Sentenza di Cassazione Penale Sez. 6 Num. 1613 Anno 2023
Penale Sent. Sez. 6 Num. 1613 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 23/11/2022
SENTENZA
sul ricorso proposto da
NOME COGNOME, nato a Mazara del Vallo il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 16/12/2021 della Corte di appello di Palermo;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’annullamento della sentenza con rinvio, limitatamente all’imputazione di lesioni personali; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, AVV_NOTAIO, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Attraverso il proprio difensore, NOME COGNOME impugna la sentenza della Corte di appello di Palermo del 16 dicembre 2021, che ne ha confermato la condanna per più episodi di minaccia e resistenza nei confronti di alcuni appartenenti alla polizia municipale del Comune di Mazara del Vallo, nonché per le lesioni procurate ai medesimi nei medesimi frangenti.
Egli lamenta:
il difetto di motivazione in ordine alle condotte di minaccia a pubblico ufficiale e, comunque, l’insussistenza di tali reati, perché: in una prima fase, le minacce sono intervenute dopo che gli agenti di polizia avevano già elevato le sanzioni; mentre, nel successivo episodio, le parole da lui pronunciate erano prive di effettiva capacità initimidatoria;
II) l’insussistenza del delitto di resistenza a pubblico ufficiale, per l’inidoneità della sua condotta reattiva ad ostacolare od impedire l’atto d’ufficio, consistendo la stessa essenzialmente in una manifestazione di un moto d’ira più che in un’opposizione all’attività del pubblico ufficiale;
III) il difetto di motivazione in ordine ai delitti di lesioni;
IV) la violazione dell’art. 131-bis, cod. pen., per avere la Corte d’appello negato la particolare tenuità del fatto;
la violazione dell’art. 62-bis, cod. pen., per avere la sentenza negato il riconoscimento delle attenuanti generiche sulla base di mere clausole di stile, senza indicare alcun elemento effettivamente ostativo.
Ha depositato conclusioni scritte il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, chiedendo di annullare con rinvio la sentenza limitatamente al capo relativo al delitto di lesioni, dichiarando inammissibile il ricorso nel resto.
Ha depositato conclusioni scritte anche la difesa del ricorrente, insistendo per l’accoglimento del ricorso.
Nessuno dei motivi di ricorso può essere ammesso, presentando tutti il tratto comune dell’assoluta genericità.
Su tutti i capi ed i punti attinti, infatti, l’impugnazione si risolve nella denunci dell’insufficienza della motivazione (effettivamente piuttosto arida), non accompagnata, però, dalla necessaria indicazione di specifici argomenti dedotti con l’atto d’appello ed eventualmente trascurati in sentenza, che, se correttamente valutati, avrebbero potuto condurre ad un diverso esito del giudizio. Il ricorso, infatti, non va oltre la citazione di precedenti di giurisprudenza, senza
però spiegare perché essi si attaglierebbero al caso in discussione, limitandosi ad aggiungere, su alcuni punti, mere espressioni di dissenso, peraltro su aspetti di puro merito (come la valenza intimidatoria delle condotte tenute dall’imputato).
Tanto dicasi anche relativamente ai delitti di lesioni, sui quali effettivamente la Corte d’appello non si sofferma ex professo, ma in relazione ai quali neppure un cenno si fa, nel ricorso, a motivi di doglianza eventualmente trascurati da quei giudici ed a circostanze tali da far ritenere incolmabile e decisiva la relativa lacuna motivazionale.
5. L’inammissibilità del ricorso comporta obbligatoriamente – ai sensi dell’art. 616, cod. proc. pen. – la condanna del proponente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di una somma in favore della cassa delle ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 23 novembre 2022.