Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza n. 11297/2024 della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti sui limiti di impugnazione per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Questa pronuncia analizza due aspetti cruciali: l’applicabilità della causa di non punibilità per ‘particolare tenuità del fatto’ e il bilanciamento delle circostanze in presenza di recidiva. La decisione sottolinea come non tutti i reati possano beneficiare di istituti premiali e come la genericità dei motivi di ricorso porti inevitabilmente a una declaratoria di inammissibilità.
I Fatti del Caso e i Motivi del Ricorso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo condannato in Corte d’Appello per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale. L’imputato ha basato il proprio ricorso in Cassazione su due motivi principali:
1. Una critica al trattamento sanzionatorio, ritenendo errata la valutazione della recidiva contestatagli.
2. La lamentela per la mancata applicazione dell’art. 131-bis c.p., ovvero la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
L’appellante sosteneva, in sostanza, di meritare una pena più mite e che il suo comportamento dovesse essere considerato talmente lieve da non giustificare una condanna penale.
La Decisione della Corte di Cassazione sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha respinto entrambe le doglianze, dichiarando il ricorso inammissibile. Gli Ermellini hanno ritenuto i motivi presentati dall’imputato in parte generici e in parte manifestamente infondati, confermando la decisione dei giudici di merito.
L’Analisi sul Bilanciamento della Recidiva
Con riferimento al primo motivo, la Corte ha osservato che le censure erano generiche e non si confrontavano adeguatamente con la motivazione della sentenza d’appello. I giudici di secondo grado avevano correttamente evidenziato come il giudizio di bilanciamento tra la recidiva e le attenuanti generiche già concesse trovasse un limite invalicabile nelle disposizioni dell’art. 69, ultimo comma, del codice penale. Di conseguenza, non era possibile escludere la recidiva come richiesto dalla difesa.
L’Esclusione della Tenuità del Fatto per la Resistenza a Pubblico Ufficiale
Il punto più significativo della decisione riguarda il secondo motivo di ricorso. La Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. La Corte territoriale, secondo gli Ermellini, ha correttamente applicato i principi che regolano la materia. Il giudizio sulla tenuità del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità del caso concreto, basata sui criteri dell’art. 133 c.p. (modalità della condotta, grado di colpevolezza, entità del danno o del pericolo).
In modo dirimente, la Corte ha evidenziato che, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, la sussistenza stessa del delitto costituisce un presupposto ostativo all’applicazione della causa di non punibilità. La natura del reato, che offende il corretto funzionamento della Pubblica Amministrazione e il principio di autorità, è intrinsecamente incompatibile con un giudizio di ‘particolare tenuità’.
le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano su una duplice constatazione. Da un lato, la genericità delle censure relative al trattamento sanzionatorio, che non attaccavano specificamente la logica giuridica della sentenza impugnata in merito ai limiti legali del bilanciamento tra circostanze. Dall’altro, e con maggior peso, la manifesta infondatezza della richiesta di applicare l’art. 131-bis c.p. La Corte ha ribadito che il giudizio di tenuità del fatto deve essere completo e ancorato a tutti gli indici dell’art. 133 c.p. Tuttavia, ha stabilito un principio ancora più netto: per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, la sua stessa configurazione giuridica agisce come un impedimento all’applicazione di tale causa di non punibilità, rendendo la relativa doglianza priva di fondamento.
le conclusioni
La pronuncia consolida un importante orientamento giurisprudenziale: l’istituto della particolare tenuità del fatto non è un meccanismo applicabile indiscriminatamente a tutti i reati. Per delitti come la resistenza a pubblico ufficiale, che ledono beni giuridici di primaria importanza per l’ordinamento, la soglia di offensività è considerata intrinsecamente non trascurabile. Questa ordinanza serve da monito: i ricorsi in Cassazione devono essere fondati su vizi specifici e argomentati della sentenza impugnata. Motivi generici o manifestamente infondati non solo non trovano accoglimento, ma comportano la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie.
È possibile applicare la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) al reato di resistenza a pubblico ufficiale?
No, secondo questa ordinanza della Cassazione, la sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) è un presupposto ostativo all’applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di denaro, in questo caso fissata in tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Come viene gestita la recidiva in presenza di attenuanti generiche?
Il giudice deve effettuare un giudizio di bilanciamento tra le circostanze aggravanti (come la recidiva) e quelle attenuanti. Tuttavia, come specifica la Corte, questo bilanciamento incontra i limiti legali previsti dall’art. 69, ultimo comma, del codice penale, che possono impedire di neutralizzare o far prevalere le attenuanti sulla recidiva.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11297 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11297 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 16/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
N. NUMERO_DOCUMENTO Semilia
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui ali’ art. 337 cod. pe Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che il ricorrente, con il primo motivo di ricorso attinente al tratta sanzionatorio, oltre ad avanzare censure generiche, non si confronta con la decisione che ha ritenuto di non poter escludere la contestata recidiva evidenziando che il giudizi bilanciamento con le già concesse attenuanti generiche incontra i limil:i legali di cui all’ ultimo comma, cod. pen.;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, attinente alla mancata applicazione dell’art. 13 bis cod. pen. è manifestamente infondato dal momento che la Corte territoriale ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia, giacché il giudizio sulla tenuità richiede valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che t conto, ai sensi dell’art. 133, comma primo, cod. pen., delle modalità della condotta, del gr di colpevolezza desumibile da esse e dell’entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 d 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590), evidenziando altresì che, in ragione del tempus commissi delicti, la sussistenza del reato ex art. 337 cod. pen. è presupposto ostativo all’applicazione della causa di non punibilità;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processual e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 16/02/2024