Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 49306 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 3 Num. 49306 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2023
SENTENZA
sul ricorso proposto da RAGIONE_SOCIALE, corrente in INDIRIZZO (c.f. e P_IVA)
avverso la sentenza n. 530/2022 del 26/10/2022 dal Tribunale di Campc basso visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona d& AVV_NOTAIO, cui si è riportata in udienza, che ha concluso per l’accoglimento del ricors l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in quanto la fattispecie di cui all’art. 256 comma 2, d. Igs. n. 152/2006 non rientra tra i reati per cui è configurabile l’illecito amministra per cui la RAGIONE_SOCIALE ricorrente è stata ritenuta responsabile.
udito, per la RAGIONE_SOCIALE ricorrente, l’AVV_NOTAIO del Foro di Rovigo, che si è riportato ricorso chiedendone l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 530/2022 del 26/10/2022, il Tribunale di Campobasso condannava la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, corrente in INDIRIZZO (c.f. e P_IVA) all sanzione pecuniaria di euro 129.000,00, in relazione all’illecito amministrativo da reato di cu all’articolo 25-undecies, comma 2, d. Igs. 231/2001 (Capo E), in relazione al reato presupposto di cui all’articolo 256, commi 1 e 2, d. Igs. 152/2006 commesso dal suo «apicale» COGNOME NOME (presidente del RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE), per avere di fatto consentito, a interesse o vantagg
dell’ente, che gli impianti di depurazione siti in località San Pietro INDIRIZZO Scarafone del Comune d Campobasso effettuassero uno smaltimento illecito di fanghi di depurazione prodotti (effettuato mediante diluizione dei fanghi – rifiuti speciali – con i le acque reflue di scarico e/o prelev e sversando detti fanghi direttamente nel corpo idrico superficiale), valutabile nell’ordine centinaia di tonnellate, diluendo con i medesimi le acque reflue di scaricd ovvero sversando tali fanghi direttamente nel corso d’acqua denominato “Torrente Scarafone”. In Campobasso dal 2010 al 7/10/2015.
Avverso tale sentenza l’ente propone, tramite il proprio difensore di fiducia, ricorso p cassazione lamentando quanto segue.
2.1. Con il primo motivo, lamenta inosservanza o erronea applicazione della legge penale con riferimento agli articoli 2 e 25-undecies del decreto legislativo 231/2001.
Evidenzia come nel catalogo dei reati presupposto per la responsabilità amministrativa da reato degli enti non è incluso l’articolo 256, comma 2, d. Igs. 152/2006, come erroneamente indicato nella sentenza, ciò che va pertanto annullata;
2.2. con il secondo motivo lamenta violazione di legge in riferimento all’articolo 256 d. Igs 152/2006 e 25-undecies d.lgs. 231/2001, nonché dell’articolo 192 cod. proc. pen.. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione e travisamento idella prova.
Contesta il ricorrente che l’affermazione della sussistenza del reato presupposto si basa essenzialmente sulla relazione di consulenza del dottor NOME COGNOME, escusso l’udienza del 19 maggio 2021.
Il consulente ha basato la sua analisi su dati meramente teorici, non confermati da alcun accertamento. Inoltre, i calcoli eseguiti dal suddetto consulente sono vulnerati da alcune contraddizioni, quale quella relativa alla produzione annua attesa.
Il Tribunale ha inoltre ritenuto di non dover considerare (qualificandole come «apodittiche») le osservazioni del consulente di parte, DrAVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale da un lato ha evidenziato come la consulenza del pubblico ministero non distinguesse tra fango «tal quale» e «sostanza secca», e che, dall’altro, sarebbe stato più facile e conveniente per la RAGIONE_SOCIALE attivare il cosidde «by-pass», evitando la produzione stessa del fango.
Evidenziava inoltre il consulente della difesa l’evidente contraddizione tra la contestazione relativo al presente procedimento e quella di cui al procedimento n. 2601/2014, in cui si contestava il deposito incontrollato dei fanghi fino a dicembre 2014; per cui, delle due l’una: fanghi erano depositati in modo incontrollato, oppure erano smaltiti .
Inoltre, la sentenza è affetta da un evidente travisamento della prova «per invenzione», laddove rinvia alla deposizione resa in data il 26/01/2022 dal procuratore della RAGIONE_SOCIALE: secondo il ricorrente, verosimilmente il riferimento e alla deposizione resa dal teste geom. NOME COGNOME alla data del 26/10/2022, ma in altro procedimento, il n. 2187/2017, mai riunito al presente.
2.3. Con il terzo motivo, lamenta violazione di legge e inosservanza di norme processuali stabiliti a pena di nullità, in riferimento agli articoli 2, 22, 59, 60 e 25-undecies d. Igs. 231/2001; mancanza di motivazione ai sensi dell’art. 125 c.p.p..
Evidenzia il ricorrente come viene indicata in rubric:a come data di accertamento del reato il periodo che va dal 2010 al 7 ottobre 2015. Lo stesso consulente tecnico COGNOME prende in considerazione il periodo che va dal 2011 al 2016.
Il Tribunale, a pag. 12 della motivazione, nella quantificazione della sanzione, mostra di avere considerato tutto il periodo di tempo in contestazione.
Tuttavia, l’articolo 25-undecies è stato introdotto dall’articolo 2 del d. Igs. 121/2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011.
Pertanto, erroneamente è stato contestato tutto l’anno 2011 quando, fino al 16 agosto, illecito amministrativo del reato non esisteva.
Inoltre, il primo atto interruttivo nella prescrizione dell’illecito amministrativo è inter con il decreto di citazione a giudizio del 2 marzo 2017. Conseguentemente, le condotte, almeno fino al 2 marzo 2012, devono ritenersi prescritte e non poteva procedersi a contestazione, per decadenza ai sensi dell’articolo 60 del d. Igs. 231/2001,
2.4. Con il quarto motivo, lamenta violazione di legge e inosservanza di norme processuali stabiliti a pena di nullità, in riferimento agli articoli 6, .11, 12, e 25-undecies d. Igs. 231/2001, nonché il travisamento della prova.
2.4.1. In primo luogo, il Tribunale ha applicato la :;anzione pecuniaria di euro 129.000,00, calcolata nella misura di euro 430 per quota per un numero di quote pari a 300.
La RAGIONE_SOCIALE aveva, tuttavia (post factum), adottato ed efficacemente attuato il moRAGIONE_SOCIALE di organizzazione e gestione di cui all’articolo 6 d. Igs. 231/2001, in virtù del quale avrebbe avut diritto alla riduzione della sanzione pecuniaria irrogata ai sensi dell’articolo 12 del sudde decreto.
Il Tribunale ha, erroneamente, ritenuto tale moRAGIONE_SOCIALE inadeguato sulla base di una serie di valutazioni (quali la genericità delle previsioni, la mancanza di un organo di vigilanza tecnico, mancanza di comunicazione «dal basso», la mancata indicazione di quale avrebbe dovuto essere l’attività di vigilanza) del tutto smentite dal tenore letterale del moRAGIONE_SOCIALE (v. pagg. 18-22 ricorso).
Erroneamente, quindi, non è stata applicata l’attenuante di cui all’articolo 12, comma 2, del decreto 231/2001.
2.4.2. In secondo luogo, andava applicata anche l’attenuante di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto 231/2001, attesa l’inesistenza del danno (nel ricorso, a pag. 22, è indicato l’art 2, comma 1, ma si tratta evidentemente di un refuso). Pertanto, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, l’importo della quota non avrebbe potuto essere superiore C 103,00.
2.4.3. Lamenta, infine, come il giudice abbia erroneamente indicato i limiti di pena, posto che l’articolo 25-undecies, comma 2, lettera b), n. 1), del d. Igs. 231/2001 prevede la sanzione
pecuniaria fino a 250 quote. Essa è stata quindi applicata in misura superiore al massimo edittale e non, come scrive il giudice, «con un lieve scostament:o dal minimo edittale».
La pena in concreto irrogata deve pertanto ritenersi doppiamente «illegale».
In data 6/11/2023, L’AVV_NOTAIO faceva pervenire motivi nuovi e aggiunti, con i quali, sostanzialmente, insisteva per l’accoglimento dei motivi già proposti.
CONSIDERATO IN D:IERITTO
1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.
2. Il primo motivo è infondato.
Il Collegio premette che, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte (Sez. 4, n. 5415 del 25/11/1999, dep. 2000, COGNOME, Rv. 216464; Sez. 6, n. 437 del 16/09/2004, dep. 2005, COGNOME, Rv. 230858 – 01; Sez. 3, n. 5469 del 05/12/2013, dep. 2014, COGNOME, Rv. 258920 01; Sez. 1, n. 30141 del 05/04/2019, COGNOME, Rv. 276602 – 01; Sez. 5, n. 16993 del 02/03/2020, COGNOME, Rv. 279090 – 01), qualora il fatto ascritto all’imputato sia contestato chiarezza, l’erronea indicazione della norma violata si risolve in un mero errore materiale, attes che, ai fini della contestazione dell’accusa, ciò che rileva non è l’indicazione degli articoli di che si assumono violati, bensì la compiuta descrizione del fatto.
Tale è la situazione verificatasi nel caso concreto.
Ed infatti, è senz’altro vero che l’articolo 256, comma 2, del d. Igs. 152/2006 non è incluso nel catalogo dei reati presupposto, ma lo è il comma 1 (al comma 2, lettera b, n. 1), parimenti contestato. Che, nel caso posto all’esame di questa Corte, il Tribunale abbia ritenuto la sussistenza del solo reato presupposto di cui al primo comma della norma incriminatrice ai fini dell’irrogazione della sanzione pecuniaria per l’illecito amministrativo da reato, emerge sia dal condotta contestata (che parla solo di «smaltimento illecito» di fanghi da depurazione), sia dalla circostanza che, nella determinazione del trattamento sanzionatorio, il giudice non abbia operato alcun aumento, né per concorso formale di reati (rectius: illeciti amministrativi da reato), né per continuazione.
E’, quindi, evidente che l’indicazione – nel capo di imputazione – di un reato presupposto non incluso nel catalogo 231 sia frutto di un mero errore grafico da parte dell’Ufficio requirente da correlarsi verosimilmente alla contemporanea contestazione dei reati di cui ai Capi a) e c), contestati rispettivamente a COGNOME NOME e COGNOME NOME (definiti mediante oblazione e pertanto neppure riportati in sentenza), in cui le contravvenzioni erano contestate entrambe.
La stessa sentenza, a pag. 7, nell’inquadrare giuridicamente la disciplina dei fanghi di depurazione, fa un generico riferimento all’articolo 256 del d. Igs. 152/2006 (senza distinguere tra comma 1 e 2), mentre a pag. 10 (alla fine del par. 4), esplicitamente attribuisce al COGNOME
allo COGNOME esclusivamente la condotta di cui all’articolo 256, comma 1, del Testo Unico Ambientale (TUA), costituente il reato presupposto dell’illecito amministrativo.
Sempre a pag. 10, all’inizio del par. 5, dedicato alla responsabilità dell’ente, la senten precisa che «è indubbio che la contravvenzione ex art. 256, comma 1, d. Igs. 152/2006 fu commessa nell’interesse e quindi a vantaggio della RAGIONE_SOCIALE», con ciò dando conto, in modo esplicito, della circostanza che, indipendentemente dalla contestazione, l’unica violazione addebitabile alla RAGIONE_SOCIALE quale reato presupposto fosse quella inclusa nel «catalogo 231».
Il secondo motivo, che si articola in quattro diversi “sotto-motivi”, è inammissibile.
2.1. Il primo profilo di censura è inammissibile per genericità.
Come già esaustivamente chiarito dalla sentenza impugnata, le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico non sono mere illazioni o calcoli teorici, ma ricostruzioni di flussi sti (c.d. «bilancio di massa») sulla base dei dati progettuali, dei provvedimenti autorizzativi e d documenti acquisiti in situ dalla polizia giudiziaria (documenti non contestati dalla Difesa) o prodotti da tale COGNOME COGNOMEv. pagg. 8-9) per conto della ditta RAGIONE_SOCIALE.
Alla luce di tale portata il consulente ha individuato il quantital:ivo di fanghi pro giornalmente, mensilmente a annualmente, determinando il numero di viaggi da effettuare settimanalmente in discarica per il relativo conferimento, che, invece, dall’analisi dei registr carico e scarico dei rifiuti, non è stato effettuato nelle cadenze previste. A tale conclusion consulente del PM e giunto esaminando i dati relativi a flussi interni dei fanghi attraverso le var fasi, relativi ai fanghi smaltiti dal 2009 al 2015 (pag. 8, lett. b).
A pag. 7, il provvedimento impugnato chiarisce come il cattivo funzionamento del digestore determinasse, rispetto ai dati progettuali, la produzione di una maggior quantitativo di fanghi.
Inoltre (pag. 8), dall’analisi dei dati estrapolati dai registri di carico e scarico e dai fo di trasporto è emersa una progressiva diminuzione della «sostanza secca» smaltita (da Kg. 365.465 del 2009 a 74.000 nel biennio 2013-2014, per attestarsi nel :2015 a 97.000, con la precisazione che da maggio 2013 a febbraio 2014 non è stato effettuato alcun conferimento).
Altrettanto chiaramente, a pag. 9, la sentenza chiarisce che, in difetto di contestazione sul «moRAGIONE_SOCIALE scientifico» di settore che ha orientato l’operato dell’ausiliario del P nell’espletamento dell’incarico, le considerazioni del consulente della difesa si risolvono in u mero «dissenso diagnostico».
In sede di valutazione della prova, il giudice ritiene attendibili i risultati cui è perve consulente della parte pubblica e sussistente il reato presupposto contestato, sulla base della concorrenza di due elementi di prova concordanti, costituiti dal quantitativo di fanghi prodott stimati dal C.T. sulla base del c.d. «bilancio di massa» effettuato sui «dati di progetto» e lunga superiori a quelli emergenti dai registri di carico e scarico dei riluti e dai identificazione dei rifiuti (elementi, questi, forniti, oltre che dalla documentaz deposizione dell’UPG COGNOME), nonché dalla mancanza di documentazione comprovante
corretto smaltimento dei fanghi, elementi da cui, con procedimento induttivo, il giudice evince lo smaltimento abusivo di parte dei fanghi prodotti.
In ordine ai criteri di valutazione degli indizi, contestato nel caso di specie dalla Dif questa Corte ha, anche di recente (Sez. 3, n. 19499 del 19/04/2023, Ceci, n.m.), sottolineato come la «prova logica» richieda la valutazione da parl:e del giudice di una serie di elementi di fatto, che sarà il frutto di una sintesi, quanto meno possibile «intuitiva», degli indici stes esito a un processo di tipo induttivo, che si traduce in un sistema di inferenza probabilistica de verità processuale.
Lo schema logico della induzione/deduzione consiste, in particolare, nell’analizzare la pluralità dei fatti concreti per ricavarne una regola AVV_NOTAIO – soggetta al vaglio costan dell’esperienza – da applicare (stavolta con metodo deduttivo) al caso particolare.
Tale processo logico è sintetizzato dall’articolo 192, comma 2, c.p.p., laddove si stabilisc che «l’esistenza di un fatto non può essere desunta da indizi a meno che questi siano gravi, precisi e concordanti».
Nella valutazione degli indizi il giudice potrà far ricorso in chiave ausiliaria a «fatti not «massime di comune esperienza» (Sez. 5, n. 602, del 14/11/2013, dep. 2014, Ungureanu, Rv. 258677 – 01), che si differenziano dalla mera congettura perché la valutazione è formulata sulla scorta dell’id quod plerumque accidit come risultato di una verifica empirica dell’elemento preso in considerazione (Sez. VI, 07/07/2009, n. 27862, in proc. De Noia, Rv. 244439 – 01).
Inoltre, il metodo induttivo richiede la lettura dapprima unitaria di ogni singolo elemento prova, e quindi e quindi una valutazione complessiva dell’intero comper dio probatorio «in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in u medesimo contesto dimostrativo» (Sez. 2, 19/09/201:3, n. 42482, COGNOME, Rv. 256967 01)
Il Collegio evidenzia altresì come la prova logica del fatto non costituisce uno strumento meno qualificato rispetto alla prova diretta (o storica), quando sia conseguita con la rigorosit metodologica (nei termini dianzi esposti) che giustifica e sostanzia il principio del cosiddet «libero convincimento» del giudice (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, COGNOME, Rv. 191230).
Nel caso di specie, il giudice del merito ha ritenuto, con motivazione non manifestamente illogica, che la contemporanea presenza dei predetti indizi soddisfacesse i requisiti previs dall’articolo 192 cod. proc. pen., soprattutto ove non smentiti da una plausibile versione alternativa fornita dall’imputato (v. sottoparagrafo che segue, sul punto).
Il profilo di censura, che non si confronta con la motivazione della sentenza, è dunque inammissibile per genericità.
2.2. Quanto all’elaborato tecnico del AVV_NOTAIO, secondo cui peserebbe sulla relazione del Dr. COGNOME la mancata distinzione tra fango «tal quale» e «sostanza secca», il Collegio evidenzia che anche su tale aspetto la sentenza impugnata (che qualifica come «apodittica» la relativa affermazione) spende non poc:he parole a confutazione, evidenziando
(pagg. 8-9) che, pur non essendo specificato nella relazione di consulenza se si parli di fanghi «tal quali» o «fanghi secchi», appare evidente come il riferimento sia da effettuarsi ai second («in riferimento ai volumi di fango, senz’altra specificazione, nelle predette fasi dell’ispessi del digestore e della disidratazione evidenziano che il fango considerato sia quello espresso in termini di sostanza secca e non già di fango tal quale, che precede il trattamento nell’impianto di depurazione. E’ il fango secco che, a tutta evidenza, risulta dalla fase di disidratazione e ch all’evidenza, va conferito in discarica» – segue citazione di parte della deposizione del tes COGNOME del RAGIONE_SOCIALE).
Ne consegue che, essendo il fango da considerare quello «secco», il volume dei fanghi prodotti e non correttamente smaltiti non risulta affatto «sovrastimato», come vorrebbe il CTP (pag. 9 sentenza).
Anche tale profilo di censura, che si confronta con la relazione di consulenza ma non con la motivazione della sentenza, è pertanto inammissibile per genericità.
Del tutto inammissibile è poi la censura secondo cui sarebbe stato più conveniente, per l’impresa, attivare il c.d. «by-pass» e non produrre proprio i fanghi di depurazione, risolvendosi in una mera contestazione ipotetica e non in una vera 12 propria censura.
2.3. Il motivo di cui al punto 2.2.3 delle premesse in fatto (contraddizione tra contestazione relativo al presente procedimento e quella di cui al procedimento n. 2601/2014) è inammissibile, in quanto, pur ventilandosi un ipotetico contrasto tra giudicati, il motivo n viene assolutamente sviluppato, difettando della benché minima specificità.
2.4. Il quarto profilo di censura, in cui si lamenta il travisamento della prova inammissibile.
Il Collegio premette che, secondo Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m., il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore «revocatorio», per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformi cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato).
Il ricorrente censura, nel caso di specie, un travisamento «per invenzione», nella parte in cui la sentenza impugnata rinvia alla (presunta) deposizione resa dal teste geom. NOME COGNOME in data 26/10/2022 in altro procedimento.
La doglianza è doppiamente inammissibile.
In primo luogo, secondo il costante orientamento della Corte, il travisamento della prova può avere rilievo solo quando «l’errore sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio» (cfr. Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272406).
La presenza di una criticità su una delle molteplici valutazioni contenute nel provvedimento impugnato, laddove le restanti offrano ampia rassicurazione sulla tenuta del ragionamento ricostruttivo, pertanto, non può comportare l’annullamento della decisione per vizio di motivazione, potendo lo stesso essere rilevante solo quando, per effetto di tale critica, all’esi
di una verifica sulla completezza e sulla globalità del giudizio operato in sede di merito, ris disarticolato uno degli essenziali nuclei di fatto che sorreggono l’impianto della decisione (Se 1, n. 46566 del 21/02/2017, M., Rv. 271227).
In altre parole (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085 – 01), il motivo di ricorso con cui si lamenta il vizio di motivazione per travisamento della prova deve indicare, pena l’inammissibilità, le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta lo e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale incompatibilità all’inte dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato.
Indicazione non presente nelle deduzioni difensive.
In secondo luogo, la censura non supera, in concreto, la c.d. «prova di resistenza».
Secondo il costante orientamento della Corte, infatti, quando con il ricorso per cassazione si contesti l’utilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrare, a inammissibilità, l’incidenza dell’eventuale eliminazione del predetto elemento sulla decisione; s tratta, per l’appunto, della «prova di resistenza», essendo necessario valutare se le altr risultanze processuali, in caso di espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficie giustificare l’identico convincimento (Sez. 2, n. 29642 del 30/05/2019, Tanè, Rv. 276978; Sez. 6, n. 18764 del 05/02/2014, Rv. 259452).
Nel caso in esame, da un lato il ricorrente non ha indicato in che modo il venir meno di tale elemento di prova avrebbe avuto incidenza determinante sul giudizio, per ciò solo presentandosi come inammissibile.
Inoltre, il Tribunale di Campobasso, a pagina 7 della sentenza impugnata, cita quasi incidentalmente la deposizione di un non meglio precisato «procuratore della RAGIONE_SOCIALE» che sarebbe stato audito il 26/01/2022, solo per rafforzare la motivazione fondata sulla relazione di consulenza, sulla documentazione acquisita, nonché sulle «ripetute interlocuzioni tra la RAGIONE_SOCIALE e il comune di Campobasso (in ordine alla necessità di interventi manutentivi e/o comunque tali da assicurare il ripristino della funzionalità dell’impianto)» e sulle «interlocuzioni tra la soc RAGIONE_SOCIALE, la quale ha segnalato una serie di criticità, legate al non corretto funzionamento di talune parti dell’impianto», tanto da non ribadire tale elemento di prova nella valutazione complessiva del quadro indiziario operato ai sensi dell’articolo 192 del codice di rito.
Il profilo di censura non supera, pertanto, il processo di «eliminazione mentale» della prova censurata, essendo il giudizio di colpevolezza fondato sul complesso delle altre risultanze probatorie, il cui spessore probatorio non è scalfito dall’eliminazione della prova asseritamente travisata.
L’applicazione del suddetto principio comporta l’inammissibilità del motivo di ricorso, posto che la prova di cui i ricorrenti lamentano l’inutilizzabilità non ha avuto incidenza determinan nel giudizio di colpevolezza.
3. Il terzo motivo è fondato nei limiti che seguono.
3.1. L’articolo 25-undecies d. Igs. 231/2001 è stato introdotto, a far data dal 16 agosto 2011, dal d. Igs. n. 121 del 07/07/2011.
Essendo la contestazione genericamente riferita ad un arco temporale compreso tra il 2010 e il 2015, e non rinvenendosi nella sentenza impugnata alcun riferimento alla esclusione, nel giudizio di colpevolezza, del periodo in cui la condotta non era considerata quale reato presupposto dell’illecito amministrativo da reato dell’ente (il giudice parla genericamente d «lungo lasso di tempo a partire dal 2010 e fino al 2015» – pag. 12), si deve ritenere che l sanzione irrogata sia stata quantificata considerando anche il periodo in cui l’illec amministrativo da reato non era ancora stato introdotto.
Si impone quindi l’annullamento senza rinvio della sentenza in riferimento agli illeci contestati commessi in data anteriore al 16 agosto 2011, con rinvio al Tribunale di Campobasso per la rideterminazione del trattamento sanzionatorio.
3.2. L’eccezione di decadenza dalla contestazione ai sensi dell’articolo 60 d. Ig.s 231/2001, per i fatti commessi almeno fino al 2 marzo 2012, è invece infondata.
Preliminarmente, il Collegio evidenzia come il ricorrente utilizzi i termini «prescrizione» «decadenza» in modo promiscuo (v. pag. 14-15 del ricorso), laddove i due istituti sono disciplinati in modo totalmente differente dagli articoli 22 e 59-60 del decreto legislativo 231/2001. Tuttavia, i principi stabiliti in tema di prescrizione del reato presupposto proiettano loro efficacia sull’istituto della decadenza della contestazione.
Si evidenzia in proposito come, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente (v. da ultimo Sez. 3, n. 16158 del 26/02/2019, Masoni, Rv. 275403 – 01) «il reato di cui all’art. 256 comma 1, d.lgs. 152/2006 ha, di regola, natura di reato istantaneo e solo eventualmente abituale, in quanto si perfeziona nel momento in cui si realizza la singola condotta tipica, essendo sufficiente un’unica attività ad integrare la fattispecie incriminatrice, salvo il caso in cui, la ripetitività della condotta, si configuri quale reato eventualmente abituale (Sez. 3, n. 134 del 30/11/2006, dep. 02/04/2007, Gritti e altro, Rv. 2:36326; Sez.3, n 21655 del 13/04/2010, Rv 47605, conf., anche con riferimento alla disciplina emergenziale, Sez. 3, n. 45306 del 17/10/2013, Carlino, Rv. 257631, non nnassimata sul punto; nonché, in motivazione, Sez.3, n.30134 del 05/04/2017, Rv.270255 e Sez.3, n.48318 del 11/10/2016, Rv.268566)».
In questo caso, alla pluralità delle azioni, che è elemento costitutivo del fatto, corrispon una unica violazione di legge e il decorso del termine prescrizionale partirà dal giorno d cessazione dell’abitualità (v. Sez. 3, 5742 del 20/10/2016, dep. 2017, Sassetti, Rv. 269758, in materia di delitto di cui all’art. 452-bis cod. pen.).
Nella specie, trattandosi di plurime condotte in un ampio arco temporale, il reato si configurava, per le sue concrete modalità di manifestazione, come abituale ed assumeva struttura unitaria, concretizzandosi nella ripetizione di condotte analoghe, distinte tra loro sorrette da un unico ed unitario elemento soggettivo, unitariamente lesive del bene giuridico
tutelato e caratterizzate da una ripetizione «seriale» della condotta di miscelazione dei fanghi con le acque di processo.
L’inquadramento del fatto nell’alveo del reato abituale determina evidenti conseguenze in tema di prescrizione RAGIONE_SOCIALE stesso.
Ed infatti, questa Corte (v. Sez. 5, Sentenza n. 9956 del 11/01/2018, Ballus, Rv. 272374 01) ha precisato che ai fini della prescrizione del reato abituale (nel caso di specie, il deli «stalking»), il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto antigiuridico, coincidendo il momento della consumazione delittuosa con la cessazione dell’abitualità.
In materia di reati ambientali, poi, questa Corte (Sez. 3, n. 16036 del 28/02/2019, COGNOME, Rv. 275395 – 02; Sez. 3, Sentenza n. 41583 del 10/09/2021, COGNOME, Rv. 282458 – 02, Sez. 3, n. 42631 del 15/09/2021, COGNOME, Rv. 282632 – 01, in tema di delitto di cui all’articolo 45 quaterdecies), ha precisato che il reato abituale si consuma, pacificamente, con la cessazione dell’attività organizzata finalizzata al traffico illecito.
Trattandosi nel caso in esame di una condotta abil:uale, non si è pertanto verificata alcuna decadenza nella contestazione dell’illecito amministrativo da reato, ir iziando a decorrere termine di cui all’articolo 60 d. Igs. 231/2001 dal 7/10/2015.
Il quarto motivo, che si compone in realtà di diversi sotto-motivi attinenti tut trattamento sanzionatorio, è invece fondato nei limiti che seguono.
4.1. Si premette che, ai sensi dell’articolo 10 del Il. Igs. 231/2001, la sanzione pecuniar viene applicata per quote in un numero non inferiore a 100 nè superiore a 1.000. L’importo di una quota va da un minimo di C 258,00 ad un massimo di C 1.549,00.
L’articolo 25-undecies, comma 2, lettera b), n. 1), del d. Igs. 231/2001 prevede, come reato presupposto, l’articolo 256, comma 1, lettera a), del d. Igs. 152/2006, comminando una sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
Ai sensi dell’articolo 11 del decreto, nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell’ente nonché dell’attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.
4.2. Ai sensi dell’articolo 6 del d. Igsl 231/2001, tra le condizioni di esclusione d responsabilità dell’ente, rectius della colpa di organizzazione RAGIONE_SOCIALE stesso, vi sono l’avere (comma 1, lettera a) adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, nonché aver affidato (lettera b) il compito di vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell’ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.
Ove invece, post factum, sia stato adottato e reso operativo un moRAGIONE_SOCIALE organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, ai sensi dell’articolo 12, comma 2, lette del decreto, è prevista una diminuzione della pena da un terzo alla metà.
A tal proposito, il Collegio osserva come la Corte abbia già in precedenti occasioni (v. Sez. 4, n. 38025 del 15/09/2022, RAGIONE_SOCIALE, n.m.) chiarito che la mera «adozione» del MOG non è sufficiente a far scattare l’attenuante; ed invero, come specificamente richiesto dall lettera della norma, è necessario che tale moRAGIONE_SOCIALE sia «reso operativo» e che sia anche «idoneo» a prevenire la commissione di reati della stessa specie.
Non sussiste, in altre parole, alcun automatismo tra l’adozione del moRAGIONE_SOCIALE e la concessione dell’attenuante, che è invece subordinata, come evidenziato anche in dottrina, ad un giudizio di natura fattuale, essendo il giudice tenuto a verificare se la lettera della no-ma sia stata rispett specificatamente e nel suo complesso.
Verifica, in fatto, che il ricorrente sostanzialmente chiede alla Corte di svolgere in luogo giudice di merito, circostanza, di per sé, bastevole per poter valutare il motivo di ricorso punto – in termini di inammissibilità.
Ed infatti, l’unica censura teoricamente praticabile in sede di legittimità è quella del vizi motivazione (censura formulata dal ricorrente), ma in proposito la consolidata giurisprudenza della Corte (v. Sez. F, n. 23757 del 06/08/2020, COGNOME, n.m.) è nel senso che «il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene alla coerenza strutturale della decision cui si saggia la oggettiva tenuta sotto il profilo logico argomentativo’ restando preclusa rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, cfr. Sez. 4, n. 3122 16/06/2016).
Ancora, la giurisprudenza ha affermato che (Sez. 4, n. 29610 del 14/10/2020, Nicastro, n.m.) il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne né la ricostruzione dei fatt l’apprezzamento operato dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell’ impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile:
l’esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
l’assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossi congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento.
Pertanto, l’illogicità della motivazione per essere apprezzabile come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché come nel caso in esame- siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (v. Sez. 3, n. 35397 del 20/6/2007; Sez. Unite n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794).
Nel caso di specie, la motivazione addotta dal Tribunale per ritenere insussistenti i presupposti della concessione dell’attenuante in parola (pag. 11) non supera certamente gli angusti confini della «evidente illogicità», evidenziando la sentenza in modo non manifestamente illogico il contenuto del c.d. «protocollo ambientale» del 3 agosto 2016, di cui sottolinea assoluta genericità della prima parte, la mancata individuazione di meccanismi concretamente utili a scongiurare la reiterazione dei reati, l’assenza di un efficace sistema di comunicazione d basso, la mancata nomina, almeno fino al CDA del 27/01/2017, dell’ODV, neppure contemplato nell’organigramma «funzionale» – e non quindi in quello aziendale – allegato al protocollo.
Il ricorso, che censura la motivazione come erronea, è inammissibile (cfr. Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, dep. 2018, COGNOME, Rv. 272406; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, COGNOME, Rv. 265482; Sez. 6, n. 12501 del 27/01/2015, COGNOME, Rv. 262908; Sez. 6, n. 43963 del 30/09/2013, COGNOME, Rv. 258153), non potendo questa Corte fare altro che prendere atto che l’iter argomentativo svolto dal giudice di merito appare comunque completo e che, nel caso di specie, sono del tutto assenti vizi logici ictu ocull percepibili.
4.3. Manifestamente infondato è poi il profilo relativo alla attenuante di cui all’art. comma 1, lettera b), del d. Igs. 231/2001.
Esso, infatti, non può che trovare applicazione a quei reati presupposto che presuppongono un danno patrimoniale e non anche a quelli, come nel caso in esame, che si esauriscono in violazioni «formali» e di pericolo astratto, in cui vengono punite determinate condotte indipendentemente e a prescindere dalla produzione di un danno,, patrimoniale e non patrimoniale.
4.4. Fondato è, invece, l’ultimo profilo di censura.
La sentenza impugnata irroga la sanzione pecuniaria nella misura di trecento quote, laddove l’articolo 25-undecies, comma 2, lettera b), n. 1), del d. Igs. 231/2001. prevede, per il reato presupposto di cui all’articolo 256, comma 1, lettera a), del d. Igs. 152/2006, la sanzion pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.
La pena concretamente irrogata è pertanto superiore al massimo edittale, ed è da considerarsi «illegale».
La sentenza va pertanto annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo esame sul punto al Tribunale di Campobasso in diversa composizione fisica.
I motivi nuovi depositati dalla difesa, essendo meramente reiterativi dei motivi dianzi scrutinati, ne seguono le sorti.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata con riferimento agli illeciti commessi in data precedente al 16 agosto 2011 perché il fatto non era previsto dalla legge come illecito amministrativo.
Rinvia al Tribunale di Campobasso per la rideterminazione della sanzione amministrativa.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso il 23/11/2023.