Sentenza di Cassazione Penale Sez. 5 Num. 41748 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 5 Num. 41748 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 11/09/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
NOME NOME nato a VIGONZA il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a MAROSTICA il DATA_NASCITA Parte Civile:
RAGIONE_SOCIALE.to RAGIONE_SOCIALE (costituzione Revocata il 09.07.25)
avverso la sentenza del 23/09/2024 della Corte d’appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore, che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata ; udito il difensore di COGNOME, AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi, insistendo nell’accoglimento del ricorso;
udito il difensore di COGNOME, AVV_NOTAIO, anche in sostituzione dell’ AVV_NOTAIO, che ha concluso riportandosi ai motivi e insistendo nell’accoglimento del ricorso .
Il difensore della parte civile, AVV_NOTAIO, ha fatto pervenire dichiarazione di revoca della costituzione di parte civile del RAGIONE_SOCIALE in liquidazione nei confronti di entrambi gli imputati.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Venezia ha confermato la pronunzia del Tribunale di Padova del 26.10.2023, che condannava NOME COGNOME e NOME COGNOME alla pena ritenuta di giustizia, alle pene accessorie e al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, per il reato di bancarotta fraudolenta, nell’ambito della loro attività di consiglieri di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Padova del 20.05.2019, in concorso con il coimputato NOME COGNOME, (giudicato separatamente), per la distrazione di rimanenze e cespiti (per un valore di euro 600.000,00) o del provento della loro alienazione, nonché del reato di bancarotta impropria da operazioni dolose causali del fallimento (sistematica evasione di imposte per euro 1.500.000,00 circa), bancarotta per distrazione mediante pagamenti preferenzia li rispetto all’Erario .
Contro l’anzidetta sentenza, gli imputati ritualmente assistiti dai loro difensori di fiducia, ricorrono per cassazione avverso la sentenza di appello.
Il contenuto dei ricorsi può essere riassunto nei seguenti termini, ex art.173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
L’imputato NOME COGNOME ricorre tramite un unico atto, affidato a tre motivi, affidato a due motivi.
3.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge in relazione agli artt.216 e 223 L.F. , in punto di sussistenza dell’elemento soggettivo nei confronti dell’ imputato, amministratore senza delega, che, nella fallita RAGIONE_SOCIALE, svolgeva funzioni meramente commerciali, occupandosi solo delle vendite. Si d educe che la Corte d’appello avrebbe attribuito la penale responsabilità al ricorrente sulla base del ruolo formale, della posizione ricoperta, senza la indicazione di alcun elemento di fatto, concreto, da cui desumere il coinvolgimento del COGNOME nella gestione societaria, da cui ricavare la sussistenza del dolo.
Con riferimento alla bancarotta impropria da operazioni dolose, la sentenza non specifica se l’imputato fosse a conoscenza dell’accumularsi del debito tributario, che rientrava nella competenza del coimputato COGNOME NOME.
3.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta vizi motivazionali in punto di elemento soggettivo della bancarotta per operazioni dolose. Si deduce che la Corte d’appello con affermazioni apodittiche avrebbe fondato la penale responsabilità del ricorrente esclusivamente su criteri presuntivi circa la supposta collegialità degli atti di gestione dell’organo amministrativo collettivo . Si tratterebbe di una
attribuzione oggettiva della responsabilità da posizione, in contrasto con quanto affermato dalla Corte territoriale circa la distinzione di ruoli e compiti tra i ricorrenti, COGNOME e COGNOME, rispetto al reale amministratore, individuato nel coimputato COGNOME, e la mancanza di interesse dei primi.
Con riguardo alla bancarotta da operazioni dolose, mancherebbero dati certi da cui desumere il dolo. La motivazione sarebbe illogica ed incoerente laddove la Corte territoriale, da un lato, riconosce il mero ruolo di dipendente del NOME, dall’altro , desume il profilo soggettivo da ll’evasione fiscale della fallita e della newco RAGIONE_SOCIALE, solo la prima co-amministrata dal ricorrente.
Parimenti, con riguardo alla bancarotta distrattiva inerente alle rimanenze mancherebbero elementi certi da cui desumere il dolo. Si deduce che il bilancio 2016 veniva approvato soltanto nel 2019, circostanza non valorizzata nella sentenza, mentre la società era sciolta il 14 dicembre 2016 , e che l’imputato avrebbe al più potuto avere contezza delle condotte di reato contestate ex post, a distanza di tre anni dai fatti.
L’imputato NOME COGNOME ricorre tramite un unico atto, affidato a sei motivi.
4.1 Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agli arrt.216, comma 1, 223 R.D.267/1942, nonché vizio di mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla ritenuta consapevolezza in capo al ricorrente delle condotte distrattive attuate dal coimputato COGNOME NOME, giudicato separatamente. Si duole che la Corte d’appello ha attribuito la penale responsabilità all’imputato , consigliere di amministrazione della società fallita, sulla base della massima di esperienza secondo cui negli enti collettivi la gestione è comune a tutti gli amministratori, sebbene le operazioni illecite siano state addebitate al COGNOME, ma in contrasto con i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione riguardo all’amministratore di diritto . Si deduce la mancata indicazione degli elementi (dichiarazioni testimoniali), genericamente indicati dalla Corte d’appello, da cui desumere la consapevolezza della partecipazione del ricorrente alle condotte distrattive del coimputato.
Con riguardo alla bancarotta distrattiva delle rimanenze, si deduce che la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con le doglianze contenute nei motivi di appello circa l’assenza di accertamenti sulle rimanenze oggetto delle vendite, la partecipazione dell’imputato all’incarico dell’esperto di ristrutturazioni , il concorso nella decisione di effettuare pagamenti preferenziali e di effettuare il passaggio di forniture dalla vecchia alla nuova società.
4.2 Il secondo motivo di ricorso lamenta violazione degli artt.216, comma 1, 223 R.D. 267/1942, nonché vizi motivazionali, anche per effetto di travisamento delle dichiarazioni del curatore, in relazione alla ritenuta distrazione dei cespiti e delle rimanenze di cui al capo a), mediante vendita in nero o sottocosto, sulla base del bilancio di esercizio dell’anno 2016 . Si deduce che la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con le doglianze sollevate con i motivi di appello anche in relazione alle ipotesi di distrazione delle rimanenze formulate dal curatore.
La motivazione sarebbe apodittica e in contrasto con la sentenza di primo grado laddove afferma che la società ha operato sempre regolarmente sotto il profilo commerciale e creditizio, perché essa ometteva pagamenti verso il fisco ed aveva debiti verso banche e fornitori, nonché sarebbe manifestamente illogica la conclusione della asserita verità degli appostamenti contabili in quanto la sopravvalutazione delle rimanenze può costituire l’espediente per avere bilanci in positivo ed ottenere finanziamenti bancari.
Con riguardo alla distrazione delle rimanenze, si deduce che la Corte d’appello abbia fondato il giudizio di responsabilità in mancanza di qualsiasi supporto probatorio, quale la prova che la RAGIONE_SOCIALE abbia operato con gli stessi beni della fallita, in mancanza di accertamento sulla congruità del prezzo di vendita delle rimanenze e su ulteriori diversi acquisti da quella effettuati o sulla consistenza del suo magazzino, incorrendo anche nel vizio di travisamento per invenzione.
Non si condivide in quanto contrasta con il pacifico orientamento della Suprema Corte nonché affetto da nullità per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, il ragionamento dell a Corte d’appello , che ha ritenuto la distrazione delle rimanenze, in quanto comprensiva anche i beni strumentali, di fatto, risolversi in una cessione di azienda, con completo esautoramento delle risorse, senza alcun riferimento all’avviamento della fallita.
La Corte d’appello non si sarebbe confrontata con il motivo di appello, c on riguardo alle dichiarazioni del curatore ritenute riscontro all’ipotesi del deprezzamento artificioso.
4.3 Il terzo motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agli artt.521 e 522 cod. proc. pen., per violazione del principio di correlazione tra imputazione e fatto ritenuto in sentenza, riguardo alla ritenuta distrazione dell’azienda , non oggetto di contestazione, costituente fatto radicalmente diverso rispetto a quella delle rimanenze, con trasformazione del contenuto essenziale dell’addebito . Si deduce che la imputazione non menziona anche la distrazione dell ‘avviamento, circostanza in relazione alla quale il ricorrente non avrebbe avuto
possibilità di difendersi in quanto diversa dalla distrazione di rimanenze e cespiti, oggetto della contestazione, e consistente nel la distrazione dell’intera azienda.
4.4 Il quarto motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione agli artt. 216, comma 1 e 223, comma 2, n.2, R.D. 267/1942, nonché vizi motivazionali, in relazione alla data delle condotte distrattive di cui al capo 1) ed alla conseguente addebitabilità delle stesse al COGNOME. Si deduce il mancato confronto con le deduzioni contenute nella memoria difensiva e con i motivi di appello circa la mancanza di accertamento sulla data della distrazione dei cespiti e delle rimanenze, avvenuta, con l’approvazione del bilancio 2016, il 29.04.2019, epoca in cui il ricorrente non rivestiva più alcuna carica sociale, senza valutare ipotesi alternative (cessione delle rimanenze nel corso del 2017 o 2018, e azzeramento contabile nel 2019), nonché circa il diverso significato da attribuire al ‘silenzio’ serbato nel corso dell’assemblea per l’approvazione del bilancio .
4.5 Il quinto motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione all’art.223, comma 2, n.2 R.D. 267/1942 , nonché vizio di mancanza di motivazione in relazione al terzo motivo di appello, in punto di ritenuta sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta impropria di cui al capo 2), riguardo alla valutazione complessiva dell’aggravamento del dissesto . La Corte d’appello avrebbe fondato la decisione sul dato relativo alla sussistenza del debito nei confronti dell’erario , senza una verifica della incidenza sulla posizione debitoria della società complessivamente intesa dell’azzeramento di tutti i debiti verso banche e fornitori .
4.6 Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge, in relazione all’art.216, comma 3, R.D. 267/1942, nonché vizio di mancanza assoluta di motivazione in relazione al quarto motivo di appello, in punto di elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale di cui al capo 3). Al riguardo, si richiama la v icenda relativa all’incarico affidato al dott. COGNOME, esperto in ristrutturazioni aziendali e le conclusioni del consulente sulle condizioni economiche della società che consentivano il pagamento anche dei debiti erariali, nonché la intervenuta rateizzazione delle cartelle e il pagamento delle rate iniziali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi sono fondati.
Con riguardo al ruolo dei ricorrenti, consiglieri di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE, appare opportuna la trattazione congiunta del primo motivo di entrambi i ricorsi.
Il primo motivo di entrambi i ricorsi ripropone, in sostanza, censure già sviluppate in appello riconducibili all’assenza dell’elemento psicologico del reato contestato ai capi 1), 2) e 3) della imputazione, per avere i ricorrenti rivestito il ruolo di componenti del Consiglio di amministrazione della società fallita. Si tratterebbe di una responsabilità oggettiva, da posizione, in quanto i ricorrenti, amministratori formali, privi di delega, avrebbero svolto funzioni commerciali, occupandosi delle vendite ma non anche della amministrazione della società.
Con riguardo al ruolo svolto dai ricorrenti all’interno della compagine societaria, la Corte d’appello fa una premessa corretta, in quanto richiamando la sentenza di primo grado, ha ritenuto che entrambi gli imputati fossero coamministratori della fallita, con esercizio collegiale delle funzioni. La Corte territoriale ha sottolineato che la società non aveva un presidente del Consiglio di amministrazione ma tutti e tre i coamministratori componevano il Consiglio di amministrazione, con conseguente responsabilità degli stessi per tutti gli atti di gestione.
Al riguardo, la deduzione che gli imputati sarebbero amministratori privi di delega è irrilevante per il ruolo di coamministratori da COGNOME e COGNOME, ai quali sono state addebitate tutte le operazioni incriminate, per avere gli stessi operato nella qualità di coamministratori di diritto della fallita RAGIONE_SOCIALE, con piena consapevolezza delle scelte gestionali adottate dall’amministratore COGNOME, fatta eccezione per le deliberazioni rispetto alle quali fossero del tutto ignari.
La Corte di merito ha fondato la responsabilità dei ricorrenti sul ruolo di soci e di componenti del Consiglio di amministrazione nonché sul concreto esercizio di compiti gestori e di vigilanza, quali co-amministratori, unitamente a COGNOME NOME, della RAGIONE_SOCIALE, al cui interno, i ricorrenti svolgevano compiti per lo più di carattere commerciale, mentre il COGNOME svolgeva compiti burocratici.
Tuttavia, con riguardo agli elementi probatori, su cui la Corte di merito ha fondato tale valutazione, la motivazione non si confronta con le doglianze contenute nei motivi di appello e non fornisce congrua e adeguata risposta.
Sul punto, la difesa di COGNOME richiama le dichiarazioni del dott. COGNOME, commercialista che si è occupato della ristrutturazione dell’azienda, che ha avuto rapporti solo con il socio COGNOME NOME , indicato come ‘colui che prendeva le decisioni’, mentre gli altri due soci, odierni ricorrenti, non si intendevano della parte amministrativa finanziaria della società.
E ancora, si richiamano le dichiarazioni delle dipendenti, COGNOME NOME e COGNOME NOME, in merito alla distribuzione dei ruoli tra i soci, COGNOME si occupava
della parte amministrativa, della gestione del personale e dei rapporti con le banche, NOME e COGNOME dei rapporti con i clienti, quali agenti di commercio.
Sul punto, a fronte della precisa indicazione delle testimonianze a discarico, l a Corte d’appello fa riferimento ad un ruolo formale di amministratori, svolto dai ricorrenti, quindi, di amministratori di diritto della società fallita, né richiama per relationem la sentenza di primo grado.
Con riguardo all’esercizio in concreto dei poteri gestori dei ricorrenti , la motivazione (v per. 7) con l’espressione ‘VEDI’, sembra volere richiamare diverse testimonianze, che consentirebbero di imputare anche agli imputati le scelte amministrative, tuttavia, poi, dimentica di indicare, quali riscontri a supporto della ritenuta responsabilità concorsuale, le dichiarazioni dei testi escussi in dibattimento, dei quali non indica né il nome né il contenuto delle dichiarazioni rese.
NOME
3.2 Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Anche con riguardo alla valutazione dell’elemento soggettivo , la motivazione è carente e non si confronta con le doglianze contenute nei motivi di appello né richiama per relationem la sentenza di primo grado.
E’ principio consolidato quello per cui , ai fini della configurabilità della bancarotta impropria da operazioni dolose, non è richiesto il dolo specifico diretto alla causazione del fallimento, ma solo il dolo generico, ossia la coscienza e volontà delle singole operazioni e la prevedibilità del dissesto come conseguenza della condotta antidoverosa (Sez. 5, n. 16111 del 08/02/2024, Rv. 286349 -01, relativa al sistematico e protratto inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali frutto di una consapevole scelta gestionale). Si è infatti più volte affermato il ragionevole principio per cui il protratto, esteso e sistematico inadempimento delle obbligazioni contributive, aumentando ingiustificatamente l’esposizione nei confronti degli enti previdenziali, rende prevedibile il conseguente dissesto della società (Sez. 5, n. 47621 del 25/09/2014, Rv. 261684; conf. tra le altre, Sez. 5, n. 15281 del 08/11/2016, dep. 2017, Rv. 270046; Sez. 5, n. 29586 del 15/05/2014, Rv. 260492; Sez. 5, n. 35093 del 04/06/2014, Rv. 261446; Sez. 5 n. 12426 del 29/11/21013, dep. 2014, Rv. 259997; Sez. 5, n. 17355 del 12/03/2015, Rv. 264080).
Con riferimento alla bancarotta impropria per operazioni dolose, la Corte d’appello indica, quali elementi da cui desumere la consapevolezza della situazione patrimoniale e debitoria della società, il ruolo dei ricorrenti all’interno della compagine societaria, di amministratori, investiti della predisposizione del bilancio, e di soci, debitamente interpellati per la sua approvazione, nonché di responsabili
commerciali, e quindi a conoscenza delle rimesse ai fornitori, e verosimilmente anche alle banche, a danno delle ragioni fiscali.
Al riguardo, le difese rilevano illogicità e incoerenza nella motivazione che, prima, confermerebbe il ruolo degli imputati di dipendenti nella RAGIONE_SOCIALE, e poi attribuirebbe agli stessi, a titolo di concorso, la responsabilità per condotta di deliberata evasione fiscale anche delle newco, imputabile per massima parte al COGNOME.
A fronte delle specifiche deduzioni difensive in merito a criteri presuntivi circa la collegialità degli atti di gestione dell’organo amministrativo collettivo, su cui sarebbe fondata la responsabilità dei ricorrenti, la sentenza impugnata non si confronta con i motivi di appello, e rimanda alla carica formalmente assunta dagli imputati nella RAGIONE_SOCIALE, senza indicare elementi di prova in relazione agli atti di gestione compiuti in concreto dai ricorrenti, sulla base del ruolo dagli stessi ricoperti.
Con riguardo alla bancarotta distrattiva di cespiti e rimanenze in favore della nuova società RAGIONE_SOCIALE, documentata in parte con fatture emesse prima della messa in liquidazione, la Corte d’appello richiama , quali indici della consapevolezza della distrazione, la assunzione di entrambi i ricorrenti alle dipendenze della nuova società, nella quale gli imputati continuavano a svolgere un’attività materiale identica a quella dagli stessi esercitata nella società fallita, della quale erano stati amministratori, nonché il dato della continuazione della nuova società con la fallita.
Ulteriore elemento di prova della sussistenza della consapevolezza del concorso nella condotta distrattiva del coimputato COGNOME, è indicato nella partecipazione degli imputati, in quanto soci, all’assemblea di approvazione del bilancio, in cui venivano azzerate le rimanenze. Si tratterebbe di decisione assunta da l socio e amministratore COGNOME, cui sarebbe sopraggiunta l’approvazione da parte dei ricorrenti con delibera assembleare.
La Corte d’appello non si confronta e non risponde alla specifica deduzione difensiva sulla omessa valutazione della ritenuta condotta concorsuale a fronte di una discrasia temporale della dilazione al 2019 d ell’approvazione del bilancio 2016, in cui si deliberava l’azzeramento delle rimanenze , momento in cui gli imputati non ricoprivano più alcun ruolo nella società, che veniva sciolta il 14/12/2016.
NOME COGNOME.
2.2 Il secondo motivo di ricorso è fondato.
Il motivo contesta la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva dei cespiti e delle rimanenze di cui al capo a), deducendo anche il travisamento delle dichiarazioni del curatore.
Con riguardo alla bancarotta distrattiva, la difesa di COGNOME deduce che la Corte territoriale non si sarebbe confrontata con le doglianze sollevate con i motivi di appello.
La motivazione sarebbe apodittica e in contrasto con la sentenza di primo grado laddove afferma che la società ha operato sempre regolarmente sotto il profilo commerciale e creditizio, mentre essa ometteva pagamenti verso il fisco ed aveva debiti verso banche e fornitori, nonché sarebbe manifestamente illogica la conclusione della asserita verità degli appostamenti contabili in quanto la sopravvalutazione delle rimanenze può costituire l’esped iente per avere bilanci in positivo ed ottenere finanziamenti bancari.
Sul punto, la sentenza impugnata non si confronta con il motivo di appello e non chiarisce la contraddittorietà di tale affermazione.
Con riguardo alla distrazione delle rimanenze, si deduce che la Corte d’appello abbia fondato il giudizio di responsabilità in mancanza di qualsiasi supporto probatorio, quale la prova che la RAGIONE_SOCIALE abbia operato con gli stessi beni della fallita, in mancanza di accertamento sulla congruità del prezzo di vendita delle rimanenze e su ulteriori diversi acquisti da quella effettuati o sulla consistenza del suo magazzino, e sarebbe incorsa anche nel vizio di travisamento per invenzione con riguardo alla dichiarazioni rese sul punto dal curatore che avrebbe formulato tre ipotesi non supportate da accertamenti concreti.
Si deduce che l ‘unico dato certo , come anche riportato nella sentenza di primo grado, sarebbe costituito dal fatto che, prima della messa in liquidazione, la fallita avrebbe venduto rimanenze regolarmente fatturate e pagate per un valore di euro 82.000,00, mentre l ‘unico elemento di prova utilizzato sarebbe stato l’indice di ricarica della società RAGIONE_SOCIALE, desumibile dai bilanci di quest’ultima.
Con riguardo alla ritenuta svalutazione dei cespiti ceduti alla nuova compagnia, la Corte d’appello non si confronta con le deduzioni difensive in merito al travisamento delle dichiarazioni del curatore, e non indica gli elementi di prova a supporto di una delle ipotesi prospettate dal curatore.
4.3 Il terzo motivo di ricorso è fondato.
Si deduce la violazione del principio di correlazione tra imputazione e fatto ritenuto in sentenza, riguardo alla ritenuta distrazione dell’azienda, non oggetto di contestazione, costituente fatto radicalmente diverso rispetto a quella delle rimanenze, con trasformazio ne del contenuto essenziale dell’addebito.
Si deduce che la imputazione non menziona anche la distrazione dell’avviamento, circostanza in relazione alla quale il ricorrente non avrebbe avuto possibilità di difendersi in quanto diversa dalla distrazione di rimanenze e cespiti, oggetto della contestazione, e consistente nel la distrazione dell’intera azienda .
Il motivo è fondato.
Non si condivide in quanto contrasta con il pacifico orientamento della Suprema Corte nonché affetto da nullità per difetto di correlazione tra imputazione e sentenza, il ragionamento della Corte d’appello, che ha ritenuto la distrazione delle rimanenze, in quanto comprensiva anche dei beni strumentali, di fatto, risolversi in una cessione di azienda, con completo esautoramento delle risorse, senza alcun riferimento all’avviamento della fallita.
In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la distrazione di un ramo di azienda è configurabile solo in caso di cessione avente ad oggetto, unitariamente, oltre che i singoli beni e rapporti giuridici, anche l’avviamento riferibile a tale autonoma organizzazione produttiva. (Sez. 5, Sentenza n. 31703 del 03/03/2015, Rv. 264347 -01).
La cessione, a qualunque titolo, di un ramo d’azienda – la quale ben può integrare la condotta distrattiva se non adeguatamente remunerata – presuppone che il trasferimento abbia ad oggetto un complesso aziendale in senso proprio, inteso, secondo la definizione dell’art. 2555 c.c., come il complesso dei beni organizzati per l’esercizio di una attività imprenditoriale (Sez. 5, Sentenza n. 23577 del 23/04/2024, Rv. 286621 -01).
4.4 Il quarto motivo di ricorso è fondato.
Con riguardo alla data delle condotte distrattive e la loro addebitabilità al ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata è carente.
La Corte territoriale, a fronte di precise deduzioni difensive, non si confronta con i motivi di appello e non chiarisce se la cessione sia avvenuta in epoca successiva alla messa in liquidazione della società, in occasione dell’approvazione del bilancio 2016, in cui l’imputato non ricopriva più la carica di amministratore , ovvero in un periodo antecedente.
Sul punto, la Corte d’appello non richiama per relationem la sentenza di primo grado, ma afferma soltanto che tale cessione alla nuova società era documentata con fatture buona parte emesse prima della messa in liquidazione, verso una società rispetto alla quale gli imputati si dichiarano estranei nonostante la successiva assunzione alle sue dipendenze.
La motivazione è contraddittoria laddove, prima afferma che l’atto distrattivo viene a ‘imporsi’ solo con l’approvazione del bilancio 2016, ossia solo nel 2019, e
poi che la sopravvenuta approvazione assembleare rappresentasse un concorso nella deliberazione.
4.5 Il quinto motivo di ricorso è fondato.
In tema di bancarotta fraudolenta fallimentare, le operazioni dolose di cui all’art. 223, comma 2, n. 2, legge fall. possono consistere nel sistematico inadempimento delle obbligazioni fiscali e previdenziali, frutto di una consapevole scelta gestionale da parte degli amministratori della società, da cui consegue il prevedibile aumento della sua esposizione debitoria nei confronti dell’erario e degli enti previdenziali (Sez. 5, Sentenza n. 24752 del 19/02/2018, Rv. 273337 -01)..
Con riguardo alla contestazione della sussistenza del reato di bancarotta da operazioni dolose di cui al capo 2), la Corte di merito non si confronta con il motivo di appello, limitandosi a rilevare che la società fallita non aveva mai adempiuto ai propri obblighi fiscali, mentre avrebbe operato sempre regolarmente sotto il profilo commerciale e creditizio. La sentenza impugnata desume dal mancato adempimento degli obblighi fiscali da parte della nuova società, di cui era socio solo COGNOME NOME, una deliberazione di evasione d’imposta complessiva sin dalla costituzione della fallita, imputabile soggettivamente in massima parte al COGNOME e a titolo di concorso agli imputati.
4.6 Il sesto motivo di ricorso è fondato.
Con riguardo alla dedotta in sussistenza dell’ elemento soggettivo del reato di bancarotta preferenziale, la Corte di merito sottolinea l’efficienza causale dei pagamenti preferenziali rispetto al fallimento ma non si confronta con il motivo di appello, che richiama l’incarico conferito ad un esperto in ristrutturazioni aziendali al fine di risanare l’azienda nonché la possibilità di pagare anche i debiti erariali attraverso la rateizzazione delle cartelle, già disposta, ed l’avvenuto iniziale pagamento delle rate.
Nel presente grado giudizio, è stata revocata la costituzione di parte civile del fallimento RAGIONE_SOCIALE , che ha determinato l’estinzione del rapporto processuale civile inserito nel processo penale.
La sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giudizio dinanzi ad altra Sezione della Corte d’appello di Venezia.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Venezia. Così deciso in Roma il 11/09/2025.
Il AVV_NOTAIO estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME