Resistenza Passiva o Reato? La Cassazione Chiarisce i Limiti
L’ordinanza n. 4992/2024 della Corte di Cassazione offre un’importante precisazione sui confini tra la resistenza passiva, un comportamento non punibile, e la resistenza a pubblico ufficiale, un reato previsto dal nostro codice penale. La Suprema Corte ha esaminato il caso di un cittadino condannato per aver opposto resistenza e causato lesioni a dei militari, chiarendo quando una condotta cessa di essere ‘passiva’ e diventa penalmente rilevante.
Il Caso in Esame: Dalla Resistenza alle Lesioni
La vicenda trae origine da una sentenza della Corte d’Appello che aveva condannato un individuo per il reato di cui all’art. 337 del codice penale (resistenza a un pubblico ufficiale) e per le lesioni aggravate cagionate ai militari coinvolti. L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, sostenendo che il suo comportamento si fosse limitato a una semplice resistenza passiva, e che le lesioni non fossero state volontarie, ma una conseguenza assorbita nell’ipotesi della resistenza stessa. In sostanza, la sua difesa mirava a derubricare la gravità dei fatti, sostenendo una non intenzionalità nel ferire gli ufficiali.
La Decisione della Corte sulla Resistenza Passiva
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che le argomentazioni del ricorrente non fossero altro che la riproposizione di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il tentativo di demandare alla Cassazione una nuova valutazione dei fatti di causa, già correttamente apprezzati nella sede di merito, è stato ritenuto inaccettabile, poiché esula dalle competenze della Suprema Corte.
Distinzione tra Resistenza Attiva e Passiva
Il punto cruciale della decisione risiede nella netta distinzione tra le due forme di resistenza. La resistenza passiva si configura come un comportamento di mera non collaborazione (ad esempio, rifiutarsi di muoversi o lasciarsi trasportare di peso). La resistenza attiva, invece, implica l’uso di violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto d’ufficio. Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva già accertato che l’imputato non si era limitato a un contegno passivo, ma aveva attivamente spintonato i pubblici ufficiali e cagionato loro delle lesioni.
Le Motivazioni: Oltre la Semplice Opposizione
Le motivazioni della Cassazione sono chiare: le lesioni provocate ai militari erano state volontarie e non potevano essere considerate un mero effetto collaterale della resistenza. La Corte ha evidenziato come il comportamento dell’imputato, caratterizzato da spinte e dalla causazione di lesioni, integrasse pienamente gli estremi del reato contestato. La difesa basata sulla resistenza passiva è stata quindi ritenuta infondata, poiché la condotta era andata ben oltre la semplice opposizione. La Cassazione ha ribadito che il suo compito non è quello di riesaminare le prove, ma di verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, cosa che in questo caso era avvenuta.
Le Conclusioni: Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza riafferma un principio fondamentale: qualsiasi forma di azione fisica volta a ostacolare un pubblico ufficiale, come spintonarlo, eccede i limiti della resistenza passiva e configura il più grave reato di resistenza attiva. La decisione ha comportato per il ricorrente la condanna definitiva, il pagamento delle spese processuali e il versamento di una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende. Questa pronuncia serve da monito: la linea di demarcazione tra un comportamento lecito e uno penalmente rilevante nell’interazione con le forze dell’ordine è netta e l’uso della forza, anche se minimo, ha conseguenze legali significative.
 
Spintonare un pubblico ufficiale rientra nella resistenza passiva?
No. Secondo l’ordinanza, l’atto di spintonare un pubblico ufficiale, specialmente se causa lesioni, è una forma di resistenza attiva e non può essere qualificato come resistenza passiva, la quale si limita a un comportamento di non collaborazione senza violenza.
La Corte di Cassazione può riesaminare i fatti di un processo?
No. La Corte di Cassazione si è astenuta dal riesaminare i fatti, affermando che il suo ruolo è giudicare la corretta applicazione della legge, non rivalutare le prove e le conclusioni di merito già stabilite dalla Corte d’Appello. Il tentativo del ricorrente di ottenere una rivalutazione è stato uno dei motivi per cui il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Cosa succede se un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
Come stabilito in questo caso, quando un ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna precedente diventa definitiva. Inoltre, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in denaro a favore della Cassa delle ammende, che in questa vicenda è stata fissata in tremila euro.
 
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4992 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7   Num. 4992  Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 19/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME a VERBICARO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 19/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esamiNOME il ricorso di COGNOME NOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo con cui si deducono vizi di motivazione e violazione di legge ordine alla contestata ipotesi di cui all’art. 337 cod. pen. e le lesioni aggravate nei confr militari è riproduttivo di identica censura adeguatamente confutata dalla Corte di appello ha messo in risalto come il ricorrente non si fosse limitato ad assumere un contegn qualificabile di resistenza passiva, ma avesse cagioNOME lesioni ed avesse spintoNOME i pubbli ufficiali, rilevando come le lesioni provocate fossero volontarie e non certo assorbite nell’i della resistenza, conclusione che il ricorrente tenta di confutare demandando a questa Cort una preclusa rivalutazione nel merito di risultanze processuali correttamente apprezzate nell pertinente sede di merito;
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spes processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 19/01/2024.