Resistenza a Pubblico Ufficiale: Quando il Ricorso in Cassazione è Inammissibile
L’ordinanza in esame offre un chiaro esempio di come la Corte di Cassazione valuti i ricorsi in materia di resistenza a pubblico ufficiale, confermando la condanna di un individuo e dichiarando il suo ricorso inammissibile. Questa decisione sottolinea l’importanza della motivazione delle sentenze di merito e le condizioni per la concessione di benefici come le attenuanti generiche e la sospensione della pena.
I Fatti: Aggressione in un Bar e l’Intervento delle Forze dell’Ordine
Il caso ha origine da un episodio di violenza all’interno di un bar. Un uomo, in stato di agitazione, ha manifestato condotte aggressive tali da richiedere l’intervento dei pubblici ufficiali. La situazione è degenerata al punto che gli agenti intervenuti sono stati costretti a richiedere il supporto di un’altra pattuglia per sedare le violenze. L’imputato è stato quindi condannato in secondo grado dalla Corte d’Appello per i reati di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.).
La Decisione della Corte di Cassazione: Ricorso Inammissibile
L’imputato ha proposto ricorso per Cassazione contro la sentenza della Corte d’Appello. Tuttavia, la Suprema Corte ha rigettato l’istanza, dichiarando il ricorso ‘manifestamente infondato’ e, di conseguenza, inammissibile. Questa decisione ha reso definitiva la condanna dell’imputato, il quale è stato anche condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Le Motivazioni: La Manifesta Infondatezza del Ricorso e la Resistenza a Pubblico Ufficiale
La Corte di Cassazione ha basato la sua decisione su argomentazioni chiare e precise, evidenziando come il ricorso non presentasse elementi di novità o critiche fondate rispetto a quanto già stabilito nei gradi di merito.
La Valutazione della Corte d’Appello
Secondo gli Ermellini, il ricorrente si è limitato a riproporre questioni alle quali la Corte d’Appello aveva già fornito una risposta completa e adeguatamente motivata. La sentenza di secondo grado aveva infatti giustificato in modo esauriente il riconoscimento della responsabilità penale dell’imputato, descrivendo le minacce e la violenza perpetrate contro gli agenti.
Il Diniego delle Attenuanti e della Sospensione della Pena
Un punto cruciale della decisione riguarda il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione dei giudici di merito, i quali hanno negato tali benefici sulla base di due elementi fondamentali:
1. La gravità del fatto: la condotta aggressiva e violenta nei confronti dei pubblici ufficiali è stata considerata particolarmente grave.
2. I precedenti penali: l’imputato risultava avere a carico plurimi precedenti penali, un fattore che deponeva contro un giudizio di meritevolezza per la concessione dei benefici.
Conclusioni: Le Conseguenze Pratiche della Decisione
L’ordinanza in commento ribadisce un principio fondamentale del nostro sistema processuale: il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di giudizio nel merito, ma un controllo di legittimità sulla corretta applicazione della legge e sulla logicità della motivazione. Quando un ricorso si limita a contestare valutazioni di fatto già adeguatamente esaminate, senza sollevare reali vizi di legittimità, esso è destinato a essere dichiarato inammissibile. La decisione evidenzia inoltre come la gravità della condotta, specialmente in casi di resistenza a pubblico ufficiale, e la presenza di precedenti penali siano elementi decisivi che ostacolano la concessione di benefici di legge, confermando la necessità di una valutazione rigorosa da parte del giudice.
Perché il ricorso è stato dichiarato inammissibile?
Il ricorso è stato giudicato inammissibile perché ritenuto ‘manifestamente infondato’. L’imputato si è limitato a riproporre questioni già esaminate e risolte con adeguata motivazione dalla Corte d’Appello, senza sollevare reali vizi di legittimità della sentenza impugnata.
Quali elementi hanno giustificato il diniego delle attenuanti generiche e della sospensione della pena?
Il diniego di tali benefici è stato giustificato sulla base di due elementi principali: la gravità del fatto, caratterizzato da minacce e violenza contro pubblici ufficiali, e i plurimi precedenti penali a carico del ricorrente, che indicavano una sua propensione a delinquere.
Cosa comporta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per il ricorrente?
La dichiarazione di inammissibilità rende definitiva la sentenza di condanna della Corte d’Appello. Inoltre, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 6129 Anno 2025
Penale Ord. Sez. 7 Num. 6129 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data Udienza: 13/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ROMA il 13/05/1979
avverso la sentenza del 28/02/2024 della CORTE APPELLO di ROMA
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
ritenuto che il ricorso di NOME COGNOME è manifestamente infondato perché ripropone questioni alle quali la Corte di appello ha già risposto, giustificando con adeguata motivazione il riconoscimento della sua responsabilità per i reati ex artt. 337 e 582 cod. pen (le minacce e la violenza manifestate contro i pubblici ufficiali, intervenuti per sedarne le condotte aggressive all’interno di un bar inducevano a chiamate in soccorso altra pattuglia. nonchè il diniego delle circostanze attenuanti generiche e della sospensione condizionale della pena (per la gravità del fatto e per i plurimi precedenti penali);
ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 13 dicembre 2024
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