Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione gestisce i ricorsi basati su motivi già esaminati nei precedenti gradi di giudizio, in particolare nel contesto del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Questa pronuncia sottolinea un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso per cassazione non è una terza istanza di merito, ma un giudizio di legittimità. Analizziamo come la Corte ha applicato questo principio a un caso specifico di opposizione violenta a un operante.
I Fatti: Una Condotta Oppositiva e Autolesionistica
Il caso trae origine da una condanna emessa dalla Corte d’Appello di Perugia. L’imputato era stato ritenuto responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del codice penale. La condotta contestata non si limitava a una semplice opposizione, ma includeva atti di autolesionismo finalizzati a coartare l’azione degli agenti e una resistenza attiva che aveva portato al ferimento di uno di loro.
L’imputato, non accettando la decisione di secondo grado, ha proposto ricorso in Cassazione, contestando due punti principali:
1. L’affermazione della sua responsabilità penale per il reato di resistenza.
2. Il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
La Decisione della Cassazione sulla Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Suprema Corte ha esaminato i motivi del ricorso e li ha ritenuti inammissibili. La decisione si fonda su argomentazioni precise che ribadiscono la funzione del giudizio di legittimità e i limiti entro cui può operare.
La Mera Reiterazione dei Motivi di Appello
Il primo e fondamentale motivo di inammissibilità risiede nel fatto che le censure mosse dall’imputato erano una mera ripetizione di quelle già presentate e rigettate dalla Corte d’Appello. La sentenza impugnata, secondo la Cassazione, aveva fornito una motivazione “congrua e corretta” per respingere tali argomenti. I giudici di merito avevano già analizzato nel dettaglio le modalità della condotta, la chiara finalità oppositiva e la valenza intimidatoria degli atti autolesionistici, che si erano tradotti in una resistenza attiva e violenta.
La Giustificazione del Diniego delle Attenuanti Generiche
Anche la censura relativa al diniego delle attenuanti generiche è stata giudicata infondata e ripetitiva. La Corte ha osservato che la decisione della Corte d’Appello era ampiamente giustificata. I giudici di secondo grado avevano correttamente valorizzato elementi negativi, quali i precedenti penali specifici dell’imputato e le modalità particolarmente gravi del fatto, per negare la concessione del beneficio.
Le Motivazioni dell’Inammissibilità
La Corte di Cassazione ha chiarito che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quando non presenta motivi nuovi o critiche specifiche alla logicità della motivazione della sentenza impugnata, ma si limita a riproporre le stesse questioni di fatto già decise. In questo caso, la sentenza della Corte d’Appello aveva esaminato in modo esauriente tutti gli aspetti della vicenda, fornendo una spiegazione logica e coerente sia per l’affermazione di responsabilità sia per la valutazione della pena. Di conseguenza, il ricorso dell’imputato è stato respinto, con la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende, una sanzione prevista proprio per i casi di ricorso inammissibile.
Conclusioni: L’Importanza di Motivi Nuovi e Specifici in Cassazione
Questa ordinanza ribadisce un principio cruciale: per accedere al giudizio di Cassazione non è sufficiente essere in disaccordo con la decisione di merito. È necessario formulare censure che attengano alla violazione di legge o a vizi logici della motivazione, e non limitarsi a riproporre una diversa lettura dei fatti. La decisione conferma che una condotta autolesionistica, se finalizzata a opporsi a un pubblico ufficiale e accompagnata da violenza, integra pienamente il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Inoltre, la presenza di precedenti specifici e la gravità della condotta sono elementi che legittimano ampiamente il diniego delle attenuanti generiche.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati erano una mera ripetizione di argomenti già esaminati e respinti con motivazione congrua e corretta dalla Corte d’Appello.
Quali elementi hanno confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale?
La condanna è stata confermata sulla base delle modalità della condotta, della chiara finalità oppositiva dell’imputato e del fatto che la sua azione autolesionistica si era tradotta in una resistenza attiva che aveva causato il ferimento di un operante.
Per quale motivo non sono state concesse le attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa dei precedenti penali specifici dell’imputato e delle modalità concrete del fatto, elementi che la Corte ha ritenuto sufficienti a giustificare il diniego del beneficio.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 421 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 421 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME nato il 20/07/1989
avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell’interesse di NOME COGNOME con i qu contesta l’affermazione di responsabilità per il reato di cui all’art. 337 cod. pen. e il delle attenuanti generiche, sono inammissibili perché meramente reiterativi di profili di cens già esaminati e disattesi con congrua e corretta motivazione;
ritenuto, infatti, che la sentenza impugnata dà conto delle modalità della condotta e de chiara finalità oppositiva correlata alla valenza coartante della condotta autolesionis dell’imputato, peraltro, tradottasi in resistenza attiva, ferendo un operante (pag.4);
ritenuto che il diniego delle attenuanti generiche è ampiamente giustificato dal ril attribuito ai precedenti specifici ed alle modalità del fatto;
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguent condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle 9 mmende.
Così deciso il 29 novembre 2024
Il consigliere es ensore
Il residente