Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 29735 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 29735 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 31/05/2024
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
COGNOME NOME NOME a MONTECATINI TERME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a PESCIA il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a MONTECATINI TERME il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a LUCCA il DATA_NASCITA
NOME NOME a POMPEI DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a BOVALINO il DATA_NASCITA
COGNOME NOME NOME a STRONGOLI il DATA_NASCITA
RAGIONE_SOCIALE
avverso la sentenza del 23/06/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZE
visti gli atti, il provvedimento impugNOME e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore NOME COGNOME
che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ dei ricorsi.
udito il difensore
AVV_NOTAIO COGNOME NOME deposita nomina a difensore di fiducia e dichiarazione di rinuncia all’impugnazione ex art.589 c.p.p.
I’ AVV_NOTAIO COGNOME NOME si riporta ai motivi per COGNOME NOME e COGNOME NOME; per COGNOME NOME e COGNOME NOME elencando i motivi del ricorso insiste per l’accoglimento dello stesso.
RITENUTO IN FATTO
Con l’impugnata sentenza del 23/06/2022, la Corte d’appello di Firenze, per quanto qui di rilievo, in parziale riforma della sentenza del Giudice dell’Udienza preliminare del Tribunale di Pistoia, in accoglimento del concordato in appello, ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc.pen., ha ridetermiNOME la pena inflitta ad NOME, in anni uno e mesi sei di reclusione, ed ha confermato nel resto la sentenza impugnata con la quale rispettivamente:
NOME era stato condanNOME, alla pena di un anno di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 2 d.lgs 10 marzo 2000, n. 74 (capo F);
COGNOME NOME, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione, in relazione al reato di cui all’art. 416 cod.pen., quale partecipe all’associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati in materia di sottrazione all’accertamento e pagamento delle accise relative ai prodotti energetici importati dalla Slovenia e reati tributari, di cui al capo A);
COGNOME NOME, alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione e C 84.420,00 in relazione ai reati di cui all’art. 416 cod.pen. (capo A), artt. 110 cod.pen. 40 comma 1, lett. b) e comma 4 d.lgs n. 504 del 1995 (capo B) e artt. 110 cod.pen., 49 comma 1, d.lgs n. 504 del 1995 (capo C);
NOME NOME, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e C 105.000,00 di multa, in relazione ai reati di cui all’art. 416 cod.pen. (capo A), artt. 110 cod.pe 40 comma 1, lett. b) e comma 4 d.lgs n. 504 del 1995 (capo B) e artt. 110 cod.pen., 49 comma 1, d.lgs n. 504 del 1995 (capo C);
COGNOME NOME, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e C 268.000,00 di multa, in relazione ai reati di cui all’art. 416 cod.pen. (capo A), artt. 110 cod.pe 40 comma 1, lett. b) e comma 4 d.lgs n. 504 del 1995 (capo D) e artt. 110 cod.pen., 49 comma 1, d.lgs n. 504 del 1995 (capo E);
COGNOME NOME, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione e C 268.000,00 di multa, in relazione ai reati di cui all’art. 416 cod.pen. (capo A), artt. 110 cod.pe 40 comma 1, lett. b) e comma 4 d.lgs n. 504 del 1995 (capo D) e artt. 110 cod.pen., 49 comma 1, d.lgs n. 504 del 1995 (capo E);
RAGIONE_SOCIALE, responsabile dell’illecito amministrativo di cui agli artt. 24 ter comma 2, del d.lvo n. 231 del 2001 (capo O), alla sanzione pecuniaria pari a C 300.000,00, pari a 40 quote, nonché alla sanzione interdittiva prevista dall’art. 9 comma 2 del d.lvo n. 231 del 2001 per la durata di un anno.
Con la medesima sentenza è stata disposta la confisca, ex art. 12 – bis d.lgs 10 marzo 2000, n. 74, nei confronti di COGNOME NOME del profitto del reato di cui al capo F) sia diretta che per equivalente; la confisca diretta del profitto del reato di c al capo A), ai sensi dell’art. 19 d.vo n. 231 del 2001, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; la confisca dei prodotti energetici e dei mezzi utilizzati ai sensi dell’art. 44 d n. 504 del 1995; e la confisca e distruzione di quant’altro in sequestro ai sensi dell’art. 240 cod.pen.
Avverso la sentenza hanno presentato separati ricorsi per cassazioni i difensori degli imputati e ne hanno chiesto l’annullamento per i seguenti motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione come dispone l’art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
2.1. Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME deduce con un unico e articolato motivo il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della responsabilità penale per il reato associativo e per i reati fine di sottrazione all’accertamento e pagamento delle accise, travisamento della prova, errata ricostruzione dei rapporti tra le RAGIONE_SOCIALE con le quali aveva rapporti commerciali per la commercializzazione del prodotto petrolifero importato dalla Slovenia.
2.2. Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME deduce tre motivi di ricorso.
-Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione meramente apparente. La corte territoriale avrebbe respinto l’appello dell’imputato con motivazione meramente apparente senza rispondere alle censure devolute, si da non comprendere l’iter argomentativo seguito dal giudice territoriale.
Non avrebbe esplicitato, la sentenza impugnata, alcun elemento da cui trarre la natura di cartiera delle due RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE che, in ipotesi di accusa, avrebbero emesso le fatture per operazioni soggettivamente inesistenti in quanto RAGIONE_SOCIALE interposte tra il venditore sloveno e l’acquirente italiano. Al contrario dimostrazione della effettività dei rapporti commerciali erano stati depositati in primo grado gli atti delle cause civili promosse dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti nell RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, circostanze non considerate dai giudici territoriali.
Violazione dell’art. 2 digs 10 marzo 2000, n. 74 in relazione alla ritenuta sussistenza del dolo del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti. È pacifico che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse realmente acquistato il prodotto petrolifero dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che avesse corrisposto alla RAGIONE_SOCIALE anche l’Iva. Il fatto poi che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE non avesse versato l’iva non sarebbe circostanza imputabile al ricorrente. Mancherebbe la prova in capo al
ricorrente della natura di cartiera della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avendo la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE corrisposto l’iva alla prima. La circostanza che a posteriori la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE fosse risultata priva di sede reale non potrebbe essere assunto come base di prova del dolo dell’imputato, risultando pacificamente che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avesse effettivamente acquistato il prodotto petrolifero e pagato l’importo dovuto a titolo di iva. Inoltre, p tabulas sarebbe emerso che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva stipulato un contratto con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE per il deposito e lo stoccaggio del prodotto petrolifero di proprietà della stessa, un contratto del tutto analogo era stipulato poi dalla RAGIONE_SOCIALE con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Si tratterebbe di circostanze decisive nella valutazione della regolarità dei rapporti commerciali tra la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. Infine, in primo grado era stata prodotta la documentazione relativa ad una causa civile intentata dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE nei confronti della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE concernente una serie di vizi riscontrati in alcune forniture di prodotto e ciò a conferma della realtà dei rapport tra le due RAGIONE_SOCIALE appunto. Inoltre, non sarebbe condivisibile l’affermazione della Corte territoriale secondo cui il gasolio per autotrazione giungeva in Italia dalla Slovenia non pagando accise perché appunto era dichiarato come semplice olio lubrificante. Tale affermazione non sarebbe condivisibile e sarebbe contraddetta dalla documentazione in atti in particolare dall’analisi del prodotto effettuata dalla Guardia di finanza di Livorno e di Montecatini Terme.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 8 cod.pen. e 133 cod.pen. omessa motivazione in relazione all’aumento per la continuazione, eccessività dello stesso.
2.3. Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME deduce tre motivi di ricorso.
-Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione meramente apparente. La corte territoriale avrebbe respinto l’appello dell’imputata con motivazione meramente apparente senza rispondere alle censure devolute, si da non comprendere l’iter argomentativo seguito dal giudice territoriale. In particolare, in merito alle prove che dimostrerebbero la conoscenza da parte della RAGIONE_SOCIALE del sodalizio criminoso, la sentenza impugnata si sarebbe limitata a richiamare le intercettazioni telefoniche tra la COGNOME e COGNOME NOME e, in particolare, una conversazione del 27 ottobre 2015. Secondo la Corte territoriale la partecipazione della ricorrente all’associazione a delinquere sarebbe dimostrata dalla citata conversazione. Da una corretta lettura della sentenza si evincerebbe al contrario l’apparenza della motivazione in quanto la sentenza impugnata si sarebbe avvalsa di argomentazioni generiche, asserzioni apodittiche e prive di efficacia dimostrativa sicché sarebbe integrato il vizio di motivazione denunciato.
-Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione meramente apparente in punto elemento soggettivo del reato di partecipazione all’associazione a delinquere. La corte territoriale avrebbe tratto la sussistenza dell’elemento soggettivo dalla circostanza che la ricorrente aveva messo a disposizione dell’associazione a delinquere la motrice Iveco TARGA_VEICOLO per una seria indefinita di trasporti di gasolio dalla Slovenia, coadiuvando il convivente COGNOME NOME nel programma criminoso dell’associazione a delinquere, nonché nell’invio di e mail di pagamenti ai fornitori sloveni e alla RAGIONE_SOCIALE interposta RAGIONE_SOCIALE verso la quale dovevano risultare i rapporti commerciali per coprire la realtà diversa. Anche l’affermazione della corte territoriale secondo cui il tenore della conversazione citata attesterebbe che l’imputata COGNOME e COGNOME NOME parlavano alla pari non sarebbe dimostrativo del dolo specifico richiesto dalla norma incriminatrice. Come documentato nel corso del giudizio, i trasporti sarebbero stati regolari, sicchè non sarebbe sostenibile che vi sia stato contrabbando e di conseguenza che vi sia la conoscenza del reato associativo.
La condotta della COGNOME, per come risulta dagli atti processuali non potrebbe essere considerata quale partecipe della associazione.
Violazione di cui all’art. 606 comma 1 lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art. 6 bis cod.pen., omessa motivazione in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
2.4. Il ricorso nell’interesse di COGNOME NOME deduce quattro motivi di ricorso.
-Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione meramente apparente in relazione all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 416 cod.pen.
La motivazione della sentenza di appello sarebbe priva di una idonea motivazione per sostanziare le ragioni della decisione, contenendo un mero richiamo alla sentenza di primo grado che, a sua volta, era anch’essa carente in quanto redatta con la tecnica espositiva costituita dalla mera riproduzione dell’informativa finale di PG. Con riguardo alle posizioni degli “autisti”, la Corte territoriale avrebbe reso una motivazione meramente adesiva ed appiattita su quella di primo grado senza evidenziare le singole posizioni degli autisti e le ragioni per le quali era ascrivibile ciascuno di loro il reato contestato di cui all’articolo 416 cod.pen. e soprattutto non avrebbe argomentato le ragioni per le quali aveva ritenuto sussistente il reato associativo in luogo del concorso di persone nel reato continuato, non avendo speso
alcuna motivazione sia in punto affectio societatis sia in relazione al requisito della sussistenza di un piano criminoso indetermiNOME elementi questi che distinguono la norma incriminatrice cui all’articolo 416 cod.pen. dal mero concorso di persone nel reato continuato.
-Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione al mancato assorbimento tra le fattispecie di cui all’art. 40 comma 1, lett. b) e comma 4 d.lgs n. 504 del 1995 e l’art. 49 comma 1, d.lgs n. 504 del 1995.
-Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 133 cod.pen. e alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio, errato calcolo in relazione alla violazione di cui all’art. 40 comma 1, lett. b) e comma 4 d.lgs n. 504 del 1995 e nella determinazione dell’imposta evasa tenuto conto che al medesimo sono contestati quattro viaggi; determinazione della pena in maniera ingiustificata rispetto all’imputato NOME in relazione al maggior aumento per la continuazione per il reato di cui all’art. 416 cod.pen. quantificata in mesi nove di reclusione in ragione del precedente. Motivazione illogica nella parte in cui avrebbe giustificato il maggior aumento per il precedente di natura colposa e risalente. Illogico sarebbe altresì l’aumento di mesi tre di reclusione in relazione al capo C) in contrasto con le S.U. n. 47127 del 2021.
-Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Chiede la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.
2.5. Il ricorso nell’interesse di NOME deduce quattro motivi di ricorso.
-Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione meramente apparente in relazione all’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 416 cod.pen. Il motivo sviluppa gli stessi argomenti svo nel primo motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME a cui si rinvia (par. 2.4.).
-Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione al mancato assorbimento tra le fattispecie di cui all’art. 40 comma 1, lett. b) e comma 4 d.lgs n. 504 del 1995 e l’art. 49 comma 1, d.lgs n. 504 del 1995. Il motivo sviluppa gli stessi argomenti svolti nel secondo motivo di ricorso nell’interesse di COGNOME a cui si rinvia (par. 2.4.).
-Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 133 cod.pen. e alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio, errato
calcolo in relazione alla violazione di cui all’art. 40 comma 1, lett. b) e comma 4 d.lgs n. 504 del 1995 e nella determinazione dell’imposta evasa tenuto conto che al medesimo sono contestati cinque viaggi, determinazione della pena in maniera ingiustificata e senza distinzione delle singole posizioni degli imputati; illogi motivazione sugli aumenti per la continuazione con i capi A) e C).
-Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Omessa motivazione.
2.6. Il comune ricorso nell’interesse di COGNOME NOME e NOME COGNOME deduce due motivi di ricorso.
-Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. in relazione alla motivazione sull’affermazione della responsabilità per il reato di cui all’art. 416 cod.pen. Secondo i ricorrenti la corte territoriale avrebbe tratto il convincimento della partecipazione del COGNOME e COGNOME nel sodalizio criminoso diretto da NOME sulla scorta di un’unica conversazione telefonica n. 3673 e sul rilievo che l’adesione al progetto priminoso sarebbe avvenuta per facta concludentia. Si tratterebbe di una motivaiillogica che non avrebbe chiarito perché fosse qualificabile il loro contributo quale consapevole partecipazione nel reato associativo anche sotto il profilo soggettivo.
-Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione all’art. 133 cod.pen. e alla determinazione del trattamento sanzioNOMErio, omessa motivazione con specifico riguardo alla posizione del COGNOME e COGNOME, mancata risposta alle censure difensive sul trattamento sanzioNOMErio, diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ivi compresa l’assenza di risposta alla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena al COGNOME.
2.7. Nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE il ricorso per cassazione è affidato a cinque motivi di ricorso.
Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’ar 24 ter d.lgs n. 231/2001, vizio di motivazione con riguardo all’affermazione della responsabilità amministrativa dell’ente anche se i reati scopo dell’associazione a delinquere non rientrano nel novero dei reati presupposto ex d.lgs n. 231/2001.
L’associazione a delinquere era finalizzata al delitto di contrabbando, reato non previsto nel catalogo dei reati presupposti, sicchè anche in applicazione dei principi
enunciati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 3635 del 2014, non potrebbe configurarsi la responsabilità amministrativa dell’ente.
Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art 24 ter d.lgs n. 231/2001, vizio di motivazione con riguardo alla sussistenza del reato presupposto di cui all’art.416 cod.pen. reato presupposto ritenuto sussistente dalla corte territoriale in forza di un automatismo deducendola dalla mera commissione dei reati scopo. Nel caso in esame, nulla dimostrerebbe che l’organizzazione e i mezzi e i programmi della RAGIONE_SOCIALE coinvolta non fossero votati al commercio lecito e solo occasionalmente al commercio illecito di prodotti petroliferi.
Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli artt. 5,6 e 24 ter d.lgs n. 231/2001, vizio di motivazione con riguardo all’assenza di indicazione degli elementi di colpa nell’organizzazione dell’ente, né viene indicato il vantaggio al più ricavabile dai delitto scopo. La corte territoriale avrebbe omesso di argomentare quali sarebbero le carenze organizzative dell’ente che non avrebbero permesso di neutralizzare il rischio di commissione del reato associativo. La motivazione sarebbe meramente apparente là dove i giudici territoriali affermano che la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha tratto evidente vantaggio dalla condotta criminosa.
Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione agli -tartt. 11 e 12 d.lgs n. 231/2001,Vartt. 9, 12, 13 e 14 d.lgs n. 231/2001, vizio d motivazione con riguardo al quantum di trattamento sanzioNOMErio calibrato sulla base della gravità dei reati scopo dell’associazione e non invece sul reato associativo e sulla colpevolezza dell’ente ed anche con riguardo all’applicazione automatica di tutte le sanzioni interdittive.
Violazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. in relazione all’art 19 d.lgs n. 231/2001, vizio di motivazione con riguardo all’individuazione del profitto confiscabile individuato nell’ammontare del profitto derivante dalla commissione dei reati scopo.
La Corte d’appello di Firenze, con ordinanza del 14/11/2022, dep. il 18/11/2022, ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi per cassazione proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 24 comma 6 sexies d.l. n. 137 del 2020, stante la mancata sottoscrizione digitale degli allegati al ricorso per cassazione.
3.1. Avverso l’ordinanza di inammissibilità hanno proposto ricorso per cassazione, in data 09/02/2023, COGNOME NOME e COGNOME NOME e ne hanno chiesto l’annullamento per violazione di legge o in subordine chiedono di sollevare questione di legittimità costituzionale della disposizione di cui all’art.
comma 6 sexies d.l. n. 137/2020 per violazione dell’art. 3 Cost., 117 Cost e par. 6 Cedu.
4. Il difensore di NOME NOME ha depositato memoria di replica alle conclusioni del PG e insiste nell’accoglimento del ricorso.
Il difensore di COGNOME e COGNOME ha depositato memoria di replica con cui ha chiesto dichiarare l’estinzione dei reati p. e p. dall’ art. 40 comma 1 DLgs n. 504/1995 (Capo D), dall’art. 49 comma 1 Dlgs n. 504/1995 (Capo E) e dall’art. 416 c.p. (Capo A) per intervenuta prescrizione e in ogni caso in accoglimento dei motivi di ricorso, annullare l’impugnata sentenza con ogni conseguenziale pronuncia di legge.
Il difensore della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha depositato note di udienza con cui ha insistito nell’accoglimento del ricorso.
Il difensore di COGNOME e NOME ha depositato memoria di replica con cui chiede sentenza di non doversi procedere per essersi i reati contestati estinti stante l’avvenuto decorso del termine massimo di prescrizione; in denegata ipotesi, riportandosi interamente ai ricorsi presentati, insiste per l’accoglimento delle conclusioni ivi già rassegnate, con ogni consequenziale pronuncia.
All’udienza il difensore di COGNOME NOME, munito di procura speciale, ha rinunciato al ricorso proposto.
Il Procuratore generale ha chiesto l’inammissibilità del ricorsi
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Vanno, preliminarmente, annullate senza rinvio le ordinanze di inammissibilità dei ricorsi per cassazione proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME, ai sensi dell’art. 26 comma 6 sexies legge n. 176 del 2020, stante la mancata sottoscrizione digitale degli allegati al ricorso per cassazione.
L’art. 24, comma 6 – sexies, di. n. 137 del 2020, nel testo vigente a seguito della conversione, stabilisce che: «Fermo quanto previsto dall’art. 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell’atto ai sensi del comma 6 – bis l’impugnazione è altresì inammissibile: a) quando l’atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore; b) quando le copie informatiche per immagine di cui al comma 6 – bis non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all’originale; c) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel Registro generale degli indirizzi certificati di cui comma 4; d) quando l’atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è intestato al difensore; e) quando l’atto è trasmesso a un indirizzo di posta
elettronica certificata diverso da quello indicato per l’ufficio che ha emesso i provvedimento impugNOME dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4 o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali e reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per il tribunale di all’articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale dal provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati di cui al comma 4». L’art. 24, comma 6 – septies del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, inoltre, in deroga alla competenza posta in generale dall’art. 591, comma 2, cod. proc. pen., sancisce che l’inammissibilità per mancanza di valida sottoscrizione digitale dell’atto di impugnazione deve essere dichiarata, anche d’ufficio, con ordinanza dal giudice che ha emesso il provvedimento impugNOME, ferma restando l’attribuzione al giudice ad quem del vaglio in ordine agli ulteriori profili di ammissibilità dell’atto di impugnazione.
La più recente giurisprudenza di Questa Corte di legittimità, ha affermato il principio, che il Collegio condivide, secondo cui in tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, non è causa di inammissibilità del ricorso per cassazione, ex art. 24, comma 6-sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, la mancata sottoscrizione digitale del difensore, per conformità all’originale, delle copi informatiche degli allegati all’atto di gravame trasmesso a mezzo pec, ove si tratti di allegati non essenziali rispetto al contenuto dell’impugnazione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali (Sez. 6, n. 29173 del 11/05/2023, Amdouni, Rv. 284966 – 01; Sez. 6, n. 37704 del 11/07/2022, Rv. 283936 – 01; Sez. 4, n. 22135 del 02/05/2023, Rv. 284644 – 01).
La Corte di appello di Firenze ha dichiarato inammissibili i ricorsi per cassazione proposti dai difensori di COGNOME NOME e COGNOME NOME, per violazione dell’art. 24, comma 6- sexies, lett. b), d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, co modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in quanto mancava la sottoscrizione digitale da parte del difensore degli allegati prodotti.
Tale decisione è errata alla luce dell’interpretazione della giurisprudenza di legittimità, come sopra richiamata e condivisa dal Collegio.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha respinto una interpretazione letterale e formalista subordinando la declaratoria di inammissibilità dell’atto d impugnazione alla necessaria lesione dei valori che le prescrizioni formali introdotte ev
intendono presidiare e che sono costituiti dalla certezza dell’identificazione del mittente, attraverso l’identità digitale delineata dall’indirizzo pec ufficialmen attribuito al difensore, e l’autenticità della sottoscrizione (Sez. 6, n. 40540 d 28/10/2021, COGNOME, Rv. 282306; Sez. 6, n. 40540 del 2021; Sez. 1, n. 2784 del 20/12/2021, dep. 2022, COGNOME, Rv. 282490; Sez. 1, n. 41098 del 15/10/2021, COGNOME, Rv. 282151). Tale principio, che il Collegio condivide, esprime l’esigenza generale di non privare di validità ed efficacia atti solo perché mancanti di un requisito formale con salvezza degli atti là dove la parte colpita da inammissibilità non sia essenziale per la decisione in un’ottica di economia ed efficienza del sistema, garantita dal rapporto di proporzione fra mezzi e fini processuali.
Ove così non fosse, sarebbe, infatti, manifestamente irragionevole sacrificare il diritto fondamentale dell’imputato a vedere riesaminata la pronuncia di condanna solo per effetto di una violazione formale e relativa ad un atto che non assume una funzione essenziale rispetto al diritto azioNOME in giudizio, aprendo la strada a riliev di illegittimità costituzionale di una diversa interpretazione della disposizion normativa.
In una prospettiva costituzionalmente orientata e con uno sguardo volto alla giurisprudenza sovranazionale, la sanzione processuale dell’inammissibilità può essere irrogata solo ove risultino effettivamente pregiudicati i fini che la norma persegue e cioè la finalità, certezza giuridica, della provenienza dell’atto e del suo contenuto, che la disciplina delle impugnazioni in via telematica intende perseguire.
In tale direzione si è, poi, indirizzato il legislatore successivo che ha introdott l’art. 87-bis, comma 3, del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, introdotto dall’art. quinquies della legge n. 199 del 2022, di conversione del d.P.R. n. 162/2022, in vigore dal 30/12/2022, che continua a prevedere che l’impugnazione da depositare «in forma di documento informatico sia sottoscritta digitalmente, ma non ha più ricompreso, tra le cause di inammissibilità l’eventualità in cui «le copie informatiche per immagine (…) non sono state sottoscritte digitalmente», ma solo quella in cui ad essere sprovvisto di firma è l’atto principale.
Alla luce dei principi qui riportati, in ragione dell’irrilevanza degli allegati ris al contenuto dell’impugnazione, le ordinanze di inammissibilità pronunciate dalla Corte d’appello di Firenze vanno annullate senza rinvio, con conseguente esame, da parte della Corte di cassazione, dei ricorsi proposti da COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Passando allo scrutinio dei singoli ricorsi per cassazione, va dichiarata l’inammissibilità del ricorso di COGNOME NOME perché proposto avverso alla sentenza emessa ai sensi dell’art. 599 bis cod.proc.pen. per motivi non consentiti, e perché vi
è stata successiva rinuncia come da dichiarazione di rinuncia del difensore munito di procura speciale depositata in udienza.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
Il ricorso nell’interesse di NOME è inammissibile per manifesta infondatezza e genericità.
3.1. Il primo motivo di ricorso che deduce il vizio di motivazione apparente non avendo la corte territoriale omesso ogni confronto con quando dedotto nei motivi di appello è manifestamente infondato.
Quanto alla nozione di motivazione assente e/o apparente, la giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato il principio che essa è ravvisabile “soltanto quando sia del tutto avulsa dalla risultanze processuali o si avvalga di argomentazioni di puro stile o di asserzioni o di proposizione prive di efficacia dimostrativa, cioè, in tutto i casi in cui il ragionamento espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata sia soltanto fittizio e perciò sostanzialmente inesistente” (così di recente Sez. 5, n. 9677 del 14/07/2014, P.G. in proc. Vassallo, Rv. 263100; Sez. 5, n. 24862 del 19/05/2010, COGNOME, Rv. 247682).
La nullità della sentenza per l’assenza di motivazione, ravvisabile quando il provvedimento giudiziario non contiene un nucleo di argomentazioni pertinenti al caso in concreto dalla quale sia evincibile l’iter logico seguito della corte pe addivenire alla decisione del caso concreto che deve essere percepibile dal lettore (Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), costituisce la sanzione per la violazione del principio costituzionale di cui all’art. 111 comma 6 Cost. secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.
Nel sistema delineato dalla Costituzione l’obbligo della motivazione, di cui all’art. 111 comma 6 Cost., è stato correlato non solo al principio di legalità di cu all’art. 102 comma 2 Cost., ma anche al generale sindacato di legittimità sui provvedimenti giudiziali sancito dal citato art. 111 Cost. in quanto volto «a rendere più efficace e penetrante quel sindacato in caso di impugnazione» (Corte cost. n. 119/1957).
Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, affinchè soddisfi l’obbligo di cui all’art. 111 Cost, la motivazione dei provvedimenti a contenuto decisorio deve contenere, di regola, «l’esposizione di quanto basti ad individuare il processo logico giuridico che il giudice ha seguito nel pervenire alla risoluzione delle question sottoposte al suo esame sentenza» (Corte cost. n. 143 del 1976) e ciò per garantire quel controllo sugli atti giurisdizionali adottati dal giudice secondo legge, qual corollario del principio democratico di controllo generalizzato e diffuso
sull’amministrazione della giustizia.
In tale contesto, rientra, quindi, nei poteri del giudice di legittimità, com affermato dal condivisibile orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la verifica che la motivazione della pronuncia sia “effettiva” in quanto realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata (v. tra le tante Sez. 1, n. 34974 del 10/07/2007, COGNOME, Rv 237619 non mass. sul punto).
3.2. Tutto ciò premesso, nel caso in esame, la sentenza non contiene una motivazione apparente e/o inesistente.
Seppur in modo succinto, ma con risposta puntuale ai rilievi mossi nell’impugnazione sulla ritenuta inesistenza della RAGIONE_SOCIALE emittente le fatture di cui al capo F), la corte territoriale dimostra di avere esamiNOME la censura ) che ha disatteso richiamando la motivazione della sentenza di primo grado, a pag. 217, con aggiunta di considerazioni esplicite in risposta alle censure, evidenziando i tratti essenziali del complessivo sistema di frodi a c.d. carosello nell’importazione del gasolio dalla Slovenia, dichiarato olio lubrificante (ma tale non era) in evasione dell’iva grazie all’interposizione di due RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) che emettevano fatture verso la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che le contabilizzava come costi, RAGIONE_SOCIALE risultate mere cartiere non essendo operative e non avendo neppure una sede sociale (cfr. pag. 20) RAGIONE_SOCIALE che risultavano evasori totali non avendo mai versato l’iva.
Si tratta di una motivazione succinta, ma effettiva, sicchè il motivo risulta manifestamente infondato.
3.3. Parimenti, per le stesse ragioni, risulta manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso. Esclusa l’operatività delle RAGIONE_SOCIALE cartiere, RAGIONE_SOCIALE strumentali a consentire a terzi l’evasione fiscale, e della conoscenza di siffatta operatività )funzionale proprio a realizzare il meccanismo di evasione fiscale in un contesto associativo (l’imputato COGNOME NOME ha patteggiato la pena per il reato associativo), contesto nel quale perde rilevanza la questione di fatto, introdotta nel ricorso per cassazione, dell’avere promosso cause civili e dell’avere la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE concluso un contratto per lo stoccaggio del prodotto petrolifero con la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, allegazione tesa a9t f una proporre una diversa e alternativa ricostruzione del fatto in questa sede non praticabile.
3.4. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché generico lamentando il ricorrente l’eccessivo aumento per la continuazione in violazione dell’art. 132 cod.pen. Il motivo esprime mero dissenso senza critica alla sentenza impugnata, che ha quantificato l’aumento in mesi sei di reclusione, e come tale è inammissibile.
Contrariamente all’assunto difensivo, la sentenza impugnata, a pag. 20, ha motivato
la congruità dell’aumento avuto riguardo alla dimensione della frode.
Il ricorso va dichiarato inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
4. Il primo e secondo motivo di ricorso di COGNOME NOME, che possono essere trattati congiuntamente, sono inammissibili perché orientati a prospettare questioni di fatto e a richiedere una diversa valutazione del merito (intercettazione telefonica) che non può avere ingresso in questa sede. E anche in parte generico là dove non si confronta con tutti gli elementi valorizzati dal giudice del merito.
La sentenza impugnata, in continuità con quella di primo grado, che in presenza di c.d. doppia conforme si saldano per costituire un unico complesso argomentativo, rileva che la ricorrente aveva “significativamente trascurato” una conversazione riportata a pag. 136 della sentenza di primo grado, di cui ora si mette in discussione il contenuto offendo una alternativa ricostruzione, e non aveva considerato altre conversazioni (sempre pag. 20) che, secondo i giudici del merito, confermavano la partecipazione della COGNOME, compagna dell’COGNOME, nel sodalizio criminoso, in un contesto nel quale la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE aveva fornito alla RAGIONE_SOCIALE l’autoarticolato utilizzato per l’importazione del prodotto petrolifero, strument essenziale per il programma criminoso dell’associazione, che era stato sottoposto a sequestro al confine con la Slovenia, in un contesto nel quale il contenuto della conversazione citata evidenziava la sua consapevolezza e la condivisione dell’attività criminosa con il compagno (pag. 21). La posizione della ricorrente è ben lumeggiata a partire da pag. 198 della sentenza di primo grado che in presenza di c.d. doppia conforme può integrare la motivazione della sentenza impugnata.
4.1. Il terzo motivo di ricorso risulta inammissibile. Dal non contestato riepilogo dei motivi di ricorso risulta che l’imputata aveva chiesto la riduzione dell pena, sicchè non aveva svolto censure in punto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
Ora, deve rammentarsi che è inammissibile, per difetto di specificità del motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verificatesi nel giudizio di primo grado, se l’atto non procede alla specifica contestazione del riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora questa abbia omesso di indicare che l’atto di impugnazione proposto avverso la decisione del primo giudice aveva anch’esso già denunciato le medesime violazioni di legge (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066 – 01).
Il ricorso è inammissibile con tutte le conseguenze di legge.
I separati ricorsi dell’AVV_NOTAIO, nell’interesse di COGNOME NOME e NOME COGNOME, ma del tutto sovrapponibili con riguardo alle censure difensive mosse, possono essere trattati congiuntamente.
Il primo (uguale) motivo di ricorso di entrambi i ricorrenti risult manifestamente infondato.
Richiamato quanto esposto al par. 3.1. del considerato in diritto, la censura in relazione alla motivazione apparente/apodittica sull’affermazione della responsabilità penale dei ricorrenti, quali autisti dei mezzi utilizzati per il trasporto del prod petrolifero, nel reato associativo, risulta manifestamente infondata.
La motivazione del provvedimento impugNOME, a contenuto decisorio, contiene l’esposizione di quanto basta ad individuare il processo logico giuridico che il giudice ha seguito nel pervenire alla risoluzione delle questioni sottoposte al suo esame dà conto delle ragioni del decisum da cui si apprezza quel controllo sugli atti giurisdizionali adottati dal giudice. Non è questione di validità o meno del recepimento dell’annotazione conclusiva della PG che è riportata nella sentenza di primo grado, ma ciò che rileva è la verifica compiuta del giudice sull’apprezzamento del materiale probatorio. Sul punto è sufficiente rilevare che il giudice di primo grado a partire da pag. 184, ha esposto la “valutazione dei risultati delle indagini” dimostrando di avere compiuto quel controllo e la valutazione che gli compete. 7sentenza
Contrariamente all’assunto difensivo, la sentenza impugnata a pag. 21, prende in esame la posizione dello COGNOME e dell’COGNOME che vengono esaminate a parte rispetto a quelle degli altri autisti. Anche con riguardo a tal posizioni, la motivazione pur succinta mostra che il giudice dell’impugnazione ha preso in esame le censure difensive e le ha disattese rilevando la piena utilizzabilità degli atti (tra cui l’annotazione di PG) in forza della scelta del rito abbreviato, ed richiamato sul punto la sentenza di primo grado che a pag. 202, al par.2.9 ha esposto gli elementi probatori circa il ruolo nell’associazione dello RAGIONE_SOCIALE e dell’RAGIONE_SOCIALE. Anche il profilo dell’elemento soggettivo del reato è esamiNOME dai giudici territoriali là dove rilevano che gli autisti erano perfettamente a conoscenza del meccanismo fraudolento rilevabile dalla discrepanza, nei documenti di trasporto, del luogo di destinazione della merce (Grecia in luogo di Italia) e dalle accortezze utilizzate nei viaggi (vedetta su strada per comunicare eventuali controlli) cfr. pag. 22).
La sentenza impugnata, pur in modo succinto come già esposto per la posizione dell’COGNOME, ha esposto le ragioni per le quali, disattendendo i motivi di appello, ha ritenuto la responsabilità del ricorrente.
Del tutto generica è la censura che si appunta sulla mancanza di motivazione
sulla diversa qualificazione dei fatti quale concorso nel reato continuato, in presenza di ritenuta sussistenza del delitto associativo.
5.2. Il secondo (comune) motivo di ricorso di violazione di legge in relazione agli artt. 40 comma 1, lett. b) e 4 del d.lgs n. 504 del 1995 e art. 49 d.lgs n. 504 de 1995, risulta manifestamente infondato.
Le condotte incriminatrici delle due fattispecie sono diverse e non può porsi una questione di assorbimento di una nell’altra.
L’art. 40 comma 1, lett. b) del d.lgs n. 504 del 1995, punisce, chiunque sottrae con qualsiasi mezzo / g41′ prodotti energetici, compreso il gas naturale, all’accertamento o al pagamento dell’accisa, mentre l’art. 49 del medesimo decreto legislativo, il trasporto di prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esent od agevolati, ad esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e della birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all’operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata.
Quanto al caso concreto sussistono, sulla base dell’accertamento di fatto qui non discutibile, entrambe le fattispecie in quanto i ricorrenti, quali autisti dei mez che trasportavano il prodotto petrolifero, introducevano nel territorio dello Stato prodotti petroliferi di provenienza Slovena sottraendolo all’accertamento e al pagamento dell’Iva, attraverso l’utilizzo di RAGIONE_SOCIALE cartiere, e mediante l’utilizzo documentazione falsa (falsi certificati CRM) attestante falsamente che si trattava di olio lubrificante e che era diretto in Grecia, là dove era accertato (pag. 189 sentenza di primo grado) che era una miscela di petrolio utilizzabile quale gasolio per autotrazione ed era diretto in Italia.
5.3. Il terzo motivo di ricorso di COGNOME è parimenti manifestamente infondato. Correttamente la sentenza impugnata ha individuato quale reato più grave il capo B) 40 comma 1, lett. b) e 4 del d.lgs n. 504 del 1995 – su cui ha operato l’aumento per la continuazione con i capi A) e C).
Nell’ipotesi aggravata del comma 4, è punito con la reclusione da uno a cinque anni, e con la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa, non inferiore in ogni caso a 7746 euro. La difesa contesta il calcolo della pena pecuniaria, di C 61.740,00 di multa, in ragione di quattro viaggi tenuto conto dell’importo dell’imposta evasa, come calcolata dalla G. di F., per ogni viaggio. Si tratta di un calcolo, come risultante da pag. 223 della sentenza di primo grado, corretto nella determinazione della pena base e degli aumenti per la continuazione.
Quanto alla misura dell’aumento di pena per il reato satellite di cui all’ar cod.pen. di mesi nove di reclusione, che la difesa assume manifestamente illogica ragione del precedente penale di natura colposa, osserva-il Collegio che la territoriale ha stimato una misura dell’aumento per la continuazione di mesi nove dove per il coimputato NOME era fissato in mesi sei, in ragione del precede riportato dall’imputato per omicidio colposo che, tenuto conto del ruolo del medes (autotrasportatore), non appare manifestamente illogica. In ogni caso d rammentarsi che in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calc l’incremento sanzioNOMErio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aument esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrez conferito dall’art. 132 cod. pen. (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, SpampiNOME, 284005 – 01). Nel resto la censura appare manifestamente infondata. La cor territoriale ha dato conto della congruità della pena inflitta, alla luce dei cri all’art. 133 cod.pen., nonché del calcolo della pena, in tutti i suoi aspetti, ivi l’aumento per la continuazione rispettoso dei principi di cui alle S.U. Pizzone pag. 223).
5.4. Il quarto motivo di Ocorso è inammissibile. Dal non contestato riepilo vi GLYPH 111. i. PII, VA AnD dei motivi di ricorso risulta che ~1225bi chiesto la riduzione della pena, nA ° non aveva svolto censure in punto riconoscimento delle circostanze attenuan generiche.
Ora, deve rammentarsi che è inammissibile, per difetto di specificità motivo, il ricorso per cassazione con cui si deducano violazioni di legge verifi nel giudizio di primo grado, se l’atto non procede alla specifica contestazio riepilogo dei motivi di appello contenuto nella sentenza impugnata, qualora que abbia omesso di indicare che l’atto di impugnazione proposto avverso la decisi del primo giudice aveva anch’esso già denunciato le medesime violazioni di leg (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, COGNOME, Rv. 270627 – 01; Sez. 2, n. 902 05/11/2013, COGNOME, Rv. 259066 – 01).
5.5. Parimenti inammissibile è la censura in punto esclusione de concessione del, beneficio della sospensione condizionale della pena tenuto conto che st, rf i GLio l’imputataFé già ottenuto una volta tale beneficio e la pena qui inflitta tenut del ragguaglio della pena pecuniaria a quella detentiva, supera i limiti di l fronte di una richiesta manifestamente infondata, per assenza dei presuppost legge, non è prospettabile il vizio di omessa motivazione.
5.6. Anche il terzo motivo di ricorso di COGNOME NOME è manifestamente infondato. Come evidenziato nel par. 4.3. il calcolo della pena risulta correttamente motivato e corretto nella determinazione della pena pecuniaria che, quanto alla posizione del ricorrente, è determinata, tenuto conto che aveva fatto cinque viaggi, sulla scorta della somma dell’imposta evasa per ogni viaggio secondo quanto puntualmente indicato a pag. 219. Stesso discorso quanto all’aumento di pena per i reati satellite su cui vi è motivazione congrua e corretta in diritto tenuto cont dell’individuazione dei singoli aumenti e delle ragioni della loro misura.
Quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche si rimanda al par. 4.3. evidenziando che il ricorrente non aveva proposto motivo di appello.
I ricorsi di COGNOME e COGNOME sono inammissibili con tutte le conseguenze di legge. L’inammissibilità dei ricorsi non consente l’istaurazione del rapporto processuale e il rilievo della prescrizione maturata in epoca successiva alla sentenza impugnata.
I ricorsi, aventi comuni motivi, nell’interesse di COGNOME NOME e NOME COGNOME sono inammissibili.
6.1. Il primo e comune motivo di ricorso con cui si censura l’affermazione della responsabilità penale in relazione ai capi A), D) ed E) è orientato ad una diversa valutazione del fatto ed è anche in parte privo del necessario confronto con la decisione impugnata risultando così anche generico.
In disparte la richiesta di rilettura delle conversazioni registrate, in relazione al ca A), da cui i ricorrenti deducono il vizio di motivazione sulla partecipazione all’associazione a delinquere, i ricorsi non si confrontano con l’ampia motivazione della sentenza di primo grado, richiamata da quella di appello e che in presenza di c.d. doppia conforme costituisce un unico complesso argomentativo idoneo a colmare eventuali lacune argomentative della sentenza di appello, che, a pag. 23, ha rimandato a quella di primo grado dopo aver ricordato che gli imputati erano stati assoldati dopo che vi erano già stati dei sequestri di veicoli, circostanza di cui erano perfettamente a conoscenza gli imputati. Al riguardo i ricorsi non si confrontano con quanto argomentato a pag. 205-206-207 e 208 della sentenza di primo grado, tenuto conto che gli imputati, per come accertato, effettuavano i trasporti con documenti (CRM) falsi nell’indicazione del prodotto trasportato ma soprattutto del luogo ove doveva essere trasportato (non in Grecia bensì in Italia).
Il mancato confronto specifico con le ragioni della decisione rende il motivo inammissibile per genericità.
La mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell’art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità dell impugnazione (in tal senso Sez. 2, n. 29108 del 15.7.2011, Cannavacciuolo non mass.; Sez. 5, n. 28011 del 15.2.2013, COGNOME, Rv. 255568; Sez. 4, n. 18826 del 9.2.2012, COGNOME, Rv. 253849; Sez. 2, n. 19951 del 15.5.2008, COGNOME, Rv. 240109; Sez. 4, n. 34270 del 3.7.2007, COGNOME, Rv. 236945; Sez. 1, n. 39598 del 30.9.2004, COGNOME, Rv. 230634; Sez. 4, n. 15497 del 22.2.2002, COGNOME, Rv. 221693).
6.2. Il secondo motivo che deduce l’omessa risposta al motivo di appello sul trattamento sanzioNOMErio e sulla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile per difetto di specificità ab origine, essendo il relativo motivo di appello del tutto generico.
È ormai pacifico, nella giurisprudenza di questa Suprema Corte, come non possa formare oggetto di ricorso per cassazione il ricorso con cui si deduca il vizio di motivazione a fronte di un motivo generico nell’atto di appello, poiché i motivi generici restano viziati da inammissibilità originaria anche quando la decisione del giudice dell’impugnazione non pronuncia in concreto tale sanzione (Sez. 3, n. 10709 del 25/11/2014, Botta, Rv. 262700).
Infine, quanto al beneficio della sospensione condizionale della pena nei confronti del COGNOME, osserva, la corte, che tenuto conto della pena inflitta e de ragguaglio della pena pecuniaria a quella detentiva, risultano superati i limiti di legge. A fronte di una richiesta manifestamente infondata, per assenza dei presupposti di legge, non è prospettabile il vizio di omessa motivazione.
I ricorsi sono inammissibili con tutte le conseguenze di legge.
7. Il ricorso nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE è fondato nei termini di c in motivazione.
Non è fondato il primo motivo di ricorso di violazione di legge in relazione all’art. 24 ter d.lgs n. 231 del 2001, perché, secondo la prospettazione difensiva, non
GLYPH
sareUe ricompreso il delitto di contrabbando, reato scopo dell’associazione a delinquer9ra i reati per cui sussiste la responsabilità dell’ente.
Va rilevato, in primo luogo, che il delitto di cui all’art. 416 cod.pen. ricompreso nell’elenco di cui all’art. 24 ter d.lgs n. 231 del 2001.
L’indirizzo interpretativo espresso dalla giurisprudenza di legittimità richiamato dalla ricorrente, espresso in tema di confisca, non ha affatto escluso la responsabilità dell’ente nel caso di delitto presupposto di cui all’art. 416 cod.pen.
Con riferimento alla confisca del profitto in capo all’ente, allorché si proceda per il delitto di associazione per delinquere e per reati non previsti tra quelli idonei fondare la responsabilità del soggetto collettivo, la rilevanza di questi ultimi non può essere indirettamente recuperata, ai fini della individuazione del profitto confiscabile, per il loro carattere di delitti scopo del reato associativo contestato (Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013, Riva FIRE, Rv. 257789 – 01). Si tratta di principio di diritto che, espresso in relazione alla problematica del profitto confiscabile, non ha inteso escludere, come ritiene la ricorrente, la responsabilità dell’ente nel caso in cui il reat presupposto, commesso dai suoi amministratori e a suo vantaggio, sia il reato associativo di cui all’art. 416 cod.pen. la cui sussistenza è stata oggetto di doppio conforme accertamento. Sicchè anche il secondo motivo di ricorso non è fondato.
E fondato il terzo motivo di ricorso. E’ stata omessa ogni motivazione in relazione agli altri presupposti per l’affermazione della responsabilità amministrativa della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, ovvero l’individuazione dei profili di colpa in organizzazione l’identificazione del vantaggio in capo all’ente.
La sentenza va, pertanto, annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze, risultando assorbito il quarto motivo in relazione al quantum di trattamento sanzioNOMErio e sulla determinazione delle sanzioni interdittive.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio le ordinanze impugnate della Corte d’appello di Firenze del 18/11/2022.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti della RAGIONE_SOCIALE con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Firenze.
Dichiara inammissibili i ricorsi di COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31/05/2024