Resistenza a pubblico ufficiale: quando il ricorso è inammissibile
L’accusa di resistenza a pubblico ufficiale rappresenta una fattispecie delicata che richiede una difesa tecnica puntuale, specialmente nelle fasi finali del giudizio. Recentemente, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio fondamentale: il ricorso per cassazione non può trasformarsi in un terzo grado di merito dove si richiede una nuova valutazione dei fatti.
Il caso e la decisione della Suprema Corte
La vicenda riguarda un imputato condannato nei primi due gradi di giudizio per il reato previsto dall’art. 337 del codice penale. La difesa aveva presentato ricorso lamentando violazioni di legge e vizi di motivazione, puntando in particolare sull’assenza dell’elemento psicologico e sulla severità della pena inflitta. Tuttavia, la settima sezione penale ha dichiarato il ricorso inammissibile.
L’inammissibilità per motivi reiterativi
Il punto centrale della decisione risiede nella natura delle doglianze presentate. I giudici di legittimità hanno osservato che i motivi di ricorso erano una mera riproposizione di quanto già discusso e correttamente respinto dalla Corte d’Appello. In diritto, questo viene definito come ricorso reiterativo. Quando una sentenza di secondo grado è già completa e logica nel rispondere alle obiezioni della difesa, riproporre le stesse critiche senza aggiungere nuovi profili di illegittimità rende l’impugnazione priva di valore giuridico.
La preclusione alla rivalutazione dei fatti
Un altro aspetto cruciale riguarda il tentativo del ricorrente di sollecitare una rivalutazione di elementi di fatto. La Cassazione ha il compito di verificare se la legge è stata applicata correttamente e se la motivazione è logica, ma non può entrare nel merito delle prove o ricostruire i fatti diversamente da come stabilito dai giudici precedenti.
Le motivazioni
Le motivazioni della Corte si fondano sulla constatazione che l’imputato non ha evidenziato reali errori di diritto o lacune motivazionali insanabili. Al contrario, ha cercato di ottenere un nuovo esame delle circostanze concrete del reato di resistenza a pubblico ufficiale, operazione preclusa in sede di legittimità. La Corte ha ritenuto che i giudici di merito avessero già fornito risposte adeguate e coerenti riguardo alla colpevolezza e al trattamento sanzionatorio, rendendo il ricorso manifestamente infondato.
Le conclusioni
In conclusione, la declaratoria di inammissibilità ha comportato non solo la conferma della condanna, ma anche pesanti oneri economici per il ricorrente. Oltre alle spese del procedimento, è stata inflitta una sanzione di tremila euro in favore della Cassa delle Ammende. Questo provvedimento serve a scoraggiare l’uso improprio del ricorso in Cassazione quando mancano presupposti giuridici solidi, confermando l’importanza di una strategia difensiva che si concentri su vizi di legittimità reali e non sulla semplice ripetizione di argomenti di merito.
Cosa succede se il ricorso in Cassazione ripropone gli stessi motivi dell’appello?
Il ricorso viene dichiarato inammissibile poiché la Cassazione non può rivalutare i fatti ma solo verificare la legittimità della decisione precedente senza ripetizioni.
Quali sono le conseguenze economiche di un ricorso dichiarato inammissibile?
L’imputato viene condannato al pagamento delle spese processuali e solitamente al versamento di una somma tra i mille e i seimila euro alla Cassa delle Ammende.
Si può contestare l’elemento psicologico del reato in Cassazione?
È possibile solo se si dimostra un vizio logico o una mancanza totale di motivazione nella sentenza impugnata, non per richiedere un nuovo esame delle prove.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Penale Sez. 7 Num. 43915 Anno 2023
Penale Ord. Sez. 7 Num. 43915 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data Udienza: 13/10/2023
ORDINAN2A
sul ricorso proposto da: NOME nato a MONZA il DATA_NASCITA
avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di MILANO
premesso che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado con la quale NOME COGNOME era stato condannato in relazione al reato di cui all’art. 337 cod. pen.;
che avverso tale sentenza ha presentato ricorso l’imputato deducendo violazioni di legge e vizi di motivazione in ordine alla affermazione di colpevolezza, in specie con riferimento all’asserita’ assenza dell’elemento psicologico, e alla mancata riduzione della pena inflitta;
ritenuto che il ricorso sia inammissibile in quanto l’imputato ha formulato doglianze reiterative di quelle già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti dalla Corte distrettuale (v. pagg. 3-4 provv. impugn.), che il ricorrente ha cercato di rimettere in discussione con una mera sollecitazione alla rivalutazione di elementi di fatto;
che dalla declaratoria di inammissibilità cc:Insegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 13/10/2023