Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1774 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1774 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da
COGNOME NOME, nato ad Andria il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 1° ottobre 2021 emessa dalla Corte d’appello di Bari;
visti gli atti e la sentenza impugnata;
esaminati i motivi del ricorso;
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal consigliere NOME COGNOME
OSSERVA
Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, con cui si denuncia l’assenza di motivazione in ordine alla configurabilità dei contestati delitti di cui agli artt. 337 e 582 cod. all’insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell’art. 129 cod. proc. pen., ris manifestamente infondato, dal momento che la lettura del provvedimento impugnato evidenzia una motivazione esaustiva e logicamente corretta in ordine all’affermazione di responsabilità dell’imputato;
Considerato, inoltre, che tale motivo risulta articolato in modo del tutto generico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Così deciso il 19 dicembre 2022
Il Consigliere estensore
Il Presi