Resistenza Passiva: La Cassazione Conferma la Condanna e Dichiara il Ricorso Inammissibile
La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha affrontato un caso che mette in luce la distinzione cruciale tra una condotta violenta e la semplice resistenza passiva nei confronti delle forze dell’ordine. Questa decisione ribadisce l’importanza della specificità dei motivi di ricorso e le conseguenze di una loro genericità, offrendo spunti fondamentali per la prassi legale. L’analisi del provvedimento ci permette di capire quando un tentativo di fuga si trasforma in un reato di resistenza e quali sono i limiti della tesi difensiva.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine da una sentenza della Corte d’Appello di Ancona, che aveva condannato un individuo per il reato di resistenza. L’imputato, nel tentativo di sottrarsi a un controllo da parte dei Carabinieri, aveva tenuto una condotta che i giudici di merito avevano qualificato come violenta. Contro questa decisione, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, sostenendo che le sue azioni dovessero essere interpretate come mera resistenza passiva, e non come una resistenza attiva e violenta sanzionabile penalmente.
La Tesi Difensiva e la nozione di Resistenza Passiva
La linea difensiva del ricorrente si fondava interamente sulla tesi della resistenza passiva. Secondo questa argomentazione, il suo comportamento non avrebbe integrato gli estremi del reato contestato, in quanto si sarebbe limitato a un’opposizione non violenta finalizzata unicamente alla fuga. La difesa ha criticato la motivazione della Corte d’Appello, ritenendola insufficiente a dimostrare la sussistenza di una condotta violenta e minacciosa. Tuttavia, questa impostazione non ha convinto i giudici della Suprema Corte.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che i motivi presentati dal ricorrente fossero affetti da “genericità” e “infondatezza”. La critica mossa alla sentenza di secondo grado è stata considerata debole, soprattutto a fronte della puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello.
Le Motivazioni
Il cuore della decisione risiede nella valutazione della motivazione della sentenza impugnata. La Corte di Cassazione ha evidenziato come i giudici d’appello avessero congruamente motivato la sussistenza del reato, descrivendo in modo preciso le “modalità violente della condotta” tenuta dall’imputato. Questa ricostruzione fattuale, basata sugli atti del processo, era sufficientemente solida da escludere, con argomentazioni adeguate, la tesi difensiva della mera resistenza passiva.
In sostanza, la Cassazione ha stabilito che il ricorso non contestava specificamente gli elementi di fatto accertati in appello, ma si limitava a riproporre una diversa interpretazione giuridica senza minare la coerenza logica della decisione precedente. Questa genericità dei motivi di ricorso è un vizio procedurale che ne determina l’inammissibilità, impedendo alla Corte di entrare nel merito della questione.
Le Conclusioni
Le implicazioni pratiche di questa ordinanza sono significative. In primo luogo, viene ribadito che un ricorso per cassazione non può limitarsi a una generica contestazione della valutazione del giudice di merito, ma deve individuare vizi specifici e palesi nella motivazione della sentenza. In secondo luogo, la distinzione tra resistenza violenta e resistenza passiva dipende strettamente dalle modalità concrete dell’azione, la cui ricostruzione è compito del giudice di merito e può essere censurata in sede di legittimità solo se manifestamente illogica o contraddittoria.
La conseguenza diretta dell’inammissibilità, come previsto dall’articolo 616 del Codice di Procedura Penale, è stata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende, a titolo di sanzione per aver adito la Corte con un’impugnazione priva dei requisiti di legge.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché i motivi addotti sono stati ritenuti generici e infondati. La difesa non ha contestato specificamente la dettagliata ricostruzione dei fatti operata dalla Corte d’Appello, che aveva già motivato in modo congruo l’esistenza di una condotta violenta, escludendo la tesi della resistenza passiva.
Qual è la differenza tra la condotta dell’imputato e la mera resistenza passiva secondo la Corte?
Secondo la Corte, la condotta dell’imputato nel tentativo di fuga è stata caratterizzata da modalità violente. Questo la distingue nettamente dalla mera resistenza passiva, che consiste in un’opposizione non violenta a un pubblico ufficiale, come ad esempio il rifiuto di muoversi. La Corte d’Appello aveva evidenziato questi elementi violenti, rendendo infondata la tesi difensiva.
Quali sono le conseguenze economiche per il ricorrente a seguito della dichiarazione di inammissibilità?
In conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è stato condannato, ai sensi dell’art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 7617 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 7617 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 20/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il 23/10/1993
avverso la sentenza del 29/04/2024 della CORTE APPELLO di ANCONA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono affetti da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Ancona, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità violente della condotta tenuta dall’imputato nel tentativo di fuga per sottrarsi al controllo da parte dei Carabinieri, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente NOME al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 20 gennaio 2025
Il GLYPH sigliere estensore
Il Presidente