Resistenza a pubblico ufficiale: quando il ricorso è inammissibile
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale rappresenta una fattispecie delicata che richiede una difesa tecnica precisa e puntuale. Recentemente, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sui limiti del ricorso per legittimità, sottolineando l’importanza di un confronto critico con le motivazioni della sentenza impugnata.
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale e i limiti del ricorso
La resistenza a pubblico ufficiale, disciplinata dall’articolo 337 del codice penale, punisce chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale. Nel caso in esame, un cittadino aveva impugnato la sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, sostenendo l’insussistenza degli elementi costitutivi del reato.
Tuttavia, la Suprema Corte ha chiarito che il ricorso non può limitarsi a riproporre le medesime difese già presentate nei gradi di merito. Quando i motivi di impugnazione sono meramente riproduttivi di censure già disattese dal giudice d’appello con motivazione logica e corretta, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
La natura dei motivi riproduttivi
Un ricorso è considerato inammissibile se omette un confronto critico con il provvedimento impugnato. Non è sufficiente manifestare il proprio dissenso rispetto alla decisione; è necessario individuare specifici vizi logici o giuridici nella motivazione del giudice di merito. Nel caso analizzato, le deduzioni difensive circa l’assenza di minaccia o violenza sono state ritenute troppo generiche per superare il vaglio di ammissibilità.
La determinazione della pena e i criteri dell’Art. 133 c.p.
Un altro punto centrale della decisione riguarda il trattamento punitivo. Il ricorrente aveva contestato la misura della pena inflitta, ma la Cassazione ha confermato la validità della sentenza di merito. I giudici d’appello avevano infatti correttamente richiamato i criteri di cui all’articolo 133 del codice penale, che impongono di valutare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole.
La genericità delle contestazioni sulla pena impedisce alla Corte di Cassazione di intervenire, specialmente quando il giudice di merito ha fornito una giustificazione congrua e priva di illogicità manifeste.
Le motivazioni
La Suprema Corte ha fondato la propria decisione sulla constatazione che il ricorrente non ha offerto elementi nuovi o critiche specifiche capaci di scardinare l’impianto motivazionale della Corte d’Appello. La sentenza impugnata conteneva già un esame puntuale delle deduzioni difensive, rendendo i motivi del ricorso in Cassazione privi di quella specificità richiesta dalla legge processuale. Inoltre, la corretta applicazione dei parametri per la determinazione della sanzione ha reso inattaccabile il profilo relativo alla pena.
Le conclusioni
In conclusione, la dichiarazione di inammissibilità comporta non solo la conferma della condanna definitiva per resistenza a pubblico ufficiale, ma anche pesanti conseguenze economiche. Ai sensi dell’articolo 616 del codice di procedura penale, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e di una somma pari a tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questa pronuncia ribadisce che il ricorso in Cassazione non è un terzo grado di merito, ma un giudizio di legittimità che esige rigore e specificità tecnica.
Cosa accade se il ricorso in Cassazione ripropone motivi già respinti in appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché manca il necessario confronto critico con la sentenza impugnata e non vengono evidenziati nuovi vizi di legittimità.
Quali criteri segue il giudice per stabilire la pena per resistenza?
Il giudice deve attenersi ai criteri previsti dall’articolo 133 del codice penale, valutando la gravità del fatto e la personalità del reo.
Quali sono i costi di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria, solitamente tra i mille e i tremila euro, verso la Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 11380 Anno 2026
Penale Ord. Sez. 7 Num. 11380 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 06/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 18/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
58/RG. 27467
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell’interesse di NOME COGNOME avverso la sentenza in epigrafe indic per il delitto di resistenza;
esaminati gli atti e il provvedimento impugnato;
ritenuto il ricorso inammissibile perché fondato su motivi meramente riproduttivi di prof di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità con cui il ricorrente omette un con critico (si veda, in particolare, pag. 5, ove si rinviene congrua giustificazione in ordin ritenuta responsabilità penale per il contestato reato e puntuale esame delle pur generiche deduzioni difensive circa l’insussistenza della minaccia e della violenza);
ritenuto che i motivi afferenti alla determinazione del trattamento punitivo siano generici quanto la sentenza impugnata ha correttamente richiamato i criteri di cui all’art. 133 co pen.(cfr pag. 6) ;
ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l’inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all’art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 06/02/2026.
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