Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 11611 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 6 Num. 11611 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/03/2026
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 3/11/2025 del Tribunale di Monza udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
lette le conclusioni della Sostituta Procuratore generale NOME COGNOME che conclude per inammissibilità del ricorso della RAGIONE_SOCIALE; il rigetto del ricorso RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, per quest’ultima previa rettifica della determinazione della sanzione interdittiva da intendersi applicata per la durata di due mesi e venti giorni in relazione al capo 22) e la per la durata di sei mesi in relazione al capo 23);
letta la memoria depositata dall’AVV_NOTAIO con allegata richiesta di patteggiamento formulata dalla RAGIONE_SOCIALE
RITENUTO IN FATTO
Le società in epigrafe indicate ricorrono avverso la sentenza con la quale il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Monza applicava le pene concordate, in relazione agli illeciti amministrativi loro rispettivamente ascritti.
Le parti concordavano, altresì, l’ammontare della confisca ex art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 che veniva conformemente recepito dal giudice nel patteggiamento.
In particolare, la sentenza di applicazione pena veniva emessa in relazione ai reati di corruzione propria e dichiarazione fraudolenta realizzata mediante fatture inesistenti contestate alle società ricorrenti.
Nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE Ł stato proposto un unico motivo di ricorso, con il quale si deduce l’illegalità della confisca del profitto del reato, evidenziandosi come l’accordo sulla pena era stato siglato dall’amministratore giudiziario e, solo a seguito della revoca del sequestro e della nomina del nuovo amministratore della società, quest’ultimo si avvedeva che il debito tributario, scaturente dall’illecito conseguente all’uso di fatture inesistenti, era stato sanato mediante ravvedimento operoso.
A fronte dell’avvenuto pagamento, la confisca del profitto non poteva essere disposta.
3.Nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE sono stati formulati due motivi di ricorso.
3.1. Con il primo motivo, si deduce violazione di legge conseguente all’avvenuta assoluzione dell’amministratore della società, NOME COGNOME, dal reato presupposto dell’illecito dell’ente.
Questi era stato giudicato, in rito abbreviato, in relazione al reato di corruzione contestato al capo 7), venendo assolto per non aver commesso il fatto, formula assolutoria che, pur non escludendo la commissione del reato da parte di terzi, avrebbe imposto al giudice del patteggiamento di individuare l’autore del reato presupposto e il suo ruolo all’interno dell’ente.
In ogni caso, si contesta anche la qualificazione giuridica della condotta in termini di corruzione propria, sussistendo sicuri elementi per escludere la commissione di un atto contrario ai doveri d’ufficio da parte del pubblico ufficiale corrotto, sicchŁ si sarebbe potuto al piø ipotizzare la commissione del reato di corruzione per l’esercizio della funzione.
3.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell’art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, sottolineandosi come il giudice del patteggiamento si era limitato a recepire l’accordo intervenuto tra le parti in ordine all’ammontare della confisca, parametrata alla somma che l’RAGIONE_SOCIALE aveva versato alla RAGIONE_SOCIALE per l’assistenza tecnico-amministrativa prestata in relazione alla compravendita di un immobile di sua proprietà. L’utilizzo di tale somma per remunerare il pubblico agente corrotto era una condotta non riconducibile alla RAGIONE_SOCIALE e, quindi, la confisca del prezzo risultava illegittima.
Peraltro, applicando i principi di diritto recentemente affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza ‘Massini’, non poteva riconoscersi la solidarietà passiva in relazione all’oggetto della confisca per equivalente.
4.Nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE sono stati formulati tre motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo si deduce la violazione dell’art. 129 cod. proc. pen., nonchØ l’erronea qualificazione giuridica delle condotte descritte al capo 23) e ritenute integranti il reato di corruzione propria, anzichØ quello di corruzione per l’esercizio della funzione.
Sottolinea la difesa come il giudice chiamato a pronunciarsi sulla richiesta di patteggiamento disponeva già degli elementi per addivenire ad una diversa qualificazione giuridica, emergente sia dalla relazione del consulente tecnico del pubblico ministero, che dalla consulenza tecnica presentata nell’interesse dell’imputato NOME COGNOME.
4.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione dell’art.19 d.lgs. n. 231 del 2001,
con riferimento alla quantificazione della confisca, difettando qualsivoglia motivazione in ordine all’importo confiscabile, non essendosi neppure tenuto conto dell’applicabilità dei principi di diritto recentemente affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza ‘Massini’.
4.3. Con il terzo motivo, si contesta sia che, per l’illecito amministrativo derivante dal reato tributario, doveva escludersi la responsabilità dell’ente, difettando un interesse o vantaggio per il predetto.
In ogni caso, risultava violato l’accordo raggiunto tra le parti, posto che nella richiesta di applicazione della pena si era indicata, per il capo 22), la sanzione interdittiva per la durata di mesi 2 e giorni 20, mentre la sentenza determinava la durata della sanzione in 6 mesi. La ricorrente, inoltre, contestava l’applicazione della sanzione interdittiva, difettando i requisiti della rilevante entità del profitto o della reiterazione degli illeciti, richiesti dall’art. 13 d.lgs. n. 231 del 2001; neppure si era considerato che la NOME aveva provveduto all’estinzione del debito tributario, il che precludeva la confisca del profitto derivante dall’illecito.
I ricorsi venivano definiti all’esito di trattazione cartolare.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La società RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso mediante il proprio legale rappresentante, NOME COGNOME, che risulta nominato in data 11/11/2025.
Deve rilevarsi l’incompatibilità del predetto amministratore unico a rappresentare l’ente nell’ambito del procedimento a suo carico, stante la previsione dell’art. 39 d.lgs. n. 231 del 2001, secondo cui il rappresentante dell’ente deve essere diverso dall’autore del reato presupposto.
Dalla lettura delle imputazioni relative ai reati presupposto della responsabilità amministrativa della RAGIONE_SOCIALE, emerge chiaramente che le condotte risultano ascritte a NOME COGNOME (capo 7 e 9), sicchŁ risulta integrata l’incompatibilità in oggetto.
Deve precisarsi che non sussiste alcun dubbio in ordine alla coincidenza tra l’autore del reato presupposto (NOME COGNOME) e l’attuale amministratore unico della società (indicato come NOME COGNOME), posto che, a fronte dell’indicazione nominativa parzialmente diversa, nella procura speciale allegata al ricorso in cassazione (doc.10) il legale rappresentante si qualifica quale NOME COGNOME, inoltre anche la data e il luogo di nascita del predetto coincidono con quelle indicate in atti.
Sulla base di tali considerazioni, deve ribadirsi il consolidato principio secondo cui il legale rappresentante indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di GLYPHincompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell’ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall’art. GLYPH39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. d.lgs. n. 231 del 2001 (da ultimo Sez.3, n. 35387 del 13/5/2022, Capano, Rv. 283551).
Tale regola Ł stata condivisibilmente interpretata secondo un criterio di stretta interpretazione, nel senso, conforme al dettato normativo, secondo cui il divieto di rappresentare l’ente postula che la qualità di imputato sia rivestita dal legale rappresentante al momento del compimento dell’atto nell’interesse dell’ente (Sez.2, n. 16932 del 14/3/2025, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 288030).
Nel caso di specie, non Ł stato dedotto e tanto meno provato che COGNOME non rivesta piø la qualifica di imputato nel procedimento in corso di svolgimento nei suoi confronti,
sicchŁ non può che prendersi atto della sussistenza dell’incompatibilità a rappresentare l’ente.
. I motivi proposti nell’interesse delle altre due società ricorrenti sono, in parte, sovrapponibili e congiuntamente esaminabili.
.1. Le ricorrenti si dolgono della qualifica giuridica attribuita ai reati presupposto, in termini di corruzione propria piuttosto che corruzione ex art. 318 cod. pen., ritenendo che il giudice del patteggiamento avrebbe dovuto rilevare la diversità del fatto.
Le censure così sollevate sono inammissibili, posto che – in virtø della clausola generale contenuta all’art. 34 d.lgs. n. 231 del 2001 – anche nel procedimento a carico degli enti trova applicazione il disposto dell’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen.
Quanto detto comporta che la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l’erronea qualificazione giuridica del fatto Ł limitata ai casi in cui tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, dovendo escludersi l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (giurisprudenza costante, si veda tra le tante, Se.6, n. 3108 dell’8/1/2018, COGNOME, Rv. 272252; Sez.4, n.13749 del 23/3/2022, COGNOME, Rv. 283023).
La qualificazione giuridica, pertanto, deve risultare conforme all’imputazione e, nel caso di specie, non Ł contestato che i fatti così come indicati nell’editto accusatorio descrivevano ipotesi di corruzione propria, a nulla rilevando che – valutando nel merito le prove a fondamento delle suddette accuse – si sarebbe potuti giungere ad una diversa conclusione.
.2. Ulteriore motivo comune Ł quello relativo all’applicazione della confisca e alla sua quantificazione, avendo entrambe le società eccepito che non si sarebbe tenuto conto, nell’effettiva determinazione del quantum confiscabile, delle somme già riversate al fisco, come pure era stata omessa ogni valutazione in ordine all’individuazione dei soggetti che, in concreto, avrebbero beneficiato del profitto del reato, in tal modo eludendo il dictum della sentenza ‘Massini’ delle Sezioni unite.
Si tratta di questione che, in tutte le varie sfaccettature prospettate dalle società ricorrenti, risultano parimenti inammissibili, dovendosi rilevare come le parti hanno espressamente quantificato l’importo suscettibile di confisca e su tale somma Ł intervenuto l’accordo sottoposto al vaglio del giudice.
Quanto detto comporta che le parti, ove tale accordo sia stato integralmente recepito, non possono successivamente proporre ricorso per cassazione per sindacanre la legittimità e, ancor meno, la correttezza del calcolo dell’ammontare confiscabile.
Si tratta di questione definitivamente preclusa posto che, una volta che l’accordo si Ł formato, questo diviene vincolante per le parti e, per effetto del recepimento da parte del giudice, neppure sindacabile con gli ordinari mezzi di impugnazione, se non negli stretti limiti consentiti dall’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen.
Ne consegue che qualsivoglia questione afferente alla confisca, ivi compresa la sua quantificazione, possono essere devoluti all’esame della Cassazione nei soli casi in cui la confisca applicata debba ritenersi integrare una pena illegale (per un’ipotesi similare si veda Sez.6, n. 52205 del 16/10/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 274292). L’illegalità della confiscasanzione prevista dall’art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 deve essere esclusa nel caso in cui non si controverta in ordine all’astratta applicabilità della confisca, bensì esclusivamente della sua quantificazione.
Piø in generale, si Ł autorevolmente chiarito che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza Ł ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell’accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall’art. 606 cod. proc. pen. (Sez.U, n. 21368 del 26/9/2019, Savin, Rv. 279348).
Nel caso di specie, Ł certo che la statuizione in ordine alla confisca Ł stata oggetto dell’accordo tra le parti e ciò che i ricorrenti censurano attiene essenzialmente ad aspetti relativi alla quantificazione della confisca, all’eventuale esclusione per effetto di condotte riparatorie, come pure all’eventuale esclusione del principio di solidarietà passiva.
Si tratta di aspetti, quindi, che non attengono all’ an della sanzione, ma piuttosto al quantum , sicchŁ risulta agevole escludere che si verta in un’ipotesi di pena illegale.
NØ vale rilevare che l’accordo sulla pena sia stato formalizzato dall’amministratore giudiziario delle società, all’epoca del patteggiamento sottoposte a sequestro preventivo, posto che la diversità di valutazione compiute dagli attuali amministratori non rileva al fine di inficiare la vincolatività dell’accordo in precedenza raggiunto.
.3. Le considerazioni sopra svolte risultano del tutto coerenti con il principio secondo cui in tema di responsabilità da reato degli enti, l’accordo delle parti, nel caso di patteggiamento, deve estendersi alla confisca di cui all’art. 19 d.lgs. 8 giugno GLYPH2001, n. GLYPH231, come a tutte le altre componenti sanzionatorie dell’illecito, la cui determinazione non può essere rimessa, nell’ an e nel quantum , all’organo giudicante (Sez.6, n. 30604 del 20/6/2024, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 286828).
Invero, Ł proprio in applicazione di tale principio che le parti hanno inserito nell’accordo anche la statuizione sulla confisca, a fronte della quale il giudice – così come previsto in generale con riguardo alle altre pene previste per il reato e l’illecito conseguente – Ł tenuto esclusivamente a svolgere una verifica di legalità e congruità, essenzialmente finalizzata all’eventuale inadeguatezza della sanzione, senza che ciò comporti anche la necessità di verificare, ponendo in essere un’attività sostanzialmente esplorativa e normativamente non prevista, in ordine all’eventuale insussistenza dei presupposti in fatto per disporre la confisca richiesta dalle parti.
La verifica di congruità rimessa al giudice Ł essenzialmente finalizzata, pertanto, ad escludere che le parti si accordino su una pena insufficiente rispetto alla gravità del fatto e non già ad evitare che la pena possa risultare eccessiva, rilevando a tal fine il consenso prestato dall’imputato.
Applicando tali principi alla confisca del profitto del reato disposta ex art.19 d.lgs. n. 231 del 2001, deve ritenersi che il giudice, a fronte dell’accordo intercorso tra le parti in ordine alla quantificazione dell’importo suscettibile di confisca, può rigettare il patteggiamento ove ritenga che l’entità del profitto sia superiore rispetto all’importo della confisca, salvo restando che eventuali errori in tale valutazione di congruità non determinano l’illegalità della confisca e, pertanto, Ł preclusa la proposizione del ricorso per cassazione su tale punto della sentenza di applicazione della pena.
Nell’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE Ł stata dedotta anche l’inconfigurabilità dell’illecito dell’ente a fronte della sopravvenuta assoluzione dell’autore del reato presupposto, NOME COGNOME, con la formula per non aver commesso il fatto.
Occorre premettere che, per come riferito dalla stessa ricorrente, la definizione del giudizio con il patteggiamento dell’ente Ł stata contestuale alla decisione resa nell’ambito del parallelo giudizio abbreviato celebrato a carico dell’imputato del reato presupposto.
A prescindere dalla possibilità o meno che il giudice del patteggiamento potesse valutare l’esito assolutorio (non definitivo) contestualmente emerso nei confronti dell’imputato del reato presupposto, si ritiene che in ogni caso tale assoluzione non era idonea a determinarne il venir meno dell’illecito amministrativo dell’ente.
In virtø del principio dettato dall’art. 8 d.lgs. n. 231 del 2001, l’illecito dell’ente sussiste anche nel caso in cui l’autore del reato presupposto non Ł stato identificato, sicchŁ l’assoluzione dell’imputato ‘per non aver commesso il fatto’, non escludendo la sussistenza del fatto di reato, non fa venir meno la responsabilità dell’ente.
Ne consegue che, in assenza di una statuizione definitiva che escluda la sussistenza del fatto di reato presupposto della responsabilità dell’ente, ben può essere pronunciata sentenza di condanna o di applicazione pena nei confronti dell’ente stesso, salva restando la necessità che la commissione del reato venga autonomamente accertata nel procedimento a carico dell’ente (per un’applicazione del principio di autonomia e del correlato onere di accertamento del reato presupposto nel caso di prescrizione dello stesso, si veda Sez.6, n.14343 del 26/2/2025, Marconi, Rv. 287926; con specifico riferimento all’accertamento incidentale della sussistenza del reato presupposto Sez.4, n. 38363 del 23/5/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 274320-03).
L’onere dell’accertamento incidentale della commissione del reato presupposto deve diversamente modularsi a fronte della specificità del rito alternativo richiesto dall’ente.
Deve, infatti, affermarsi il principio secondo cui il giudice del patteggiamento richiesto dall’ente dovrà limitarsi, relativamente al reato presupposto, ad una valutazione incidentale in ordine all’insussistenza di cause di proscioglimento, ex art. 129 cod. proc. pen., non occorrendo un accertamento pieno in ordine alla sussistenza del reato secondo il criterio di decisione proprio del giudizio ordinario.
Quanto detto comporta che l’assoluzione dell’autore del reato presupposto con la formula ‘per non aver commesso il fatto’, così come le questioni sollevate dal ricorrente in ordine al ruolo che avrebbe ricoperto nella società il soggetto ritenuto responsabile del reato di corruzione – indicato in NOME COGNOME, socio di minoranza della RAGIONE_SOCIALE – non possono essere dedotte con il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena all’ente, ostandovi la preclusione dettata dall’art. 448, comma 2bis , cod. proc. pen.
La società RAGIONE_SOCIALE ha dedotto la difformità tra l’accordo sulla pena e la statuizione recepita dal giudicante, il quale, in relazione al capo 22), avrebbe applicato una pena superiore rispetto a quella concordata (sanzione interdittiva pari a 6 mesi anzichØ 2 mesi e 20 giorni).
In effetti, nella motivazione viene correttamente riportato il contenuto dell’accordo sulle sanzioni interdittive, mentre in dispositivo vi Ł stata l’inversione della sanzione prevista per il capo 22) pari a 2 mesi e 20 giorni, con quella prevista per il capo 23) pari a 6 mesi.
¨ di tutta evidenza come, nel caso di specie, si sia in presenza di un mero errore materiale che, peraltro, non inficia in alcun modo la statuizione relativa alla pena complessivamente irrogata, risultando la mera inversione delle sanzioni previste per i due reati oggetto di sentenza.
Ne consegue che Ł sufficiente disporre la correzione del dispositivo, nel senso di indicare la durata della sanzione interdittiva per il capo 22) in mesi 2 e giorni 20, mentre per il capo 23) in mesi sei, ferma restando l’individuazione del tipo di sanzione applicata.
4.1. Non Ł ammissibile, invece, il motivo di ricorso concernente la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della sanzione interdittiva, dovendosi anche in tal caso
evidenziare come la concorde volontà manifestata dalle parti e recepita dal giudicante non ha dato luogo ad una sanzione illegale.
Alla luce di tali considerazioni, i ricorsi proposti dalla RAGIONE_SOCIALE e dalla RAGIONE_SOCIALE devono essere dichiarati inammissibili, con conseguente condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Nei confronti della RAGIONE_SOCIALE deve disporsi la correzione del dispositivo della sentenza impugnata e, nel resto, il ricorso va dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Dispone nei riguardi della RAGIONE_SOCIALE la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nel senso di indicare la durata della sanzione interdittiva per il capo 22 in mesi due giorni venti e per il capo 23 in mesi sei, fermo restando il tipo di sanzione applicata.
Dichiara inammissibile nel resto il ricorso della RAGIONE_SOCIALE
Così deciso il 10/03/2026
Il AVV_NOTAIO estensore Il Presidente
Ercole NOME