Resistenza a pubblico ufficiale e aggressione: la Cassazione conferma la condanna
La resistenza a pubblico ufficiale rappresenta una fattispecie di reato che tutela il regolare svolgimento delle funzioni pubbliche contro atti di violenza o minaccia. In una recente pronuncia, la Suprema Corte di Cassazione ha ribadito l’importanza della specificità dei motivi di ricorso quando si contesta una condanna per aggressione alle forze dell’ordine.
I fatti di causa
La vicenda trae origine da un intervento delle forze dell’ordine resosi necessario a causa dello stato di ubriachezza molesta di un individuo in pubblica via. Gli agenti, nel tentativo di prestare assistenza e garantire la sicurezza pubblica, avevano fatto salire l’uomo su un’ambulanza. Tuttavia, il soggetto è sceso repentinamente dal mezzo di soccorso scagliandosi con violenza contro gli operatori. Tale condotta ha causato lesioni fisiche agli agenti, regolarmente documentate dai referti sanitari acquisiti durante il procedimento.
La decisione della Corte
I giudici di legittimità hanno analizzato il ricorso presentato dalla difesa dell’imputato, riscontrandone l’assoluta genericità. La Corte ha evidenziato come la responsabilità per la resistenza a pubblico ufficiale e per le lesioni personali fosse stata già accertata in modo ineccepibile nei gradi di merito. La dinamica dei fatti, caratterizzata da un’aggressione diretta e violenta, non lasciava spazio a interpretazioni alternative, rendendo il ricorso privo di fondamento giuridico solido.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura del ricorso per Cassazione, che deve necessariamente contenere censure specifiche e puntuali alla decisione impugnata. Nel caso di specie, la difesa non ha saputo scardinare l’impianto probatorio costituito dalle testimonianze degli agenti e dalla documentazione medica. La Corte ha sottolineato che la violenta aggressione posta in essere dal ricorrente integra perfettamente gli elementi oggettivi e soggettivi dei reati contestati. Inoltre, l’inammissibilità del ricorso comporta per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, quantificata in tremila euro.
Le conclusioni
In conclusione, la sentenza riafferma un principio cardine: la condotta violenta contro chi esercita una funzione pubblica non può essere giustificata dallo stato di alterazione alcolica, né può essere difesa in sede di legittimità con argomentazioni vaghe. La precisione tecnica nella redazione dei motivi di ricorso è essenziale per evitare che l’impugnazione venga rigettata senza un esame nel merito. La decisione conferma la linea rigorosa della giurisprudenza nel proteggere l’integrità fisica dei pubblici ufficiali durante l’espletamento del loro dovere.
Cosa accade se un ricorso in Cassazione viene giudicato generico?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile, la condanna diventa definitiva e il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese e di una sanzione alla Cassa delle ammende.
Lo stato di ubriachezza giustifica la resistenza a un pubblico ufficiale?
No, lo stato di ebbrezza non esclude la punibilità per il reato di resistenza e non giustifica atti di violenza contro le forze dell’ordine.
Quali prove sono necessarie per confermare il reato di lesioni personali?
Sono fondamentali la ricostruzione della dinamica dell’aggressione e la presenza di documentazione sanitaria che attesti il danno fisico subito dalla vittima.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 44121 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 44121 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data Udienza: 29/09/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
COGNOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 10/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMO
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME;
OSSERVA
Ritenuto che trattasi di ricorso generico in ordine alla affermazione di responsabilità per i reati di cui all’art. 337 cod. pen. e artt. 582/585 cod. ineccepibilmente affermata in relazione alla violenta aggressione posta in essere dal ricorrente sceso dalla ambulanza sulla quale era stato fatto sali dagli agenti a seguito della segnalazione del suo stato di ubriachezza in pubblic via e, quanto alle lesioni, dalla dinamica dei fatti e dalla documentazio sanitaria a riprova delle stesse;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 29.9.2023