Resistenza passiva e limiti del ricorso in Cassazione
L’ordinanza in esame offre un importante chiarimento sui confini tra la valutazione dei fatti e il giudizio di legittimità, specialmente nel contesto del reato di resistenza a pubblico ufficiale. La Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso non può trasformarsi in un terzo grado di giudizio per riesaminare le prove. La distinzione tra una condotta violenta e una di resistenza passiva dipende da una valutazione fattuale che, una volta accertata nei gradi di merito, non può essere rimessa in discussione davanti alla Suprema Corte.
I Fatti di Causa
Il caso trae origine da una condanna per il delitto di resistenza, confermata in secondo grado dalla Corte d’Appello. L’imputato, non accettando la decisione, ha presentato ricorso in Cassazione. La sua linea difensiva si basava su una rilettura degli eventi, volta a dimostrare che la sua condotta non era stata violenta, ma si era limitata a una forma di resistenza passiva, contestando così la testimonianza dell’agente coinvolto, il quale aveva riferito di aver ricevuto uno spintone.
I Motivi del Ricorso: una difesa non consentita in Cassazione
Il ricorrente ha fondato il proprio appello su due argomenti principali:
1. Errata valutazione dei fatti: Ha tentato di introdurre una ricostruzione alternativa degli eventi, sostenendo che la sua azione non integrasse gli estremi della violenza richiesta per il reato di resistenza, ma solo quelli di una resistenza passiva.
2. Trattamento sanzionatorio: Ha criticato la pena inflitta, ritenendola eccessiva.
L’errore strategico è stato quello di basare il ricorso su motivi “meramente riproduttivi di profili in fatto”, ovvero chiedendo alla Corte di Cassazione di fare ciò che per legge non le compete: rivedere le prove e sostituire la propria valutazione a quella dei giudici di merito.
Le Motivazioni della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile con motivazioni nette e precise. In primo luogo, ha sottolineato che la sede di legittimità non consente di riesaminare il contenuto delle testimonianze o di proporre ricostruzioni alternative dei fatti. La Corte d’Appello aveva accertato l’esistenza di uno “spintone”, un atto che per sua natura esclude la possibilità di qualificare la condotta come resistenza passiva. Questo accertamento di fatto non è sindacabile in Cassazione.
In secondo luogo, i giudici hanno ritenuto i motivi relativi alla sanzione come “generici ed aspecifici”. La critica alla pena non può essere una semplice lamentela, ma deve confrontarsi specificamente con le ragioni addotte dal giudice di merito, che in questo caso aveva tenuto conto della gravità del fatto e dei precedenti penali del ricorrente. Poiché il ricorso non ha affrontato questi punti in modo argomentato, è stato respinto.
Le Conclusioni: l’Inammissibilità e le Conseguenze
La decisione finale è stata la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Come previsto dall’art. 616 del codice di procedura penale, tale esito comporta automaticamente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, qui quantificata in tremila euro. Questa ordinanza serve da monito: il ricorso in Cassazione deve basarsi su vizi di legge o errori procedurali evidenti, non su un disaccordo con la valutazione delle prove operata nei precedenti gradi di giudizio. La distinzione tra resistenza attiva e passiva rimane una questione di fatto, la cui definizione è affidata al giudice di merito.
È possibile contestare la testimonianza di un agente in Cassazione?
No, la Corte di Cassazione non riesamina nel merito le prove, come una testimonianza, perché il suo compito è quello di verificare la corretta applicazione della legge (giudizio di legittimità) e non di ricostruire i fatti (giudizio di merito).
Qual è la differenza tra resistenza attiva e passiva secondo questa ordinanza?
L’ordinanza chiarisce che un’azione fisica come uno “spintone” è considerata resistenza attiva, in quanto implica un atto di violenza. La resistenza passiva, al contrario, è caratterizzata dall’assenza di violenza o minaccia, configurandosi come una mera opposizione non violenta.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità di un ricorso penale?
Quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile, la parte che lo ha proposto è condannata, come stabilito dall’art. 616 del codice di procedura penale, al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 4732 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 4732 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 19/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2024 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
15/ RG. 23791
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di COGNOME avverso la sentenza in indicata che ha confermato la condanna per il delitto di resistenza; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso sia inammissibile perché fondato su motivi non consentiti da in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili in fatto volti a contenuto della testimonianza dell’operante aggredito con uno spintine che escl ricostruzione alternativa della resistenza passiva (pag. 3); ritenuto che i motivi sul trattamento sanzionatorio, quantificato quasi sui minimi sono generici ed aspecifici alla luce della gravità del fatto e dei precedenti del ri la sentenza ha doverosamente evidenziato; rilevato che all’inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all’art proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i i ricorrentral pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2025
ra COGNOME
La Consigliera et17 p
Il Prelsid nte