Resistenza a pubblico ufficiale: ricorso inammissibile
La Suprema Corte di Cassazione ha recentemente chiarito i confini del ricorso in materia di resistenza a pubblico ufficiale, confermando che la mera riproposizione di argomenti già respinti in appello conduce all’inammissibilità. Il giudizio di legittimità non può infatti trasformarsi in un terzo grado di merito volto a riconsiderare le prove.
Il caso di resistenza a pubblico ufficiale
Un imputato era stato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato previsto dall’articolo 337 del codice penale. La Corte d’Appello distrettuale aveva confermato la responsabilità penale, ritenendo provata la condotta di opposizione violenta o minacciosa nei confronti dei pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni. Il ricorrente ha quindi adito la Cassazione lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione, contestando in particolare la valutazione probatoria e il diniego delle attenuanti generiche.
Analisi del ricorso
L’impugnazione si basava su doglianze che la Corte ha definito reiterative. Il ricorrente cercava di rimettere in discussione la ricostruzione dei fatti, sollecitando una nuova valutazione degli elementi probatori che era già stata compiuta in modo esaustivo dai giudici di merito. In sede di legittimità, tale approccio è considerato inammissibile poiché esula dai compiti della Cassazione.
Perché la resistenza a pubblico ufficiale non ammette riesami
La decisione della Settima Sezione Penale sottolinea come il ricorso per Cassazione debba vertere su vizi specifici della sentenza e non sulla semplice insoddisfazione per l’esito del processo. Nel caso di resistenza a pubblico ufficiale, se la motivazione della sentenza di appello è logica e coerente, non è possibile richiedere un nuovo esame delle circostanze di fatto.
Le motivazioni
Le motivazioni della sentenza si fondano sulla natura manifestamente infondata e ripetitiva dei motivi di ricorso. I giudici hanno rilevato che la Corte d’Appello aveva già adeguatamente vagliato e disatteso le tesi difensive con argomenti corretti. Il ricorrente non ha presentato nuovi profili di illegittimità, limitandosi a riproporre le stesse questioni già risolte. Inoltre, la Cassazione ha confermato che la determinazione della pena e il riconoscimento delle attenuanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, purché adeguatamente motivati.
Le conclusioni
In conclusione, l’inammissibilità del ricorso ha comportato la condanna dell’imputato al pagamento delle spese del procedimento. Oltre a ciò, la Corte ha stabilito il versamento di una somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Questa pronuncia ribadisce che tentare di trasformare il ricorso di legittimità in una nuova valutazione dei fatti non solo è inutile, ma comporta anche pesanti conseguenze economiche per il ricorrente.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone le stesse tesi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile se le doglianze sono meramente reiterative e non aggiungono nuovi profili di illegittimità rispetto a quanto già esaminato dai giudici di secondo grado.
È possibile chiedere alla Cassazione di valutare nuovamente le prove?
No, il giudice di legittimità non può compiere una rivalutazione degli elementi di fatto ma deve limitarsi a verificare la correttezza logica e giuridica della sentenza impugnata.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
Il ricorrente viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma pecuniaria, in questo caso tremila euro, in favore della Cassa delle ammende.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43895 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43895 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: COGNOME NOME nato il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIA
dato avviso alle parti;
udita la relazione svolta dal Consigliere COGNOME;
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Catania confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla valutazione delle prove e alla affermazione di colpevolezza, nonché al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla riduzione della pena inflitta;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-4 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/10/2023