Resistenza a pubblico ufficiale: la Cassazione sulla genericità del ricorso
La recente ordinanza della Corte di Cassazione affronta con rigore il tema della resistenza a pubblico ufficiale all’interno degli istituti penitenziari. Il caso analizzato riguarda un detenuto che ha opposto violenza fisica agli agenti impegnati a tutelare la sua stessa incolumità, contestando successivamente la legittimità della condanna in sede di legittimità.
Il caso e la condotta violenta
La vicenda trae origine da un episodio di violenza esercitata da un soggetto ristretto contro il personale di polizia penitenziaria. Gli agenti stavano intervenendo per impedire atti autolesionistici da parte dell’imputato, adempiendo ai propri doveri di vigilanza e sicurezza.
In sede di merito, la Corte di Appello aveva confermato la responsabilità penale, sottolineando il nesso diretto tra la violenza e l’adempimento di un dovere d’ufficio. La difesa ha proposto ricorso basandosi su critiche generiche alla ricostruzione dei fatti, senza tuttavia scalfire l’impianto motivazionale dei giudici di secondo grado.
La decisione della Suprema Corte
I giudici di legittimità hanno dichiarato il ricorso inammissibile. La motivazione principale risiede nella genericità dei motivi presentati, i quali non si confrontavano adeguatamente con le ragioni specifiche della sentenza impugnata. La Cassazione ha chiarito che non è possibile limitarsi a riproporre le medesime questioni di merito già affrontate.
La Corte ha ribadito che il ricorso per cassazione deve evidenziare errori logici o giuridici determinati. La semplice riproposizione della propria tesi difensiva, in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, rende l’impugnazione priva di fondamento processuale e ne determina il rigetto immediato.
Implicazioni sulla tutela dell’incolumità
Un punto centrale della decisione riguarda la natura dell’atto d’ufficio. Gli agenti di polizia penitenziaria hanno il compito istituzionale di garantire la sicurezza e l’integrità fisica di tutti i soggetti presenti in carcere, inclusi coloro che tentano di nuocere a se stessi.
Opporsi con violenza a un intervento volto a prevenire l’autolesionismo costituisce a tutti gli effetti resistenza a pubblico ufficiale. La protezione della vita umana è un dovere che giustifica l’intervento autoritativo del personale, rendendo legittima l’azione degli agenti e penalmente rilevante la reazione violenta del detenuto.
Le motivazioni
La Cassazione ha evidenziato come la sentenza di appello fosse congruamente motivata. Il giudice di merito aveva correttamente analizzato la correlazione tra le condotte violente e l’atto d’ufficio inerente la tutela dell’incolumità. Tale valutazione è stata ritenuta insindacabile in sede di legittimità poiché priva di vizi logici.
Inoltre, le doglianze relative alla recidiva e alla continuazione sono state ritenute inammissibili. Il ricorrente non ha saputo indicare specifici errori nel calcolo della pena o nella valutazione della pericolosità sociale, limitandosi a una contestazione astratta che non può trovare accoglimento davanti alla Suprema Corte.
Le conclusioni
Il ricorso è stato rigettato con la conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. La sanzione pecuniaria di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende sottolinea la gravità di un’impugnazione ritenuta manifestamente infondata e priva di specificità tecnica.
Questa pronuncia conferma il rigore della giurisprudenza nel valutare l’ammissibilità dei ricorsi. La resistenza a pubblico ufficiale rimane un reato presidiato con fermezza, specialmente quando l’azione degli agenti è finalizzata alla salvaguardia dei diritti fondamentali della persona all’interno del sistema carcerario.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione è troppo generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo accade quando i motivi non contestano direttamente le ragioni specifiche fornite dal giudice di appello nella sentenza impugnata.
La polizia penitenziaria compie un atto d’ufficio se impedisce l’autolesionismo?
Sì, la tutela dell’incolumità fisica dei detenuti rientra nei compiti istituzionali degli agenti. Opporsi con violenza a tali interventi configura il reato di resistenza.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende, che in questo caso è stata quantificata in tremila euro.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11550 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11550 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 06/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a ANDRIA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI
dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
RG.30881/25
Ritenuto che il primo motivo dedotto dal ricorrente è affetto da genericità in merito all’accertamento della condotta di reato, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Bari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato sulla correlazione tra le condotte violente e l’atto di ufficio inerente la tutela dell’incolumità della stessa persona dell’imputato da gesti autolesionistici per i compiti di sicurezza all’interno del carcere che spettano agli agenti della polizia penitenziaria;
ritenuto che anche il secondo motivo è ugualmente generico perché non si confronta con le argomentazioni espresse nella motivazione della sentenza in merito alla sussistenza della recidiva e dell’aumento per la continuazione;
ritenuto che la denuncia di difetto di motivazione della sentenza di appello, in ordine a motivi genericamente formulati che ripropongono le medesime questioni affrontate in modo approfondito con motivazione puntuale, con la conseguente riproposizione della medesima prospettazione di parte in assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, non è ammissibile in sede di legittimità, sia per l’insindacabilità delle valutazioni di merito adeguatamente e logicamente motivate, sia per la genericità delle doglianze che, così prospettate, solo apparentemente denunciano un errore logico o giuridico determinato (Sez. 3, n. 44882 del 18.7.2014, COGNOME e altri, Rv. 260608);
rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende.
Così d iso il 6 marzo 2026
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