Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 34463 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 34463 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/05/2024
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da
AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della Repubblica presso la Corte di appello li Catanzaro;
NOME NOME, nato in Marocco l’DATA_NASCITA
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro il 06/11/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere, NOME COGNOME;
lette le conclusioni del AVV_NOTAIO, AVV_NOTAIO, che ha chiesto che sia dichiarato inammissibile il ricorso dell’imputato e che, invece, in accoglimento del ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, sia annullata con rinvio la sentenza impugnata;
lette le conclusioni dell’AVV_NOTAIO, difensore dell’imputato, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e, in accoglimento del ricorso da lui proposto, di annullare senza rinvio la sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO
La Corte di appello di Catanzaro ha assolto NOME dal reato di resistenza a pubblico ufficiale ma ha confermato la sentenza di condanna per il reato di evasione.
Ha proposto ricorso per cassazione il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO presso la Corte di appello di Catanzaro articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al giudizio di assoluzione.
L’imputato, in detenzione domiciliare, era stato trovato, in stato di ubriachezza, dall polizia giudiziaria nella casa di una vicina; in tale contesto si sarebbe dapprima rifiut di ottemperare all’invito di recarsi presso gli uffici di polizia, e, successivamente, d essere stato condotto in caserma in ragione dell’arresto operato, avrebbe opposto resistenza, dapprima, compiendo atti di autolesionismo e, successivamente, profferendo all’indirizzo dei militari frasi dal contenuto intimidatorio.
La Corte avrebbe erroneamente ritenuto insussistente il reato, perché, da una parte, non sarebbe stato chiaro l’atto di ufficio rispetto al quale sarebbe stata commessa la condotta di resistenza, e, dall’altra, perché le frasi minatorie sarebbero state solo u sfogo recriminatorio dell’imputato nei suoi stessi riguardi in relazione ad un pregresso episodio in cui uno dei carabinieri gli aveva ritirato la patente.
Secondo il AVV_NOTAIO, vi sarebbe stato nella specie “un vero e proprio travisamento logico fattuale delle emergenze istruttorie” (così il ricorso) da cui, in realtà, emergereb la piena configurabilità del reato contestato; l’atto di ufficio a cui il ricorrente si s opposto sarebbe stato l’arresto per il quale si stava procedendo e la condotte minatorie sarebbero state rivolte ai carabinieri che procedevano.
Ha proposto ricorso per cassazione anche l’imputato articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza del dolo per i reato di evasione; l’imputato si sarebbe recato presso l’abitazione dei vicini al solo scop di intimare il silenzio ai vicini di casa.
E’ pervenuta una memoria nell’interesse dell’imputato con la qualle, da una parte, si riprendono e si sviluppano gli argomenti posi a fondamento del ricorso e, dall’altra, s evidenziano i profili di inammissibilità del ricorso del AVV_NOTAIO.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.1 ricorsi, che possono essere valutati congiuntamente, sono entrambi inammissibili.
La Corte di appello, con una motivazione non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, ha spiegato:
quanto al delitto di resistenza a pubblico ufficiale, che l’imputato erà stato condo negli uffici della polizia giudiziaria senza opporre nessuna resistenza e che da quel momento non sarebbe stato individuato con precisione né l’atto dei pubblici agenti al quale il ricorrente si sarebbe opposto e neppure, in concreto, la conOtta minatoria
volta ad impedire il compimento dell’atto, essendosi l’imputato limitato a proferir minacce nei confronti di uno degli operanti per vicende pregresse;
quanto al delitto di evasione, le ragioni per cui i motivi – obiettivamente stabilissimi – addotti dall’imputato per giustificare l’allontanamento dal luogo in cui ristretto agli arresti domiciliari, sono irrilevanti rispetto alla configurabilità generico richiesto per il delitto di evasione.
Rispetto a detta congrua trama argonnentativa, le censure dedotte dall’imputato sono manifestamente infondate perché tendono a sovrapporre il profilo del dolo – nella specie pienamente configurabile- con quello dei motivi a delinquere, mentre, invece, quelle del AVV_NOTAIO si sviluppano sul piano della ricostruzione fattuale e sono sostanzialmente volte a sovrapporre un’interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dai giudici di merito, piuttosto che a far emergere un vizi della motivazione rilevante ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen.
Secondo i principi consolidati dalla Corte di cassazione la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano in una rilettu orientata degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell’assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferire rispetto a quelli adottati dal giudice del merito, perché consider maggiormente plausibili, o perché assertivamente ritenuti dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata.
Compito del giudice di legittimità nel sindacato sui vizi della motivazione non è tuttavia quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici d merito, ma quello di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a lo disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando completa e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustiFicato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre.
Nel caso di specie, i giudici di appello hanno fornito una valutazione analitica e autonoma sui punti specificamente indicati nell’impugnazione di appello, di talché la motivazione risulta esaustiva ed immune dalle censure proposte.
All’inammissibilità del ricorso dell’imputato consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in ero tremila .
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna RAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 maggio 2024.