Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1565 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1565 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
rilevato che, con tre motivi di ricorso, NOME COGNOME ha dedotto: a) il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione all’art. 8, D. Igs. n. 74 del 2000 (primo motivo: si censura la sentenza impugnata in quanto la responsabilità penale sarebbe stata confermata senza una reale e coerente motivazione in ordine alla sussistenza del dolo specifico normativamente richiesto; i giudici d’appello avrebbero liquidato apoditticamente la tesi difensiva della mera ignoranza o buona fede come schermo per esonerarlo da qualsiasi profilo di responsabilità, affermazione che si porrebbe tuttavia in contrasto con i principi di diritto che richiedono l’accertamento del dolo specifico, inteso come finalità di evasione dell’imposta, che deve essere accertata in concreto e non può essere presunta dalla sola qualifica ricoperta; pur dando atto che l’imputato si era limitato a sostenere di non aver avuto la materiale disponibilità e i documenti contabili e che aveva fatto affidamento sul consulente esterno, la Corte d’appello avrebbe liquidato tali elementi con delle valutazioni stereotipate, omettendo di considerare sia la prova del concreto coinvolgimento dell’imputato nelle operazioni fraudolente, sia la delega gestionale ad altri soggetti operanti alla società sia, infine, la reale conoscenza della natura fittizia della fattura emessa; la sentenza, pur richiamando la giurisprudenza di legittimità sulla responsabilità dell’amministratore, non avrebbe offerto un percorso motivazionale idoneo a spiegare come il ricorrente, a fronte della documentata ed ampia delega delle incombenze fiscali a un consulente esterno, fosse effettivamente o personalmente a conoscenza delle specifiche operazioni inesistenti o delle false dichiarazioni, e come avesse agito con la specifica volontà di utilizzarle per evadere l’Iva; la motivazione si sarebbe soffermata altresì sull’affermazione che il ricorrente aveva rilasciato dichiarazioni fasulle, omettendo di considerare, o comunque valutando in modo illogico, la circostanza che tali dichiarazioni fossero materialmente predisposte e presentate dal consulente fiscale; non sarebbe stato quindi chiarito come, in presenza di un affidamento totale del professionista, il dolo specifico di evasione possa essere stato autonomamente e concretamente accertato in capo all’amministratore, al di là di una generica responsabilità di vigilanza che attiene tuttavia all’elemento soggettivo della colpa, e non a quello del dolo normativamente richiesto; in definitiva, i giudici di appello avrebbero applicato in maniera distorta il principio della non deresponsabilizzazione dell’amministratore, senza però calare tale principio nel caso di specie con una prova rigorosa del dolo specifico, risolvendo il dubbio sulla sua sussistenza con una presunzione che si traduce in un vizio motivazionale); b) vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e delle argomentazioni difensive (secondo motivo: la sentenza sarebbe censurabile Corte di Cassazione – copia non ufficiale
avendo omesso di considerare in modo adeguato, o comunque avendole valutate in modo contraddittorio ed illogico, le prove a sostegno delle argomentazioni difensive presentate dal ricorrente relative all’effettiva portata dell’affidamento al consulente fiscale e alla sua conseguente estraneità consapevole alle condotte illecite; i giudici avrebbero formulato un giudizio di responsabilità senza spiegare in modo persuasivo come la condotta del ricorrente, al di là del ruolo formale di amministratore, abbia concretamente contribuito alla realizzazione del reato e della specifica volontà di evadere, non emergendo elementi che avrebbero dovuto in concreto allertare il ricorrente sulla fraudolenza delle operazioni gestite dal consulente; il principio dell’affidamento opererebbe come un limite alla presunzione di conoscenza e al principio della responsabilità oggettiva o colpa presunta, imponendo al giudice di merito un onere motivazionale stringente per dimostrare che l’amministratore non poteva onestamente e ragionevolmente fare affidamento sul professionista o sulla struttura delegata; nel caso di specie, il collegio avrebbe fondato la decisione su elementi documentali acquisiti omettendo del tutto di considerare che l’imputato non gestiva direttamente la parte fiscale, che l’attività contabile e dichiarativa era stata affidata ad un consulente esterno, che l’unico dipendente risultava gestire la parte amministrativa; su tale assunto la Corte d’appello si è limitata ad applicare un principio generale di diritto, ossia la responsabilità dell’amministratore, senza un’effettiva e logica verifica della sua applicabilità al caso concreto, ove la difesa aveva strenuamente sostenuto l’ignoranza incolpevole e il totale affidamento al professionista); c) vizio di violazione di legge in relazione all’art. 62-bis, cod. pen., e correlato vizio di motivazione e di travisamento probatorio circa l’erronea valutazione della condizione soggettiva e alla conseguente ingiustificata limitazione delle attenuanti generiche (terzo motivo: si censura la sentenza impugnata per aver la Corte d’appello negato le invocate attenuanti generiche facendo riferimento, da un lato, alla irrilevanza dell’incensuratezza e, dall’altro, all’ingente valore dell’imposta evasa e all’intensità del dolo, desunta dall’articolazione della condotta evasiva e dell’arco temporale in cui si è protratta; si tratterebbe di una motivazione censurabile anzitutto sotto il profilo travisamento probatorio, in quanto i giudici avrebbero affermato che l’imputato sarebbe incensurato, laddove diversamente risulta gravato da altri precedenti penali; in secondo luogo, l’errore sul dato relativo ai precedenti penali avrebbe impedito una corretta e logica applicazione della discrezionalità concessa al giudice in materia di attenuanti generiche; non sarebbe cioè possibile, alla luce del predetto travisamento, comprendere se la Corte d’appello avrebbe comunque negato la massima estensione delle attenuanti qualora avesse avuto contezza della reale condizione di soggetto non incensurato, Corte di Cassazione – copia non ufficiale
rendendo la motivazione attuale come carente sotto il profilo della sua coerenza logica e della sua rispondenza agli atti);
ritenuto che i motivi di ricorso proposti dalla difesa sono inammissibili in quanto: a) il secondo motivo è costituito da mere doglianze in punto di fatto; b) tutti riproducono profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici e di merito e non scanditi da specifica criticità delle argomentazioni a base della sentenza impugnata; c) il primo motivo è comunque inammissibile in quanto nuovo, atteso che inerisce ad una violazione di legge deducibile e non dedotta in precedenza; d) il terzo è inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive;
rilevato, infatti, che i giudici di appello, con motivazione non manifestamente illogica ed immune dai denunciati vizi, chiariscono le ragioni per le quali il fatto/reato era sicuramente da ritenersi sussistente, confutando le identiche doglianze, replicate in sede di legittimità senza alcun apprezzabile elemento di novità critica; si legge, infatti, alle pagg. 2/4 della sentenza, come dal compendio probatorio acquisito era emerso che la società di cui il ricorrente era legale rappresentante, negli anni di imposta 2015 e 2016, aveva emesso dichiarazioni di intento fasulle al solo scopo di evadere l’Iva dovuta per gli acquisti effettuati in quell’arco temporale; in particolare, la società amministrata dall’imputato risultava aver intrattenuto rapporti commerciali la società RAGIONE_SOCIALE nell’ambito dei quali aveva dichiarato falsamente di possedere lo status di esportatore abituale e di essere per l’effetto esente dal pagamento dell’Iva, acquistando prodotti per la casa e per l’igiene orale per importi non imponibili, complessivamente pari ad oltre 1.600.000C; ulteriori elementi sintomatici della consumazione del reato contestatogli vengono individuati, nella sentenza impugnata, nell’assenza di un deposito, di attrezzature e di dipendenti nel luogo deputato a sede legale della società, nonché nella mancata esibizione da parte dell’imputato delle scritture contabili richieste dagli agenti accertatori; peraltro, l’imputato non aveva fornito alcuna versione alternativa della vicenda, limitandosi a sostenere di non aver mai avuto la materiale disponibilità della documentazione contabile in quanto affidata ad un consulente fiscale rimasto ignoto, di aver avuto un unico dipendente nel corso della sua amministrazione e di non aver mai effettuato acquisiti o vendite da o per l’estero; ciò che smentisce tale ricostruzione dei fatti, si legge in sentenza, è il dato inconfutabile che l’imputato nella compagine societaria rivestisse un ruolo decisivo essendone l’amministratore legale; pertanto i poteri, sia gestionali che di vigilanza, discendenti dalla qualifica ricoperta, avrebbero dovuto spingerlo ad interessarsi in prima persona delle sorti della società amministrata, non potendo Corte di Cassazione – copia non ufficiale
la mera ignoranza o la buona fede, con cui questi aveva asseritamente agito, fungere da schermo per esonerarlo da qualsiasi profilo di responsabilità per i reati compiuti sotto la sua gestione; i giudici d’appello, peraltro, corroborano tale argomentazione, di per sé non manifestamente illogica, con il richiamo a puntuali precedenti giurisprudenziali di questa Corte (Sez. F, n. 42897 del 09/08/2018, C., Rv. 273939 – 02; Sez. 3, n. 33433 del 07/07/2023, COGNOME ed altri, non mass.), sottolineando come proprio il richiamo a tali precedenti fugasse ogni dubbio circa la colpevolezza del ricorrente per le dichiarazioni di intento emesse, nella misura in cui l’imputato, sfruttando la qualifica rivestita nell’alveo della sua società cartiera, aveva rilasciato dichiarazioni fasulle nelle quali sosteneva di poter acquistare beni e servizi esenti da iva, permettendo in questo modo a terzi ossia alla RAGIONE_SOCIALE di evadere oltre un milione e mezzo di euro di imposte; quanto poi, al motivo afferente al trattamento sanzionatorio, i giudici di appello hanno escluso di poter concedere le già riconosciute attenuanti generiche nella loro massima estensione per l’assenza di ulteriori elementi suscettibili di essere positivamente valutati;
ritenuto che, al cospetto di tale apparato argomentativo, le doglianze del ricorrente, svolte nel secondo motivo, appaiono del tutto prive di pregio, in quanto tradiscono il “dissenso” sulla ricostruzione dei fatti e sulla valutazione delle emergenze processuali svolta dal giudice di appello, attingendo la sentenza impugnata e tacciandola per presunte violazioni di legge e per vizi motivazionali con cui, in realtà, si propongono doglianze non suscettibili di sindacato in sede di legittimità; ed invero, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 – 01); e ciò è quanto è avvenuto nel caso di specie;
rilevato, peraltro, quanto al primo motivo, che lo stesso è inoltre inammissibile in quanto la questione sul dolo specifico non era stata espressamente dedotta nei motivi di appello, esponendosi pertanto alla causa di inammissibilità di cui all’art. 606, comma 3, cod. proc. pen., ciò che giustificava il silenzio sul punto dei giudici territoriali (tra le tante: Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 – 01);
rilevato, infine, quanto al terzo motivo, che la censura proposta si fonda sull’assunto che la Corte d’appello abbia negato le attenuanti generiche
richiamando, da un lato, l’irrilevanza dello stato di incensuratezza e, dall’altro, la gravità del fatto, desunta dall’ingente valore dell’imposta evasa, dall’intensità del dolo e dalla complessità della condotta protratta nel tempo; si deduce, inoltre, che la motivazione sarebbe viziata da travisamento probatorio, poiché i giudici avrebbero erroneamente affermato l’incensuratezza dell’imputato, laddove dagli atti risulterebbero precedenti penali; tale errore, secondo la prospettazione difensiva, avrebbe impedito una corretta applicazione della discrezionalità in materia di attenuanti generiche, rendendo la motivazione illogica e incoerente;
ritenuto che tale doglianza, tuttavia, si rivela inammissibile per due ordini di ragioni, la carenza di interesse e la manifesta infondatezza; a) quanto al primo profilo, l’errore sul dato relativo all’incensuratezza è privo di incidenza sul nucleo motivazionale della decisione, che si fonda su elementi autonomi e decisivi: la gravità economica dell’evasione, l’elevata intensità del dolo e la durata della condotta; la giurisprudenza di legittimità è costante nel ritenere che la concessione delle attenuanti generiche, ai sensi dell’art. 62-bis cod. pen., presuppone la presenza di elementi positivi di segno concreto, non potendo la sola incensuratezza costituire titolo sufficiente (Sez. 3, n. 23298 del 12/01/2023, COGNOME., non mass.; Sez. 1, n. 35857 del 22/10/2025, COGNOME, non mass.); ne consegue che, anche ove fosse corretta la condizione di non incensurato, la Corte d’appello avrebbe potuto legittimamente negare le attenuanti sulla base dei predetti elementi ostativi, sicché l’eventuale accoglimento del motivo non sortirebbe alcun effetto utile, determinando la carenza di interesse (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, COGNOME, Rv. 277281 – 01);
ritenuto, in ogni caso, che appare evidente anche la manifesta infondatezza del motivo, atteso che la motivazione dell’impugnata sentenza si presenta coerente e completa, avendo individuato criteri di valutazione conformi ai principi consolidati (gravità del fatto, intensità del dolo e articolazione della condotta); non ricorre, pertanto, alcuna frattura logica tra le premesse e le conclusioni, né contraddizione interna, essendo il riferimento all’incensuratezza meramente accessorio; questa Corte ha più volte affermato che il vizio di illogicità manifesta si configura solo in presenza di evidenti incongruenze o contraddizioni, non quando il ricorrente solleciti una rivalutazione del merito, estranea al giudizio di legittimità (Sez. 7, ord. n. 22478 del 16/04/2024, Po, non mass.; Sez. 5, n. 19318 del 20/01/2021, Cappella, Rv. 281105 – 01); in definitiva, il motivo di ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia per carenza di interesse, sia per manifesta infondatezza, atteso che la motivazione della Corte d’appello è immune da vizi logici e conforme ai criteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità;
ritenuto, conclusivamente, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle emende, non potendosi escludere profili di colpa nella sua proposizione;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 1’11/12/2025