Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 39458 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 3 Num. 39458 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/10/2025
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
COGNOME NOME, nato a Genova il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 07/05/2024 della Corte d’appello di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NOME
COGNOME, che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi;
uditi per i ricorrenti, l’AVV_NOTAIO, difensore di NOME COGNOME, e l’AVV_NOTAIO, difensore della RAGIONE_SOCIALE, che hanno chiesto l’accoglimento dei ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza emessa in data 7 maggio 2024, la Corte d’appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Genova del 14 aprile 2023, ha: 1) nei confronti di NOME COGNOME, confermato la dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006, contestato al capo 4, e dichiarato non doversi procedere per prescrizione per i reati di gestione illegale e deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, di cui all’art. 256 d.lgs. n. 152 del 2006, contestati rispettivamente ai capi 2 e 3, rideterminando la pena in due mesi di arresto e 300,00 euro di ammenda; 2) nei confronti della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, confermato la dichiarazione di responsabilità amministrativa da reato a norma dell’art. 25undecies , comma 2, lett. b) , d.lgs. n. 231 del 2001 (capo 9).
Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito: 1) NOME COGNOME, agendo quale legale rappresentante della ‘RAGIONE_SOCIALE‘, avrebbe effettuato una gestione non autorizzata di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi, mediante demolizione di motoveicoli e di apparecchiature elettroniche e conseguente raccolta e deposito RAGIONE_SOCIALE loro componenti, ivi compresi motori di auto e fusti di olio vegetale esausto (capo 2), avrebbe effettuato un deposito incontrollato di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi anche del tipo appena indicato, detenendoli in parte all’aperto con esposizione al dilavamento meteorico ed eolico (capo 3), e non avrebbe ottemperato alla disciplina regionale di cui Regolamento n. 4 del 2009 della Regione Liguria, per aver omesso di presentare il piano di prevenzione e gestione RAGIONE_SOCIALE acque meteoriche e di lavaggio RAGIONE_SOCIALE aree esterne (capo 4); 2) la ‘RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘ non avrebbe adottato un modello organizzativo idoneo alla prevenzione del reato di gestione illegale di rifiuti di cui al capo 2, commesso nel suo interesse e a suo vantaggio, e comunque sarebbe incorsa in gravi e reiterate carenze organizzative a tal fine (capo 9).
Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe NOME COGNOME, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO, e la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, con atto sottoscritto dall’AVV_NOTAIO.
Il ricorso di NOME COGNOME è articolato in un solo motivo, preceduto da una breve premessa sullo svolgimento RAGIONE_SOCIALE indagini e del processo.
Con l’unico motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen., avuto riguardo all’omessa motivazione della sentenza impugnata rispetto ai motivi di appello in tema di affermazione della responsabilità dell’attuale ricorrente.
Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso completamente di rispondere ai motivi di appello, nei quali si evidenziavano circostanze tali da escludere la sussistenza della responsabilità dell’imputato. Si rappresenta, in particolare, che l’atto di appello aveva rimarcato come: a) l’area interessata dalle condotte contestate fosse aperta al libero accesso da parte di soggetti terzi, anche perché non recintata; b) su tale area l’RAGIONE_SOCIALE custodisse beni in sequestro come motoveicoli o parti di essi; c) i containers ivi rivenuti avessero una funzione accessoria alle attività di ‘confezionamento’ dei veicoli da imbarcare su navi; d) le acque di dilavamento confluissero in tombini di metallo pesante costruiti dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed il loro percorso non fosse visibile, in quanto seguiva un itinerario interno ai blocchi di cemento armato costituenti la ‘banchina’.
Il ricorso della ‘RAGIONE_SOCIALE‘ è anch’esso articolato in un solo motivo.
Con l’unico motivo, si denunciano violazione di legge, in riferimento agli artt. 125, comma 3, e 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. e 5 d.lgs. n. 231 del 2001, nonché vizio di motivazione, a norma dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) , cod. proc. pen., avuto riguardo alla ritenuta sussistenza del vantaggio o dell’interesse dell’ente alla commissione dei reati accertati a carico del suo legale rappresentante.
Si deduce che la sentenza impugnata ha omesso di motivare in ordine alla sussistenza del vantaggio o dell’interesse dell’ente, la ‘RAGIONE_SOCIALE‘, alla commissione dei reati accertati a carico del suo legale rappresentante, NOME NOME COGNOME. Si rappresenta, in particolare, che la sentenza impugnata non effettuato alcuna valutazione in ordine alla riconducibilità dei materiali rinvenuti alla RAGIONE_SOCIALE, alla loro natura di rifiuti e all’utilità tratta dall’ente in conseguenza RAGIONE_SOCIALE condotte ascritte al suo legale rappresentante. Si osserva, quanto alla riconducibilità dei materiali rinvenuti alla RAGIONE_SOCIALE, che: a) l’area interessata dalle condotte contestate era aperta al libero accesso da parte di soggetti terzi, ed era utilizzata anche dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il deposito di veicoli sequestrati; b) molti materiali rinvenuti non erano riferibili ad
attività della ‘RAGIONE_SOCIALE‘; c) gli scarichi RAGIONE_SOCIALE acque meteoriche in mare dipendevano dalle strutture costruite dall’RAGIONE_SOCIALE, e su di essi la RAGIONE_SOCIALE attuale ricorrente non aveva alcun potere di intervento. Si segnala, quanto all’utilità tratta dall’ente in conseguenza RAGIONE_SOCIALE condotte ascritte al suo legale rappresentante, che non è emerso, e comunque non è indicato nella motivazione della sentenza impugnata, alcun vantaggio o interesse da parte dell’ente, nemmeno in termini di risparmio di spesa, anche perché molti dei materiali rinvenuti non costituivano il prodotto di attività della RAGIONE_SOCIALE. Si aggiunge che, ai fini della responsabilità dell’ente, non è sufficiente il rapporto di compenetrazione organica tra il singolo e la persona giuridica, atteso il dettato normativo di cui all’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2001, il quale prevede la sussistenza dell’interesse o del vantaggio per quest’ultima come requisito ulteriore e necessario per la configurabilità della responsabilità a norma del d.lgs. cit. (si cita, in particolare, Sez. 2, n. 29512 del 10/07/2015).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Per le ragioni di seguito indicate, il ricorso di NOME COGNOME è inammissibile, mentre è fondato, nei limiti che si preciseranno, il ricorso della RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE).
Manifestamente infondate sono le censure enunciate nel ricorso di NOME COGNOME, le quali contestano l’affermazione di responsabilità per il reato di inottemperanza alla disciplina dettata dalla Regione Liguria in materia di gestione RAGIONE_SOCIALE acque meteoriche, di cui all’art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006 (capo 4), nonché la mancata pronuncia di sentenza di assoluzione per i reati di gestione illecita di rifiuti (capo 2) e di deposito incontrollato di rifiuti (capo 3), deducendo che la sentenza impugnata non avrebbe risposto alle doglianze formulate con l’atto di appello, secondo cui, in particolare, i rifiuti erano accumulati da terzi, in quanto si trattava di area non recintata ed utilizzata dall’RAGIONE_SOCIALE per la custodia di beni in sequestro, il percorso RAGIONE_SOCIALE acque meteoriche non era visibile, e occorreva considerare la confluenza di queste ultime in tombini realizzati dall’RAGIONE_SOCIALE.
2.1. La sentenza impugnata indica in modo dettagliato gli elementi da cui inferire la sussistenza dei fatti di cui ai capi 2, 3 e 4.
La Corte d’appello premette che: a) l’attuale ricorrente è stato il legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE
(RAGIONE_SOCIALE) per tutto il periodo interessato dalle rilevazioni, in particolare effettuate in occasione degli accessi del 4 maggio 2017, dell’8 maggio 2019 e del 21 agosto 2019; b) gli accessi appena precisati sono stati compiuti su un’area demaniale marittima oggetto di concessione alla RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE) dal 2010; c) l’attuale ricorrente non risulta aver rilasciato alcuna delega a collaboratori per la gestione dell’area in questione, dei rifiuti o RAGIONE_SOCIALE acque meteoriche.
Il Giudice di secondo grado, poi, rappresenta che, in occasione dell’accesso compiuto il 4 maggio 2017, in vari spazi dell’area in concessione a RAGIONE_SOCIALE erano presenti rifiuti pericolosi e non pericolosi, pur senza avere alcuna autorizzazione per la raccolta e lo stoccaggio degli stessi. Precisa che, tra i rifiuti rinvenuti, vi erano: fusti d’olio esausto, anche aperti ed esposti sul piazzale alle precipitazioni meteorologiche, barattoli di vernici, filtri d’olio esausto, contenitori aperti con stracci intrisi d’olio, con sversamenti di olio sul suolo, computer, frigoriferi, lavatrici, televisioni, imballaggi. Segnala inoltre che questi rifiuti erano posizionati in maniera disomogenea, senza delimitazioni di specifici spazi, e provenivano da lavorazioni di terzi, come, in particolare, dalle attività di controllo dei container effettuate dall’RAGIONE_SOCIALE, siccome all’esito di queste i materiali per i quali era vietato l’imbarco venivano abbandonati sull’area come rifiuti. Rimarca, ancora, che non vi era neppure alcun elemento per ritenere lo stoccaggio momentaneo, e che la RAGIONE_SOCIALE non risultava aver effettuato alcun sollecito all’RAGIONE_SOCIALE al fine di fare recuperare a tale ente i materiali abbandonati sull’area.
La Corte distrettuale, poi, espone che, in occasione dell’accesso dell’agosto 2019, la situazione era risultata sostanzialmente immutata, come evincibile anche da rilievi fotografici, ed anzi emergeva la presenza di veicoli smontati e privi di targa, un contenitore con batterie, e parti di veicoli smontati, sì da rendere ipotizzabile lo svolgimento dell’attività di demolizione dei veicoli in assenza dei requisiti di legge, e, perciò, di un’attività di gestione dei rifiuti priva di autorizzazione. Specifica che, anche nell’agosto 2019, la RAGIONE_SOCIALE era priva di qualunque titolo abilitativo per la gestione dei rifiuti.
Con specifico riferimento al reato di cui all’art. 137 d.lgs. n. 152 del 2006, di cui al capo 4, la sentenza impugnata evidenzia che l’imputato, quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, non aveva ottemperato alla disciplina regionale perché aveva omesso di presentare il piano di prevenzione e gestione RAGIONE_SOCIALE acque meteoriche e di lavaggio RAGIONE_SOCIALE aree esterne. Premette che l’obbligo di presentazione del piano di prevenzione e gestione appena indicato era prescritto dall’art. 7 del Regolamento di
n. 4 del 2009, adottato dalla Regione Liguria in forza dell’art. 111 d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto previsto per gli stabilimenti o insediamenti le cui aree esterne erano adibite all’accumulo o allo stoccaggio di materie prime, di prodotti o rifiuti che possono provocare il rilascio di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell’allegato V della parte terza del d.lgs. n. 152 del 2006. Osserva, poi, che nella zona oggetto di concessione alla RAGIONE_SOCIALE erano costantemente stoccati rifiuti da oli esausti ed idrocarburi perché: a) il 4 maggio 2017, la superficie dell’area era intrisa di olio e combustibili, oltre che di rifiuti, ed era priva di qualunque copertura, con esposizione di tali sostanze e cose ai fenomeni atmosferici, e sversamento incontrollato del liquido prodotto dal dilavamento RAGIONE_SOCIALE stesse nei tombini di raccolta RAGIONE_SOCIALE acque piovane; b) l’8 maggio 2019, giorno di pioggia, la superficie dell’area era coperta da liquidi, contenitori e rifiuti, e presentava pozze di acqua stagnante con iridescenze, probabilmente causata dalla contaminazione RAGIONE_SOCIALE acque piovane con i residui oleosi.
La sentenza impugnata, quindi, risponde ai motivi di appello.
Osserva che la sentenza di primo grado ha motivato in modo esaustivo in ordine all’accertamento dei reati e alla affermazione di responsabilità dell’imputato e che le censure della difesa sono prive di specificità.
Segnala, in particolare, che la difesa ha meramente asserito, ma non documentato, che i veicoli dovessero essere mantenuti sull’area perché oggetto di sequestro penale, e che non è emerso alcun elemento per poter affermare che fosse stato previsto uno smaltimento dei rifiuti con cadenze periodiche, o che il deposito dei rifiuti venisse effettuato per tipi omogenei e nel rispetto RAGIONE_SOCIALE norme tecniche, in particolare per quanto riguarda i rifiuti pericolosi. Aggiunge che non risulta compiuta mai alcuna sollecitazione dalla RAGIONE_SOCIALE all’RAGIONE_SOCIALE o agli spedizionieri di recuperare i materiali abbandonati sul posto. Rileva che lo stato dei luoghi e le tipologie di rifiuti abbandonati individuate determinavano anche la rilevanza della violazione dell’obbligo di presentare il piano di prevenzione e gestione RAGIONE_SOCIALE acque meteoriche e di lavaggio RAGIONE_SOCIALE aree esterne.
Ritiene, però, estinti per prescrizione i reati di gestione illecita di rifiuti (capo 2) e di deposito incontrollato di rifiuti (capo 3), osservando che i rifiuti erano nell’area rilasciata in concessione alla RAGIONE_SOCIALE già il 4 maggio 2017, e che «da allora la situazione era rimasta più o meno immutata».
2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, laddove questa afferma la sussistenza dei fatti di cui ai capi 2, 3 e 4, e la loro riferibilità all’imputato, confermando la dichiarazione di responsabilità penale del medesimo per la condotta
di cui al capo 4, e prosciogliendo il medesimo dalle altre due accuse per intervenuta prescrizione, sono immuni da vizi.
La Corte d’appello, infatti, ha spiegato in modo puntuale e congruo perché debbono ritenersi accertate le condotte di gestione illecita di rifiuti, di deposito incontrollato di rifiuti, e di inottemperanza alla disciplina regionale di cui Regolamento n. 4 del 2009 della Regione Liguria, per aver omesso di presentare il piano di prevenzione e gestione RAGIONE_SOCIALE acque meteoriche e di lavaggio RAGIONE_SOCIALE aree esterne.
Né può ritenersi che la stessa non abbia risposto alle deduzioni formulate con l’atto di appello. Il Giudice di secondo grado, in particolare, ha evidenziato che non è emerso alcun obbligo che imponesse alla RAGIONE_SOCIALE di accettare sulla propria area i rifiuti prodotti dall’attività svolta dall’RAGIONE_SOCIALE e che la precisata RAGIONE_SOCIALE non risulta aver mai nemmeno sollecitato l’RAGIONE_SOCIALE a rimuovere detti materiali. Inoltre, la deduzione secondo cui le acque di dilavamento confluivano in tombini di metallo costruiti dall’RAGIONE_SOCIALE non assume alcun rilievo dirimente rispetto all’obbligo di presentare il piano di prevenzione e gestione RAGIONE_SOCIALE acque meteoriche e di lavaggio RAGIONE_SOCIALE aree esterne, anche perché la circostanza richiamata dalla difesa non è prevista come causa di esonero dall’ottemperanza dell’obbligo appena indicato.
In parte fondate, in parte manifestamente infondate, sono le censure esposte nel ricorso della RAGIONE_SOCIALE, le quali contestano l’affermazione di responsabilità amministrativa dipendente dal reato di gestione illecita di rifiuti (capo 2), deducendo che la sentenza impugnata non ha spiegato perché i materiali rinvenuti fossero rifiuti, perché gli stessi fossero riferibili alla RAGIONE_SOCIALE e non a terzi, come l’RAGIONE_SOCIALE, e non ha nemmeno indicato quale fosse il vantaggio o l’interesse della RAGIONE_SOCIALE.
3.1. Manifestamente infondate, e comunque prive di specificità, sono le censure che contestano la natura di rifiuto dei materiali rinvenuti sull’area rilasciata in concessione alla RAGIONE_SOCIALE, e la riconducibilità degli stessi a tale ente.
Si è infatti già osservato, nei §§ 2.2 e 2.3, come la sentenza impugnata abbia fornito una corretta motivazione a tale proposito. E a tali indicazioni, per ragioni di economia espositiva, si rinvia.
3.2. Fondate invece, sono le censure che contestano l’affermazione di responsabilità amministrativa a norma del d.lgs. n. 231 del 2001, perché non è stato indicato alcun vantaggio o interesse della RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE, connesso alla commissione del reato presupposto, di cui al capo di imputazione sub 2.
Indubbiamente, il profilo del vantaggio o dell’interesse dell’ente è un presupposto per l’affermazione della responsabilità amministrativa a norma del d.lgs. n. 231 del 2001, atteso il chiaro disposto dell’art. 5 d.lgs. cit. Questa disposizione, infatti, al primo comma, prevede: «L’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o suo vantaggio», tra gli altri, «da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione», quale era NOME COGNOME.
In ordine a tale aspetto, la sentenza impugnata si è limitata a rilevare che la gestione non autorizzata dei rifiuti contestata al capo 2 ad NOME COGNOME «si è tradotta in un vantaggio per RAGIONE_SOCIALE, dovuta a un palese risparmio di spesa (per il rilascio RAGIONE_SOCIALE autorizzazioni mai possedute, per lo smaltimento dei rifiuti ecc.) e quindi è evidente che il legale rappresentante COGNOME ha agito nel modo descritto, nell’interesse dell’ente».
La sentenza impugnata, però, prima di pervenire a questa conclusione, avrebbe dovuto spiegare perché la gestione non autorizzata dei rifiuti contestata al capo 2, e relativa alla demolizione di motoveicoli e di apparecchiature elettroniche e alla conseguente raccolta e deposito RAGIONE_SOCIALE loro componenti, ivi compresi motori di auto e fusti di olio vegetale esausto, fosse riferibile all’ente, e, quindi, perché la RAGIONE_SOCIALE avrebbe dovuto dotarsi di autorizzazioni per la gestione di detti rifiuti, o, comunque, perché avrebbe dovuto farsi carico dello smaltimento dei medesimi, se non in conseguenza della condotta illecita del suo legale rappresentante.
In altri termini, la Corte d’appello non ha chiarito se l’attività di gestione dei rifiuti di cui al capo 2 sia stata compiuta dal legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE abusando RAGIONE_SOCIALE sue prerogative, ma al di fuori di ogni riferibilità della stessa alla RAGIONE_SOCIALE, o se invece questa attività rientrasse nell’area di azione di tale ente, eventualmente perché era un’attività ‘dovuta’ dalla RAGIONE_SOCIALE, in connessione con lo svolgimento RAGIONE_SOCIALE operazioni di sua pertinenza. E, però, solo dopo aver verificato che la gestione dei rifiuti di cui al capo 2 fosse in qualche modo riferibile anche all’attività della RAGIONE_SOCIALE, potrebbe affermarsi che la condotta illecita del suo legale rappresentante si è tradotta in un risparmio di spesa per l’ente, e, quindi, in un vantaggio per lo stesso.
In conclusione, il ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, mente la sentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio nei confronti della RAGIONE_SOCIALE
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso di NOME COGNOME segue la condanna del medesimo al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e al versamento a favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
Il Giudice del rinvio, invece, esaminerà se sussistono i presupposti per l’affermazione della responsabilità amministrativa da reato della RAGIONE_SOCIALE, a norma del d.lgs. n. 231 del 2001, accertando se detto ente abbia tratto un vantaggio dalla commissione del reato, evitando di incorrere nei vizi motivazionali rilevati nel § 3.2.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso di COGNOME NOME che condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa RAGIONE_SOCIALE ammende. Annulla la sentenza impugnata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Genova.
Così deciso il 23/10/2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente NOME COGNOME NOME COGNOME