Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11199 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11199 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 11/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
NOME COGNOME nato a ACERRA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
NUMERO_DOCUMENTO -Udienza del 11 marzo 2026 -Consigliere COGNOME
Considerato che NOME COGNOME ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Napoli, che ha parzialmente riformato la sentenza pronunciata in primo grado, rideterminando la pena e confermando per il resto la condanna per i reati di resistenza a pubblic ufficiale e furto aggravato.
Rilevato che il primo motivo di ricorso – che deduce violazione di legge quanto al giudizio di penale responsabilità e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell’elemento soggett e oggettivo del reato di cui all’art. 337 cod. pen. – è manifestamente infondato in quan fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appel puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici m soltanto apparenti, poiché omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentat avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, COGNOME, Rv. 277710; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, COGNOME e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, COGNOME e altri, Rv. 243838).
Ritenuto, infatti, che la Corte territoriale ha fornito una motivazione puntu logicamente coerente e giuridicamente corretta in ordine alla correttezza del riconoscimento del prevenuto e alla consistenza e alla direzione oppositiva della condotta posta in essere e ricorrente non fa altro che reiterare le medesime doglianze, sena un effettivo dialogo critico c la motivazione avversata (cfr. pagg. 6 e 7 della sentenza impugnata).
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso – che lamenta vizio di motivazione quanto al giudizio di comparazione fra opposte circostanze – è manifestamente infondato e non è consentito in sede di legittimità perché la Corte di cassazione non può censurare le scelte d giudici di appello sul punto, giacché le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra op circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogi siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustifica soluzione dell’equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l’adeguatezza pena irrogata in concreto Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, COGNOME, Rv. 245930; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, COGNOME, Rv. 270450).
Considerato, inoltre, a questo riguardo, che il ricorrente, invocando addirittura prevalenza, non si confronta con la disposizione di cui all’art. 624-bis, ultimo comma, cod. pe (sembrerebbe ignorata anche dal giudice di primo grado, a tutto favore dell’imputato).
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso – che denuncia vizio di motivazione quanto alla misura dell’aumento di pena per la continuazione fra reati – è manifestamente infondato, giacché la motivazione circa la scelta di quantificazione degli aumenti per la continuazione
stata sufficientemente assolta perché la Corte distrettuale ha giustificato l’intera pena sulla delle caratteristiche del fatto e della carriera delinquenziale del soggetto. D’altronde, qu Corte si è espressa nel senso che, in tema di reato continuato, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per i reati satellite, rientra nella discrezionalità del giudice di quale, in caso di aumenti applicati in misura contenuta, può adempiere al relativo obblig motivazionale anche in maniera sintetica, attraverso il mero richiamo alla gravità dei fatti criteri di cui all’art. 133 cod. pen. (Sez. 5, n. 34379 del 11/07/2025, Randisi, Rv. 288800 –
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 11 marzo 2026