Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 35587 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 35587 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 24/09/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto dalle parti civili: COGNOME NOME nato in Svizzera il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Firenze il DATA_NASCITA avverso la sentenza del Corte di Appello di Firenze in data 10/12/2024 nel procedimento a carico di : COGNOME NOME nato a Firenze il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a Montaione il DATA_NASCITA preso atto che il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto lette le conclusioni con le quali il Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME ha chiesto rigettarsi i ricorsi delle parti civili; lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO per COGNOME NOME che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi delle parti civili; letta la memoria di replica dell’AVV_NOTAIO difensore delle parti civili
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza del 10/12/2014, la Corte di appello di Firenze ha riformato la pronuncia d primo grado con la NOME il Tribunale di Firenze in data 01/07/2016, aveva dichiarato no doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME NOME estinzione dei reati dovuta a morte del r
e dichiarato non doversi procedere nei confronti di COGNOME NOME in ordine al delitto di all’art. 640 cod. pen. (capo A) per perché il fatto non costituisce reato e in ordine al del cui all’art. 2621 cod. civ. (capo B) per prescrizione, con revoca delle statuizioni civili.
Avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze hanno proposto ricorso, per mezzo del difensore AVV_NOTAIO, le parti civili COGNOME NOME e COGNOME NOME articolando, relazione alla pronuncia assolutoria di secondo grado, due motivi.
2.1.Con il primo motivo, deducono contraddittorietà ovvero manifesta illogicità dell motivazione (art. 606 lett. e) cod. proc. pen.), per avere la Corte di appello rite insussistenti gli artifici e raggiri integrativi della truffa pur rilevando che nel bila società amministrata dai RAGIONE_SOCIALE, erano indicati valori (giacenze di magazzino) palesemente gonfiati.
2.2.Con il secondo motivo deducono violazione di legge (art. 606 lett. b) cod. proc. pen.), relazione agli artt. 640 cod. pen. e 2392, 2476 e 2621 cod. civ., per avere la Corte di appel erroneamente ritenuto che COGNOME NOME non fosse responsabile della truffa contestata al capo A), sul presupposto che unico autore della falsa rappresentazione nel bilancio, della propriet dei beni della società “RAGIONE_SOCIALE“, fosse il commercialist società e non anche COGNOME NOME NOME, in quanto amministratore formale della società era tenuto a controllare la regolare tenuta delle scritture contabili con la conseguenza che non avendo adempiuto all’obbligo di controllo e verifica aveva concorso alla perpetrazione della condott illecita finalizzata a raggirare i terzi contraenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi sono infondati.
2.Premesso che nel caso in esame l’assoluzione dell’imputato è avvenuta in appello con la formula “perché il fatto non costituisce reato” e quindi per mancanza di dolo e che la par civile ha proposto ricorso avverso tale pronuncia chiedendone l’annullamento con conseguente annullamento anche della revoca delle statuizioni civili, rileva il Collegio la giurisprudenz passato, ha affermato che è inammissibile, per carenza di interesse, il ricorso per cassazione della parte civile avverso la sentenza di assoluzione con la formula “perché il fatto n costituisce reato”, non avendo tale sentenza efficacia di giudicato nel giudizio civile di da (Sez. 4, n. 25141 del 14/03/2019; Sez. 4, n. 42460 del 09/05/2018, Rv. 27436701; Sez. 3, n. 24589 del 15/03/2017, Rv. 27005301; Sez. 3, n. 41462 del 30/03/2016, Rv. 26797601).
Altra e più recente giurisprudenza ha tuttavia affermato con indirizzo da ultimo convalidato d Sez. U n. 36208 del 28/03/2024, Rv. 286880 (in motivazione) che “Sussiste l’interesse processuale della parte civile a impugnare la pronuncia assolutoria con la formula “perché i fatto non costituisce reato”, in quanto le limitazioni all’efficacia del giudicato, previste 652 cod. proc. pen., non incidono sull’estensione del diritto all’impugnazione, riconosciuto, termini generali, alla parte civile dall’art. 576 cod. proc. pen., imponendosi, altriment
stessa di rinunciare agli esiti dell’accertamento compiuto in sede penale e di riavviare ” initio” tale accertamento in sede civile, con conseguente allungamento dei tempi processuali” (Sez. 4, n. 30616 del 07/05/2024, Rv. 286883; Sez. 4, n. 10455 del 14/01/2025, Rv. 287726; Sez. 2, n. 41784 del 18/07/2018, Rv. 275416; Sez. 2, n. 36930 del 04/07/2018, Rv. 273519). 3.Tanto premesso va altresì precisato che nel caso in esame, il giudice di appello data la presenza della parte civile, in applicazione del dictum delle Sez. U. Tettamanti, nel giudica sull’unico reato residuato all’esito della sentenza di primo grado e pur trattandosi di un re in appello, estinto per prescrizione (al 30/10/2016) ha proceduto ad una verifica di merito cir la fondatezza dell’accusa ritenendo che il COGNOME andasse esente da responsabilità in ordine al capo a), per mancanza di dolo, con revoca delle statuizioni civili.
3.In particolare la Corte di appello, con motivazione puntuale ed esente dalle denunciate illogicità ha evidenziato (pag. 5 della sentenza impugnata) che il bilancio del 2007 riportava debito verso fornitori di euro 181.129,00 e un’assenza totale di ricavi sicchè la alterazione de scritture contabili, che indicavano come di proprietà beni in realtà in conto vendita (di c società era debitrice), non rappresentava quell’artifizio idoneo a trarre in inganno gli acquir in quanto questi (comunque) si determinarono ad acquistare le quote societarie ben consapevoli dello stato deficitario in cui versava la società.
In altri termini si è ritenuto che l’alterazione delle scritture contabili nei termini denunci parte civile, non abbia avuto, secondo un giudizio effettuato in concreto ed ex ante, necessaria efficienza causale ai fini della determinazione degli acquirenti di entrare n contesto societario; ed in ogni caso che la scelta di appostare in bilancio il valore rimanenze, che in realtà non erano di proprietà della società perché ancora impagate ai fornitori, fu autonomamente assunta del commercialista COGNOME COGNOME se ne assunse la paternità.
4.Su questo punto l’impugnazione delle parti civili, non coglie nel segno poiché fa discendere l responsabilità penale per il delitto di truffa dalla posizione di garanzia del COGNOME il qual sua qualità di amministratore formale della società avrebbe omesso di adempiere ai doveri di vigilanza e controllo contribuendo così alla consumazione del delitto. Ed inver l’amministratore della società non risponde automaticamente, per il solo fatto della caric rivestita, della truffa commessa da altro soggetto delegato alla gestione della compagine sociale, dovendosi verificare la sua compartecipazione materiale e morale al fatto che, in quanto posto in essere in unità di tempo e di luogo, può sfuggire alla sua cognizione (Sez. 5 n 32793 del 13/06/2016, Rv. 267462; Sez. 5, n. 44826 del 28/05/2014, Rv. 261814).
In base ai criteri di imputazione della responsabilità penale, la responsabilità nella truffa d dalla partecipazione – sotto il profilo materiale o morale – alla falsa rappresentazione d realtà. Tanto vale anche nell’ipotesi che la truffa sia riferibile ad un ente collettivo, che attraverso i suoi rappresentanti. In tal caso si pone il problema della esatta imputazione sotto il profilo materiale che psicologico – della truffa; problema reso più complesso nel caso esame dall’esercizio di poteri di fatto gestori riconosciuti pacificamente in capo a COGNOME Ser
(deceduto), giacché le condotte artificiose, possono provenire da uno o più dei sRAGIONE_SOCIALE impegnati nell’amministrazione della società e non possono essere automaticamente imputate a colui che riveste la carica formale di amministratore.
Non è corretto, pertanto, affermare (come fanno le parti civili) che la posizione ricoperta COGNOME NOME nella società (ne era l’amministratore formale) lo rendeva automaticamente responsabile degli illeciti commessi dal commercialista o da colui che aveva, di fatto, gestione della società (in tal caso, il padre), dovendo pur sempre accertarsi NOME contribut sia stato dato dall’amministratore formale alla perpetrazione dell’illecito, in considerazione tipo di illecito posto in essere, giacché, se per l’inosservanza di taluni obblighi (ad esempio, la tenuta della contabilità) può ravvisarsi, una responsabilità morale dell’amministratore diritto, in considerazione della posizione di garanzia da lui rivestita (cfr. sul punto Sez. 642 del 30/10/2013, Rv. 257950, Sez. 5, n. 44666 del 04/11/2021, Rv. 282280), lo stesso non può affermarsi per il falso documentale e quindi la truffa, che viene posto in essere unità di tempo e di luogo e può sfuggire alla cognizione dell’amministratore formale, specie laddove la gestione della società sia delegata, di fatto, ad altri; il che, se non l’amministratore di diritto da tutte le responsabilità di carattere civile connesse alla caric comporta, altresì, l’automatica responsabilità per gli illeciti penali, essendo il diritto dominato dal principio di personalità.
5.Alla luce di quanto complessivamente esposto i ricorsi delle parti civili vanno rigettati conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi delle parti civili e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali
Così deciso il 24/09/2025