Resistenza Passiva: Quando Divincolarsi Diventa Reato? L’Analisi della Cassazione
Il concetto di resistenza passiva a un pubblico ufficiale è spesso al centro di dibattiti legali, poiché delinea il confine tra un comportamento non penalmente rilevante e il reato previsto dall’art. 337 del codice penale. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione, la n. 42917 del 2023, offre un chiarimento fondamentale su questo tema, specificando che l’atto di spintonare un agente, anche al solo fine di liberarsi, costituisce violenza e, pertanto, integra il reato di resistenza.
Il Caso in Esame: Dalla Presunta Resistenza Passiva all’Accusa di Violenza
I fatti all’origine della pronuncia riguardano un cittadino che, durante un’operazione di identificazione da parte di un Carabiniere, si opponeva all’atto. Secondo la difesa, la condotta dell’imputato si era limitata a un “mero atto di divincolarsi”, configurando così una semplice resistenza passiva, non punibile per legge.
Tuttavia, sia il tribunale di primo grado che la Corte d’Appello avevano ricostruito la vicenda in modo diverso, accertando che l’imputato non si era limitato a divincolarsi, ma aveva attivamente spintonato il militare per sottrarsi al controllo. L’uomo decideva quindi di ricorrere in Cassazione, sostenendo la violazione dell’art. 337 c.p. e ribadendo la natura passiva della sua resistenza.
La Decisione della Corte di Cassazione sul concetto di Resistenza Passiva
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, confermando la condanna. I giudici hanno sottolineato un principio cardine del processo di legittimità: la Cassazione non può riesaminare i fatti del processo, ma solo valutare la corretta applicazione delle norme di diritto.
Nel caso specifico, la difesa proponeva una lettura alternativa delle prove, un’operazione che non è permessa in sede di Cassazione. La Corte d’Appello aveva già accertato, con una motivazione ritenuta “congrua ed effettiva”, che l’imputato aveva esercitato una vera e propria violenza nei confronti del pubblico ufficiale.
La Differenza Cruciale: Divincolarsi vs. Spintonare
Il punto centrale della decisione risiede nella distinzione tra due gesti apparentemente simili ma giuridicamente molto diversi:
1. Divincolarsi: Consiste nel liberarsi dalla presa di un’altra persona con movimenti del corpo, senza esercitare una forza diretta contro di essa. Questa condotta, se non accompagnata da ulteriori atti violenti o minacciosi, può rientrare nella nozione di resistenza passiva.
2. Spintonare: Implica un’azione attiva e diretta contro la persona dell’agente. L’atto di spingere, anche se di lieve entità, è considerato un’espressione di violenza fisica e fa scattare l’applicazione dell’art. 337 del codice penale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte ha motivato la propria decisione di inammissibilità evidenziando come la Corte di Appello avesse correttamente qualificato la condotta dell’imputato. L’aver “spintonato” il Carabiniere per sottrarsi all’identificazione è stato ritenuto un atto di violenza che esula completamente dal perimetro della resistenza passiva. La censura del ricorrente, pertanto, si risolveva in una semplice richiesta di rivalutazione del merito della vicenda, inammissibile davanti alla Corte di Cassazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche dell’Ordinanza
Questa pronuncia ribadisce un principio fondamentale: qualsiasi forma di violenza fisica, anche minima, rivolta contro un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, integra il reato di resistenza. La linea di demarcazione tra lecito e illecito è netta: mentre il cittadino può manifestare il proprio dissenso o la propria non collaborazione con mezzi passivi (ad esempio, rifiutandosi di muoversi), non può mai usare la forza fisica contro l’agente. L’atto di spingere un operatore di polizia, anche se compiuto con l’intento di allontanarsi, trasforma una condotta passiva in una resistenza attiva e penalmente rilevante.
Spingere un Carabiniere durante un’identificazione è considerato resistenza passiva?
No, secondo la Corte di Cassazione, l’atto di spintonare un pubblico ufficiale, anche per divincolarsi, costituisce un’azione violenta e integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.), non una semplice resistenza passiva.
Qual è la differenza tra “divincolarsi” e “spintonare” per la legge?
Il “mero atto di divincolarsi” è un’azione per liberarsi da una presa senza dirigere forza contro l’agente e può essere considerato resistenza passiva. “Spintonare”, invece, implica l’uso di violenza contro la persona del pubblico ufficiale e configura il reato di resistenza.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché la contestazione del ricorrente non riguardava un errore di diritto, ma proponeva una lettura dei fatti diversa da quella accertata dai giudici di merito. La Corte di Cassazione non può riesaminare i fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 42917 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 42917 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 18/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 337 cod. pen., in quanto la condotta dell’imputato nei confronti del primo operante si sarebbe risolta in una mera resistenza passiva, consistita nel · mero atto di divincolarsi;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispett a quella operata nelle sentenze di merito;
Ritenuto, infatti, che la Corte di appello, con motivazione congrua ed effettiva, ha rilevato come l’imputato, per divincolarsi dal Carabiniere che stava procedendo alla sua identificazione, lo abbia spintonato e, dunque, abbia esercitato violenza ai suoi danni;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 18 settembre 2023.