Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 10221 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 10221 Anno 2026
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 20/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
GROSSO NOME NOME NOME DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che il difensore di NOME COGNOME, con il primo motivo, ha dedotto la violazione 337 cod. pen., essendosi al cospetto di una condotta colposa ed estemporanea, inidonea a integrare resistenza a pubblico ufficiale, con il secondo motivo la violazione artt. 576, primo comma, n. 5-bis cod. pen., stante il carattere meramente colposo delle lesioni inferte, e l’erronea applicazione dell’art. 20-bis cod. pen., a causa della mancata applicazione della detenzione domiciliare sostitutiva;
Considerato che i primi due motivi sono inammissibili per aspecificità, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, che congruamente ha argomentato il carattere volontario e oppositivo della condotta dell’imputata, e sollecitano un rinnovato esame di merito sul punto dedotto, non consentito in sede di legittimità;
Ritenuto, peraltro, che il terzo motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha non illogicamente motivato il diniego dell’applicazione della sanzione sostitutiva sulla base di due pregresse violazioni della detenzione domiciliare e, dunque, su una prognosi infausta di osservanza delle prescrizioni connesse alla sua applicazione;
Rilevato che il motivo aggiunto proposto nella memoria depositata in data 4 febbraio 2026, relativo al vizio di motivazione in ordine alla idoneità della condotta accertata a incidere concretamente sull’azione del pubblico ufficiale è inammissibile, in quanto sollecita un rinnovato esame delle risultanze probatorie;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso, il 20 febbraio 2026.