Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29537 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29537 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 10/04/2025
In nome del Popolo Italiano
TERZA SEZIONE PENALE
PU – 10/04/2025
SENTENZA
sul ricorso di COGNOME NOMECOGNOME nato a Gallarate il 11/01/1970, avverso la sentenza in data 01/07/2024 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’inammissibilità del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 1° luglio 2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 17 gennaio 2023 del Tribunale di Milano, ha dichiarato di non doversi procedere nei confronti di NOME COGNOME per il reato di cui all’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 1), limitatamente all’anno d’imposta 2012, e per il reato dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 (capo 3), limitatamente alle fatture emesse nell’anno d’imposta 2013 per intervenuta prescrizione, e ha confermato la condanna per i residui reati, capo 1) art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000 per la dichiarazione del 2013, capo 2), art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, capo 3) art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000 per le fatture del 2014 e del 2015, rideterminando la pena.
L’imputato eccepisce con i primi tre motivi di ricorso la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all’accertamento di responsabilità dei fatti di cui ai tre capi d’imputazione e lamenta con il quarto motivo il diniego delle generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso Ł manifestamente infondato.
Con il primo motivo, COGNOME pretende l’estensione dell’assoluzione pronunciata dal
Tribunale di Milano in altro procedimento per il reato dell’art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000, relativamente all’annualità 2011, ai fatti di cui alle annualità residue. Tale assoluzione ha comportato la dichiarazione di non doversi procedere per bis in idem relativamente al medesimo fatto di questo procedimento per l’annualità 2011, ma non ha inciso sulla restante parte della contestazione. La Corte territoriale ha ben spiegato che la tesi accolta dal Tribunale per giustificare l’assoluzione, fondata sull’indisponibilità della documentazione necessaria a redigere le dichiarazioni fiscali, era disancorata dalle risultanze processuali di questo giudizio. Premessi i limiti dell’art. 238bis cod. proc. pen. e l’assenza di qualsiasi automatismo nel recepimento e nell’utilizzazione di fatti e valutazioni delle sentenze irrevocabili, non sussistendo una pregiudizialità penale (Sez. 5, n. 15 del 21/11/2019, dep. 2020, Consob, Rv. 278389 – 01; Sez. 2, n. 9693 del 17/02/2016, De Matteis, Rv. 266656 01), la giurisprudenza ammette epiloghi diversi in conseguenza di acquisizioni processuali diverse (Sez. 2, n. 38184 del 06/07/2022, Cospito, Rv. 283904 – 05). La Corte territoriale ha fatto buon governo di tale principio di diritto perchØ ha confermato l’accertamento di responsabilità compiuto dal Tribunale osservando che a) COGNOME aveva accettato scientemente la carica di amministratore della RAGIONE_SOCIALE ricevendo la contabilità innanzi al notaio; b) non era nuovo a tale tipo di attività, avendo assunto in precedenza la carica di amministratore della RAGIONE_SOCIALE, società che aveva presentato le medesime anomalie gestionali della prima; c) contraddittoriamente, aveva, dapprima, sostenuto di non aver mai avuto la documentazione della società perchØ depositata presso un professionista mai indicato e, poi, aveva sostenuto di averla smarrita in quanto contenuta in un computer che era stato rubato, furto mai denunciato; d) aveva pienamente operato sul conto della società, ricevendo liquidità in entrata e disponendo bonifici in uscita in tutti gli anni in contestazione, salvo presentare denunce su tali operazioni, ritenute irrilevanti, solo dal 2013. Il dolo specifico di evasione Ł stato, poi, individuato correttamente, alla stregua dei criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità, nel mancato pagamento postumo delle imposte in tempi ragionevoli, nella reiterazione dell’omissione per piø anni, nel complesso dei rapporti tra l’amministratore di fatto e di diritto «nell’ambito dei quali assumono decisiva valenza la macroscopica illegalità dell’attività svolta e la consapevolezza di tale illegalità, nella specie non denegabile alla luce del complessivo quadro probatorio ricostruito dal primo giudice» (tra le piø recenti, Sez. 3, n. 38802 del 25/09/2024, Nuzzolese, Rv. 286950 – 01).
Con il secondo motivo, concernente il reato dell’art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, il ricorrente insiste sull’indisponibilità della documentazione, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata come sopra sintetizzata.
Con il terzo motivo, relativo al reato dell’art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000, lamenta che non si era tenuto conto delle denunce presentate, ancora una volta senza confrontarsi con la sentenza impugnata secondo cui erano tardive e irrilevanti.
GLYPHIl quarto motivo Ł del pari inconsistente. Si premette che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione Ł insindacabile in sede di legittimità, purchØ sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, COGNOME, Rv. 271269). Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, non rilevando piø il solo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, il diniego delle circostanze attenuanti generiche Ł stato pienamente giustificato nel par. 2.6 della sentenza impugnata ove si Ł dato conto del contegno processuale scorretto, solo apparentemente collaborativo, avendo reso il ricorrente
delle dichiarazioni mendaci e pretestuose, nonchØ dei numerosi precedenti penali, particolarmente in materia di falso ideologico, occultamento e distruzione di documenti contabili, armi e danneggiamento.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi Ł ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza ‘versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità’, si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Così deciso, il 10 aprile 2025
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME