Resistenza Passiva: la Cassazione traccia i confini del reato
Il concetto di resistenza passiva è spesso al centro di dibattiti legali, specialmente quando si tratta del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Fino a che punto un cittadino può opporsi a un’azione delle forze dell’ordine senza commettere un reato? Una recente ordinanza della Corte di Cassazione offre importanti chiarimenti, dichiarando inammissibile un ricorso e sottolineando come la genericità delle argomentazioni e la presenza di violenza rendano inefficace tale linea difensiva.
I Fatti del Caso
La vicenda giudiziaria ha origine dalla condanna di un individuo da parte della Corte d’Appello di Milano per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale, ovvero resistenza a un pubblico ufficiale. L’imputato, non accettando la decisione, ha proposto ricorso in Cassazione, basando la sua difesa su due argomenti principali:
1. La sua condotta era stata una mera resistenza passiva, inidonea a configurare il reato contestato.
2. Mancava l’elemento soggettivo, ossia la volontà cosciente di opporsi all’attività del pubblico ufficiale.
La Decisione della Corte: i limiti della resistenza passiva
La Suprema Corte ha respinto le argomentazioni della difesa, dichiarando il ricorso inammissibile. I giudici hanno ritenuto che le censure sollevate fossero non solo generiche, ma anche una semplice riproposizione di questioni già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Questo aspetto procedurale è cruciale: il ricorso in Cassazione non può essere una semplice ripetizione delle argomentazioni già sconfitte nei gradi di giudizio precedenti, ma deve individuare vizi specifici nella sentenza impugnata.
Le Motivazioni
La Corte ha basato la sua decisione su una disamina attenta delle motivazioni della sentenza d’appello, evidenziandone la logicità e la completezza. In particolare, la Cassazione ha sottolineato due punti fondamentali.
In primo luogo, il ricorso è stato giudicato generico perché non si confrontava concretamente con l’argomentazione della Corte d’Appello. Quest’ultima aveva chiaramente dato atto della “violenza posta in essere dal ricorrente volta ad opporsi alle attività del pubblico ufficiale”. Di fronte a un accertamento di fatto così preciso, limitarsi a invocare la resistenza passiva senza contestare specificamente le prove di violenza rende il motivo di ricorso inefficace.
In secondo luogo, anche la censura relativa alla mancanza dell’elemento soggettivo è stata ritenuta priva di specificità. La Corte d’Appello, con un “puntuale e logico apparato argomentativo”, aveva già accertato la volontà dell’imputato di ostacolare l’attività del pubblico ufficiale. Il ricorso non ha offerto elementi nuovi o specifici per mettere in discussione tale accertamento, limitandosi a una negazione generica.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio fondamentale: la difesa basata sulla nozione di resistenza passiva non può avere successo se dai fatti emerge un qualsiasi elemento di violenza o minaccia, anche minimo, volto a impedire o turbare l’operato del pubblico ufficiale. Il confine tra opposizione legittima (o non penalmente rilevante) e resistenza punibile è superato nel momento in cui la condotta cessa di essere meramente non collaborativa e diventa attivamente ostativa tramite l’uso della forza.
Dal punto di vista processuale, la decisione ricorda che un ricorso per cassazione deve essere mirato e specifico, attaccando le precise ragioni della decisione impugnata. La mera riproposizione di argomenti già vagliati porta quasi inevitabilmente a una dichiarazione di inammissibilità, con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, come avvenuto nel caso di specie con la condanna al versamento di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Quando l’opposizione a un pubblico ufficiale è considerata ‘resistenza passiva’ e quando diventa reato?
Secondo quanto emerge dall’ordinanza, la condotta diventa reato quando cessa di essere meramente non collaborativa e implica l’uso di violenza, anche minima, con l’intento di ostacolare l’attività del pubblico ufficiale. La semplice ‘resistenza passiva’, senza alcuna forma di violenza o minaccia, non configurerebbe il reato.
Perché il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni della difesa sono state ritenute generiche, non specifiche e meramente riproduttive di censure già adeguatamente esaminate e respinte dalla Corte d’Appello. Il ricorrente non si è confrontato con le precise motivazioni della sentenza impugnata, che avevano accertato la presenza di violenza e la volontà di ostacolare.
Quali sono le conseguenze pratiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 31181 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 31181 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 11/07/2025
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il 13/10/1992
avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME
N. 13153/25 Marcone
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all’ar 337 cod. pen.);
Esaminati i motivi di ricorso;
Rilevato che l’unico motivo di ricorso si articola in due diverse censure con le quali si contestano la violazione di legge e il vizio di motivazione ordine alla configurabilità del reato per inidoneità della condotta consistit mera resistenza c.d. passiva, nonché alla sussistenza dell’element soggettivo;
Ritenuto che la prima doglianza, oltre che generica, risulta riproduttiva di censure già adeguatamente vagliate dalla Corte territoriale nella motivazione della sentenza là dove si da atto della violenza posta in essere dal ricorre volta ad opporsi alle attività del pubblico ufficiale (v. in particolare p. 3);
Ritenuto che la seconda censura, oltre a prospettare deduzioni generiche, è, altresì, priva di specificità in quanto non si misura affatto co apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d’appello con puntuale e logico apparato argomentativo là dove ha accertato la volontà del ricorrente di ostacolare l’attività del pubblico ufficiale (v. in particolare p.
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 11/07/2025