Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 19333 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 19333 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 03/04/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da COGNOME NOMECOGNOME nato a Giulianova il 17/5/1983 RAGIONE_SOCIALE COGNOME Mario RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 17/4/2024 del Tribunale di Rimini visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME COGNOME che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 17 aprile 2024 il Tribunale di Rimini ha condannato NOME COGNOME alla pena di 8.000,00 euro di ammenda in relazione alla contravvenzione di cui agli artt. 4 e 9 d.lgs. n. 202 del 2007 (ascrittogli per avere quale comandante del battello motopesca denominato “NOME RAGIONE_SOCIALE“, armato dalla RAGIONE_SOCIALE di COGNOME NOME e C., cagionato per colpa il versamento in mare di un ingente quantitativo di idrocarburi contenuti in tale imbarcazione), e la RAGIONE_SOCIALE al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 10.300,00 euro in relazione all’illecito amministrativo di cui all’art. 25-undecies, comma 5, lett. a), d.lgs. 231 del 2001, in relazione alla contravvenzione ascritta a COGNOME
Avverso tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, mediante l’Avvocato NOME COGNOME che lo ha affidato a un unico motivo, con il quale ha lamentato, a norma dell’art. 606, primo comma, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza della motivazione con riferimento alla propria richiesta di applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cu all’art. 131-bis cod. pen., benché ne sussistessero tutti i presupposti.
Ha proposto ricorso per cassazione avverso la medesima sentenza anche la RAGIONE_SOCIALE mediante l’Avvocato e procuratore speciale NOME COGNOME che lo ha affidato a un unico motivo mediante il quale ha denunciato, a norma dell’art. 606, primo comma, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l’errata applicazione degli artt. 5 e 25-undecies, comma 5, lett. a), d.lgs. 231 del 2001 e la mancanza della motivazione, con riferimento all’interesse o al vantaggio conseguito dall’ente dalla commissione del reato. Ha esposto che la responsabilità amministrativa dell’ente era stata desunta, in modo automatico, dalla affermazione di responsabilità dell’imputato, comandante dell’imbarcazione di proprietà dell’ente medesimo, senza alcuna indicazione del vantaggio che l’ente ne avrebbe ricavato o del suo interesse, richiesti espressamente dall’art. 5 d.lgs. 231 del 2001 per la configurabilità della responsabilità amministrativa degli enti, mentre dalla condotta illecita era, in realtà, derivato un danno economico per l’ente medesimo, che aveva dovuto provvedere a bonificare a proprie spese lo specchio di mare involontariamente inquinato.
Il Procuratore Generale ha concluso sollecitando l’annullamento con rinvio, sottolineando l’assoluta mancanza di motivazione in ordine alla applicabilità della causa di esclusione della punibilità per la particolare tenuità del fatto, di l’imputato aveva fatto richiesta, e anche a proposito dell’interesse o del vantaggio per l’ente quale conseguenza della commissione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso proposto dall’imputato è inammissibile, mentre quelle presentato nell’interesse dell’ente è fondato.
L’imputato si duole della mancanza di motivazione in ordine alla sua richiesta di proscioglimento per la particolare tenuità del fatto, ai sensi dell’art. 131-bis cod pen., senza, tuttavia, illustrare in alcun modo tale richiesta, avendo omesso qualsiasi analisi della condotta e delle conseguenze che ne sono derivate, oltre che della propria personalità, cosicché la censura risulta inammissibile a causa della sua genericità, con la conseguente irrilevanza della mancanza di motivazione nella sentenza impugnata su tale punto, alla stregua del consolidato principio secondo cui il giudice di merito non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di richieste o motivi quando essi siano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (Sez. 6, n. 20522 del 08/03/2022, COGNOME, Rv. 283268 – 01; Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, C., Rv. 268705 – 01; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423 – 01).
Osserva, peraltro, il Collegio che nella motivazione della sentenza impugnata si dà atto, a pag. 9, che lo sversamento in mare di idrocarburi da parte del battello motopesca comandato dall’imputato (dovuto a errate modalità di rifornimento del gasolio carburante, che ne avevano causato una tracimazione della cassa carburante, con la conseguenza che il combustibile tracimato era colato lungo la parete della cassa stessa per poi finire in sentina, dalla quale la pompa di esaurimento della sentina aveva liberato nelle acque portuali il gasolio confluito nello scafo), è stato ingente, cosicché non solo non sono stati indicati nel ricorso elementi per poter ritenere l’offesa al bene protetto di particolare tenuità, ma v sono, invece, elementi che inducono a ritenerla grave, e, dunque, ostativa al riconoscimento dell’invocato beneficio.
Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta anche che la condotta è stata posta in essere dall’imputato per negligenza nell’adempimento delle sue mansioni di comandante di un battello motopesca, per l’inadeguata o comunque insufficiente vigilanza nel corso delle operazioni di rifornimento di carburante, e ciò ne determina ulteriori aspetti di gravità, per la veste professional dell’imputato e la negligenza nell’assolvimento dei propri compiti, in particolare nel corso delle pericolose operazioni di rifornimento di carburante, cosicché anche sotto questo profilo ne risulta la gravità, tale da consentire di ritenere corretto mancato riconoscimento della applicabilità di detta causa di non punibilità.
Il ricorso proposto dall’imputato deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a cagione della genericità e della evidente infondatezza delle censure alle quali è stato affidato.
4
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., l’onere delle spese del procedimento, nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, che si determina equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di euro 3.000,00.
Il ricorso presentato nell’interesse dell’ente dichiarato responsabile dell’illecito amministrativo dipendente dal reato commesso dall’imputato è, invece, fondato.
L’art. 5 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che disciplina la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300, prevede la responsabilità degli enti forniti di personalità giuridica, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica “per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)”, stabilendo anche, al secondo comma, che “l’ente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”.
Quanto alla imputazione della responsabilità, e, in particolare, alla nozioni di vantaggio e interesse per l’ente, necessari per poter ravvisare detta responsabilità, la giurisprudenza di legittimità ha elaborato un criterio di compatibilità secondo cui nei reati colposi le nozioni di interesse o vantaggio per l’ente, di cui all’art non devono riferirsi alla realizzazione dell’evento del reato, ma devono riguardare unicamente la condotta, perché è al momento della condotta che si realizza l’intento di procurare un vantaggio all’ente, necessario per poterlo ritenere responsabile, pur essendo l’evento del reato non voluto (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, COGNOME, Rv. 261115 – 01).
La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si tratta di criteri divers alternativi, trattandosi di concetti giuridicamente diversi, potendosi distinguere un interesse “a monte” per effetto di un indebito arricchimento, prefigurato e magari non realizzato, conseguente all’illecito, da un vantaggio obbiettivamente conseguito con la commissione del reato, seppure non prospettato ex ante, sicché l’interesse e il vantaggio sono in concorso reale (Sez. 4, n. 22586 del 17/04/2024, T., Rv. 286586 – 01; Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, Consorzio RAGIONE_SOCIALE, Rv. 274320 – 02; Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015, dep. 2016, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 268065 – 01; Sez. 5, n. 10265 del 28/11/2013, dep. 2014, Banca Italease S.p.a., Rv. 258575 – 01; Sez. 2, n. 3615 del 20/12/2005, COGNOME, Rv. 232957 – 01).
It
Si tratta, dunque, di criteri distinti, operanti su piani diversi, uno (l’intere su quello soggettivo e l’altro (il vantaggio) su quello oggettivo.
Così, l’interesse è il criterio soggettivo (indagabile ex ante) consistente nella prospettazione finalistica, da parte del reo-persona fisica, di giovare all’interesse all’ente mediante il compimento del reato, a nulla valendo che poi tale interesse sia stato concretamente raggiunto o meno.
Il vantaggio, al contrario, è il criterio oggettivo (da valutare ex post), consistente nell’effettivo godimento, da parte dell’ente, di un vantaggio concreto dovuto alla commissione del reato.
In altri termini, il richiamo all’interesse dell’ente valorizza una prospetti soggettiva della condotta delittuosa posta in essere dalla persona fisica da apprezzare ex ante, mentre il riferimento al vantaggio evidenzia un dato oggettivo che richiede sempre una verifica ex post (Sez. 5, n. 10265 del 28/11/2013, dep. 2014, Banca Italease S.p.a., Rv. 258575 – 01, cit.).
Tali criteri sono stati ritenuti compatibili con i reati colposi, dovendo esser riferiti alla condotta anziché all’evento, cosicché ricorre il requisito dell’intere qualora l’autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di conseguire un’utilità per l’ente, mentre sussiste il requisito del vantaggio qualora la persona fisica ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche, consentendo una riduzione dei costi e un contenimento della spesa con conseguente nnassimizzazione del profitto (Sez. 4, n. 2544 del 17/12/2015, dep. 2016, COGNOME Rv. 268065 – 01, cit.).
Nel caso in esame tali aspetti, necessari per la configurabilità della responsabilità amministrativa dell’ente, non sono in alcun modo stati considerati dal Tribunale, che si è limitato ad affermare la responsabilità dell’ente come necessaria conseguenza della responsabilità dell’imputato, quale dipendente dell’ente medesimo, senza nulla d’altro specificare, tantomeno a proposito dell’interesse o del vantaggio dell’ente, né riguardo a una sua eventuale colpa di organizzazione, con la conseguente insufficienza della motivazione sul punto, in quanto inidonea a dare giustificazione della affermazione della configurabilità della responsabilità amministrativa dell’ente.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE di COGNOME RAGIONE_SOCIALE, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini, che riesaminerà la contestazione formulata nei confronti dell’ente tenendo conto di quanto esposto a proposito dei presupposti normativi richiesti dagli artt. 5 e 6 d.lgs. 231 del 2001 per poter ravvisare la responsabilità amministrativa dell’ente, ossia della necessità di accertare un interesse o un vantaggio dell’ente quale conseguenza del reato e una colpa organizzativa dell’ente medesimo riferibile al reato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
COGNOME Mauro RAGIONE_SOCIALE con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Rimini in diversa persona fisica.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME COGNOME che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle
Ammende.
Così deciso il 3/4//2025