Responsabilità amministratore: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Una recente ordinanza della Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia di responsabilità amministratore, stabilendo che la suddivisione interna dei compiti all’interno di una società non esonera chi ricopre tale carica dai propri doveri istituzionali. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un amministratore, condannandolo al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, poiché l’impugnazione mirava a una semplice rivalutazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità.
Il caso: l’appello contro la sentenza di condanna
Il caso trae origine dal ricorso presentato dall’amministratore di una società avverso una sentenza della Corte d’Appello. Il ricorrente contestava la propria responsabilità, sollevando censure relative ai suoi poteri effettivi e all’elemento psicologico del reato. La sua difesa si basava, tra le altre cose, sulla suddivisione interna delle competenze e sulla mancata notifica personale di un avviso di accertamento, elementi che, a suo dire, avrebbero dovuto limitare o escludere la sua colpevolezza.
La decisione della Cassazione sulla responsabilità amministratore
La Corte di Cassazione ha rigettato completamente la linea difensiva, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno sottolineato come le argomentazioni del ricorrente non facessero emergere vizi di legittimità della sentenza impugnata, ma si limitassero a proporre una diversa lettura del quadro fattuale, già correttamente esaminato e valutato nei precedenti gradi di giudizio.
I limiti del ricorso per Cassazione
La Corte ha ricordato che il giudizio di legittimità non è una terza istanza di merito. Il suo scopo non è rivalutare i fatti, bensì verificare la corretta applicazione della legge e la coerenza logica della motivazione della sentenza impugnata. Poiché il ricorso si presentava come un tentativo di riesaminare le prove e le circostanze, è stato ritenuto inammissibile.
I doveri ineludibili dell’amministratore
Un punto cruciale della decisione riguarda la natura della responsabilità amministratore. La Cassazione ha affermato con chiarezza che l’assunzione della carica comporta l’accettazione di precisi doveri di verifica e controllo, in particolare in ambito contabile. Questi obblighi non possono essere elusi o diminuiti da accordi interni sulla ripartizione delle mansioni. Tali suddivisioni, infatti, hanno un valore puramente organizzativo e non incidono sui poteri e doveri istituzionali legati alla carica, che rimangono pieni ed effettivi.
Le motivazioni della Corte
La motivazione dell’ordinanza si fonda su diversi pilastri. In primo luogo, la sentenza della Corte d’Appello è stata giudicata coerente, priva di vizi logici e in linea con consolidati orientamenti giurisprudenziali. Le deduzioni del ricorrente non sono state in grado di superare la solidità di tale impianto argomentativo.
In secondo luogo, i giudici hanno ritenuto irrilevante la questione della mancata notifica dell’avviso di accertamento. Tale omissione non è stata considerata sufficiente a scalfire il quadro delle responsabilità, poiché i doveri di controllo contabile dell’amministratore preesistono e prescindono da singoli atti amministrativi. L’amministratore ha l’obbligo di informarsi e vigilare sulla corretta gestione contabile e fiscale della società che dirige.
Conclusioni: implicazioni pratiche della sentenza
Questa ordinanza offre un importante monito per chiunque ricopra cariche amministrative in una società. La responsabilità amministratore è una questione seria e non delegabile. La Corte Suprema ribadisce che non ci si può nascondere dietro a ripartizioni interne di compiti per sfuggire ai propri doveri di vigilanza. Ogni amministratore è tenuto a un controllo attivo e consapevole sulla gestione societaria, poiché risponde personalmente delle omissioni e delle irregolarità, anche se materialmente commesse da altri all’interno dell’organizzazione aziendale. La decisione conferma che il tentativo di utilizzare il ricorso per Cassazione come un’ulteriore istanza di merito è destinato all’insuccesso, con conseguente condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie.
Un amministratore può evitare la propria responsabilità legale basandosi su una divisione interna dei compiti all’interno della società?
No, secondo la Corte di Cassazione, una ripartizione interna di competenze di rilievo meramente organizzativo non ha incidenza sui poteri e doveri istituzionali della carica di amministratore, che includono la vigilanza e il controllo contabile.
È possibile presentare un ricorso in Cassazione per chiedere una nuova valutazione dei fatti già giudicati in appello?
No, il ricorso è stato dichiarato inammissibile proprio perché appariva ‘rivalutativo di dati e di censure’, ovvero mirava a un riesame del merito della questione, compito che non spetta alla Corte di Cassazione, la quale giudica solo la legittimità della decisione.
La mancata notifica di un avviso di accertamento all’amministratore è un elemento sufficiente per escludere la sua responsabilità?
No, nel caso di specie la Corte ha ritenuto irrilevante l’omessa notifica dell’avviso di accertamento. La responsabilità dell’amministratore deriva dai suoi doveri di verifica contabile, che sono indipendenti dalla notifica di specifici atti fiscali.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 26313 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 26313 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 26/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 06/06/2023 della CORTE APPELLO di SALERNO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME è inammissibile apparendo rivalutativo di dati e di censure sui poteri effettivi del ricorrente e su relativo elemento psicologico, peraltro correttamente affrontate con la sentenza impugnata, coerente nella esposizione e valutazione dei dati e come tale priva di vizi logici, nonchè ispirata (cfr. pag. 5 e 6 in particolare) a consolidati e chia orientamenti di legittimità non superabili dalle deduzioni del ricorrente, posti i chiari riferimenti alla irrilevanza, rispetto alla tesi difensiva, della omessa notifi al ricorrente dell’avviso di accertamento, e il richiamo ai doveri di verific contabile correlati alla avvenuta assunzione della carica di amministratore all’interno della società, senza che limitazioni possano dedursi da riparti interni di competenze di rilievo meramente organizzativo, senza incidenza alcuna sui poteri istituzionali della carica..
Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della RAGIONE_SOCIALE delle Ammende.
Così deciso il 26.1.2024