Resistenza a pubblico ufficiale: la Cassazione sulla pena
La resistenza a pubblico ufficiale è un delitto che tutela il regolare svolgimento delle funzioni pubbliche contro atti di violenza o minaccia. In una recente ordinanza, la Suprema Corte ha chiarito i presupposti per la validità di un ricorso riguardante il trattamento sanzionatorio.
I fatti di causa
Due soggetti sono stati condannati nei gradi di merito per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione lamentando esclusivamente l’eccessività della pena inflitta. La difesa sosteneva che la sanzione fosse sproporzionata rispetto alla gravità dei fatti contestati, senza tuttavia approfondire le criticità della sentenza emessa dalla Corte d’Appello.
La decisione della Suprema Corte
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. I giudici di legittimità hanno evidenziato che l’impugnazione non si confrontava in modo puntuale con le ragioni espresse dai giudici di merito. In particolare, la sentenza impugnata aveva già ampiamente giustificato la misura della pena basandosi sulla pericolosità sociale dei condannati e sulla natura degli atti compiuti.
La resistenza a pubblico ufficiale e la recidiva
Un elemento centrale della decisione riguarda la valutazione della recidiva. La Corte ha sottolineato che i ricorrenti avevano precedenti penali specifici e recenti. Questo fattore impedisce una riduzione della pena, poiché dimostra una propensione a reiterare condotte criminose della stessa indole, confermando la necessità di un trattamento sanzionatorio rigoroso.
Le motivazioni
Le motivazioni del rigetto risiedono nella mancanza di specificità dei motivi di ricorso. La legge richiede che chi impugna una sentenza indichi con precisione i punti della decisione che ritiene errati e le ragioni giuridiche della contestazione. Nel caso della resistenza a pubblico ufficiale in esame, i ricorrenti si sono limitati a una critica generica sulla severità della pena. I giudici hanno invece confermato che i criteri previsti dal codice penale sono stati applicati correttamente, tenendo conto della gravità del fatto e della capacità a delinquere dei soggetti, aggravata dalla recidiva specifica e infraquinquennale. La Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità sulla misura della pena è limitato alla verifica della logicità della motivazione fornita dal giudice di merito.
Le conclusioni
Le conclusioni della Corte portano alla conferma definitiva della condanna e all’applicazione di sanzioni accessorie. Oltre al pagamento delle spese del procedimento, ogni ricorrente è stato condannato a versare una somma di tremila euro alla Cassa delle Ammende. Questo provvedimento ribadisce che un ricorso privo di argomentazioni tecniche specifiche non solo viene rigettato, ma comporta anche un aggravio economico per le parti. La sentenza sottolinea l’importanza di una difesa tecnica che sappia contestare nel merito i criteri di commisurazione della pena adottati dai giudici di merito, evitando impugnazioni meramente dilatorie o generiche.
Cosa comporta il reato di resistenza a pubblico ufficiale?
Comporta una condanna penale per chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto d’ufficio.
Perché un ricorso sulla pena può essere dichiarato inammissibile?
Succede quando i motivi sono generici e non contestano in modo specifico i criteri di calcolo utilizzati dai giudici nei gradi precedenti.
Quali sono le conseguenze di un ricorso inammissibile in Cassazione?
Oltre alla conferma della condanna, il ricorrente deve pagare le spese processuali e una sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 39935 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 39935 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 15/09/2023
ORDINANZA
sui ricorsi proposti da: COGNOME NOME nato a ERICE il DATA_NASCITA COGNOME NOME nato a PALERMO il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
n. 18116/23 COGNOME + 1
OSSERVA
Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di resistenza a pubblic ufficiale);
Esaminati i motivi di ricorso comuni ad entrambi gli imputati;
Ritenuto che l’unico motivo di ricorso relativo all’eccessività del trattamento sanzionator oltre che generico, è privo di specificità in quanto non si confronta con la puntuale esposizi dei criteri adottati dai giudici del merito (v. in particolare pagg. 7 e 8), anche con rigua sussistenza della recidiva, là dove ha rappresentato che il reato si aggiunge a più condott criminose precedentemente poste in essere, di cui una relativa a reato della stessa indole, e una commessa nel quinquennio, con ciò indicando la pericolosità sociale di entrambi;
Rilevato che i GLYPH ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili e i ricorre condannati al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, di una somma in favore della Cassa delle ammende che si reputa equo determinare nella misura di euro tremila;
P. Q. M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti ai pagamento delle spese processuali della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15/09/2023