Resistenza Passiva: la Cassazione chiarisce i limiti
Recentemente, la Corte di Cassazione si è pronunciata su un caso di resistenza a pubblico ufficiale, offrendo importanti chiarimenti sulla distinzione tra opposizione attiva e la cosiddetta resistenza passiva. Con l’ordinanza in esame, i giudici hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, confermando la condanna e ribadendo che non ogni forma di opposizione non violenta può essere scriminata. Analizziamo nel dettaglio la decisione e le sue implicazioni.
I Fatti del Processo
Il caso trae origine da una sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello di Perugia per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale (Resistenza a un pubblico ufficiale). L’imputato ha presentato ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su due motivi principali:
1. L’erronea qualificazione giuridica della sua condotta, che a suo dire sarebbe dovuta rientrare nell’ipotesi di resistenza passiva, penalmente irrilevante.
2. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto comportare una riduzione della pena.
L’imputato sosteneva, in sintesi, che il suo comportamento non avesse superato la soglia della mera disobbedienza, senza tradursi in un’effettiva azione volta a impedire l’atto del pubblico ufficiale.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto i motivi di ricorso ‘manifestamente infondati’. La decisione si fonda sulla valutazione del lavoro svolto dalla Corte territoriale, il cui ragionamento è stato definito ‘logico, coerente e puntuale’.
Di conseguenza, la condanna è stata confermata e il ricorrente è stato obbligato a pagare le spese processuali e a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: la resistenza passiva e le attenuanti
Il cuore della decisione risiede nelle motivazioni con cui la Cassazione ha convalidato la sentenza d’appello. I giudici di legittimità hanno evidenziato come la Corte territoriale avesse già ampiamente e correttamente argomentato su entrambi i punti sollevati dal ricorrente.
In primo luogo, è stata confermata la corretta esclusione dell’ipotesi di resistenza passiva. La Corte d’Appello aveva motivato in modo esauriente le ragioni per cui la condotta dell’imputato non poteva essere considerata una semplice inerzia o non collaborazione, ma un’azione concreta che, di fatto, si opponeva all’atto d’ufficio. La Cassazione, non potendo riesaminare i fatti nel merito, ha verificato la coerenza logica di tale motivazione, ritenendola ineccepibile.
In secondo luogo, anche la questione delle attenuanti generiche è stata risolta negativamente. La Corte ha ritenuto che la decisione del giudice d’appello di non concederle fosse stata adeguatamente giustificata sulla base degli elementi emersi nel processo, senza alcuna illogicità o violazione di legge.
Conclusioni: Implicazioni Pratiche
L’ordinanza ribadisce un principio fondamentale nel processo penale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio in cui si possono ridiscutere i fatti. Il suo scopo è verificare la corretta applicazione della legge e la logicità della motivazione. Se la sentenza impugnata è ben argomentata, come in questo caso, le censure basate su una diversa interpretazione delle prove sono destinate all’inammissibilità.
Dal punto di vista sostanziale, la decisione rafforza la linea interpretativa che distingue nettamente la resistenza passiva – intesa come mera disobbedienza o atteggiamento non collaborativo – dalla resistenza attiva, che si configura ogni volta che la condotta, anche senza violenza, è concretamente finalizzata a ostacolare l’azione del pubblico ufficiale. Questa ordinanza serve quindi come monito: non ogni forma di opposizione è lecita e la valutazione della sua natura è rimessa all’attenta analisi del giudice di merito.
Per quale motivo il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi presentati sono stati ritenuti ‘manifestamente infondati’. La Corte di Cassazione ha giudicato la motivazione della sentenza d’appello logica, coerente e puntuale, senza vizi che ne giustificassero l’annullamento.
Cosa ha stabilito la Corte riguardo alla resistenza passiva?
La Corte ha confermato la valutazione del giudice di merito, secondo cui la condotta dell’imputato non era configurabile come una semplice resistenza passiva. La sentenza impugnata aveva già motivato in modo adeguato perché le azioni contestate andavano oltre la mera non collaborazione, integrando gli estremi del reato di resistenza a pubblico ufficiale.
Quali sono state le conseguenze economiche per il ricorrente?
A seguito della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 35932 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 35932 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 14/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
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OSSERVA
ritenuto che i motivi dedotti con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., emessa nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, sono inammissibili perché aventi ad oggetto censure manifestamente infondate;
considerato, invero, che la Corte territoriale ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale tanto in ordine alla realizzazione del reato contestato e, in particolare, alla inconfigurabilità di una ipotesi di resistenza passiva; quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. per entrambi i motivi di ricorso, pag. 2 della sentenza impugnata);
rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 14 giugno 2024
Il Consigliere COGNOME ensore COGNOME
Il Pr idente