Resistenza a pubblico ufficiale: quando il ricorso è inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul reato di resistenza a pubblico ufficiale, sottolineando l’importanza della specificità dei motivi di ricorso. In ambito penale, non è sufficiente proporre una versione alternativa dei fatti per ottenere una revisione della sentenza, ma è necessario scardinare logicamente le motivazioni fornite dai giudici di merito.
Il caso in esame riguarda un cittadino condannato nei primi due gradi di giudizio per aver ostacolato l’attività di un pubblico ufficiale. La difesa ha tentato di impugnare la decisione contestando sia l’accertamento della responsabilità che l’entità della pena inflitta, ma la Cassazione ha sbarrato la strada a causa di gravi carenze strutturali nell’atto di ricorso.
La genericità dei motivi di ricorso
Il fulcro della decisione risiede nella natura del ricorso per Cassazione, che è un giudizio di legittimità e non di merito. Quando un ricorrente si limita a una ricostruzione apodittica dei fatti, ovvero una narrazione soggettiva priva di riscontri critici rispetto a quanto già accertato, il ricorso viene inevitabilmente dichiarato inammissibile.
Nel caso della resistenza a pubblico ufficiale, la difesa non ha saputo confrontarsi con le valutazioni espresse dalla Corte d’Appello riguardo al dolo e alla gravità della condotta. Questa mancanza di analisi critica rende l’impugnazione un mero tentativo di ottenere un terzo grado di giudizio sui fatti, cosa non consentita dal nostro ordinamento.
Conseguenze della resistenza a pubblico ufficiale e sanzioni processuali
Oltre alla conferma della condanna penale, l’inammissibilità del ricorso comporta pesanti ricadute economiche. L’ordinamento prevede infatti che, in caso di rigetto per motivi formali o genericità, il ricorrente sia tenuto a rifondere le spese del procedimento.
In aggiunta, l’articolo 616 del Codice di Procedura Penale impone il versamento di una somma equitativa alla Cassa delle Ammende. Nel caso specifico, la Corte ha quantificato tale sanzione in 3.000 euro, una cifra significativa che funge da deterrente contro l’abuso dello strumento giudiziario quando mancano presupposti solidi.
Le motivazioni
La Corte ha ritenuto che i motivi relativi all’accertamento della responsabilità e al trattamento sanzionatorio fossero formulati in modo assolutamente generico. La difesa ha proposto una diversa ricostruzione dei fatti senza svolgere alcuna disamina critica delle argomentazioni contenute nelle sentenze di primo e secondo grado. La mancanza di un confronto diretto con le valutazioni su dolo e gravità del reato determina l’insuperabile inammissibilità dell’istanza.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza ribadisce che il ricorso in Cassazione deve essere estremamente tecnico e mirato. Per i reati come la resistenza a pubblico ufficiale, è fondamentale che l’atto di impugnazione evidenzi errori di diritto o vizi logici macroscopici, piuttosto che limitarsi a una sterile negazione degli eventi così come ricostruiti dai giudici di merito. La precisione nella redazione degli atti è l’unica garanzia per evitare condanne pecuniarie accessorie e ottenere un esame reale delle proprie ragioni.
Perché un ricorso per resistenza a pubblico ufficiale può essere dichiarato inammissibile?
Il ricorso è inammissibile se i motivi sono generici e si limitano a proporre una versione dei fatti diversa da quella accertata, senza contestare i vizi logici della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, solitamente tra i 1.000 e i 6.000 euro, in favore della Cassa delle Ammende.
Si può contestare la gravità della pena in Cassazione?
Sì, ma solo se si dimostra che il giudice di merito ha violato i criteri di legge o non ha motivato adeguatamente la scelta della sanzione, evitando argomentazioni generiche.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 1738 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1738 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 19/12/2022
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a TERLIZZI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 17/12/2021 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritenuto che i motivi di ricorso relativi i primi due all’accertamento della respon reato di cui all’art. 337 c.p. ed il secondo al trattamento sanzionatorio sono sta modo assolutamente generico sulla base di una apodittica diversa ricostruzione dei f alcuna disamina critica delle argomentazioni delle sentenze di primo e secondo grado;
ritenuto che la genericità dei motivi, in assenza di un confronto con le valut sentenze di merito in punto di dolo, gravità della condotta di reato e determin pena, ne determina l’inammissibilità;
rilevato che dall’inammissibilità del ricorso deriva ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorren al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento de processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 19 dicembre 2022
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