Sentenza di Cassazione Penale Sez. 3 Num. 16191 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 3 Num. 16191 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 10/04/2024
SENTENZA
Sul ricorso presentato da COGNOME NOME, nato a Vibo Valentia il DATA_NASCITA, avverso l’ordinanza del Tribunale RAGIONE_SOCIALEa libertà di Catanzaro del 12/09/2023
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME;
/) . le conclusioni del Pubblico RAGIONE_SOCIALE, in persona Sostituto Procuratore generale AVV_NOTAIO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con ordinanza del 12/09/2023, il Tribunale RAGIONE_SOCIALEa libertà di Catanzaro rigettava l’a proposto dall’indagato avverso il rigetto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di revoca RAGIONE_SOCIALEa misura interdi divieto di esercizio RAGIONE_SOCIALE‘attività di impresa nel settore ambientale per un periodo di applicata in data 25/05/2023 dal GIP di Catanzaro in riferimento all’articolo 452-quaterdecies cod. pen..
Avverso il provvedimento ricorre NOME COGNOME.
Lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento agli articoli 273, 274 e 192 cod. proc. pen., nonché omessa valutazione RAGIONE_SOCIALEe argomentazioni difensive.
Il ricorrente sostiene che, nell’ambito RAGIONE_SOCIALEa autonoma valutazione, cui è tenuto il Tribunale del riesame, esso deve dare conto RAGIONE_SOCIALEe ragioni per cui ritiene sussistente il requisito RAGIONE_SOCIALEa gravità indiziaria del reato contestato.
Al contrario, l’ordinanza impugnata si limita a richiaRAGIONE_SOCIALE, per relationem, l’ordinanza genetica, senza proporre una sua autonoma valutazione.
In particolare, il provvedimento non replica alla deduzione difensiva secondo cui il Risso, essendo mero «responsabile tecnico» RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE, non aveva il dovere di impedire la mala gestione dei rifiuti all’interno RAGIONE_SOCIALE‘azienda, al contrario del c.d. «direttore tecni limitandosi a richiaRAGIONE_SOCIALE la delibera n. 1/2019, che traccia genericamente i compiti del responsabile tecnico.
L’articolo 2 RAGIONE_SOCIALEa citata delibera, peraltro, limita i compiti di controllo del r.t. nel mero «es visivo» dei rifiuti, a differenza del direttore tecnico, cui spetta la responsabilità RAGIONE_SOCIALEa gest operativa RAGIONE_SOCIALE‘azienda (v. circolare ministeriale n. 1121 del 21/01/2019).
Il Tribunale del riesame si limita ad una motivazione apparente, non confrontandosi con le deduzioni e le produzioni difensive.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente, il Collegio osserva come, per costante giurisprudenza di questa Corte, l’ordinanza in materia cautelare adottata dal tribunale del riesame non richiede, a pena di nullità, l’autonoma valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e RAGIONE_SOCIALEe esigenze cautelari, in quanto tale requisito è previsto dall’art. 292, comma 2, cod. proc. pen. con riguardo alla sola decisione adottata dal giudice che emette la misura inaudita altera parte, essendo funzionale a garantire l’equidistanza tra l’organo requirente che ha formulato la richiesta e l’organo giudicante (da ultimo: Sez. 1, n. 8518 del 10/09/2020 – dep. 03/03/2021, Rv. 280603 – 01; Sez. 6, n. 1016 del 22/10/2019 – dep. 13/01/2020, Rv. 278122).
Del tutto legittima appare pertanto la motivazione per relationem operata dal Tribunale del riesame in riferimento all’ordinanza genetica.
Le considerazioni svolte al paragrafo che precede renderebbero di per sé pacificamente inammissibile il ricorso.
Il Collegio aggiunge tuttavia che il ricorso stesso è anche manifestamente infondato.
Ed infatti, il riferimento alla determinazione n. 1/2019, che ha natura negoziale, assume una valenza meramente integrativa (e certamente non derogatoria) rispetto alla disciplina normativa di ra ,,·· secondario vigente in materia. –
In proposito, il Collegio evidenzia come la figura del «responsabile tecnico» RAGIONE_SOCIALE‘impresa è disciplinata dall’articolo 12 del d.nn. 3 giugno 2014, n. 120 del RAGIONE_SOCIALE (“Regolamento per la definizione RAGIONE_SOCIALEe attribuzioni e RAGIONE_SOCIALEe modalità di organizzazione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, dei requisiti tecnici e finanziari del imprese e dei responsabili tecnici, dei termini e RAGIONE_SOCIALEe modalità di iscrizione e dei relativi di annuali”), il quale definisce i compiti, le responsabilità ed i requisiti professionali del responsab tecnico (tra cui un titolo di studio idoneo, esperienza nel settore e idoneità specifica attestata d verifiche quinquennali).
Il comma 1, in particolare, prevede che «compito del responsabile tecnico è «porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da part RAGIONE_SOCIALE‘impresa nel rispetto RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE stessa». Egli, inoltre, «svolge la sua attività in maniera effettiva e continuativa ed è responsabile dei compiti di cui al comma 1».
Come appare evidente, il responsabile tecnico, pur formalmente non destinatario diretto del precetto penale, viene investito dalla legge (rectius: regolamento) di una vera e propria «posizione di garanzia» relativa al rispetto RAGIONE_SOCIALEa normativa in materia di gestione dei rifiuti.
Egli quindi, del pari del legale rappresentante, risponderà dei reati commessi e connessi in riferimento alla (mala) gestione dei rifiuti in azienda.
E’ quindi corretta l’affermazione RAGIONE_SOCIALE‘impugnata ordinanza (pag. 2), secondo cui emerge in capo al responsabile tecnico un «dovere di vigilanza e controllo anche alla corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEe disposizioni del d. Igs. 152/2006».
Il Collegio esprime quindi il seguente principio di diritto:
«L’articolo 12 del d.m. 3 giugno 2014, n. 120 del RAGIONE_SOCIALE (Regolamento relativo all’istituzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE), norma del quale il responsabile tecnico di una impresa deve porre in essere azioni dirette ad assicurare la corretta organizzazione nella gestione dei rifiuti da parte RAGIONE_SOCIALE‘impresa nel rispett RAGIONE_SOCIALEa normativa vigente e di vigilare sulla corretta applicazione RAGIONE_SOCIALEa stessa, nonché svolgere tali compiti in maniera effettiva e continuativa, costituisce in capo al medesimo una vera e propria «posizione di garanzia» relativa al rispetto RAGIONE_SOCIALEa normativa in materia di gestione dei rifiuti di c al d. Igs. 152/2006, con la conseguente responsabilità per gli illeciti connessi alla violazione d tale normativa».
Il motivo quindi è manifestamente infondato.
4. Alla declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità consegue, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l’onere RAGIONE_SOCIALEe spese del procedimento. Tenuto altresì conto RAGIONE_SOCIALEa sentenza 13 giugno 2000, n.
186, RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione RAGIONE_SOCIALEa causa di inammissibilità», alla declaratoria RAGIONE_SOCIALE‘inammissibilità medesima consegue, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 616 cod. proc. pen., l’onere del versamento RAGIONE_SOCIALEa somma, in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese processuali e RAGIONE_SOCIALEa somma di euro tremila in favore RAGIONE_SOCIALEa Cassa RAGIONE_SOCIALEe ammende. Così deciso il 10/04/2024.