Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 5923 Anno 2026
Penale Sent. Sez. 2 Num. 5923 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/01/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 14/4/2025 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell’art. 611, comma 1 bis, cod.proc.pen;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc.Gen., NOME COGNOME, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
letta la memoria di replica a firma dei difensori dell’RAGIONE_SOCIALE
RITENUTO IN FATTO
1.Con l’impugnata sentenza la Corte d’Appello di Bari, in riforma della decisione del locale Tribunale in data 21/10/2022, ha escluso la responsabilità dell’RAGIONE_SOCIALE per l’illecito amministrativo dipendente dal reato di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche contestato al capo B) per avere l’RAGIONE_SOCIALE volontariamente impedito la realizzazione dell’evento e ha rideterminato la sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo dipendente dal
reato sub D) in euro 30mila nel contempo riducendo l’importo della confisca sino alla concorrenza di euro 122.428,64.
Hanno proposto ricorso per Cassazione i difensori, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp.att. cod.proc.pen.
2.1 La mancanza ed illogicità della motivazione in relazione alla responsabilità soggettiva del soggetto apicale e dei gestori della colonia hanseniana. Inosservanza della legge penale in relazione agli artt. 640bis e 110 cod.pen.
I difensori sostengono che, a fronte del gravame difensivo che aveva contestato la partecipazione del AVV_NOTAIO alla formazione dei bilanci relativi alla gestione della colonia hanseniana e al procedimento di recupero delle spese sostenute, la Corte di merito ha ritenuto che il religioso fosse delegato dal Governatore per tutti i compiti di ordinaria amministrazione, compresa la predisposizione del bilancio annuale e le scelte gestionali, facendo riferimento alla condotta di ammortamento del c.d. conto dotazione di cui al capo A) e non alla diversa condotta contestata al capo D), concernente l’acquisto di derrate alimentari asseritamente in eccesso rispetto al fabbisogno RAGIONE_SOCIALE assistiti. L’elemento che connota di illiceità la condotta sub D) non riguarda ingannevoli appostazioni contabili ma la sproporzione tra le forniture di generi alimentari (effettivamente acquisitati) e le reali necessità RAGIONE_SOCIALE ospiti della struttura. La Corte di merito, secondo i difensori, non ha chiarito le ragioni per cui il AVV_NOTAIO COGNOME dovesse essere a conoscenza di detta sproporzione non essendosi mai occupato dell’approvvigionamento delle derrate alimentari e dei contratti di fornitura né avendo dato disposizioni al riguardo, ed avendo fatto legittimo affidamento sulla correttezza dell’azione dei preposti a detto settore con conseguente difetto dell’elemento soggettivo in capo all’imputato e insussistenza della responsabilità dell’ente. Aggiungono i difensori che l’accusa di cui al capo D) riguarda sia il AVV_NOTAIO COGNOME, che avrebbe ingannato la Regione sottoscrivendo e inviando tramite RAGIONE_SOCIALE i bilanci contenenti costi gonfiati, che gli addetti all’approvvigionamento i quali avrebbero materialmente commissionato l’acquisto di derrate in eccesso, ma la sentenza ha omesso di dare conto della reciproca consapevolezza dei concorrenti di agire al fine di ottenere indebiti rimborsi.
2.2 La violazione dell’art. 640bis cod.pen. e la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza RAGIONE_SOCIALE artifizi e raggiri.
L’ente ricorrente deduce che le sentenze di merito hanno pacificamente riconosciuto che risultano acquistate derrate alimentari in quantità corrispondente alla documentazione di accompagnamento e che il relativo prezzo è stato regolarmente saldato secondo quanto emerge dalle fatture. Nondimeno il primo giudice aveva ritenuto che gli alimenti acquistati in eccesso venissero ceduti dai
pazienti a terzi per le più varie ragioni, evenienza suscettibile di integrare il reato di appropriazione indebita in danno della colonia hanseniana ma inidonea a configurare la truffa ovvero uno dei reati-presupposto previsti dall’art. 24 D. lgs 231/2001, profilo in ordine al quale la sentenza impugnata è rimasta silente.
2.3 L’illogicità della motivazione e la violazione dell’art. 192 cod.proc.pen. in ordine alla ritenuta eccedenza delle derrate alimentari acquistate dalla colonia hanseniana. I giudici di merito hanno quantificato gli acquisti eccedenti il reale fabbisogno RAGIONE_SOCIALE utenti nell’importo complessivo di euro 244.857,28 per il quadriennio 2007-2010, facendo proprie le conclusioni rassegnate dall’ausiliario di P.g., sulla base del rapporto tra quantitativi di merce acquistati e presunto fabbisogno quotidiano della colonia. A fronte delle contestazioni metodologiche mosse dalla difesa, che aveva segnalato l’impossibilità di equiparare la colonia hanseniana ad una struttura ospedaliera; che il servizio mensa serviva anche tutto il personale operante nella struttura e che il costo medio per pasto era di poco superiore all’importo dei buoni-pasto fruiti dai dipendenti delle aziende pubbliche, la Corte territoriale ha ritenuto, senza disporre alcun accertamento di carattere tecnico, che l’eccesso di cibo approvvigionato fosse macroscopico e addirittura nocivo per gli utenti e non ha fornito alcuna risposta ai rilievi relativi alla metodologia di calcolo adottata dall’ausiliario di P.g., inadeguata sotto il profilo scientifico e carente anche sotto il profilo contabile. Aggiungono i difensori che anche la determinazione del quantum confiscabile cui è pervenuta la Corte d’Appello, dopo aver emendato l’errore cui era incorso il primo giudice, presta il fianco a censura in quanto la presunta eccedenza calcolata dall’ausiliario è stata distribuita in misura uguale su quattro anni e poi addebitata all’ente per i due anni (2008/2009) in ordine ai quali è intervenuta condanna senza considerare gli effettivi approvvigionamenti effettuati con riferimento a detti periodi.
2.4 La violazione dell’art. 5 d.lgs 231/2001 stante l’insussistenza dell’interesse e/o del vantaggio a favore dell’ente.
Il ricorrente deduce che, anche a voler ritenere dimostrato l’acquisto in esubero di derrate alimentari rispetto al fabbisogno della struttura, trattandosi di costi effettivamente sostenuti non può configurarsi alcun vantaggio a favore dell’ente per effetto dell’avvenuto rimborso. I giudici di merito al riguardo hanno disatteso le doglianze difensive sul punto, intese a sostenere l’impossibilità di imputare all’ente la cessione di derrate a terzi, sostenendo che il ricorrente aveva fatto gravare sulla collettività scelte gestionali fallimentari e antieconomiche per evitare conflitti con gli ospiti della struttura, così condannando l’ente per una fattispecie diversa da quella contestata che postulava l’acquisizione da parte della Regione di rimborsi eccedenti quelli effettivamente spettanti. In ogni caso nella specie difetta, ad avviso dei difensori, il requisito dell’interesse e/o del vantaggio
dal momento che il fatto di reato sarebbe stato commesso a beneficio di terzi ovvero di coloro che si erano appropriati dei generi alimentari.
2.5 La violazione dell’art. 19 D. lgs 231/2001 stante l’insussistenza dell’ingiusto profitto. Secondo i difensori, anche a voler ritenere sussistente la condotta penalmente rilevante da attribuire all’ente ex art. 5 d.lgs 231/2001, alla condanna non poteva accompagnarsi l’irrogazione della confisca in assenza del conseguimento del profitto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Il ricorso è fondato nei termini e per le ragioni di seguito precisate.
1.1 Questa Corte con orientamento costante ritiene che, in tema di responsabilità RAGIONE_SOCIALE enti, in presenza di una declaratoria di prescrizione del reato presupposto, il giudice, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. b) d.lgs. n. 231 del 2001, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse e nel cui vantaggio l’illecito fu commesso che, però, non può prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto di reato (Sez. 4, n. 22468 del 18/04/2018, Eurocos, Rv. 273399 – 01; nello stesso senso Sez. 6, n. 14343 del 26/02/2025, COGNOME, Rv. 287926 – 01; Sez. 6, n. 17664 del 29/01/2025, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 288143 – 01). Nella specie la Corte di merito ha fornito congrua risposta ai rilievi difensivi in punto di sussistenza del reato presupposto sub D).
1.2 Il primo motivo è manifestamente infondato. La difesa contesta l’addebitabilità soggettiva del reato al delegato del Vescovo, che non aveva la rappresentanza legale dell’RAGIONE_SOCIALE e che mai ha firmato i bilanci, essendosi limitato a sottoscrivere le lettere di trasmissione contenenti meri dati riassuntivi. I difensori trascurano, tuttavia, che a norma dell’art. 5, comma 1, d. lgs 231 l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio non solo da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente stesso ma anche da persone che ‘esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso’.
1.2 Il secondo motivo che deduce l’assenza del requisito RAGIONE_SOCIALE artifizi e raggiri non è consentito in quanto non devoluto in appello. Nell’atto a firma RAGIONE_SOCIALE AVV_NOTAIO il capo D) è oggetto del quarto motivo di gravame ( pag. 79-85), dedicato alla confutazione delle conclusioni rassegnate dall’ausiliario di P.g. con riguardo alla declinazione del rapporto tra i quantitativi di merce acquistata e il fabbisogno dei pazienti della colonia hanseniana; all’accreditamento dell’attendibilità delle diverse conclusioni espresse dal consulente della difesa; all’assenza di profitto per avere l’RAGIONE_SOCIALE fatto costantemente fronte al pagamento dei fornitori; all’erronea determinazione del profitto confiscabile, tutti profili
esulanti dalla specifica prospettazione di doglianze attinenti il difetto della condotta strumentale.
1.3 Il terzo motivo, incentrato sulla critica alla metodologia contabile adottata dall’ausiliario di P.g. e recepita dai giudici di merito, è reiterativo di rilievi che la Corte di Appello ha scrutinato e disatteso sulla scorta di una motivazione esente da aporie e manifeste illogicità rispetto alla quale la difesa esprime un dissenso che sconfina in argomenti di merito, estranei al sindacato della Corte adita.
Il quarto motivo che denunzia la violazione dell’art. 5 D. lgs 231/2001 sull’assunto dell’insussistenza dell’interesse o vantaggio dell’RAGIONE_SOCIALE è fondato.
Questa Corte ha da tempo autorevolmente chiarito che in tema di responsabilità da reato RAGIONE_SOCIALE enti i criteri di imputazione oggettiva, rappresentati dal riferimento contenuto nell’art. 5 del D.Lgs. 231 del 2001 all’ ‘interesse o al vantaggio’, sono alternativi e concorrenti tra loro, in quanto il criterio dell’interesse esprime una valutazione teleologica del reato, apprezzabile “ex ante”, cioè al momento della commissione del fatto e secondo un metro di giudizio marcatamente soggettivo, mentre quello del vantaggio ha una connotazione essenzialmente oggettiva, come tale valutabile “ex post”, sulla base RAGIONE_SOCIALE effetti concretamente derivati dalla realizzazione dell’illecito (Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Rv. 261114-01; in termini, tra molte, Sez. 4, n. 38363 del 23/05/2018, RAGIONE_SOCIALE, Rv. 274320 – 02; Sez. 4, n. 22586 del 17/04/2024, T., Rv. 286586 – 01).
4.1 La Corte d’Appello (pag. 13) ha disatteso le censure difensive affermando, in adesione a quanto già ritenuto in primo grado, che l’interesse dell’RAGIONE_SOCIALE ‘fosse quello di far gravare sulla Regione, e dunque sulla collettività, le conseguenze economiche pregiudizievoli di una scelta gestionale palesemente fallimentare e antieconomica…motivata esclusivamente dalla volontà di evitare conflitti con gli ospiti della colonia hanseniana e con il comitato che li rappresentava’. Si tratta di motivazione non coerente con i sopra richiamati principi, che si risolve nella valorizzazione di dati metagiuridici di natura sociologica, senza declinare in termini specifici l’interesse o il vantaggio concretamente perseguito o attinto dall’RAGIONE_SOCIALE in diretto rapporto con il reato presupposto.
Questa Corte ha precisato in tema di responsabilità da reato RAGIONE_SOCIALE enti che il giudice, a fronte della prescrizione del reato presupposto, deve procedere all’accertamento autonomo della responsabilità amministrativa della persona giuridica nel cui interesse o a cui vantaggio l’illecito fu commesso, come previsto dall’art. 8, comma 1, lett. b), d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e, verificata, quantomeno in via incidentale, la sussistenza del fatto di reato, deve accertare la ricorrenza dei presupposti dell’illecito amministrativo oltre ogni ragionevole dubbio, ai sensi dell’art. art. 533 cod. proc. pen., regola che trova applicazione sia
in forza delle clausole estensive delle norme del codice di rito contenute negli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 231 del 2001, sia in forza dell’art. 66 stesso d.lgs., che, in caso di prova mancante, insufficiente o contraddittoria, impone di dichiararlo in sentenza (Sez. 6, n. 14343 del 26/02/2025, COGNOME, Rv. 287926 – 01).
4.2 L’esatta individuazione del requisito dell’interesse/vantaggio dell’RAGIONE_SOCIALE in conseguenza del reato presupposto riverbera i suoi effetti anche sulla legittimità della confisca che presuppone un imprescindibile rapporto di derivazione causale tra il profitto confiscabile ex art. 19 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e il reato presupposto dell’illecito contestato all’ente. Al riguardo questa Corte ha affermato il principio che il profitto del reato oggetto della confisca di cui all’art. 19, d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, è identificabile con il vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, non anche con i vantaggi indiretti derivanti dall’illecito (Sez. 2, n. 50710 del 06/11/2019, COGNOME, Rv. 278009 – 01; Sez. 2, n. 53650 del 05/10/2016, COGNOME, Rv. 268854 – 01; Sez. 6, n. 33226 del 14/07/2015, Rv. 264941 – 01).
Alla luce delle considerazioni che precedono deve disporsi l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari per nuovo giudizio al fine di emendare i vizi rilevati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Bari.
Così deciso in Roma, 20 gennaio 2026
Il Consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME