Sentenza di Cassazione Penale Sez. 2 Num. 40265 Anno 2025
Penale Sent. Sez. 2 Num. 40265 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 25/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da: NOME COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di L’AQUILA
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 2 luglio 2024, la Corte d’appello de L’Aquila, in parziale riforma della decisione di primo grado, che aveva ritenuto COGNOME responsabile del delitto di ricettazione (capo a) e resistenza al pubblico ufficiale (capo b), aggravato dal nesso teleologico rispetto al reato di cui al capo a), ha rideterminato la pena in mesi cinque di reclusione ed euro 400 di multa, atteso lo scarso valore della refurtiva, confermando nel resto il giudizio di condanna.
Avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, per il tramite del proprio difensore, affidando le proprie censure ai motivi di seguito enunciati nei limiti richiesti dall’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo, il ricorrente si duole di violazione di legge nonché vizio di motivazione, sub specie di travisamento, in relazione al capo a), per non avere la Corte d’appello riqualificato il delitto di ricettazione in quello di furto. Eludendo l’effettivo confronto con gli elementi probatori, i giudici di merito si sono limitati a valorizzare la condotta – tutt’al più elusiva, ma non reticente dell’imputato al momento dell’arresto, nonché il mancato possesso, da parte del ricorrente, di arnesi atti allo scasso. La motivazione della gravata sentenza non ha operato, pertanto, buon governo del principio di diritto in base al quale il reato di ricettazione si configura soltanto se l’imputato, trovato nella disponibilità di refurtiva, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso della res furtiva.
2.2. Il secondo motivo, ricollegato logicamente al primo, deduce violazione di legge per mancata condizione di procedibilità (querela) in relazione al delitto di cui al capo a) ove riqualificato in delitto di furto.
2.3. Con il terzo motivo, si duole di violazione di legge nonché vizio di motivazione, sub specie di travisamento, in relazione al capo b), attesa la mancanza degli elementi costitutivi del reato di resistenza a pubblico ufficiale. L’imputato si sarebbe limitato a divincolarsi, al fine di interrompere la presa degli agenti di pubblica sicurezza e non per guadagnare la fuga, senza ostacolare ulteriormente gli operanti nel compimento dell’azione. La condotta, di mera resistenza passiva, dell’imputato al momento del fatto non integra, pertanto, i requisiti richiesti dall’art. 337 cod. pen.
Sono pervenute: a) requisitoria del Sostituto Procuratore generale, NOME COGNOME, con cui si è chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile; b) conclusioni scritte nell’interesse dell’imputato, con cui si insiste per l’accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile, per le ragioni di seguito indicate.
2. I primi due motivi – congiuntamente esaminabili in quanto logicamente connessi – sono inammissibili in quanto aspecifici (sulla mancanza di specificità del motivo, che va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’impugnazione, dal momento che quest’ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità per violazione dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., v., ex plur., Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710 – 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 – 01; Sez. 5, n. 11933 del 27/01/2005, COGNOME, Rv. 231708 – 01).
La difesa non si confronta, infatti, in maniera critica ed effettiva, con la motivazione della gravata sentenza e, segnatamente, col nucleo argomentativo della stessa, incentrato sulla mancata idoneità della giustificazione, resa dall’imputato, circa il possesso dei beni. A tal proposito, la Corte territoriale ha ricordato (v. p. 3 dell’impugnata sentenza) che, nell’immediatezza del fatto, il ricorrente dichiarava di aver aiutato il complice – datosi alla fuga – a prelevare i beni presso un capanno agricolo. Tale dichiarazione, unitamente all’assenza di prove evidenti che ricollegassero l’imputato al furto, è stata ritenuta, con motivazione logica e conforme alla giurisprudenza di questa Corte, insufficiente a far gravitare la fattispecie verso una differente ipotesi di reato o su un diverso soggetto agente (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 20193 del 19/04/2017, Kebe, Rv. 270120 – 01, secondo cui risponde del reato di ricettazione l’imputato, che, trovato nella disponibilità di refurtiva di qualsiasi natura, in assenza di elementi probatori indicativi della riconducibilità del possesso alla commissione del furto, non fornisca una spiegazione attendibile dell’origine del possesso).
Le deduzioni difensive proposte in tal sede reiterano quelle già correttamente disattese dalla Corte d’appello, senza apportare indicazioni circostanziate, anche provenienti dall’imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto. Tale non può considerarsi la mera coincidenza temporale, sottolineata nel ricorso, tra la condotta ascritta e il momento in cui i dipendenti del supermercato notavano l’illecito prelievo delle merci dal magazzino.
Alla luce delle superiori argomentazioni, va ribadito il principio, enunciato da questa Corte, a mente del quale «è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con cui l’imputato eccepisce la mancata riqualificazione, da parte del giudice di appello, del delitto di ricettazione in quello di furto, nel caso in cui la derubricazione sia stata genericamente richiesta con l’atto di appello, in assenza di indicazioni circostanziate, anche provenienti dall’imputato, dimostrative della riconducibilità del possesso del bene alla precedente commissione del delitto di furto» (Sez. 2, n. 43849 del 29/09/2023, NOME, Rv. 285313 – 01).
Da quanto appena chiarito, deriva l’inammissibilità del motivo secondo, stante la correttezza della motivazione, nella parte in cui ha disatteso la richiesta difensiva di riqualificazione dell’ascritto reato in quello di furto.
Il terzo motivo è inammissibile, sia per il mancato confronto, critico ed effettivo, con le ragioni rese dai giudici di merito (v., ex plur., Sez. 2, n. 42046/2019, cit.) sia per contrarietà dell’assunto difensivo rispetto ai consolidati principi giurisprudenziali sul tema oggetto del motivo in esame.
Se è vero, come sostiene il ricorrente, che il gesto del mero “divincolarsi” dalla presa dell’agente di pubblica sicurezza, non integra gli estremi della fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen., allorché la condotta non si accompagni anche a un impiego di forza diretto a neutralizzare l’azione dell’agente e a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga (v. Sez. 6, n. 8997 del 11/02/2010, COGNOME, Rv. 246412 01, secondo cui «ai fini della configurabilità del delitto di cui all’art. 337 cod. pen., l’atto di divincolarsi posto in essere da un soggetto fermato dalla polizia giudiziaria integra il requisito della violenza e non una condotta di mera resistenza passiva, quando non costituisce una reazione spontanea ed istintiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma un vero e proprio impiego di forza diretto a neutralizzarne l’azione ed a sottrarsi alla presa, guadagnando la fuga»), è anche vero che, nel caso in scrutinio, l’imputato, al momento del fatto, “strattonava e si divincolava con forza”, come evidenziato in motivazione.
Ora, l’azione dello “strattonare energicamente” (su cui si era già adeguatamente espresso il giudice di primo grado) non può assimilarsi, come proposto dal ricorrente, a una condotta di mera resistenza passiva (per tale ipotesi, v., ad es., Sez. 6, n. 6069 del 13/01/2015, COGNOME, Rv. 262342 – 01, in relazione a una fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato in relazione a condotta consistita nel puntare i piedi e le mani su di un’auto della polizia per evitare di essere caricato sulla stessa e di essere così condotto negli uffici di pubblica sicurezza; vedi anche Sez. 1, n. 29614 del 31/03/2022, COGNOME, Rv. 283376 – 01, secondo cui «integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale lo strattonare o il divincolarsi posti in essere da un soggetto onde impedire il proprio
arresto, ogni qualvolta quest’ultimo non si limiti a una mera opposizione passiva al compimento dell’atto del pubblico ufficiale, ma impieghi la forza per neutralizzarne l’azione e sottrarsi alla presa, nel tentativo di guadagnare la fuga»).
Deve concludersi, pertanto, che, nel caso di specie, la condotta dell’imputato – qualificata dalla Corte d’appello nei termini di violenza “impropria” – è stata ricondotta correttamente alla fattispecie di cui all’art. 337 cod. pen., con motivazione esente dai dedotti vizi e in conformità ai principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità (sul concetto di violenza cd. impropria in relazione al reato de quo, v. Sez. 6, n. 11559 del 25/02/2009, COGNOME, Rv. 243309 – 01, dove si chiarisce come integri il delitto di resistenza a pubblico ufficiale la violenza cosiddetta impropria, che può essere esercitata, ad esempio, anche su persona diversa dal pubblico ufficiale, purché comunque idonea ad impedire od ostacolare l’esplicazione della pubblica funzione).
Alla pronuncia di inammissibilità consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 25/11/2025
Il consigliere estensore
Il presidente