Resistenza Passiva o Violenza? La Cassazione Delimita i Confini del Reato
Quando un comportamento di opposizione a un controllo di polizia cessa di essere una semplice resistenza passiva e diventa un reato penalmente rilevante? La Corte di Cassazione, con la recente ordinanza qui in esame, fornisce un chiarimento cruciale su questo tema, confermando che la violenza, anche se finalizzata alla fuga, integra pienamente il reato, respingendo la tesi difensiva.
I Fatti del Caso
Il caso trae origine dal ricorso presentato da un individuo contro una sentenza della Corte d’Appello di Milano. L’imputato era stato condannato per essersi opposto con la forza agli agenti di Polizia di Stato nel tentativo di sottrarsi a un controllo. La sua linea difensiva, portata avanti fino in Cassazione, si basava su un punto fondamentale: la sua condotta non sarebbe stata caratterizzata da violenza attiva, ma si sarebbe limitata a una mera resistenza passiva volta unicamente alla fuga.
Secondo la difesa, quindi, mancava l’elemento della violenza o della minaccia necessario per configurare il reato contestato. Il ricorso mirava a ottenere l’annullamento della condanna, sostenendo un’errata valutazione dei fatti da parte dei giudici di merito.
L’Analisi della Cassazione sulla Resistenza Passiva
La Suprema Corte ha respinto categoricamente le argomentazioni del ricorrente, dichiarando il ricorso inammissibile. Il motivo principale di questa decisione risiede nella genericità del motivo di ricorso. I giudici hanno sottolineato come la Corte d’Appello avesse operato una ricostruzione dei fatti puntuale e dettagliata, dalla quale emergeva in modo chiaro la natura violenta della condotta dell’imputato.
La Cassazione ha evidenziato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua e logicamente fondata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, i giudici di merito avevano evidenziato le specifiche modalità violente dell’azione, incompatibili con la tesi della resistenza passiva. La condotta non si era limitata a un semplice divincolarsi, ma aveva assunto i caratteri di un’opposizione attiva e fisica per sottrarsi al controllo.
Le Motivazioni della Decisione
Il fulcro delle motivazioni della Corte risiede nella distinzione tra la non punibilità di una semplice fuga e una fuga attuata con modalità violente. La Corte ha implicitamente ribadito un principio consolidato: mentre la semplice disobbedienza o il tentativo di allontanarsi senza violenza potrebbero non integrare il reato di resistenza, l’uso della forza contro gli agenti per garantirsi la fuga qualifica la condotta come penalmente rilevante.
La sentenza della Corte d’Appello, secondo la Cassazione, aveva escluso con “adeguate argomentazioni” la tesi difensiva della mera resistenza passiva, basandosi su prove concrete che dimostravano l’impiego di violenza. Di conseguenza, il ricorso è stato giudicato infondato e affetto da una genericità che non permetteva di scalfire la solida motivazione della sentenza impugnata. L’inammissibilità del ricorso, ai sensi dell’art. 616 del codice di procedura penale, ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende.
Le Conclusioni e le Implicazioni Pratiche
Questa ordinanza della Corte di Cassazione rafforza un importante principio giuridico: la qualificazione di una condotta come resistenza passiva dipende dall’assenza totale di violenza o minaccia. Qualsiasi azione che implichi un uso della forza fisica contro un pubblico ufficiale per opporsi a un atto del suo ufficio, incluso un controllo, fa scattare la responsabilità penale.
Dal punto di vista pratico, questa decisione serve da monito: non è sufficiente sostenere genericamente in sede di ricorso la tesi della resistenza passiva. È necessario confrontarsi specificamente con la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito e dimostrare, prove alla mano, l’assenza di elementi violenti. In mancanza di ciò, un ricorso basato su argomentazioni vaghe contro una sentenza ben motivata è destinato all’inammissibilità, con conseguenti oneri economici per il ricorrente.
Cosa distingue la resistenza passiva da un reato secondo la Corte?
Secondo la Corte, la differenza fondamentale risiede nell’uso della violenza. La resistenza passiva è un comportamento di opposizione non violento. Quando la condotta per sottrarsi a un controllo diventa violenta, come nel tentativo di fuga analizzato, si configura un reato.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché le argomentazioni della difesa sono state considerate generiche rispetto alla ricostruzione puntuale e dettagliata dei fatti operata dalla Corte d’Appello, la quale aveva già motivato in modo congruo la sussistenza di una condotta violenta, escludendo la tesi della mera resistenza passiva.
Quali sono le conseguenze per il ricorrente quando un ricorso in Cassazione viene dichiarato inammissibile?
In base all’art. 616 del codice di procedura penale, la dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma in favore della cassa delle ammende, che in questo caso è stata fissata a 3.000 euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 19678 Anno 2024
Penale Ord. Sez. 7 Num. 19678 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 12/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
Ritenuto che il motivo unico dedotto dal ricorrente è affetto da genericità rispetto alla puntuale e dettagliata ricostruzione dei fatti, operata dal giudice di merito, in merito all’accertamento delle condotte di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Milano, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in merito alla sussistenza del reato, evidenziando le modalità violente della condotta tenuta dall’imputato nel tentativo di fuga per sottrarsi al controllo da parte degli agenti della Polizia RAGIONE_SOCIALE, così da escludere con adeguate argomentazioni la tesi difensiva della mera resistenza passiva;
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il giorno il 12 aprile 2024
Il Cons ere estensore
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Il Presidente