Resistenza passiva e ricorso in Cassazione: i limiti della difesa
Nel panorama del diritto penale, la distinzione tra un comportamento lecito e una condotta penalmente rilevante spesso risiede in sfumature interpretative sottili. Un caso emblematico riguarda la configurabilità della resistenza passiva come scriminante o come elemento idoneo a escludere il reato di resistenza a pubblico ufficiale.
La recente pronuncia della Corte di Cassazione affronta proprio questo tema, chiarendo quando il tentativo di derubricare la propria condotta a mera non collaborazione non sia sufficiente per evitare la condanna, specialmente in sede di legittimità.
Il caso e la condotta contestata
La vicenda trae origine da un ricorso presentato avverso una sentenza della Corte d’Appello che aveva confermato la responsabilità penale dell’imputato. La difesa sosteneva che il comportamento tenuto non integrasse gli estremi della violenza o minaccia, ma dovesse essere inquadrato come una forma di resistenza passiva, priva di rilevanza penale ai sensi dell’art. 337 del codice penale.
Il giudice di merito aveva tuttavia escluso tale possibilità, fornendo una ricostruzione dei fatti che evidenziava un’opposizione attiva e non meramente negativa all’operato delle autorità. La questione centrale risiede dunque nella linea di demarcazione tra il semplice ‘non fare’ e l’opposizione che ostacola concretamente l’esercizio delle funzioni pubbliche.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La ragione principale risiede nella natura stessa del giudizio di legittimità: il ricorrente non può limitarsi a replicare le medesime doglianze già sollevate e risolte nei gradi precedenti.
I giudici hanno evidenziato come la Corte d’Appello avesse già fornito un argomentare puntuale, lineare e giuridicamente corretto per escludere l’ipotesi della resistenza passiva. Quando la motivazione del giudice di merito è solida e priva di vizi logici, la Cassazione non può procedere a una nuova valutazione dei fatti.
Implicazioni pratiche e processuali
Questa ordinanza sottolinea l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. Non è sufficiente manifestare il proprio dissenso rispetto alla decisione impugnata; è necessario individuare errori di diritto o mancanze motivazionali macroscopiche.
Inoltre, la decisione ribadisce che la resistenza passiva non è un ‘salvacondotto’ universale. Se l’opposizione, pur priva di aggressione fisica diretta, si traduce in un impedimento concreto e volontario all’azione del pubblico ufficiale, il confine del penalmente rilevante viene superato.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla natura ripetitiva del ricorso. La Suprema Corte ha osservato che le censure mosse dalla difesa erano una mera replica di quanto già vagliato e disatteso nel merito. Poiché il giudice di secondo grado aveva già spiegato in modo esaustivo perché la condotta non potesse essere considerata passiva, il ricorso è stato ritenuto privo della necessaria specificità critica.
Le conclusioni
In conclusione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Oltre a ciò, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende, come previsto dall’art. 616 c.p.p. per i casi di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili. La sentenza ricorda che la strategia difensiva deve evolversi nel passaggio tra i gradi di giudizio, puntando su vizi di legittimità reali piuttosto che sulla riproposizione di tesi fattuali già respinte.
Quando la resistenza passiva esclude il reato?
La resistenza passiva esclude il reato solo se si limita a un’inerzia totale o a una non collaborazione che non comporti violenza o minaccia, né ostacoli attivamente l’azione del pubblico ufficiale.
Perché la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché riproponeva argomenti già esaminati e correttamente respinti dal giudice di merito, senza evidenziare nuovi vizi di legittimità.
Cosa rischia chi presenta un ricorso inammissibile?
Oltre al rigetto delle proprie istanze, il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1755 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1755 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME NOME il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 13/09/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME NOME avverso la sentenza in epigrafe; mnti gli atti e i provvedimento impugNOME;
riLanuto che il ricorso è inammissibile perché replica un profilo di censura già adeguatamen vaghd,Lo e disattesi dal giudice di merito nell’escludere la possibilità di considerare il con denmputato in termini di mera resistenza passiva, il tutto per il tramite di un argomen puntuale, lineare e giuridicamente corretto;
evato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art. 616 c
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spe e delL7- – .; somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
decisoI 19 dicembre 2022.