnazione. Non si è quindi in presenza, come nel caso dell’applicazione di pena sull’accordo delle parti, un’anticipazione di giudizio, eseguita sulla base della consultazione degli atti del pubb ministero, ma di una deliberazione presa quando c’è già stata una valutazione di merito con la sentenza di primo grado all’esito dell’acquisizione delle prove, non equiparabile al giudizio ” stato degli atti” che si risolve in una contrazione del giudizio sulla responsabili motivazione, sez.7, n. 20085 del 02/02/2021, Gliaschera); l’accordo sulla pena, in altre parol si forma all’esito di un pieno accertamento della responsabilità dell’imputato, effettuato giudice di primo grado e non più oggetto di contestazione da parte dell’appellante (sez. 7, or n. 16450 del 31/03/2023, Abete, mm.). E allora, se la ratio dell’istituto, COGNOME cui individuazione non può essere ritenuta estranea la previsione della procedura semplificata dell’inammissibilit introdotta con la novella del 2017, che non può rappresentare un’inutile superfetazione precettistica, è quella di rendere più snella la risposta giudiziaria e di ridimensionare il Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
dei processi, non può non propendersi per un’interpretazione altrettanto restrittiva de strumenti d’impugnazione esperibili contro la pronuncia di “concordato sui motivi”. A fortiori, a seguito della rinuncia dell’imputato, ontologicamente connaturata all’istituto in esame, non invocabile col ricorso per cassazione l’operatività della norma processuale sull’effetto estensi dell’impugnazione ai sensi dell’art. 587 cod. proc. pen., inconciliabile con le prospetti pronta definizione appena citate.
6.3.2. Mette conto precisare, ancora, che l’indirizzo ermeneutico favorevole all’effett estensivo dell’impugnazione, per motivo non esclusivamente personale, a colui che, concorrente nel medesimo reato, abbia per quest’ultimo concordato la pena in appello ha fatto leva sul principio incidentalmente elaborato dCOGNOME sentenza delle SS.UU. n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, Rv. 236756, per il vero contrastato da un orientamento esegetico opposto, formatosi successivamente, compendiato nell’affermazione secondo la quale il giudice di appello che accoglie la richiesta formulata a norma dell’art. 599, comma 4, cod. proc. pen (nella formulazione vigente prima dell’abrogazione ad opera del D.L. n. 92 del 2008, poi sostanzialmente riproposta con l’art. 599 bis cod. proc. pen., inserito dCOGNOME L. n. 103 del 20 non deve motivare sul mancato proscioglimento dell’imputato per una delle cause previste nell’art. 129 stesso codice, né sull’insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizz delle prove, in quanto, a causa dell’effetto devolutivo proprio dell’impugnazione, una volta c l’imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice deve esse necessariamente limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 1, n. 18351 del 25/03/2013, PG in proc. Mosca, Rv. 254800; Sez. 4, n. 43662 del 06/11/2001 – dep. 04/12/2001, Spinale, Rv. 220581, entrambe proprio in tema di inoperatività dell’effetto estensivo dell’impugnazione a favore dell’imputato che abbia concordato la pena in appello; Sez. 5, n. 3391 del 15/10/2009 – dep. 26/01/2010, COGNOME e altri, Rv. 245919; Sez. 5, n. 38530 del 03/06/2009 – dep. 02/10/2009, COGNOME e altri, Rv. 245144; Sez. 6, n. 40573 del 30/09/2008 – dep. 30/10/2008, COGNOME e altro, Rv. 241486); si tratta di tendenza interpretativa ribadita anche di recente, volta a risalto COGNOME precisa scelta legislativa di affidare COGNOME procedura semplificata (o de plano) la regolamentazione dell’impugnazione della sentenza di recepimento del concordato in appello, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all’impugnazione, con il sacrificio delle questioni anche rilevabili d’ufficio, sulle quali l’interessato si sia risolto a non insistere in dell’accordo sulla pena (e, nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 co proc. pen.), con la conseguente limitazione della cognizione del giudice di secondo grado e con ampliamento degli effetti preclusivi sull’intero sviluppo del processo, ivi compreso il giudiz legittimità (Sez.6, ord. n. 33267 del 11/07/2024, COGNOME, non mass.; Sez.5, n. 46850 de 11/11/2022, Mutti, Rv. 283878; Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Corte di RAGIONE_SOCIALEzione – copia non ufficiale
6.3.3. Né potrebbe sostenersi che la soluzione adottata rischia di confliggere con la patologia del contrasto tra giudicati, perché la rinuncia al motivo “comune” è parte di un “compromesso” tra interessi che l’ordinamento rimette COGNOME discrezionalità dell’imputato, il quale liberamente scegliere tra il vantaggio certo della irrogazione di una pena meno afflittiva –
la rinuncia NOME altri motivi, in particolare quelli sulla responsabilità – e l’es dell’impugnazione, che include quel motivo comune che, se accolto, si rifletterebbe comunque sulla entità della pena.
6.3.4. L’opzione interpretativa in commento non si pone in antinomia con il principio di diri espresso dalle SS.UU. n. 19415 del 27/10/2022, NOME, Rv. 284481 – che investe il tema specifico della impugnabilità per cassazione della sentenza emessa all’esito del concordato in appello, al fine di far valere l’avvenuto decorso della prescrizione in data antecedente a sentenza medesima – poiché, per un verso, si sofferma sulla centralità e portata decisiva del diritto personalissimo dell’imputato di rinunciare espressamente COGNOME prescrizione, previs dall’art. 157 comma 7 cod. pen. – non comprimibile dal controllo eseguito dal giudice sull legittimità e congruenza del concordato – e, per altro verso, come del resto la medesima parte motiva della sentenza ha ritenuto di puntualizzare, riconosce dignità e fondamento COGNOME tesi ch esclude che il concordato processuale possa essere “unilateralmente abbandonato attraverso la riproposizione, con il ricorso per cassazione, di questioni che con lo stesso concordato sian state rinunciate” con particolare riferimento “alle questioni sulle quali si è verificata prec o intervenuto giudicato sostanziale”, tra le quali pure non rientra la prescrizione del reat quale non può intendersi rinunciata per il solo fatto della proposizione dell’accordo, la valutazione è demandata al giudice del gravame (punto 10.1).
7.Ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., COGNOME declaratoria di inammissibilità del ric conseguono la condanna del ricorrente COGNOME al pagamento delle spese del procedimento e non potendosi escludere profili di colpa nella formulazione dei motivi, anche al versamento della somma di euro 3000 a favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
8.L’imputato COGNOME deve essere infine condannato COGNOME rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, i cui difensori h depositato conclusioni e nota spese, attraverso le quali hanno contrastato la pretes dell’imputato per la tutela dei propri interessi (cfr. Sez. U, n. 5466 del 28/01/2004, COGNOME 226716 e in motivazione, Sez. U n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, COGNOME); spese che tenuto conto della natura del processo e dell’opera prestata – possono liquidarsi nella misur ritenuta equa, dettNOMEata in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di COGNOME NOME NOME effetti penal perché i reati sono estinti per prescrizione. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata ag effetti civili ed elimina le relative statuizioni civili anche con riguardo alle spese.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
Condanna, inoltre, l’imputato COGNOME COGNOME rifusione delle spese di rappresentanza e dife sostenute nel presente giudizio dalle parti civili assistite dall’AVV_NOTAIO, che li complessivi complessivi complessivi complessivi complessivi complessivi euro 4000,00, oltre accessori di legge; dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, che liquida euro 20.000,00, oltre accessori di legge; dall’AVV_NOTAIO COGNOME, che liquida in euro 3400,00, oltre accessori di legge; dall’AVV_NOTAIO COGNOME che liquida euro 3400,00, oltre accessori di legge; dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che liquida in euro 6000,00, oltre accessori di legge; dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che liquida euro 5000,00, oltre accessori di legge; dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME che liquida in complessivi euro 10.000,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 24/05/2024
Il Presidente