Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 6102 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 6102 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data Udienza: 15/01/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante NOME, nato a Salcea (Romania) il DATA_NASCITA
avverso la ordinanza del l’01 /07/2025 del Tribunale di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice generale NOME COGNOME, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni del difensore, AVV_NOTAIO, che conclude per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza emessa l’ 01/07/2025, il Tribunale di Milano dichiarava inammissibile la richiesta di riesame proposta nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 16/04/2025.
Avverso la ordinanza del Tribunale di Milano propone ricorso per cassazione il difensore di fiducia, AVV_NOTAIO, nell’interesse di RAGIONE_SOCIALE, articolando un unico motivo, con cui deduce, ai sensi dell’art. 606 , comma
1, lett. b) , cod. proc. pen., violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 322 cod. proc. pen.
2.1. Al riguardo, la ricorrente censura la decisione nella parte in cui il Tribunale, nel ritenere la richiesta di riesame inammissibile siccome presentata da soggetto non legittimato perché privo della rappresentanza legale della società, ha considerato il sequestro effettuato nei confronti della società non quale terzo, ma quale responsabile amministrativo ex d.lgs. 231/2001.
A tal fine la ricorrente rileva avere il Tribunale trascurato che RAGIONE_SOCIALE veniva indicata quale responsabile amministrativo unicamente nella parte iniziale del provvedimento di sequestro, senza che venissero indicati i profili della responsabilità dell’ente ; nel decreto di sequestro era indicato che il sequestro preventivo era disposto per equivalente anche nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, con chiaro riferimento alla norma di cui all’art. 321 cod. proc. pen.; medesime indicazioni letterali e riferimenti normativi si rinvenivano nel verbale di sequestro del 20 maggio 2025.
Insta pertanto per accoglimento del motivo.
2.2. Con le conclusioni scritte depositate, la ricorrente argomenta ulteriormente circa la fondatezza dei motivi e allega documentazione a sostegno della considerazione della società quale soggetto terzo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
1.1. Rileva preliminarmente il Collegio che a RAGIONE_SOCIALE è contestato l’illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 24 d.lgs. 231/2001 in relazione al delitto di cui all’art. 640 -bis cod. pen. (riqualificato dal Giudice per le indagini preliminari ai sensi dell’a rt. 316ter cod. pen.) contestato al legale rappresentante della società, RAGIONE_SOCIALE, come commesso in concorso con altri (vds. imputazioni provvisorie riportate nel corpo della ordinanza impugnata).
Il sequestro, secondo quanto risulta dal testo del provvedimento, è stato emesso ai sensi dell’art. 321 cod. proc. pen. ed ha attinto, per equivalente, anche le disponibilità finanziarie della società RAGIONE_SOCIALE per l’importo di euro 11.087.320,51.
Il Tribunale del riesame ha dichiarato inammissibile il ricorso sul decisivo rilievo dell’invalidità della nomina del difensore della società, odierna ricorrente, effettuata dal RAGIONE_SOCIALE in violazione dell’art. 39 d.lgs. 231/2001, osservando vieppiù come, essendo indicata nello stesso decreto di sequestro notificato a mani del RAGIONE_SOCIALE la contestazione dell’illecito amministrativo alla società, il legale
rappresentante fosse a conoscenza della pendenza del procedimento per responsabilità amministrativa a carico della società (vds. pag. 6 ordinanza impugnata).
1.2. Ciò premesso, risulta stabilito, a norma dell’art. 39 d.lgs. 231/2001, che «L’ente partecipa al procedimento penale con il proprio rappresentante legale, salvo che questi sia imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo».
Nella specie, il Tribunale del riesame ha dunque fatto corretta applicazione del divieto, generale e assoluto, di rappresentanza dell’ente stabilito dall’art. 39 citato, ritenendo inesistente la nomina del difensore di fiducia della società RAGIONE_SOCIALE, in quanto effettuata da soggetto non legittimato.
Né sul punto risultano decisive le argomentazioni svolte dalla ricorrente, in quanto si risolvono in censure di fatto che finiscono anche per ridondare in vizi che attengono alla motivazione del provvedimento impugnato, non consentiti in questa sede.
Peraltro, osserva il Collegio che, nella situazione di fatto descritta dai giudici della cautela, è dato cogliere la condizione di incompatibilità che esclude la legittimità della nomina del difensore della società (vds. pagg. 2-4 ordinanza), poiché il divieto assoluto di rappresentanza -che consegue all’essere il legale rappresentante , al momento del compimento dell’atto, indagato del delitto presupposto in relazione a cui è contestato alla società, nel medesimo procedimento, l’ill ecito amministrativo -priva il primo della rappresentanza legale dell’ente nel procedimento ed è ostativo all’esercizio della facoltà di agire giudizialmente e di conferire a tal fine il mandato ad litem ad un legale.
Deve pertanto essere richiamato l’orientamento di questa Corte -di cui il Tribunale ha fatto corretta applicazione -secondo cui è inammissibile, per difetto di legittimazione, rilevabile di ufficio ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a) , cod. proc. pen., la richiesta di riesame di decreto di sequestro preventivo presentata dal difensore dell’ente nominato dal rappresentante, che sia imputato o indagato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo (Sez. U, n. 33041 del 28/05/2015, COGNOME, Rv. 264311 -01; Sez. 2, n. 23910 del 07/05/2025, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 288227 -01; Sez. 2, n. 16932 del 14/03/2025, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 288030 -01; Sez. 2, n. 44372 del 13/10/2022, Marino, Rv. 284123 -01; Sez. 2, n. 51654 del 13/10/2017, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 271360 -01; Sez. 3, n. 5447 del 21/09/2016, dep. 2017, Ciervo, Rv. 269754 -01).
Questa Corte ha anche chiarito che il conflitto di interessi normativamente previsto dall’ art. 39 d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 è da ritenersi presunto iuris et de iure , senza che sia necessario, a tal fine, un concreto accertamento del giudice, che, per l’effetto, non ha neppure alcun onere motivazionale sul punto
(Sez. 2, n. 13003 del 31/01/2024, COGNOME, Rv. 286095 -01; Sez. 3, n. 35387 del 13/05/2022, COGNOME, Rv. 283551 -01).
Le superiori considerazioni risultano assorbenti anche delle ulteriori deduzioni ed argomentazioni difensive contenute nella memoria depositata.
Alla pronuncia consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura del motivo ed al profilo di colpa ravvisabile, si stima equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così è deciso, 15/01/2026
Il Consigliere estensore NOME COGNOME
Il Presidente NOME COGNOME