Resistenza Passiva: la Cassazione fissa i paletti per l’ammissibilità del ricorso
Il confine tra una legittima opposizione non violenta e il reato di resistenza a pubblico ufficiale è spesso al centro di complessi dibattiti legali. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione fa luce su un aspetto cruciale: quando un ricorso basato sulla tesi della resistenza passiva può essere esaminato e quando, invece, è destinato a essere dichiarato inammissibile. La pronuncia sottolinea il ruolo e i limiti del giudizio di legittimità, ribadendo che la Corte Suprema non può trasformarsi in un terzo grado di merito per rivalutare i fatti.
I Fatti del Caso: La Distinzione tra Resistenza Attiva e Passiva
Il caso trae origine dalla condanna di una persona per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, previsto dall’articolo 337 del Codice Penale. La difesa dell’imputato aveva presentato appello, chiedendone l’assoluzione sulla base di un’argomentazione precisa: la condotta tenuta non integrava gli estremi del reato perché si era trattato di mera resistenza passiva, priva cioè di qualsiasi atto di violenza o minaccia nei confronti delle forze dell’ordine.
La Corte d’Appello, tuttavia, aveva confermato la condanna, ritenendo che le azioni contestate superassero la soglia della passività. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando sia la violazione dell’art. 337 c.p. sia un vizio di motivazione della sentenza impugnata.
La Decisione della Cassazione sulla Resistenza Passiva
La Settima Sezione Penale della Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. La decisione si fonda su un principio cardine del nostro ordinamento processuale: la distinzione tra il giudizio di merito e il giudizio di legittimità.
Il Ruolo della Corte di Cassazione
La Corte ha chiarito che il suo compito non è quello di riesaminare le prove e i fatti del processo, attività che spetta esclusivamente ai giudici di primo e secondo grado (i cosiddetti ‘giudici di merito’). La Cassazione interviene per verificare che la legge sia stata applicata correttamente e che la motivazione della sentenza sia logica e non contraddittoria, non per stabilire una nuova verità fattuale.
La Lettura Alternativa dei Fatti non è Ammessa
Nel caso specifico, i giudici supremi hanno osservato che il motivo del ricorso non denunciava un ‘travisamento della prova’ (ovvero un errore palese nella lettura di uno specifico elemento probatorio), ma si risolveva nella proposta di una ‘lettura alternativa’ delle risultanze emerse nel processo. In altre parole, la difesa chiedeva alla Cassazione di interpretare i fatti in modo diverso da come avevano fatto i giudici di merito, sposando la tesi della resistenza passiva. Questo tipo di doglianza, secondo la Corte, equivale a un ‘travisamento del fatto’ generale e non è consentito in sede di legittimità.
Le Motivazioni della Sentenza
Le motivazioni della Corte si ancorano a un consolidato orientamento giurisprudenziale, richiamando una sentenza delle Sezioni Unite (n. 6402/1997). Secondo questo principio, esula dai poteri della Corte di Cassazione procedere a una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione di merito. La valutazione delle prove è riservata in via esclusiva al giudice di merito, e la mera prospettazione di una valutazione diversa, per quanto plausibile, non costituisce un vizio di legittimità che possa essere fatto valere in Cassazione.
Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Tale declaratoria comporta non solo la definitività della condanna, ma anche l’obbligo per il ricorrente di pagare le spese processuali e una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Le Conclusioni: Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza offre un’importante lezione pratica: per avere successo in Cassazione, non è sufficiente sostenere che i fatti avrebbero potuto essere interpretati diversamente. È necessario, invece, individuare vizi specifici nella sentenza impugnata, come un’errata applicazione della norma di legge o un difetto logico palese nella motivazione che non si traduca in una semplice richiesta di rivalutazione del materiale probatorio. La distinzione tra resistenza passiva e attiva rimane una valutazione di fatto, il cui accertamento è di competenza esclusiva dei giudici di primo e secondo grado.
Che differenza c’è tra resistenza passiva e resistenza a pubblico ufficiale secondo questa ordinanza?
L’ordinanza non definisce la resistenza passiva, ma la contrappone alla resistenza ex art. 337 c.p. chiarendo che quest’ultima richiede atti di violenza o minaccia. La condotta del ricorrente è stata giudicata dai giudici di merito come eccedente la mera passività.
Perché la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, invece di denunciare un errore di diritto o un vizio logico della motivazione, il ricorrente ha proposto una propria ‘lettura alternativa’ dei fatti, chiedendo alla Corte di rivalutare le prove e concludere che si trattava di resistenza passiva. Questa attività è riservata ai giudici di merito e non è consentita in Cassazione.
Quali sono le conseguenze di una dichiarazione di inammissibilità del ricorso?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una sanzione pecuniaria, in questo caso fissata in tremila euro, da versare alla Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43915 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43915 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 31/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME nato a DOLO il 20/09/1988
avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che, con unico motivo, NOME COGNOME deduce la violazione dell’art. 337 cod. pen. e il vizio della motivazione in ordine al mancato accoglimento del motivo di appello relativo alla richiesta di assoluzione della ricorrente dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto la stessa non avrebbe posto in essere atti di violenza o di minaccia ai danni delle forze dell’ordine, bensì di mera resistenza passiva;
Considerato che il motivo è inammissibile, in quanto la censura si risolve non già nella deduzione di un travisamento di una prova, bensì nella prospettazione di una lettura alternativa delle risultanze istruttorie rispetto a quella operata nelle sentenze di merito e, dunque, in una censura di generale travisamento del fatto;
Ritenuto, che esula, tuttavia, dai poteri della Corte di cassazione quello di una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, COGNOME, Rv. 207944);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 31 ottobre 2024.