Resistenza a pubblico ufficiale: quando il ricorso in Cassazione è inammissibile
Il reato di resistenza a pubblico ufficiale rappresenta una fattispecie delicata che richiede, in sede di impugnazione, una precisione tecnica assoluta. La recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione chiarisce come la genericità dei motivi di ricorso possa non solo precludere l’esame del merito, ma anche comportare gravose sanzioni pecuniarie per il ricorrente.
L’analisi dei fatti
Il caso trae origine dalla condanna di un soggetto per la violazione dell’art. 337 del codice penale, ovvero per aver opposto resistenza a un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni. Dopo la conferma della condanna in secondo grado da parte della Corte d’Appello di Torino, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione, lamentando l’insussistenza del reato contestato. Tuttavia, l’atto di impugnazione si è limitato a una contestazione vaga, priva di riferimenti puntuali alle criticità della sentenza impugnata.
La decisione della Corte
La Settima Sezione Penale ha esaminato il ricorso, rilevando immediatamente un vizio insuperabile: la mancanza di specificità. La Corte ha ribadito che il ricorso per Cassazione non può limitarsi a una generica richiesta di assoluzione, ma deve indicare con precisione quali norme siano state violate o quali passaggi logici della sentenza precedente siano errati. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Le motivazioni
Le motivazioni della Suprema Corte si concentrano sul principio di specificità dei motivi di ricorso. I giudici hanno osservato che le doglianze presentate erano del tutto generiche e non consentite dalla legge in sede di legittimità. In questa fase, infatti, non è possibile richiedere una nuova valutazione dei fatti, ma solo un controllo sulla correttezza giuridica della decisione precedente. La mancata esplicitazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a supporto delle censure rende l’atto nullo sotto il profilo processuale, portando alla condanna del ricorrente al pagamento di tremila euro verso la Cassa delle ammende, oltre alle spese del procedimento.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza evidenzia che affrontare un’accusa di resistenza a pubblico ufficiale richiede una strategia difensiva estremamente rigorosa, specialmente davanti alla Suprema Corte. La genericità nell’esposizione dei motivi non è solo inefficace per ribaltare il verdetto, ma risulta controproducente, aggravando il carico economico del condannato. Risulta fondamentale, dunque, che ogni ricorso sia supportato da un’analisi tecnica impeccabile che individui con esattezza i vizi di legittimità della sentenza di merito.
Cosa succede se i motivi del ricorso in Cassazione sono troppo generici?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile. Questo significa che la Corte non entra nel merito della questione e la condanna precedente diventa definitiva.
Quali sono i costi legati a un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria, che in questo caso è stata fissata in tremila euro a favore della Cassa delle ammende.
Si può discutere l’innocenza nel merito davanti alla Cassazione?
No, la Cassazione valuta solo se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione della sentenza precedente è logica, non riesamina le prove o i fatti.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39939 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39939 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME NOME nato a MUGNANO DI NAPOLI il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 15/02/2023 della CORTE APPELLO di TORINO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. NUMERO_DOCUMENTO COGNOME
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui alli art. 337 cod. pen
Esaminati i motivi di ricorso;
Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso – attinenti alla pretesa insussistenza del r contestato – non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto formulati in del tutto generico, non esplicitando le ragioni di diritto o i dati di fatto che sorre censure;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processua e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023