Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 23624 Anno 2024
Penale Sent. Sez. 6 Num. 23624 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME NOME
Data Udienza: 21/05/2024
SENTENZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOMENOME nato DATA_NASCITA a Milano
avverso la sentenza del 22/11/2023 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla AVV_NOTAIO NOME COGNOME; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del AVV_NOTAIO generale NOME AVV_NOTAIO, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di NOME COGNOME, pronunciata dal Tribunale di Milano, per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni aggravate commesso il 26 aprile 2020.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, tramite il suo difensore, con i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo deduce violazione di legge, in relazione all’art. 337 cod. pen., per errata qualificazione giuridica del fatto in quanto dall’istruttoria dibattimentale era risultata solo una discussione animata, tanto che la coimputata era stata assolta, ma non anche gesti violenti o minacce.
2.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in quanto dall’esame dei testimoni e degli imputati era risultato che il pubblico ufficiale era caduto per un urto involontario e non per un’azione volontaria del ricorrente / tanto che le lesioni da questi patite dovevano al più qualificarsi colpose, anche alla luce dell’assoluzione della coimputata.
Il procedimento è stato trattato nell’odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all’art. 23, commi 8 e 9, del decretolegge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da successive modifiche legislative.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.11 ricorso proposto è inammissibile per genericità.
I motivi, esaminabili congiuntamente, si limitano a confutare, in modo indeterminato, l’assenza degli elementi costitutivi dei delitti contestati a NOME COGNOME, senza in alcun modo confrontarsi con il ragionamento probatorio svolto dalla Corte di appello.
La sentenza impugnata, con argomenti privi di vizi di illogicità e in piena rispondenza con le risultanze istruttorie, ha dato atto come il ricorrente, trovato in strada senza la mascherina obbligatoria durante l’emergenza COVID, per evitare di essere identificato dai Carabinieri in divisa che lo avevano fermato, avesse spintonato volontariamente uno di loro, NOME COGNOME, tanto da farlo cadere per terra e cagionargli così le lesioni refertate.
2.2. La condotta tenuta dal ricorrente, per come accertata, integra il reato di cui all’art. 337 cod. pen. per il compimento del quale basta l’opposizione allo svolgimento delle attività dei pubblici ufficiali, indipendentemente dall’esito (Sez. 6, n. 5459, 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207), consistendo il dolo nella coscienza e volontà di usare violenza o minaccia per ostacolare l’espletamento del pubblico
ufficio o servizio in atto, non rilevando che l’agente abbia avuto di mira anche scopi (Sez. 6, n. 46743 del 06/11/2013, Rv. 257512).
2.3. Con riguardo al delitto di lesioni, contrariamente a quanto genericament dedotto dalla difesa, in termini sempre e solo di fatto, la Corte di appel adesione all’accurata e puntuale ricostruzione dell’accaduto svolta a segu dell’istruttoria, ha ritenuto che la versione dell’imputato, circa la accidentale dell’operante per avere inciampato, risultasse smentita dalle pro acquisite (testimonianze degli operanti e tipo di lesioni refertate).
.19t tf at, Di nessun rilievoll’avvenuta pronuncia assolutoria della coimputata, motivata dalla condotta non oppositiva tenuta nel corso del controllo.
Dagli argomenti che precedono consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spe processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima di quantificare nella mi di euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore dell Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 maggio 2024
La AVV_NOTAIO estensora