Resistenza Passiva o Reato? La Cassazione sulla Fuga in Auto
Quando una semplice fuga dall’alt della polizia si trasforma in un reato? La Corte di Cassazione, con una recente ordinanza, ha fornito un chiarimento fondamentale sul concetto di resistenza passiva, distinguendola nettamente dalla condotta che integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale. La decisione analizza il caso di un automobilista che, per sfuggire a un controllo, ha innescato un pericoloso inseguimento, sostenendo poi in sua difesa che si trattasse di una mera forma di disobbedienza non penalmente rilevante.
I Fatti del Caso
Un individuo alla guida di un veicolo non si fermava all’ordine di ‘alt’ imposto da una pattuglia delle forze dell’ordine. Invece di accostare, si dava alla fuga, costringendo gli agenti a un inseguimento ad alta velocità per le strade cittadine. A seguito di questi eventi, l’uomo veniva condannato in primo e secondo grado per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Contro la sentenza della Corte d’Appello, l’imputato proponeva ricorso in Cassazione, basandolo su due motivi principali.
Il Ricorso e la Tesi della Resistenza Passiva
La difesa dell’imputato sosteneva principalmente due argomenti:
1. La qualificazione della condotta: Secondo il ricorrente, la sua fuga non era caratterizzata da violenza o minaccia e, pertanto, doveva essere considerata come resistenza passiva, una condotta non punibile penalmente. Si trattava, a suo dire, di una semplice disobbedienza all’ordine di fermarsi.
2. La richiesta di attenuanti generiche: In subordine, l’imputato lamentava il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero potuto ridurre la sua pena.
La Decisione della Corte di Cassazione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, rigettando entrambe le argomentazioni della difesa e condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda su un’analisi chiara e rigorosa dei limiti della resistenza passiva.
Le Motivazioni
La Corte ha spiegato in modo dettagliato le ragioni del suo verdetto.
In primo luogo, ha stabilito che la fuga, quando costringe gli agenti a un inseguimento pericoloso, non può essere derubricata a semplice resistenza passiva. La condotta dell’imputato, non rispettando l’alt e dandosi alla fuga, ha creato una situazione di pericolo concreto e ha attivamente ostacolato l’operato dei pubblici ufficiali. Questo comportamento va oltre la mera non-cooperazione e si configura come un’azione finalizzata a impedire l’atto d’ufficio, integrando così gli estremi del reato di resistenza. La Cassazione ha sottolineato che non le compete una nuova valutazione dei fatti, ma solo verificare la corretta applicazione della legge da parte dei giudici di merito, che in questo caso era avvenuta.
In secondo luogo, riguardo alle attenuanti generiche, la Corte ha confermato la decisione dei giudici di appello. Il diniego era giustificato da tre elementi specifici: le modalità particolarmente aggressive della condotta, l’assenza di qualsiasi elemento positivo da valutare a favore dell’imputato e la presenza di un precedente penale a suo carico. Questi fattori, nel loro insieme, rendevano impossibile la concessione di un trattamento sanzionatorio più mite.
Conclusioni
L’ordinanza in esame ribadisce un principio giuridico di notevole importanza pratica: la fuga in auto per sottrarsi a un controllo di polizia non è un atto privo di conseguenze penali. Se tale fuga genera un inseguimento che mette a rischio la sicurezza pubblica e l’incolumità degli stessi agenti, essa si qualifica come resistenza a pubblico ufficiale. La distinzione con la resistenza passiva è netta: quest’ultima implica un atteggiamento statico di non collaborazione, mentre la fuga attiva è un’azione dinamica di opposizione. Questa decisione serve da monito, chiarendo che la disobbedienza a un ordine legittimo delle forze dell’ordine, quando si traduce in un comportamento pericoloso, viene severamente sanzionata.
Fuggire in auto all’alt della polizia è considerato resistenza passiva?
No. Secondo l’ordinanza, darsi alla fuga costringendo le forze dell’ordine a un inseguimento pericoloso non è resistenza passiva, ma integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto ostacola attivamente l’operato degli agenti e crea una situazione di pericolo.
Perché il ricorso dell’imputato è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il primo motivo si limitava a contestare la ricostruzione dei fatti, proponendo una rilettura non consentita in sede di legittimità, e il secondo motivo, relativo alle attenuanti, è stato ritenuto infondato poiché la loro negazione era stata correttamente motivata.
Quali elementi hanno impedito la concessione delle attenuanti generiche?
Le attenuanti generiche non sono state concesse a causa delle modalità particolarmente aggressive della condotta (la fuga pericolosa), dell’assenza di elementi positivi di valutazione a favore dell’imputato e della sua non incensuratezza, avendo un precedente penale a carico.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 3944 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 3944 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 20/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato a FORMIA il 29/12/1991
avverso la sentenza del 18/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso.
ritenuto che il primo motivo, che contesta la sussistenza del reato di resistenza a p.u., oltre a essere costituito da mere doglianze in punto di fatto, prospetta una rivalutazione e una rilettura alternativa delle fonti di prova ed è, pertanto, inammissibili (si vedano pagg. 2 e 3 ove si spiega per quali ragioni la condotta dell’imputato, che non ha rispettato “l’alt” delle forze dell’ordine e si è dato alla fuga, così costringendo gli operanti a un pericoloso inseguimento, non può considerarsi resistenza passiva).
Quanto al secondo motivo, si rileva che le circostanze attenuanti generiche, infine, sono state, puntualmente, escluse per le modalità particolarmente aggressive della condotta, per l’assenza di elementi positivi di valutazione e per l’esistenza di un precedente a carico dell’imputato.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.